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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/12/2025, n. 17219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17219 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.C. n. 6105 /2025
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma
QUARTA SEZIONE
nella composizione monocratica della dott.ssa Cristina Albano
ha pronunziato, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 4 dicembre 2025
, mediante deposito telematico del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies co. III c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 6105 2025 del R.G.A.C.C., posta in decisione nell'udienza del 04/12/2025, pubblicata come da certificazione in calce e vertente tra le seguenti parti
, rappresentato e difeso dall'Avv Parte_1 C.F._1
OR PP ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma in Via
delle Aleutine 31 in virtù di procura agli atti Parte Opponente- attrice
E
, in persona delll'amm.re p.t in carica, Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv AGOSTINI GIOVANNI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma in Via Silvio Pellico 44, in virtù di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta del presente giudizio Parte Opposta- convenuta
Conclusioni : Come da nota scritta depositata da parte opposta per l'udienza del 4
dicembre 2025 e atti difensivi.
Oggetto
Opposizione a precetto (art. 615 e 617, l' comma c.p.c.) MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ex art 615 e 617 cpc notificato via pec in data 04.02.2025,
, proponeva opposizione avverso l'atto di precetto notificatogli, in data Parte_1
02.01.2025 , dal con cui si intimava il pagamento della Controparte_1
somma complessiva di € 27.166,47 in forza del decreto ingiuntivo n.11402/23 provvisoriamente esecutivo emesso dal Tribunale di Roma in data 3/7/2023 (RG 11402/23), titolo già notificato unitamente ad altro atto di precetto in data 05/07/2023;
A sostegno di tale opposizione l'opponente deduceva, lamentava la nullità ed illegittimità
del precetto per i seguenti motivi :
1) Contestazione sul quantum precettato in virtù di pagamenti effettuati prima della notifica del precetto
2) Nullità della notificazione dell'atto di precetto a mezzo pec non inserita nel REGINDE
Si costituiva il contestando la fondatezza della Controparte_1
domanda avversaria e chiedendone il rigetto con condanna alle spese.
Concessi i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c, con ordinanza del 7/08/2025 veniva accolta solo in via parziale l'istanza di sospensione ex art. 615 co. I c.p.c. limitatamente per la somma di
€ 2.742,65 confermando l'efficacia del precetto notificato il 2 gennaio 2025 per l'importo inferiore
(rispetto a quello intimato di € 27.166,47) di € 24.423,82, per le motivazioni ivi contenute e da intendersi nella presente sede integralmente richiamate e, stante la natura squisitamente documentale della controversia in esame, fissata l'udienza del 4 dicembre 2025 per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Parte opponente non depositava note difensive né note scritte.
Alla redazione delle note redatte da parte opposta partecipavano i dott.ri Federico Maria
TI e RI PA
Al fine di individuare l'opposizione instaurata, giova effettuare una breve disamina sul tipo di opposizione azionata, osservando -sul presupposto dell'ancora non avvenuto inizio della procedura esecutiva- che, in base all'art. 615, comma 1, c.p.c., si contesta il diritto del creditore ad agire in executivis, cioè l'an, mentre, in base al successivo art. 617, comma 1, c.p.c. (c.d. opposizione agli atti esecutivi), si contesta la regolarità formale degli atti o della procedura, cioè il quomodo (cfr. Cass. 16262\05).
La premessa precedentemente fatta e i motivi posti a fondamento dell'odierna opposizione permettono -si ricorda che la qualificazione del rimedio esperito spetta sempre ed unicamente al giudice, in base alle risultanze di causa ed indipendentemente dalla qualificazione datane dalla parte per il principio della prevalenza della sostanza sulla forma e va tenuto conto dei reali motivi posti a fondamento dell'atto di opposizione- di ritenere introdotta, come già anticipato in sede di ordinanza cautelare, un'opposizione all'esecuzione relativamente al primo motivo sopra riportato con i quali l'opponente contesta il diritto in executivis dell'opposto e un'opposizione agli atti esecutivi ex art 617 cpc con il motivo di cui al n. 2) vertendo esso sulla regolarità formale dell'atto,
cioè sul quomodo, opposizione peraltro inammissibile perché proposta (con notifica del
04.02.2025) oltre i venti giorni dalla notifica del precetto (del 02.01.2025) .
Così intesa l'azione, va rammentato che nel giudizio di opposizione ex artt. 615 e 617 cod.
proc. civ., l'opponente ha veste sostanziale e processuale di attore sicché i motivi dedotti per contrastare la legittimità della minacciata azione esecutiva costituiscono la causa petendi dell'opposizione e sono, quindi, soggetti al regime sostanziale e processuale della domanda (così,
tra le altre, Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 7 marzo 2003, n. 3477). Ne segue che il giudizio ha ad oggetto solo ed esclusivamente le doglianze sollevate con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, mentre difetta un generale potere del Tribunale di operare rilievi d'ufficio su questioni non dedotte dalle parti nell' opposizione, ad eccezione dei possibili rilievi d'ufficio riguardanti l'esistenza o meno del titolo.
Passando alla valutazione delle questioni prospettate, l'opposizione ex art 615 cpc è
risultata fondata e meritevole di accoglimento.
Ed invero, come già evidenziato nell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 615 co. I c.p.c., da intendersi in questa sede integralmente richiamata, in considerazione dei pagamenti effettuati per
€ 2.742,65 e riconosciuti da parte opposta (che cita: evidentemente questi bonifici in acconto sono
sfuggiti all'amministrazione che non li ha contabilizzati) l 'efficacia del precetto notificato il 02.01.2025 va limitata per l'importo inferiore (rispetto a quello intimato di € 27.166,47) di €
24.423,82.
Viceversa, in ordine, al motivo di opposizione agli atti esecutivi relativa al vizio della notificazione del precetto effettuata ad un indirizzo di posta elettronica non risultante dai registri ufficiali (nel caso di specie da Reginde), l'opposizione è risultata inammissibile perché proposta oltre il termine dei venti giorni previsto dall'art 617 cpc .
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, l'esito della causa giustifica l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, nella composizione monocratica in epigrafe, definitivamente pronunziando tra le parti di causa, disattesa ogni altra domanda od eccezione:
• DICHIARA la inammissibilità dell'opposizione ex art 617 cpc
• Accoglie l'opposizione ex art 615 cpc e dichiara il diritto a procedere ad esecuzione forzata del Condominio opposto in danno di per la limitata Parte_1
somma di € 24.423,82 (rispetto a quello intimato di € 27.166,47 con il precetto opposto).
• Con compensazione delle spese di lite
Così deciso in Roma, con deposito telematico 09/12/2025
Il Giudice Cristina Albano
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma
QUARTA SEZIONE
nella composizione monocratica della dott.ssa Cristina Albano
ha pronunziato, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 4 dicembre 2025
, mediante deposito telematico del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies co. III c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 6105 2025 del R.G.A.C.C., posta in decisione nell'udienza del 04/12/2025, pubblicata come da certificazione in calce e vertente tra le seguenti parti
, rappresentato e difeso dall'Avv Parte_1 C.F._1
OR PP ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma in Via
delle Aleutine 31 in virtù di procura agli atti Parte Opponente- attrice
E
, in persona delll'amm.re p.t in carica, Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv AGOSTINI GIOVANNI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma in Via Silvio Pellico 44, in virtù di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta del presente giudizio Parte Opposta- convenuta
Conclusioni : Come da nota scritta depositata da parte opposta per l'udienza del 4
dicembre 2025 e atti difensivi.
Oggetto
Opposizione a precetto (art. 615 e 617, l' comma c.p.c.) MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ex art 615 e 617 cpc notificato via pec in data 04.02.2025,
, proponeva opposizione avverso l'atto di precetto notificatogli, in data Parte_1
02.01.2025 , dal con cui si intimava il pagamento della Controparte_1
somma complessiva di € 27.166,47 in forza del decreto ingiuntivo n.11402/23 provvisoriamente esecutivo emesso dal Tribunale di Roma in data 3/7/2023 (RG 11402/23), titolo già notificato unitamente ad altro atto di precetto in data 05/07/2023;
A sostegno di tale opposizione l'opponente deduceva, lamentava la nullità ed illegittimità
del precetto per i seguenti motivi :
1) Contestazione sul quantum precettato in virtù di pagamenti effettuati prima della notifica del precetto
2) Nullità della notificazione dell'atto di precetto a mezzo pec non inserita nel REGINDE
Si costituiva il contestando la fondatezza della Controparte_1
domanda avversaria e chiedendone il rigetto con condanna alle spese.
Concessi i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c, con ordinanza del 7/08/2025 veniva accolta solo in via parziale l'istanza di sospensione ex art. 615 co. I c.p.c. limitatamente per la somma di
€ 2.742,65 confermando l'efficacia del precetto notificato il 2 gennaio 2025 per l'importo inferiore
(rispetto a quello intimato di € 27.166,47) di € 24.423,82, per le motivazioni ivi contenute e da intendersi nella presente sede integralmente richiamate e, stante la natura squisitamente documentale della controversia in esame, fissata l'udienza del 4 dicembre 2025 per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Parte opponente non depositava note difensive né note scritte.
Alla redazione delle note redatte da parte opposta partecipavano i dott.ri Federico Maria
TI e RI PA
Al fine di individuare l'opposizione instaurata, giova effettuare una breve disamina sul tipo di opposizione azionata, osservando -sul presupposto dell'ancora non avvenuto inizio della procedura esecutiva- che, in base all'art. 615, comma 1, c.p.c., si contesta il diritto del creditore ad agire in executivis, cioè l'an, mentre, in base al successivo art. 617, comma 1, c.p.c. (c.d. opposizione agli atti esecutivi), si contesta la regolarità formale degli atti o della procedura, cioè il quomodo (cfr. Cass. 16262\05).
La premessa precedentemente fatta e i motivi posti a fondamento dell'odierna opposizione permettono -si ricorda che la qualificazione del rimedio esperito spetta sempre ed unicamente al giudice, in base alle risultanze di causa ed indipendentemente dalla qualificazione datane dalla parte per il principio della prevalenza della sostanza sulla forma e va tenuto conto dei reali motivi posti a fondamento dell'atto di opposizione- di ritenere introdotta, come già anticipato in sede di ordinanza cautelare, un'opposizione all'esecuzione relativamente al primo motivo sopra riportato con i quali l'opponente contesta il diritto in executivis dell'opposto e un'opposizione agli atti esecutivi ex art 617 cpc con il motivo di cui al n. 2) vertendo esso sulla regolarità formale dell'atto,
cioè sul quomodo, opposizione peraltro inammissibile perché proposta (con notifica del
04.02.2025) oltre i venti giorni dalla notifica del precetto (del 02.01.2025) .
Così intesa l'azione, va rammentato che nel giudizio di opposizione ex artt. 615 e 617 cod.
proc. civ., l'opponente ha veste sostanziale e processuale di attore sicché i motivi dedotti per contrastare la legittimità della minacciata azione esecutiva costituiscono la causa petendi dell'opposizione e sono, quindi, soggetti al regime sostanziale e processuale della domanda (così,
tra le altre, Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 7 marzo 2003, n. 3477). Ne segue che il giudizio ha ad oggetto solo ed esclusivamente le doglianze sollevate con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, mentre difetta un generale potere del Tribunale di operare rilievi d'ufficio su questioni non dedotte dalle parti nell' opposizione, ad eccezione dei possibili rilievi d'ufficio riguardanti l'esistenza o meno del titolo.
Passando alla valutazione delle questioni prospettate, l'opposizione ex art 615 cpc è
risultata fondata e meritevole di accoglimento.
Ed invero, come già evidenziato nell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 615 co. I c.p.c., da intendersi in questa sede integralmente richiamata, in considerazione dei pagamenti effettuati per
€ 2.742,65 e riconosciuti da parte opposta (che cita: evidentemente questi bonifici in acconto sono
sfuggiti all'amministrazione che non li ha contabilizzati) l 'efficacia del precetto notificato il 02.01.2025 va limitata per l'importo inferiore (rispetto a quello intimato di € 27.166,47) di €
24.423,82.
Viceversa, in ordine, al motivo di opposizione agli atti esecutivi relativa al vizio della notificazione del precetto effettuata ad un indirizzo di posta elettronica non risultante dai registri ufficiali (nel caso di specie da Reginde), l'opposizione è risultata inammissibile perché proposta oltre il termine dei venti giorni previsto dall'art 617 cpc .
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, l'esito della causa giustifica l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, nella composizione monocratica in epigrafe, definitivamente pronunziando tra le parti di causa, disattesa ogni altra domanda od eccezione:
• DICHIARA la inammissibilità dell'opposizione ex art 617 cpc
• Accoglie l'opposizione ex art 615 cpc e dichiara il diritto a procedere ad esecuzione forzata del Condominio opposto in danno di per la limitata Parte_1
somma di € 24.423,82 (rispetto a quello intimato di € 27.166,47 con il precetto opposto).
• Con compensazione delle spese di lite
Così deciso in Roma, con deposito telematico 09/12/2025
Il Giudice Cristina Albano