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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 10/03/2025, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1806/2024 Ruolo Generale Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dott.ssa Carlotta Consani, in data 10 marzo 2025, nella causa di primo grado iscritta al n. 1806 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, pendente TRA avv. TIZIANA, in proprio, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Firenze alla Via Masaccio Pt_1 n. 116; RICORRENTE E
, in persona del l.r. pro tempore, rappresentato e difeso, Controparte_1 come da procura da intendersi congiunta alla comparsa di costituzione, dall'avv. Giovanni Calisi ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Genova, alla Via Maragliano 10 int. 6; RESISTENTE E in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Firenze al Viale Belfiore n. 28/a presso l'avv.
Massimiliano Gorgoni che lo rappresenta e difende in forza di procura generale alle liti a rogito Notaio dott. di Roma del 23 gennaio 2023 rep. 37590 racc. 7131(all. 1); Persona_1 TERZO CHIAMATO IN CAUSA ha pronunciato, mediante deposito telematico fuori udienza, ex art. 127-ter c.p.c., la seguente SENTENZA MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, l'avv. in proprio, ha impugnato, innanzi al Parte_2 Tribunale di Firenze, in funzione di giudice civile ordinario, l'intimazione di pagamento n. 041.2023.9009389246.000, notificatale in data 6 luglio 2023, limitando l'oggetto del giudizio all'avviso di addebito n. 341.2017.0005416536.000 in essa richiamato ed eccependo al riguardo: - l'omessa notifica dell'avviso di addebito;
- l'intervenuta prescrizione quinquennale maturata, sia, prima, sia, dopo la notifica dell'avviso di addebito in questione.
2. si costituiva ritualmente in giudizio, contestando la domanda Controparte_1 avversaria, in quanto proposta dinnanzi a Giudice incompetente e, in ogni caso, infondata e chiedendone la reiezione con le consequenziali decisioni in ordine alle spese di lite.
3. Chiamato in causa l in quanto soggetto responsabile, sia, della notifica dell'avviso di addebito CP_2 contestato, sia, dell'attività precedente alla formazione del ruolo, l si costituiva ritualmente in CP_2 giudizio, chiedendo al Tribunale adito, in via preliminare, di dichiarare il difetto di legittimazione dell nel merito, di respingere il ricorso perché infondato;
in via subordinata, tenuto conto CP_2 della sopravvenuta pronuncia delle SS.UU. di Cassazione n. 2339/16, nell'ipotesi di accertata prescrizione per carenza di atti interruttivi posti in essere dal concessionario, di condannare alle spese legali solo l con esonero dell dalle spese di soccombenza. In ogni Controparte_3 CP_2 caso con vittoria di spese e compensi di giudizio.
4. Disposto il mutamento di rito ex art. 426 c.p.c., le parti depositavano nel termine perentorio assegnato memorie integrative degli atti introduttivi.
pagina 1 di 4 5. La causa veniva istruita mediante i documenti prodotti dalle parti e, previo deposito telematico di note scritte contenenti istanze e conclusioni sostitutive dell'udienza di discussione ex art. 429 c.p.c., viene decisa oggi, 10 marzo 2025, come da sentenza depositata telematicamente fuori udienza ex art. 127-ter c.p.c.
6. Ritiene il Tribunale che l' abbia comprovato, mediante i documenti prodotti (v. docc. 6 e 7 CP_2 fasc. , la piena regolarità della notifica, a mezzo di raccomandata a.r., in data 13 gennaio 2018, CP_2 dell'avviso di addebito per cui è causa, posto che il comma 4 dell'articolo 30 D.L. n. 78/2010, dispone che “… 4. L'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge. … La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento. …”.
7. A fronte di detta produzione documentale, parte ricorrente ha eccepito che “l'avviso prodotto in giudizio presenta una firma che non è possibile attribuire alla destinataria e che non vi è alcuna indicazione sul nome del prenditore della missiva e/o sul suo rapporto (parente, vicino, portiere..) con quest'ultima.”.
8. Orbene, come detto, l'avviso di addebito è stato notificato mediante raccomandata a.r. e soggiace, pertanto, alla disciplina di cui all'art. 1335 c.c., ai sensi del quale la dichiarazione recettizia si presume conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario, nel luogo che, per collegamento ordinario (dimora o domicilio) o per normale frequentazione per l'esplicazione della propria attività lavorativa, o per una preventiva indicazione o pattuizione, risulti in concreto nella sfera di dominio e controllo del destinatario stesso, apparendo idoneo a consentirgli la ricezione dell'atto e la possibilità di conoscenza del relativo contenuto.
9. Nel caso di specie, la raccomandata a.r. relativa all'avviso di addebito in questione è stata inviata all'indirizzo di residenza della ricorrente e, quindi, in un luogo in concreto rientrante nella sfera di dominio e controllo della stessa (nulla in senso contrario è stato, del resto, specificamente dedotto, né, provato dall'opponente).
10. Trovano, pertanto, applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982, trattandosi di una forma "semplificata" di notificazione caratterizzata dalla assenza della relazione di notificazione.
11. In particolare, l'art. 8 del D.P.R. n. 655 del 1982 prescrive che l'agente postale, il quale consegna il plico con avviso di ricevimento, fa firmare quest'ultimo al destinatario o al consegnatario.
12. In ordine alla consegna del plico, l'operatore postale segue l'ordine previsto dall'art. 39 del decreto del ministero delle comunicazioni 9 aprile 2001 il quale prevede che sono abilitati a ricevere gli invii di posta presso il domicilio del destinatario anche i componenti del nucleo familiare, i conviventi ed i collaboratori familiari dello stesso e, se vi è servizio di portierato, il portiere.
13. In sostanza, l'applicazione delle suddette disposizioni comporta che non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e che l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., la quale opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione (v., ex aliis, Cass. n. 29642 del 2019; Rv. 655744-01; n. 12083 del 2016, Rv. 640025-01; n. 15315 del 2014,
Rv. 631551-01).
14. In conclusione, ai fini della validità della notifica, è sufficiente che il plico sia consegnato al domicilio del destinatario e che il relativo avviso di ricevimento sia sottoscritto dalla persona rinvenuta dall'ufficiale postale, non essendo necessario che da esso risulti anche la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario (Cass., Sez. 5, n. 19795/2017) e gravando sul ricorrente l'onere di fornire la prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione (v. in tal senso, fra le altre, Cass. n. 29539/2020), onere non soddisfatto nel caso di specie.
15. La ricorrente, infatti, per fornire prova contraria alla presunzione legale di conoscenza, avrebbe dovuto provare, mediante la proposizione di querela di falso (ex artt. 221 e ss. c.p.c.), che la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento sub doc. 7 fasc. non appartiene, né, al suo tratto scrivente, CP_2 né, al tratto scrivente di alcuna delle persone abilitate a ricevere la raccomandata in base al citato D.M. 9 aprile 2001.
pagina 2 di 4 16. Il giudice di legittimità è, infatti, costante nel ritenere che, anche laddove manchino sull'avviso di ricevimento “le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato… e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur sempre valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c. c. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata” (così, fra le tante, Cass. n. 4160/2022).
17. Nel caso di specie, diviene allora dirimente (e assorbente ogni altra questione) rilevare che, come risulta gli atti di causa, parte ricorrente non ha proposto querela di falso.
18. Al riguardo, deve, altresì, evidenziarsi che non vi è obbligo per il concessionario (né, quindi, per l di produrre gli originali (v., in tal senso, fra le altre, Cass. n. 20769/2021) e che, come CP_2 chiarito sempre dalla Suprema Corte di Cassazione, la mancata produzione del documento in originale non esonera la parte interessata dall'onere di proporre querela avverso la fotocopia non disconosciuta (Cass. n. 30318/2019; n. 32219/2018). A tale ultimo proposito, si rileva che la ricorrente non ha disconosciuto la conformità all'originale della fotocopia versata in atti dall'Istituto creditore. Peraltro, si rammenta che la Suprema Corte di Cassazione è ferma nel ribadire che la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata - a pena d'inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica, sia, del documento che si intende contestare, sia, degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (Cass., sez. II, 30 ottobre 2018, n. 27633; Cass., sez. III, 20 dicembre 2021, n. 40750).
19. L'accertata rituale notifica in data 13.1.2018 dell'AVA n. 341.2017.0005416536.000 comporta la irretrattabilità del relativo credito contributivo, non essendo stata proposta avverso di esso nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica opposizione ex art. 24 d.lgs. n. 46/99, con la conseguenza che è inammissibile nel presente giudizio e, quindi, non esaminabile nel merito, l'eccezione di prescrizione asseritamente maturata tra l'insorgenza del credito contributivo e la notifica dell'avviso di addebito.
20. Ugualmente inammissibile, ove effettivamente sollevata (nell'atto introduttivo vi si fa, infatti, riferimento solo nelle conclusioni ivi rassegnate), è l'eccezione di decadenza del diritto dell CP_4[...
riscossione.
21. In proposito, va, infatti, richiamato il principio ormai consolidato in giurisprudenza secondo cui l'eccezione di decadenza relativa all'art. 25, comma 1 d. lgs. 46/99, avente natura processuale, non attiene al merito della pretesa bensì al quomodo della procedura di riscossione, in quanto l'inosservanza del termine ivi previsto per l'iscrizione a ruolo preclude all di potersi avvalere CP_2 del titolo esecutivo formatosi nell'ambito di tale procedura ma non comporta, invece, la decadenza dal diritto (v., fra le molte, Cass. 26395/2013, Cass. 3486/2016). L'inosservanza del termine previsto dell'art. 25 cit. costituisce, pertanto, vizio formale sussumibile nell'ambito dell'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c. richiamato dall'art. 29 comma 2 d. lgs. 46/1999, come tale suscettibile di essere esaminato nel merito solo se fatto valere entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dalla notifica dell'avviso di addebito.
22. Quanto, invece, all'eccezione di prescrizione asseritamente maturata tra la notifica dell'avviso di addebito in data 13.1.2018 e la notifica dell'intimazione di pagamento n. 041.2023.9009389246.000 in data 6.7.2023 (questa sì ammissibile ex art. 615 c.p.c.), per motivarne l'infondatezza è sufficiente rammentare la sospensione dei termini di prescrizione disposta, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da SARS-COV-2, con l'art. 37, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per n. 129 giorni e con l'art. 11, comma 9 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, per n. 182 giorni, e, quindi, per complessivi n. 311 giorni.
23. È assorbito ogni ulteriore profilo controverso.
24. Il regolamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo in base all'attività difensiva concretamente svolta (assenza di attività istruttoria), segue il criterio legale della soccombenza di parte opponente.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni ulteriore e/o diversa domanda, deduzione ed eccezione,
- respinge l'opposizione proposta e conferma l'esigibilità delle somme portate dall'avviso di addebito n. 341.2017.0005416536.000, sotteso all'intimazione di pagamento n. 041.2023.9009389246.000;
- condanna a rifondere all' e all le spese di Parte_2 CP_2 Controparte_1 lite che, ex D.M. n. 147/22, liquida per ciascuna delle due parti convenute in complessivi € 900,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A., se dovuti, come per legge.
Firenze, 10 marzo 2025 Il Giudice del Lavoro Carlotta Consani
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dott.ssa Carlotta Consani, in data 10 marzo 2025, nella causa di primo grado iscritta al n. 1806 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, pendente TRA avv. TIZIANA, in proprio, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Firenze alla Via Masaccio Pt_1 n. 116; RICORRENTE E
, in persona del l.r. pro tempore, rappresentato e difeso, Controparte_1 come da procura da intendersi congiunta alla comparsa di costituzione, dall'avv. Giovanni Calisi ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Genova, alla Via Maragliano 10 int. 6; RESISTENTE E in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Firenze al Viale Belfiore n. 28/a presso l'avv.
Massimiliano Gorgoni che lo rappresenta e difende in forza di procura generale alle liti a rogito Notaio dott. di Roma del 23 gennaio 2023 rep. 37590 racc. 7131(all. 1); Persona_1 TERZO CHIAMATO IN CAUSA ha pronunciato, mediante deposito telematico fuori udienza, ex art. 127-ter c.p.c., la seguente SENTENZA MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, l'avv. in proprio, ha impugnato, innanzi al Parte_2 Tribunale di Firenze, in funzione di giudice civile ordinario, l'intimazione di pagamento n. 041.2023.9009389246.000, notificatale in data 6 luglio 2023, limitando l'oggetto del giudizio all'avviso di addebito n. 341.2017.0005416536.000 in essa richiamato ed eccependo al riguardo: - l'omessa notifica dell'avviso di addebito;
- l'intervenuta prescrizione quinquennale maturata, sia, prima, sia, dopo la notifica dell'avviso di addebito in questione.
2. si costituiva ritualmente in giudizio, contestando la domanda Controparte_1 avversaria, in quanto proposta dinnanzi a Giudice incompetente e, in ogni caso, infondata e chiedendone la reiezione con le consequenziali decisioni in ordine alle spese di lite.
3. Chiamato in causa l in quanto soggetto responsabile, sia, della notifica dell'avviso di addebito CP_2 contestato, sia, dell'attività precedente alla formazione del ruolo, l si costituiva ritualmente in CP_2 giudizio, chiedendo al Tribunale adito, in via preliminare, di dichiarare il difetto di legittimazione dell nel merito, di respingere il ricorso perché infondato;
in via subordinata, tenuto conto CP_2 della sopravvenuta pronuncia delle SS.UU. di Cassazione n. 2339/16, nell'ipotesi di accertata prescrizione per carenza di atti interruttivi posti in essere dal concessionario, di condannare alle spese legali solo l con esonero dell dalle spese di soccombenza. In ogni Controparte_3 CP_2 caso con vittoria di spese e compensi di giudizio.
4. Disposto il mutamento di rito ex art. 426 c.p.c., le parti depositavano nel termine perentorio assegnato memorie integrative degli atti introduttivi.
pagina 1 di 4 5. La causa veniva istruita mediante i documenti prodotti dalle parti e, previo deposito telematico di note scritte contenenti istanze e conclusioni sostitutive dell'udienza di discussione ex art. 429 c.p.c., viene decisa oggi, 10 marzo 2025, come da sentenza depositata telematicamente fuori udienza ex art. 127-ter c.p.c.
6. Ritiene il Tribunale che l' abbia comprovato, mediante i documenti prodotti (v. docc. 6 e 7 CP_2 fasc. , la piena regolarità della notifica, a mezzo di raccomandata a.r., in data 13 gennaio 2018, CP_2 dell'avviso di addebito per cui è causa, posto che il comma 4 dell'articolo 30 D.L. n. 78/2010, dispone che “… 4. L'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge. … La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento. …”.
7. A fronte di detta produzione documentale, parte ricorrente ha eccepito che “l'avviso prodotto in giudizio presenta una firma che non è possibile attribuire alla destinataria e che non vi è alcuna indicazione sul nome del prenditore della missiva e/o sul suo rapporto (parente, vicino, portiere..) con quest'ultima.”.
8. Orbene, come detto, l'avviso di addebito è stato notificato mediante raccomandata a.r. e soggiace, pertanto, alla disciplina di cui all'art. 1335 c.c., ai sensi del quale la dichiarazione recettizia si presume conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario, nel luogo che, per collegamento ordinario (dimora o domicilio) o per normale frequentazione per l'esplicazione della propria attività lavorativa, o per una preventiva indicazione o pattuizione, risulti in concreto nella sfera di dominio e controllo del destinatario stesso, apparendo idoneo a consentirgli la ricezione dell'atto e la possibilità di conoscenza del relativo contenuto.
9. Nel caso di specie, la raccomandata a.r. relativa all'avviso di addebito in questione è stata inviata all'indirizzo di residenza della ricorrente e, quindi, in un luogo in concreto rientrante nella sfera di dominio e controllo della stessa (nulla in senso contrario è stato, del resto, specificamente dedotto, né, provato dall'opponente).
10. Trovano, pertanto, applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982, trattandosi di una forma "semplificata" di notificazione caratterizzata dalla assenza della relazione di notificazione.
11. In particolare, l'art. 8 del D.P.R. n. 655 del 1982 prescrive che l'agente postale, il quale consegna il plico con avviso di ricevimento, fa firmare quest'ultimo al destinatario o al consegnatario.
12. In ordine alla consegna del plico, l'operatore postale segue l'ordine previsto dall'art. 39 del decreto del ministero delle comunicazioni 9 aprile 2001 il quale prevede che sono abilitati a ricevere gli invii di posta presso il domicilio del destinatario anche i componenti del nucleo familiare, i conviventi ed i collaboratori familiari dello stesso e, se vi è servizio di portierato, il portiere.
13. In sostanza, l'applicazione delle suddette disposizioni comporta che non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e che l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., la quale opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione (v., ex aliis, Cass. n. 29642 del 2019; Rv. 655744-01; n. 12083 del 2016, Rv. 640025-01; n. 15315 del 2014,
Rv. 631551-01).
14. In conclusione, ai fini della validità della notifica, è sufficiente che il plico sia consegnato al domicilio del destinatario e che il relativo avviso di ricevimento sia sottoscritto dalla persona rinvenuta dall'ufficiale postale, non essendo necessario che da esso risulti anche la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario (Cass., Sez. 5, n. 19795/2017) e gravando sul ricorrente l'onere di fornire la prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione (v. in tal senso, fra le altre, Cass. n. 29539/2020), onere non soddisfatto nel caso di specie.
15. La ricorrente, infatti, per fornire prova contraria alla presunzione legale di conoscenza, avrebbe dovuto provare, mediante la proposizione di querela di falso (ex artt. 221 e ss. c.p.c.), che la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento sub doc. 7 fasc. non appartiene, né, al suo tratto scrivente, CP_2 né, al tratto scrivente di alcuna delle persone abilitate a ricevere la raccomandata in base al citato D.M. 9 aprile 2001.
pagina 2 di 4 16. Il giudice di legittimità è, infatti, costante nel ritenere che, anche laddove manchino sull'avviso di ricevimento “le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato… e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur sempre valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c. c. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata” (così, fra le tante, Cass. n. 4160/2022).
17. Nel caso di specie, diviene allora dirimente (e assorbente ogni altra questione) rilevare che, come risulta gli atti di causa, parte ricorrente non ha proposto querela di falso.
18. Al riguardo, deve, altresì, evidenziarsi che non vi è obbligo per il concessionario (né, quindi, per l di produrre gli originali (v., in tal senso, fra le altre, Cass. n. 20769/2021) e che, come CP_2 chiarito sempre dalla Suprema Corte di Cassazione, la mancata produzione del documento in originale non esonera la parte interessata dall'onere di proporre querela avverso la fotocopia non disconosciuta (Cass. n. 30318/2019; n. 32219/2018). A tale ultimo proposito, si rileva che la ricorrente non ha disconosciuto la conformità all'originale della fotocopia versata in atti dall'Istituto creditore. Peraltro, si rammenta che la Suprema Corte di Cassazione è ferma nel ribadire che la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata - a pena d'inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica, sia, del documento che si intende contestare, sia, degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (Cass., sez. II, 30 ottobre 2018, n. 27633; Cass., sez. III, 20 dicembre 2021, n. 40750).
19. L'accertata rituale notifica in data 13.1.2018 dell'AVA n. 341.2017.0005416536.000 comporta la irretrattabilità del relativo credito contributivo, non essendo stata proposta avverso di esso nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica opposizione ex art. 24 d.lgs. n. 46/99, con la conseguenza che è inammissibile nel presente giudizio e, quindi, non esaminabile nel merito, l'eccezione di prescrizione asseritamente maturata tra l'insorgenza del credito contributivo e la notifica dell'avviso di addebito.
20. Ugualmente inammissibile, ove effettivamente sollevata (nell'atto introduttivo vi si fa, infatti, riferimento solo nelle conclusioni ivi rassegnate), è l'eccezione di decadenza del diritto dell CP_4[...
riscossione.
21. In proposito, va, infatti, richiamato il principio ormai consolidato in giurisprudenza secondo cui l'eccezione di decadenza relativa all'art. 25, comma 1 d. lgs. 46/99, avente natura processuale, non attiene al merito della pretesa bensì al quomodo della procedura di riscossione, in quanto l'inosservanza del termine ivi previsto per l'iscrizione a ruolo preclude all di potersi avvalere CP_2 del titolo esecutivo formatosi nell'ambito di tale procedura ma non comporta, invece, la decadenza dal diritto (v., fra le molte, Cass. 26395/2013, Cass. 3486/2016). L'inosservanza del termine previsto dell'art. 25 cit. costituisce, pertanto, vizio formale sussumibile nell'ambito dell'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c. richiamato dall'art. 29 comma 2 d. lgs. 46/1999, come tale suscettibile di essere esaminato nel merito solo se fatto valere entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dalla notifica dell'avviso di addebito.
22. Quanto, invece, all'eccezione di prescrizione asseritamente maturata tra la notifica dell'avviso di addebito in data 13.1.2018 e la notifica dell'intimazione di pagamento n. 041.2023.9009389246.000 in data 6.7.2023 (questa sì ammissibile ex art. 615 c.p.c.), per motivarne l'infondatezza è sufficiente rammentare la sospensione dei termini di prescrizione disposta, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da SARS-COV-2, con l'art. 37, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per n. 129 giorni e con l'art. 11, comma 9 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, per n. 182 giorni, e, quindi, per complessivi n. 311 giorni.
23. È assorbito ogni ulteriore profilo controverso.
24. Il regolamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo in base all'attività difensiva concretamente svolta (assenza di attività istruttoria), segue il criterio legale della soccombenza di parte opponente.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni ulteriore e/o diversa domanda, deduzione ed eccezione,
- respinge l'opposizione proposta e conferma l'esigibilità delle somme portate dall'avviso di addebito n. 341.2017.0005416536.000, sotteso all'intimazione di pagamento n. 041.2023.9009389246.000;
- condanna a rifondere all' e all le spese di Parte_2 CP_2 Controparte_1 lite che, ex D.M. n. 147/22, liquida per ciascuna delle due parti convenute in complessivi € 900,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A., se dovuti, come per legge.
Firenze, 10 marzo 2025 Il Giudice del Lavoro Carlotta Consani
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