Art. 5.
L'ultimo comma dell' art. 14 della legge 8 aprile 1952, n. 212 , e', con effetto dal 1 luglio 1951, sostituito dal seguente:
"Sono abrogati il secondo e il terzo comma dell'articolo 10 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 . Non si fa luogo al ricupero di quanto corrisposto dal 1 luglio 1951 alla data di entrata in vigore della presente legge per effetto dell'avvenuta abrogazione dell'art. 10 del ricordato decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 , ai sensi dell'ultimo comma dell' art. 14 della legge 8 aprile 1952, n. 212 ".
L'ultimo comma dell' art. 14 della legge 8 aprile 1952, n. 212 , e', con effetto dal 1 luglio 1951, sostituito dal seguente:
"Sono abrogati il secondo e il terzo comma dell'articolo 10 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 . Non si fa luogo al ricupero di quanto corrisposto dal 1 luglio 1951 alla data di entrata in vigore della presente legge per effetto dell'avvenuta abrogazione dell'art. 10 del ricordato decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 , ai sensi dell'ultimo comma dell' art. 14 della legge 8 aprile 1952, n. 212 ".