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Sentenza 13 dicembre 2024
Sentenza 13 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 13/12/2024, n. 518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 518 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2024 |
Testo completo
n. 1146/2019 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AVEZZANO
SETTORE CIVILE riunito in Camera di Consiglio nella seguente composizione: dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente dott. Paolo LEPIDI Giudice estensore dott.ssa Francesca GRECO Giudice pronuncia la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1146/2019 R.G. ed iniziato con ricorso depositato in data 18.7.2019 da:
(c.f. ), nato ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Gianni Venditti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Avezzano, via Nazario Sauro n. 51, giusta procura in calce al ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio
- ricorrente -
Contro
(c.f. , nata ad [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. Stefania D'Ignazio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Avezzano, via V. Veneto 66, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e di risposta
- resistente - con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI per parte ricorrente, come da foglio di precisazione delle conclusioni: “Voglia L'Ill.mo
Tribunale adito, contrariis reiectis, preliminarmente:
1 A) rimettere la causa in istruttoria, alla luce di importanti e decisivi fatti sopravvenuti all'ordinanza di ammissione dei mezzi istruttori, per l'escussione dei legali rappresentanti delle società
[...]
(p.iva ) con sede legale in Roma alla via Berardino Alimena n. 83 00173; CP_2 P.IVA_1 marchio di p.iva ) con sede legale in Pescara alla via CP_3 CP_4 P.IVA_2
Tassoni 43; (p.iva ) con sede legale in Viale J.F. Controparte_5 P.IVA_3
Kennedy n. 70- 00043 – CI (RM) e la sig.ra sull'orario di lavoro e sulla CP_6 retribuzione di quest'ultima nei periodi dicembre 2022/giugno 2023 ( ; luglio CP_7
2023/ottobre 2023 (Trieste Pizza di Tonda srl); novembre 2023 a tutt'ora ( ), ed all'esito CP_5 dichiarare:
B) ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 15 maggio 1994 e annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di Avezzano, Atto n. 21 p. 2 s. A Uff. 1, anno 1994, contratto in Avezzano tra il Sig.
e la Sig.ra Parte_1 Controparte_1
C) modificare, per i motivi in fatto ed in diritto rappresentati in tutti gli scritti difensivi, per le risultanze all'esito delle ulteriori richieste istruttorie, i provvedimenti assunti in sede di modifica delle condizioni di separazione con Decreto di accoglimento n. 913/2018 del 12.07.2018 in seno al proc. civ. n. 216/2017 V.G. il Tribunale di Avezzano, e per l'effetto revocare il contributo mensile, a far data dal mese di dicembre 2023, al mantenimento della IA nel caso di impiego CP_6 stabile, tenuto conto della maggiore età, della rinuncia agli studi e della indipendenza economica raggiunta da quest'ultima nonché per l'intervenuta drastica riduzione della retribuzione, del pagamento della rata mensile per l'acquisto della casa di proprietà della sig.ra Controparte_1 di € 512,00, della rata del prestito personale cointestato n. 3887910 erogato dalla Controparte_8 filiale di Avezzano, di euro 219,40 e del mantenimento del piccolo come in atti Persona_1 meglio precisato;
D) modificare, per i motivi in fatto ed in diritto rappresentati in tutti gli scritti difensivi, per le risultanze all'esito delle ulteriori richieste istruttorie, i provvedimenti assunti in sede di modifica delle condizioni di separazione con Decreto di accoglimento n. 913/2018 del 12.07.2018 in seno al proc. civ. n. 216/2017 V.G. il Tribunale di Avezzano, e per l'effetto rideterminare, a far data dal mese di dicembre 2023, in euro 150,00, e/o nella maggior o minor somma ritenuta di giustizia, il contributo mensile al mantenimento della IA nel caso di impiego periodico e/o determinato, CP_6 tenuto conto anche dell'intervenuta drastica riduzione della retribuzione, del pagamento della rata mensile per l'acquisto della casa di proprietà della sig.ra di € 512,00, della Controparte_1
2 rata del prestito personale cointestato n. 3887910 erogato dalla filiale di Controparte_8
Avezzano, di euro 219,40 e del mantenimento del piccolo come in atti meglio Persona_1 precisato;
E) condannare, la resistente ex art. 96, 3° comma, c.p.c., al pagamento di Controparte_1 una somma equitativamente determinata in favore del ricorrente per i motivi in Parte_1 narrativa;
F) in ogni caso: con vittoria di spese documentate ed onorari di lite determinati ai sensi del D.M.
n.55/2014, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15% (art. 2 D.M. 55/14), c.p.a.
4%, i.v.a. 22%, se dovuta, e successive spese occorrende”.
Per parte resistente, come da comparsa di costituzione e di risposta e richiesta di prosecuzione del processo: “Voglia l'Onorevole Collegio, confermare i provvedimenti emessi – relativamente al contributo al mantenimento e alle spese straordinarie e accessorie per la IA CP_6
– dal Tribunale di Avezzano, che ha omologato le condizioni separative liberamente formate tra
[...]
i coniugi (decreto n. 7716 del 22 dicembre 2015, nel proc. civ. R.G. n. 1434/2015) e, di poi, rideterminati dalla medesima in sede di modifica delle condizioni di separazione (decreto n. Pt_2
913/2018 – R.G. n. 216/2017) e confermati dalla Corte d'Appello di L'Aquila, in sede id reclamo
(decreto n. 989/2018 – R.G.V.G. n. 269/2018);
In via principale, la resistente chiede l'accoglimento della domanda relativa alla Controparte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario celebrato in data 15 maggio 1994 e annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Avezzano, Atto n. 21
p. 2 s. A Uff. 1, anno 1994, contratto in Avezzano, avuto riguardo al fatto che è venuta meno la comunione morale e materiale tra i coniugi e che non vi è possibilità alcuna di ripristinare il consortium omniae vitae, attesa, peraltro, la separazione titolata omologata in data 22/12/2015
(decreto di omologazione n. 7716, nel procedimento civile R.G. n.1434/15, incardinato innanzi al
Tribunale di Avezzano);
- Dichiarare la inammissibilità della domanda formulata dal ricorrente in ordine alla riduzione dell'assegno relativo al contributo al mantenimento della IA in quanto i presupposti CP_6 relativi alla predetta richiesta sono già stati decisi in prime cure dal Tribunale di Avezzano e confermati in sede di gravame dalla Corte d'Appello di L'Aquila e, in quanto tali, inammissibili nel presente giudizio, atteso che non costituiscono un aliquid novi rispetto al decisum delle riferite Curie,
3 pur non potendosi parlare di effetti preclusivi del giudicato in senso stretto, trattandosi di decisioni emesse rebus sic stantibus;
- Nel merito ed in ogni caso, rigettare la domanda di parte ricorrente in quanto l'aliquid novi posto a sostegno della domanda di riduzione non appare idoneo ad alterare l'equilibrio così raggiunto in sede separativa, anche in considerazione, contrariamente all'assunto di controparte, di aumento della capacità reddituale complessiva del ricorrente, anche con riferimento alle partecipazioni societarie;
- Condannare il Sig.r per i danni punitivi che dovranno essere liquidati con il Parte_1 ricorso al criterio dell'equità circostanziata ex artt. 1226 e 2056 c.c., per i motivi tutti evidenziati nel corpus del presente atto (sent. N. 16601 del 5 febbraio 2018). Con vittoria di spese, come da separata notula ex DM 55/2014, da distrarsi in favore dell'Avv. Rosario Scicchitano che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.
Con vittoria di spese.
* * *
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 18.7.2019 , deducendo di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con la resistente in data 15.2.1971 ad Avezzano e che dall'unione sono nati due figli, entrambi maggiorenni, ha adito l'intestatario tribunale per ivi sentir dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio e disporsi la modifica delle condizioni di cui al decreto di omologa n. 7716/2015, successivamente modificate con decreto n. 913/2018.
Ha, infatti dedotto un miglioramento delle condizioni economiche della resistente, anche alla luce dell'indipendenza economica del figlio , e un peggioramento delle proprie Per_2
condizioni reddituali in seguito alla nascita di un altro figlio, , nel 2017 e la Per_1 contrazione del reddito mensile da euro 1.700,00 ad euro 1.200,00; ha, quindi, insistito per la riduzione del quantum del contributo di mantenimento disposto in favore della IA CP_
ad euro 250,00 mensili.
Si è costituita in giudizio la quale ha aderito alla domanda di pronuncia Controparte_1
della cessazione degli effetti civili del matrimonio ed ha insistito per la conferma delle condizioni previste in sede di separazione e per l'inammissibilità della domanda di riduzione dell'assegno di mantenimento proposta da parte ricorrente in quanto fondata sui medesimi presupposti già oggetto di pronuncia del tribunale di Avezzano e della Corte
4 d'Appello di L'Aquila. Ha, infine, insistito per la condanna del ricorrente al risarcimento dei danni punitivi, da quantificarsi in via equitativa.
All'udienza di prima comparizione delle parti, fallito il tentativo di conciliazione, il giudice delegato ha confermato in via provvisoria e urgente le condizioni stabilite in separazione ed omologate con decreto n. 7716/2015, modificate con decreto n. 913/2018 del Tribunale di
Avezzano e confermate con decreto n. 989/2018 della Corte d'appello di L'Aquila ed ha fissato l'udienza di comparizione e di trattazione della causa dinanzi al g.i., all'uopo nominato.
Nelle more del giudizio, è stata pubblicata sentenza parziale sul solo status n. 247/2020 del
9.12.2020 e il processo si è interrotto per morte del procuratore di parte resistente;
in seguito a regolare riassunzione nei termini, la resistente si è costituita con nuovo difensore, avv.
D'Ignazio Stefania, che si è riportata alle conclusioni già articolare ed agli scritti difensivi del precedente difensore, avv. Scicchitano.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante interrogatorio formale del ricorrente ed escussione di testi e, all'esito, è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del
19.6.2024 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., decorrenti dalla data del 16.9.2024.
2. Preliminarmente, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, già delibata e accolta con sentenza n. 247/2020 del 9.12.2020, deve trovare accoglimento sussistendo i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) l. n. 898/70; appare fatto pacifico e non contestato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita, atteso che la coppia, separata legalmente dal 2015, non è più convivente da tale anno.
Risulta, inoltre, fatto pacifico e incontestato che il ricorrente abbia costituito un nuovo nucleo familiare con la nascita di un figlio naturale nel 2017.
Deve, dunque, essere confermata la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 15.5.1994 ad Avezzano e trascritto all'Ufficio di stato civile del detto Comune al n. 21, parte II, serie A, uff. 1 anno 1994.
3. Si dà, inoltre, atto che entrambi i figli della coppia sono maggiorenni e che, dunque, non occorre disporre alcuna statuizione in ordine all'affidamento e alla regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario;
quanto al figlio , è pacifico che egli sia Per_2
ad oggi economicamente indipendente, tanto che con decreto n. 913/2018 del 12.7.2018 il
Collegio, in accoglimento della domanda di modifica delle condizioni di separazione
5 proposta da parte ricorrente, ha revocato il contributo di mantenimento in favore di Pt_3
confermando unicamente l'importo di euro 350,00 mensili in favore di .
[...] CP_6
3.1. Nulla, inoltre, deve essere statuito dal Collegio in punto di assegnazione della casa coniugale, non essendovi controversia tra le parti in ordine a tale aspetto. CP_ 3.2. Quanto alla previsione di un assegno di mantenimento in favore della IA , parte ricorrente ha insistito, preliminarmente, per una riduzione dell'assegno di mantenimento versato in favore della giovane, chiedendone una riduzione da euro 350,00 ad euro 250,00 mensili insistendo, tuttavia, in sede di precisazione delle conclusioni, per la revoca di detto contributo o per una riduzione dello stesso ad euro 150,00 mensili, alla luce dell'indipendenza economica di e della rinuncia, da parte di quest'ultima, alla CP_6
prosecuzione degli studi universitari;
parte resistente, al contrario, ha insistito per la conferma dell'assegno nella misura prevista in sede di separazione, deducendo la precarietà dei lavori nel frattempo svolti dalla IA venticinquenne e delle condizioni economico – reddituali del ricorrente il quale, infatti, percepisce, oltre alla retribuzione mensile derivante dal lavoro prestato per la società Lfoundry, anche gli introiti derivanti dall'attività di ristorazione intrapresa con la nuova compagna ed un canone di locazione di euro 400,00 mensile.
Ciò premesso, in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, “vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il “figlio adulto” in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa” (cfr. Cass civ. sez. 1, sentenza n. 26875 del 20/09/2023 (Rv. 668962 - 01).
Ciò premesso, lo svolgimento di un'attività retribuita da parte di che appare CP_6
fatto incontestato e anzi confermato dalla resistente, certamente costituisce un elemento rappresentativo della capacità della IA maggiorenne di procurarsi un'adeguata fonte di reddito e quindi della possibilità, da parte della stessa, di poter raggiungere la propria
6 autosufficienza economica sebbene, tuttavia, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, non ogni attività lavorativa a tempo determinato è idonea a dimostrare il raggiungimento di tale autosufficienza economica la quale può, dunque, essere esclusa dalla breve durata del rapporto o dalla ridotta misura della retribuzione (cfr. Cass. Civ.
Sez. 1, ordinanza n. 40282 del 15/12/2021).
Ebbene, la precarietà dei lavori svolti dalla IA della coppia (prevalentemente come commessa in supermercati e gelaterie) e l'assenza di riscontro probatorio in ordine alla retribuzione percepita, alle effettive ore di impiego e all'attuale stato di occupazione o di disoccupazione della giovane, inducono questo Collegio a confermare la previsione di un assegno di mantenimento in favore di tuttavia disponendone una riduzione CP_6
dell'importo da euro 350,00 ad euro 200,00 mensili, da versarsi secondo le modalità previste in sede di separazione dei coniugi e successive modifiche.
Appare, infatti, evidente che la giovane, pur avendo interrotto gli studi, si sia prodigata, negli anni, nella ricerca di un'occupazione lavorativa attraverso diversi impieghi, pur se connotati da precarietà.
Pertanto, appare opportuno mantenere in favore della IA un assegno di CP_6 mantenimento, seppur in misura ridotta rispetto a quanto inizialmente previsto in sede di separazione, al fine di consentirle la ricerca di un'occupazione lavorativa idonea a garantirle la piena indipendenza economica, al momento non consentita dall'instabilità degli impieghi ottenuti.
4. La domanda di condanna del per i danni punitivi articolata da parte resistente CP_6
deve dichiararsi inammissibile alla luce del costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale le domande di restituzione e di risarcimento danni introdotte congiuntamente al giudizio di separazione e di divorzio che non appaiono direttamente connesse alla materia del contendere e che sono sottoposte al rito ordinario devono ritenersi inammissibili per difetto di connessione forte ex art. 40 c.p.c.
Ed invero, la disposizione sopra citata consente il cumulo di domande soggette a riti diversi solo in ipotesi qualificate di connessione (artt. 31, 32, 34, 35, 36 c.p.c.), rimanendo esclusa la possibilità di proposizione di più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi al di fuori di tali ipotesi.
Conseguentemente, deve escludersi la possibilità del simultaneus processus tra l'azione di separazione o di divorzio e quelle aventi ad oggetto le domande di risarcimento danni, di 7 restituzione somme o di attribuzione di beni mobili in quanto domande soggette al rito ordinario ed autonome rispetto alle prime ed estranee rispetto al contenuto tipico dell'azione di separazione.
Vi è, tuttavia, da precisare che anche volendo ritenere la domanda astrattamente ammissibile, la stessa appare indeterminata e non supportata da idoneo riscontro probatorio, non avendo la resistente fornito prova dei fatti costitutivi della propria domanda e, nello specifico, della condotta illecita posta in essere dal CP_6
5. Parimenti infondata deve ritenersi, infine, la domanda di condanna della resistente per lite temeraria ex art. 96, co. 3 c.p.c. posto che la domanda in esame presuppone, ai fini dell'accoglimento, la prova dell'esistenza del requisito oggettivo della totale soccombenza di controparte;
del requisito soggettivo dell'aver agito o resistito in mala fede o colpa grave e la prova, quantomeno nelle sue linee essenziali relativamente ad an e quantum, di un danno subito, potendo il giudice liquidare equitativamente tale danno solo una volta fornita tale prova relativa all'esistenza del danno (cfr., ex pluribus, Cass. n. 27383/2005, Cass. n.
21393/2005, Cass. n. 18169/2004).
Nel caso che ci occupa, oltre a non sussistere l'elemento oggettivo della totale soccombenza della resistente (avendo, infatti, il collegio confermato l'assegno di mantenimento in favore della IA della coppia), non vi è prova dell'elemento soggettivo del dolo e della colpa grave né dell'effettivo danno subito dal CP_6
5. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e ss. mm. e ii., secondo lo scaglione di riferimento, dell'ordinario pregio delle questioni trattate ed applicando i valori minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, così provvede:
CONFERMA la sentenza n. 247/2020 pubblicata in data 9.12.2020 dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra e Parte_1
in Avezzano in data 15.5.1994; Controparte_1
ORDINA l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di
Avezzano (atto n. 21, parte II, serie A, uff. 1, anno 1994);
DISPONE la riduzione dell'assegno di mantenimento in favore di ad euro CP_6
200,00 mensili, confermando le modalità di versamento di cui al decreto di omologa della
8 separazione e successivi decreti n. 913/2018 del 12.7.2018 del Tribunale di Avezzano e n.
989/2019 del 27.11.2018 della Corte d'appello di L'Aquila;
PONE a carico di entrambi i genitori le spese straordinarie sostenute nell'interesse di
[...] in misura del 50%; CP_6
DICHIARA inammissibile la domanda di condanna per i danni punitivi proposta da parte resistente;
RIGETTA la domanda di condanna ex art. 96, co. 3 c.p.c.;
CONDANNA alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1 Pt_1 che liquida in complessivi euro 3.809,00 per compensi ed euro 98,00 per spese vive,
[...]
oltre rimborso forfetario, iva e cpa come per legge.
Avezzano, 10.12.2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr. Paolo Lepidi Dr. Leopoldo Sciarrillo
9
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AVEZZANO
SETTORE CIVILE riunito in Camera di Consiglio nella seguente composizione: dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente dott. Paolo LEPIDI Giudice estensore dott.ssa Francesca GRECO Giudice pronuncia la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1146/2019 R.G. ed iniziato con ricorso depositato in data 18.7.2019 da:
(c.f. ), nato ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Gianni Venditti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Avezzano, via Nazario Sauro n. 51, giusta procura in calce al ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio
- ricorrente -
Contro
(c.f. , nata ad [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. Stefania D'Ignazio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Avezzano, via V. Veneto 66, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e di risposta
- resistente - con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI per parte ricorrente, come da foglio di precisazione delle conclusioni: “Voglia L'Ill.mo
Tribunale adito, contrariis reiectis, preliminarmente:
1 A) rimettere la causa in istruttoria, alla luce di importanti e decisivi fatti sopravvenuti all'ordinanza di ammissione dei mezzi istruttori, per l'escussione dei legali rappresentanti delle società
[...]
(p.iva ) con sede legale in Roma alla via Berardino Alimena n. 83 00173; CP_2 P.IVA_1 marchio di p.iva ) con sede legale in Pescara alla via CP_3 CP_4 P.IVA_2
Tassoni 43; (p.iva ) con sede legale in Viale J.F. Controparte_5 P.IVA_3
Kennedy n. 70- 00043 – CI (RM) e la sig.ra sull'orario di lavoro e sulla CP_6 retribuzione di quest'ultima nei periodi dicembre 2022/giugno 2023 ( ; luglio CP_7
2023/ottobre 2023 (Trieste Pizza di Tonda srl); novembre 2023 a tutt'ora ( ), ed all'esito CP_5 dichiarare:
B) ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 15 maggio 1994 e annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di Avezzano, Atto n. 21 p. 2 s. A Uff. 1, anno 1994, contratto in Avezzano tra il Sig.
e la Sig.ra Parte_1 Controparte_1
C) modificare, per i motivi in fatto ed in diritto rappresentati in tutti gli scritti difensivi, per le risultanze all'esito delle ulteriori richieste istruttorie, i provvedimenti assunti in sede di modifica delle condizioni di separazione con Decreto di accoglimento n. 913/2018 del 12.07.2018 in seno al proc. civ. n. 216/2017 V.G. il Tribunale di Avezzano, e per l'effetto revocare il contributo mensile, a far data dal mese di dicembre 2023, al mantenimento della IA nel caso di impiego CP_6 stabile, tenuto conto della maggiore età, della rinuncia agli studi e della indipendenza economica raggiunta da quest'ultima nonché per l'intervenuta drastica riduzione della retribuzione, del pagamento della rata mensile per l'acquisto della casa di proprietà della sig.ra Controparte_1 di € 512,00, della rata del prestito personale cointestato n. 3887910 erogato dalla Controparte_8 filiale di Avezzano, di euro 219,40 e del mantenimento del piccolo come in atti Persona_1 meglio precisato;
D) modificare, per i motivi in fatto ed in diritto rappresentati in tutti gli scritti difensivi, per le risultanze all'esito delle ulteriori richieste istruttorie, i provvedimenti assunti in sede di modifica delle condizioni di separazione con Decreto di accoglimento n. 913/2018 del 12.07.2018 in seno al proc. civ. n. 216/2017 V.G. il Tribunale di Avezzano, e per l'effetto rideterminare, a far data dal mese di dicembre 2023, in euro 150,00, e/o nella maggior o minor somma ritenuta di giustizia, il contributo mensile al mantenimento della IA nel caso di impiego periodico e/o determinato, CP_6 tenuto conto anche dell'intervenuta drastica riduzione della retribuzione, del pagamento della rata mensile per l'acquisto della casa di proprietà della sig.ra di € 512,00, della Controparte_1
2 rata del prestito personale cointestato n. 3887910 erogato dalla filiale di Controparte_8
Avezzano, di euro 219,40 e del mantenimento del piccolo come in atti meglio Persona_1 precisato;
E) condannare, la resistente ex art. 96, 3° comma, c.p.c., al pagamento di Controparte_1 una somma equitativamente determinata in favore del ricorrente per i motivi in Parte_1 narrativa;
F) in ogni caso: con vittoria di spese documentate ed onorari di lite determinati ai sensi del D.M.
n.55/2014, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15% (art. 2 D.M. 55/14), c.p.a.
4%, i.v.a. 22%, se dovuta, e successive spese occorrende”.
Per parte resistente, come da comparsa di costituzione e di risposta e richiesta di prosecuzione del processo: “Voglia l'Onorevole Collegio, confermare i provvedimenti emessi – relativamente al contributo al mantenimento e alle spese straordinarie e accessorie per la IA CP_6
– dal Tribunale di Avezzano, che ha omologato le condizioni separative liberamente formate tra
[...]
i coniugi (decreto n. 7716 del 22 dicembre 2015, nel proc. civ. R.G. n. 1434/2015) e, di poi, rideterminati dalla medesima in sede di modifica delle condizioni di separazione (decreto n. Pt_2
913/2018 – R.G. n. 216/2017) e confermati dalla Corte d'Appello di L'Aquila, in sede id reclamo
(decreto n. 989/2018 – R.G.V.G. n. 269/2018);
In via principale, la resistente chiede l'accoglimento della domanda relativa alla Controparte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario celebrato in data 15 maggio 1994 e annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Avezzano, Atto n. 21
p. 2 s. A Uff. 1, anno 1994, contratto in Avezzano, avuto riguardo al fatto che è venuta meno la comunione morale e materiale tra i coniugi e che non vi è possibilità alcuna di ripristinare il consortium omniae vitae, attesa, peraltro, la separazione titolata omologata in data 22/12/2015
(decreto di omologazione n. 7716, nel procedimento civile R.G. n.1434/15, incardinato innanzi al
Tribunale di Avezzano);
- Dichiarare la inammissibilità della domanda formulata dal ricorrente in ordine alla riduzione dell'assegno relativo al contributo al mantenimento della IA in quanto i presupposti CP_6 relativi alla predetta richiesta sono già stati decisi in prime cure dal Tribunale di Avezzano e confermati in sede di gravame dalla Corte d'Appello di L'Aquila e, in quanto tali, inammissibili nel presente giudizio, atteso che non costituiscono un aliquid novi rispetto al decisum delle riferite Curie,
3 pur non potendosi parlare di effetti preclusivi del giudicato in senso stretto, trattandosi di decisioni emesse rebus sic stantibus;
- Nel merito ed in ogni caso, rigettare la domanda di parte ricorrente in quanto l'aliquid novi posto a sostegno della domanda di riduzione non appare idoneo ad alterare l'equilibrio così raggiunto in sede separativa, anche in considerazione, contrariamente all'assunto di controparte, di aumento della capacità reddituale complessiva del ricorrente, anche con riferimento alle partecipazioni societarie;
- Condannare il Sig.r per i danni punitivi che dovranno essere liquidati con il Parte_1 ricorso al criterio dell'equità circostanziata ex artt. 1226 e 2056 c.c., per i motivi tutti evidenziati nel corpus del presente atto (sent. N. 16601 del 5 febbraio 2018). Con vittoria di spese, come da separata notula ex DM 55/2014, da distrarsi in favore dell'Avv. Rosario Scicchitano che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.
Con vittoria di spese.
* * *
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 18.7.2019 , deducendo di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con la resistente in data 15.2.1971 ad Avezzano e che dall'unione sono nati due figli, entrambi maggiorenni, ha adito l'intestatario tribunale per ivi sentir dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio e disporsi la modifica delle condizioni di cui al decreto di omologa n. 7716/2015, successivamente modificate con decreto n. 913/2018.
Ha, infatti dedotto un miglioramento delle condizioni economiche della resistente, anche alla luce dell'indipendenza economica del figlio , e un peggioramento delle proprie Per_2
condizioni reddituali in seguito alla nascita di un altro figlio, , nel 2017 e la Per_1 contrazione del reddito mensile da euro 1.700,00 ad euro 1.200,00; ha, quindi, insistito per la riduzione del quantum del contributo di mantenimento disposto in favore della IA CP_
ad euro 250,00 mensili.
Si è costituita in giudizio la quale ha aderito alla domanda di pronuncia Controparte_1
della cessazione degli effetti civili del matrimonio ed ha insistito per la conferma delle condizioni previste in sede di separazione e per l'inammissibilità della domanda di riduzione dell'assegno di mantenimento proposta da parte ricorrente in quanto fondata sui medesimi presupposti già oggetto di pronuncia del tribunale di Avezzano e della Corte
4 d'Appello di L'Aquila. Ha, infine, insistito per la condanna del ricorrente al risarcimento dei danni punitivi, da quantificarsi in via equitativa.
All'udienza di prima comparizione delle parti, fallito il tentativo di conciliazione, il giudice delegato ha confermato in via provvisoria e urgente le condizioni stabilite in separazione ed omologate con decreto n. 7716/2015, modificate con decreto n. 913/2018 del Tribunale di
Avezzano e confermate con decreto n. 989/2018 della Corte d'appello di L'Aquila ed ha fissato l'udienza di comparizione e di trattazione della causa dinanzi al g.i., all'uopo nominato.
Nelle more del giudizio, è stata pubblicata sentenza parziale sul solo status n. 247/2020 del
9.12.2020 e il processo si è interrotto per morte del procuratore di parte resistente;
in seguito a regolare riassunzione nei termini, la resistente si è costituita con nuovo difensore, avv.
D'Ignazio Stefania, che si è riportata alle conclusioni già articolare ed agli scritti difensivi del precedente difensore, avv. Scicchitano.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante interrogatorio formale del ricorrente ed escussione di testi e, all'esito, è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del
19.6.2024 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., decorrenti dalla data del 16.9.2024.
2. Preliminarmente, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, già delibata e accolta con sentenza n. 247/2020 del 9.12.2020, deve trovare accoglimento sussistendo i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) l. n. 898/70; appare fatto pacifico e non contestato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita, atteso che la coppia, separata legalmente dal 2015, non è più convivente da tale anno.
Risulta, inoltre, fatto pacifico e incontestato che il ricorrente abbia costituito un nuovo nucleo familiare con la nascita di un figlio naturale nel 2017.
Deve, dunque, essere confermata la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 15.5.1994 ad Avezzano e trascritto all'Ufficio di stato civile del detto Comune al n. 21, parte II, serie A, uff. 1 anno 1994.
3. Si dà, inoltre, atto che entrambi i figli della coppia sono maggiorenni e che, dunque, non occorre disporre alcuna statuizione in ordine all'affidamento e alla regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario;
quanto al figlio , è pacifico che egli sia Per_2
ad oggi economicamente indipendente, tanto che con decreto n. 913/2018 del 12.7.2018 il
Collegio, in accoglimento della domanda di modifica delle condizioni di separazione
5 proposta da parte ricorrente, ha revocato il contributo di mantenimento in favore di Pt_3
confermando unicamente l'importo di euro 350,00 mensili in favore di .
[...] CP_6
3.1. Nulla, inoltre, deve essere statuito dal Collegio in punto di assegnazione della casa coniugale, non essendovi controversia tra le parti in ordine a tale aspetto. CP_ 3.2. Quanto alla previsione di un assegno di mantenimento in favore della IA , parte ricorrente ha insistito, preliminarmente, per una riduzione dell'assegno di mantenimento versato in favore della giovane, chiedendone una riduzione da euro 350,00 ad euro 250,00 mensili insistendo, tuttavia, in sede di precisazione delle conclusioni, per la revoca di detto contributo o per una riduzione dello stesso ad euro 150,00 mensili, alla luce dell'indipendenza economica di e della rinuncia, da parte di quest'ultima, alla CP_6
prosecuzione degli studi universitari;
parte resistente, al contrario, ha insistito per la conferma dell'assegno nella misura prevista in sede di separazione, deducendo la precarietà dei lavori nel frattempo svolti dalla IA venticinquenne e delle condizioni economico – reddituali del ricorrente il quale, infatti, percepisce, oltre alla retribuzione mensile derivante dal lavoro prestato per la società Lfoundry, anche gli introiti derivanti dall'attività di ristorazione intrapresa con la nuova compagna ed un canone di locazione di euro 400,00 mensile.
Ciò premesso, in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, “vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il “figlio adulto” in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa” (cfr. Cass civ. sez. 1, sentenza n. 26875 del 20/09/2023 (Rv. 668962 - 01).
Ciò premesso, lo svolgimento di un'attività retribuita da parte di che appare CP_6
fatto incontestato e anzi confermato dalla resistente, certamente costituisce un elemento rappresentativo della capacità della IA maggiorenne di procurarsi un'adeguata fonte di reddito e quindi della possibilità, da parte della stessa, di poter raggiungere la propria
6 autosufficienza economica sebbene, tuttavia, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, non ogni attività lavorativa a tempo determinato è idonea a dimostrare il raggiungimento di tale autosufficienza economica la quale può, dunque, essere esclusa dalla breve durata del rapporto o dalla ridotta misura della retribuzione (cfr. Cass. Civ.
Sez. 1, ordinanza n. 40282 del 15/12/2021).
Ebbene, la precarietà dei lavori svolti dalla IA della coppia (prevalentemente come commessa in supermercati e gelaterie) e l'assenza di riscontro probatorio in ordine alla retribuzione percepita, alle effettive ore di impiego e all'attuale stato di occupazione o di disoccupazione della giovane, inducono questo Collegio a confermare la previsione di un assegno di mantenimento in favore di tuttavia disponendone una riduzione CP_6
dell'importo da euro 350,00 ad euro 200,00 mensili, da versarsi secondo le modalità previste in sede di separazione dei coniugi e successive modifiche.
Appare, infatti, evidente che la giovane, pur avendo interrotto gli studi, si sia prodigata, negli anni, nella ricerca di un'occupazione lavorativa attraverso diversi impieghi, pur se connotati da precarietà.
Pertanto, appare opportuno mantenere in favore della IA un assegno di CP_6 mantenimento, seppur in misura ridotta rispetto a quanto inizialmente previsto in sede di separazione, al fine di consentirle la ricerca di un'occupazione lavorativa idonea a garantirle la piena indipendenza economica, al momento non consentita dall'instabilità degli impieghi ottenuti.
4. La domanda di condanna del per i danni punitivi articolata da parte resistente CP_6
deve dichiararsi inammissibile alla luce del costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale le domande di restituzione e di risarcimento danni introdotte congiuntamente al giudizio di separazione e di divorzio che non appaiono direttamente connesse alla materia del contendere e che sono sottoposte al rito ordinario devono ritenersi inammissibili per difetto di connessione forte ex art. 40 c.p.c.
Ed invero, la disposizione sopra citata consente il cumulo di domande soggette a riti diversi solo in ipotesi qualificate di connessione (artt. 31, 32, 34, 35, 36 c.p.c.), rimanendo esclusa la possibilità di proposizione di più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi al di fuori di tali ipotesi.
Conseguentemente, deve escludersi la possibilità del simultaneus processus tra l'azione di separazione o di divorzio e quelle aventi ad oggetto le domande di risarcimento danni, di 7 restituzione somme o di attribuzione di beni mobili in quanto domande soggette al rito ordinario ed autonome rispetto alle prime ed estranee rispetto al contenuto tipico dell'azione di separazione.
Vi è, tuttavia, da precisare che anche volendo ritenere la domanda astrattamente ammissibile, la stessa appare indeterminata e non supportata da idoneo riscontro probatorio, non avendo la resistente fornito prova dei fatti costitutivi della propria domanda e, nello specifico, della condotta illecita posta in essere dal CP_6
5. Parimenti infondata deve ritenersi, infine, la domanda di condanna della resistente per lite temeraria ex art. 96, co. 3 c.p.c. posto che la domanda in esame presuppone, ai fini dell'accoglimento, la prova dell'esistenza del requisito oggettivo della totale soccombenza di controparte;
del requisito soggettivo dell'aver agito o resistito in mala fede o colpa grave e la prova, quantomeno nelle sue linee essenziali relativamente ad an e quantum, di un danno subito, potendo il giudice liquidare equitativamente tale danno solo una volta fornita tale prova relativa all'esistenza del danno (cfr., ex pluribus, Cass. n. 27383/2005, Cass. n.
21393/2005, Cass. n. 18169/2004).
Nel caso che ci occupa, oltre a non sussistere l'elemento oggettivo della totale soccombenza della resistente (avendo, infatti, il collegio confermato l'assegno di mantenimento in favore della IA della coppia), non vi è prova dell'elemento soggettivo del dolo e della colpa grave né dell'effettivo danno subito dal CP_6
5. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e ss. mm. e ii., secondo lo scaglione di riferimento, dell'ordinario pregio delle questioni trattate ed applicando i valori minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, così provvede:
CONFERMA la sentenza n. 247/2020 pubblicata in data 9.12.2020 dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra e Parte_1
in Avezzano in data 15.5.1994; Controparte_1
ORDINA l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di
Avezzano (atto n. 21, parte II, serie A, uff. 1, anno 1994);
DISPONE la riduzione dell'assegno di mantenimento in favore di ad euro CP_6
200,00 mensili, confermando le modalità di versamento di cui al decreto di omologa della
8 separazione e successivi decreti n. 913/2018 del 12.7.2018 del Tribunale di Avezzano e n.
989/2019 del 27.11.2018 della Corte d'appello di L'Aquila;
PONE a carico di entrambi i genitori le spese straordinarie sostenute nell'interesse di
[...] in misura del 50%; CP_6
DICHIARA inammissibile la domanda di condanna per i danni punitivi proposta da parte resistente;
RIGETTA la domanda di condanna ex art. 96, co. 3 c.p.c.;
CONDANNA alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1 Pt_1 che liquida in complessivi euro 3.809,00 per compensi ed euro 98,00 per spese vive,
[...]
oltre rimborso forfetario, iva e cpa come per legge.
Avezzano, 10.12.2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr. Paolo Lepidi Dr. Leopoldo Sciarrillo
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