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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 23/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRENTO
nella persona dei signori magistrati dott. Luciano Spina Presidente
dott. Massimo Morandini Giudice
dott. Benedetto Sieff Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento unitario n. 52 / 2024, e precisamente nel procedimento per
l'apertura della liquidazione giudiziale n. 52-1/ / 2024 instaurato su ricorso di:
Controparte_1
[...]
con l'avv. Marianna Ristuccia e l'avv. Fabrizio Cataldo;
e di
, CP_2
con l'avv. Carmine Nicastro;
RICORRENTI
per l'apertura della liquidazione giudiziale di
(c.f. ), Controparte_3 P.IVA_1
contumace;
pag. 1 di 6 DEBITORE
in decisione sulle conclusioni rassegnate dai ricorrenti insistendo nella domanda per l'apertura della liquidazione giudiziale del debitore.
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento.
La società resistente è da ritenersi in via residuale imprenditore commerciale, in assenza di questioni sul punto.
La resistente società risulta posta in liquidazione. Essa pertanto si propone di uscire dal mercato, assumendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori tramite la realizzazione monetaria delle attività, con distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci. Ne consegue che, ai fini dell'indagine dello stato di insolvenza della società resistente, occorre verificare la capacità
dell'attivo patrimoniale di assicurare l'integrale soddisfacimento dei creditori sociali
(in tal senso si rimanda a Cass. n. 13644 del 2013).
Ciò detto, si riscontra lo stato di insolvenza della società resistente.
L'ultimo bilancio depositato dalla resistente è quello 2021, nel quale si registra una perdita di oltre 1,3 milioni di euro, la quale si aggiunge alle precedenti perdite,
portate a nuovo, di oltre 1,7 milioni di euro. Tale pesante voce patrimoniale negativa,
tuttavia, non porta contabilmente in terreno negativo il patrimonio netto, così come residuante in euro 573.003,00 in chiusura del bilancio 2020, essendo compensata da un contestuale significativo aumento, per oltre 3,6 milioni di euro, delle voci patrimoniali positive “Capitale”, “Riserva da soprapprezzo delle azioni” e “Altre
riserve”.
pag. 2 di 6 Le dichiarazioni fiscali raccolte d'ufficio all'istruttoria non aiutano a ricostruire l'attuale situazione patrimoniale della società, fermandosi le più recenti all'esercizio
2022, e potendosi al più registrare l'ulteriore perdita, in tale esercizio, di euro
649.005,00 (cfr. modello SC2023).
Tali scarne e non aggiornate informazioni contabili non consentono di ritenere che la società resistente presenti un attivo patrimoniale di consistenza tale da assicurare il soddisfacimento dei creditori.
Occorre infatti annotare che l'attivo del 2021 risulta per lo più costituito da crediti verso soci “per versamenti ancora dovuti” (2,6 milioni di euro), immobilizzazioni immateriali (950 mila euro) e disponibilità liquide (euro 895 mila), ossia da risorse della cui effettiva consistenza, in termini di pronta o potenziale liquidità, deve seriamente dubitarsi, specialmente tenendo conto che negli anni successivi la società,
nonostante ormai mirasse alla chiusura, ha continuato a lasciare insoddisfatti i creditori, a cominciare dagli odierni ricorrenti, ai quali si aggiungono i creditori istituzionali (v. informazioni raccolte d'ufficio presso e CP_4 Controparte_5
). Controparte_6
Ciò induce ad escludere, con elevato grado di probabilità, la presenza di valori patrimoniali reali e concreti che sopravanzino le ingenti partite di bilancio accumulate sino al 2022 (oltre 3,6 milioni di euro) in misura tale da lasciare un margine sufficiente a dare integrale soddisfazione ai creditori. In tal senso, appare verosimile che alle voci di patrimonio netto poste a compensazione delle perdite medesime, ossia capitale e riserve, non corrisponda la presenza di una effettiva riserva monetaria messa dai soci a disposizione della società (tanto più considerando i suddetti 2,6 milioni di euro “per versamenti ancora dovuti”), risolvendosi nell'espressione contabile di valori non riscontrati da una reale disponibilità di denaro.
pag. 3 di 6 Tanto è dato comprendere prendendo le mosse dal quadro che è possibile ricostruire,
nei termini anzidetti, in chiusura dell'esercizio 2021, mentre la successiva opacità
data dall'assenza di dati contabili è imputabile alla società debitrice e, come tale, non può che andare a detrimento della sua posizione, essendo essa obbligata alla redazione e al deposito dei bilanci, oltre che alla tenuta delle altre scritture contabili,
né avendo provveduto, nella presente sede e nel proprio interesse, al deposito della documentazione ex art. 39 c.c.i.i., restando contumace.
Deve anzi annotarsi come l'inerzia della debitrice negli ultimi tre anni, che traspare dal mancato assolvimento degli obblighi contabili civili e fiscali, in uno con il mancato deposito dei bilanci di liquidazione, e che qui finalmente si manifesta nella sua contumacia, costituisce ulteriore elemento di conferma dello stato di insolvenza in cui essa versa, nei suddetti termini di insufficienza patrimoniale.
La debitrice, restando contumace, non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, lettera d), c.c.i.i., né ciò altrimenti risulta dagli atti.
L'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti è complessivamente superiore alla soglia oggettiva di euro trentamila di cui all'art. 49, ultimo comma,
c.c.i.i..
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, nella riportata composizione, definitivamente pronunciando,
ogni altra domanda o eccezione respinta:
dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_3
e conseguentemente:
[...]
a) nomina giudice delegato per la relativa procedura il dott. Benedetto Sieff;
b) nomina curatore;
Persona_1
pag. 4 di 6 c) ordina al debitore il deposito, entro tre giorni, nella Cancelleria di questo
Tribunale, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39;
d) stabilisce che il giorno 15/05/2025, alle ore 09:00, presso la sede di questo
Tribunale, si terrà l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo avanti al giudice delegato, tenendo conto della sospensione feriale dei termini ex art. 201, comma 10, c.c.i.i.;
e) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui alla lettera d) per la presentazione delle domande di insinuazione;
f) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-
quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n.
127;
pag. 5 di 6 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice,
anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ricorda che, ai sensi dell'art. 148 c.c.i.i., va consegnata al curatore la corrispondenza di ogni genere, inclusa quella elettronica, diretta al debitore;
tale obbligo è limitato alla corrispondenza riguardante i rapporti compresi nella liquidazione giudiziale, nel caso di debitore persona fisica;
ricorda altresì che, ai sensi dell'art. 149 l. fall., il debitore persona fisica, gli amministratori e i liquidatori sono tenuti a comunicare al curatore la propria residenza ovvero il proprio domicilio, e ogni loro cambiamento;
dispone la prenotazione a debito delle spese di registrazione della presente sentenza,
onerando il curatore di comunicare al più presto in cancelleria se tra i beni del fallimento vi sia denaro ai fini dell'art. 146 d.p.r. n. 115 del 2002;
dispone che il curatore consegni copia conforme della presente sentenza all'istituto bancario prescelto per l'apertura del conto della procedura;
manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 49, comma 4, c.c.i.i..
Trento, 22 gennaio 2025
Il giudice estensore Il presidente
Benedetto Sieff Luciano Spina
pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRENTO
nella persona dei signori magistrati dott. Luciano Spina Presidente
dott. Massimo Morandini Giudice
dott. Benedetto Sieff Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento unitario n. 52 / 2024, e precisamente nel procedimento per
l'apertura della liquidazione giudiziale n. 52-1/ / 2024 instaurato su ricorso di:
Controparte_1
[...]
con l'avv. Marianna Ristuccia e l'avv. Fabrizio Cataldo;
e di
, CP_2
con l'avv. Carmine Nicastro;
RICORRENTI
per l'apertura della liquidazione giudiziale di
(c.f. ), Controparte_3 P.IVA_1
contumace;
pag. 1 di 6 DEBITORE
in decisione sulle conclusioni rassegnate dai ricorrenti insistendo nella domanda per l'apertura della liquidazione giudiziale del debitore.
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento.
La società resistente è da ritenersi in via residuale imprenditore commerciale, in assenza di questioni sul punto.
La resistente società risulta posta in liquidazione. Essa pertanto si propone di uscire dal mercato, assumendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori tramite la realizzazione monetaria delle attività, con distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci. Ne consegue che, ai fini dell'indagine dello stato di insolvenza della società resistente, occorre verificare la capacità
dell'attivo patrimoniale di assicurare l'integrale soddisfacimento dei creditori sociali
(in tal senso si rimanda a Cass. n. 13644 del 2013).
Ciò detto, si riscontra lo stato di insolvenza della società resistente.
L'ultimo bilancio depositato dalla resistente è quello 2021, nel quale si registra una perdita di oltre 1,3 milioni di euro, la quale si aggiunge alle precedenti perdite,
portate a nuovo, di oltre 1,7 milioni di euro. Tale pesante voce patrimoniale negativa,
tuttavia, non porta contabilmente in terreno negativo il patrimonio netto, così come residuante in euro 573.003,00 in chiusura del bilancio 2020, essendo compensata da un contestuale significativo aumento, per oltre 3,6 milioni di euro, delle voci patrimoniali positive “Capitale”, “Riserva da soprapprezzo delle azioni” e “Altre
riserve”.
pag. 2 di 6 Le dichiarazioni fiscali raccolte d'ufficio all'istruttoria non aiutano a ricostruire l'attuale situazione patrimoniale della società, fermandosi le più recenti all'esercizio
2022, e potendosi al più registrare l'ulteriore perdita, in tale esercizio, di euro
649.005,00 (cfr. modello SC2023).
Tali scarne e non aggiornate informazioni contabili non consentono di ritenere che la società resistente presenti un attivo patrimoniale di consistenza tale da assicurare il soddisfacimento dei creditori.
Occorre infatti annotare che l'attivo del 2021 risulta per lo più costituito da crediti verso soci “per versamenti ancora dovuti” (2,6 milioni di euro), immobilizzazioni immateriali (950 mila euro) e disponibilità liquide (euro 895 mila), ossia da risorse della cui effettiva consistenza, in termini di pronta o potenziale liquidità, deve seriamente dubitarsi, specialmente tenendo conto che negli anni successivi la società,
nonostante ormai mirasse alla chiusura, ha continuato a lasciare insoddisfatti i creditori, a cominciare dagli odierni ricorrenti, ai quali si aggiungono i creditori istituzionali (v. informazioni raccolte d'ufficio presso e CP_4 Controparte_5
). Controparte_6
Ciò induce ad escludere, con elevato grado di probabilità, la presenza di valori patrimoniali reali e concreti che sopravanzino le ingenti partite di bilancio accumulate sino al 2022 (oltre 3,6 milioni di euro) in misura tale da lasciare un margine sufficiente a dare integrale soddisfazione ai creditori. In tal senso, appare verosimile che alle voci di patrimonio netto poste a compensazione delle perdite medesime, ossia capitale e riserve, non corrisponda la presenza di una effettiva riserva monetaria messa dai soci a disposizione della società (tanto più considerando i suddetti 2,6 milioni di euro “per versamenti ancora dovuti”), risolvendosi nell'espressione contabile di valori non riscontrati da una reale disponibilità di denaro.
pag. 3 di 6 Tanto è dato comprendere prendendo le mosse dal quadro che è possibile ricostruire,
nei termini anzidetti, in chiusura dell'esercizio 2021, mentre la successiva opacità
data dall'assenza di dati contabili è imputabile alla società debitrice e, come tale, non può che andare a detrimento della sua posizione, essendo essa obbligata alla redazione e al deposito dei bilanci, oltre che alla tenuta delle altre scritture contabili,
né avendo provveduto, nella presente sede e nel proprio interesse, al deposito della documentazione ex art. 39 c.c.i.i., restando contumace.
Deve anzi annotarsi come l'inerzia della debitrice negli ultimi tre anni, che traspare dal mancato assolvimento degli obblighi contabili civili e fiscali, in uno con il mancato deposito dei bilanci di liquidazione, e che qui finalmente si manifesta nella sua contumacia, costituisce ulteriore elemento di conferma dello stato di insolvenza in cui essa versa, nei suddetti termini di insufficienza patrimoniale.
La debitrice, restando contumace, non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, lettera d), c.c.i.i., né ciò altrimenti risulta dagli atti.
L'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti è complessivamente superiore alla soglia oggettiva di euro trentamila di cui all'art. 49, ultimo comma,
c.c.i.i..
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, nella riportata composizione, definitivamente pronunciando,
ogni altra domanda o eccezione respinta:
dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_3
e conseguentemente:
[...]
a) nomina giudice delegato per la relativa procedura il dott. Benedetto Sieff;
b) nomina curatore;
Persona_1
pag. 4 di 6 c) ordina al debitore il deposito, entro tre giorni, nella Cancelleria di questo
Tribunale, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39;
d) stabilisce che il giorno 15/05/2025, alle ore 09:00, presso la sede di questo
Tribunale, si terrà l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo avanti al giudice delegato, tenendo conto della sospensione feriale dei termini ex art. 201, comma 10, c.c.i.i.;
e) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui alla lettera d) per la presentazione delle domande di insinuazione;
f) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-
quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n.
127;
pag. 5 di 6 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice,
anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ricorda che, ai sensi dell'art. 148 c.c.i.i., va consegnata al curatore la corrispondenza di ogni genere, inclusa quella elettronica, diretta al debitore;
tale obbligo è limitato alla corrispondenza riguardante i rapporti compresi nella liquidazione giudiziale, nel caso di debitore persona fisica;
ricorda altresì che, ai sensi dell'art. 149 l. fall., il debitore persona fisica, gli amministratori e i liquidatori sono tenuti a comunicare al curatore la propria residenza ovvero il proprio domicilio, e ogni loro cambiamento;
dispone la prenotazione a debito delle spese di registrazione della presente sentenza,
onerando il curatore di comunicare al più presto in cancelleria se tra i beni del fallimento vi sia denaro ai fini dell'art. 146 d.p.r. n. 115 del 2002;
dispone che il curatore consegni copia conforme della presente sentenza all'istituto bancario prescelto per l'apertura del conto della procedura;
manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 49, comma 4, c.c.i.i..
Trento, 22 gennaio 2025
Il giudice estensore Il presidente
Benedetto Sieff Luciano Spina
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