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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 11/03/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa Angela Quitadamo consigliere dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel.
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 6 marzo 2025, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 15/2025 promossa da:
A Parte_1 Parte_2 appresentato e difeso dall'avv. PESSI ROBERTO e dall'avv. GIAMMARIA
[...]
FRANCESCO elett. dom.to in Indirizzo Telematico
APPELLANTE/I contro
, , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, rappresentati e difesi dall'avv. SCORTECHINI FABRIZIO elett.te dom.to in PIAZZA
[...]
DELLA REPUBBLICA, 19 - fraz. Pianello Vallesina 60030 MONTE ROBERTO
APPELLATO/I
CONCLUSIONI: come in atti
M O T I V A Z I O N E
La propone appello Parte_3
avverso la sentenza n. 324/2024 resa dal Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro, pubblicata in data
15.7.2024, non notificata con la quale, in accoglimento del ricorso proposto dai dott.ri CP_1
e la medesima veniva condannata alla restituzione delle somme pari “ad CP_2 CP_3 CP_4
pagina 1 di 6 euro 7.559,23 quanto al Dr. - ad euro 24.278,20 quanto al Dr. - Controparte_1 Controparte_2
ad euro 11.807,96 quanto al Dr. ; -ad euro 34.470,07 quanto al Dr. Controparte_3 CP_4
”.
[...]
L'appellante sostiene l'erroneità della sentenza di primo grado, per i seguenti motivi: 1)
Violazione dell'art. 2, D.Lgs. n. 509/1994 in combinato disposto con l'art. 22 del “Regolamento di disciplina del regime previdenziale” della CNPADC e successive delibere;
violazione degli artt. 3, comma 12, L. n. 335/1995; 1 comma 763, L. n. 296/2006 (Legge Finanziaria per il 2007); 1, comma 488, L. 27.12.2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014); 24, comma 24, D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011 (c.d. “Decreto Salva Italia”); violazione degli artt. 3, 23 e 38 Cost. ; 2)
Violazione degli artt. 1, L. 27.12.2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014); 3, comma 12, L. n.
335/1995; 1, comma 763, L. n. 296/2006 (Legge Finanziaria per il 2007); 2, D.Lgs. n. 509/1994 in combinato disposto con l'art. 22 del “Regolamento di disciplina del regime previdenziale” della
CNPADC e successive delibere;
3) Errata pronuncia sulla prescrizione delle pretese avversarie: violazione e falsa applicazione dell'art. 2948 Cod.civ.
Si sono costituiti nel presente grado gli appellanti, sostenendo l'infondatezza in fatto e diritto dell'appello proposto dalla Pt_1
La Corte, fissata udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni come in atti, si è riservata di decidere.
L'appello, deciso allo stato degli atti, deve ritenersi infondato.
1.2.- Quanto ai primi due motivi di appello che attengono alla dedotta legittimità dell'art. 22 del Regolamento della questo Collegio non ha, infatti, motivo di discostarsi da altri propri Pt_1 precedenti decisi in adesione all'ormai consolidato e pienamente condiviso orientamento della
Giurisprudenza di legittimità, formatosi rispetto a fattispecie identiche a quella all'odierno vaglio, secondo cui “Una volta sorto il diritto alla pensione di anzianità, l'ente previdenziale debitore non può, con atto unilaterale, regolamentare o negoziale, ridurne l'importo, tanto meno adducendo generiche ragioni finanziarie, poiché ciò lederebbe l'affidamento del pensionato, tutelato dall'art.
3, comma 2, Cost., nella consistenza economica del proprio diritto soggettivo.” (così Cass.,
Ord.n.19711/2017).
È del resto noto che la Suprema Corte ha a più riprese ribadito il principio secondo cui gli “enti privatizzati non possono adottare, sia pure in funzione dell'obiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere su criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base a criteri ad esso pagina 2 di 6 applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23
Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore” (Cass. n. 23363 del 2021 e n. 31875 del 2018) ed ha affermato che "Appare utile, al fine di confermare l'estraneità del contributo di solidarietà ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico e conseguentemente anche al principio del necessario rispetto del pro rata, richiamare, altresì, la recente sentenza della Corte Costituzionale
n. 173/2016 che, nel valutare l'analogo prelievo disposto dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma
486, ha affermato che si è in presenza di un "prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art. 23 Cost., avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale (Cass. n. 603/2019).
In effetti, l'autonomia degli enti previdenziali privatizzati trova il suo limite fondamentale nella stessa norma che la impone (ossia il d.lgs. n. 509 del 1994, art. 2), che definisce i tipi di provvedimenti adottabili da tali enti, identificati in base al loro contenuto. È difatti ormai pacifico nella giurisprudenza di legittimità, secondo orientamento pienamente condivisibile, che in materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati non possono adottare, sia pure in funzione dell'obiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, appunto, il contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore.
Non si può pervenire a diverse conclusioni neppure attraverso il richiamo alla legge n.
296/2006 di modifica dell'art. 3, comma 12, della legge n. 335/1995 poiché detta norma incide sul sistema del pro rata che è estraneo alla tematica del contributo di solidarietà; tale normativa sopravvenuta non può, pertanto, essere intesa nel senso preteso dalla di fonte del potere di Pt_1
introdurre prestazioni patrimoniali a carico dei pensionati, quale è il contributo di solidarietà.
Anche la legge di interpretazione autentica di cui all'art.1 comma 488 L. n. 147 del 2013, non è idonea ad incidere sugli esiti della presente controversia, atteso che la norma espressamente pone
“come condizione di legittimità degli atti, che essi siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine”, laddove sicuramente tale finalità non rappresenta un connotato del contributo di solidarietà per cui è causa, in quanto di carattere provvisorio (cfr. Cass. Sez. L. n.
32385 del 3.6.2021 dep. 8.11.2021; Cass. Sez. Sez. 6 – L. n. 23363 del 23.3.2021 dep. 24.8.2021 e precedenti ivi richiamati;
Cass. Sez. L. nn. 29292 del 18.9.2019 – dep. 12.11.2019; 31875 del pagina 3 di 6 10/12/2018 rv. 652020 – 01; 6702 del 06/04/2016 rv. 639297 – 01).
E' altresì infondato anche l'ulteriore profilo di doglianza sollevato con riguardo alla pretesa violazione dell'art. 24, comma 24, del D.L. n. 201 del 2011, laddove il primo giudice avrebbe omesso di considerare l'ampliamento del potere normativo assegnato agli enti previdenziali privatizzati in base alla citata legge delega. In verità, esclusa in radice l'attribuzione di un potere normativo (di imposizione del contributo di solidarietà) in capo agli enti previdenziali privatizzati
(come la Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Dottori Commercialisti), in base agli ormai consolidati principi espressi dalla Suprema Corte, non acquista rilevanza alcuna ipotesi di ampliamento dello stesso.
Da ultimo, sul punto, con le recenti sentenze nn. 20884 e 23257 del 2024, la Cassazione così si
è espressa: “Si tratta di una norma che conferma che, come sottolineato nella citata sentenza della
Corte costituzionale n.173/16, il contributo di solidarietà, avendo natura di prestazione patrimoniale imposta ai sensi dell'art.23 Cost., è sottoposto alla riserva di legge. Ne consegue che il suddetto richiamo normativo certamente non dimostra la legittimità della istituzione del diverso contributo di solidarietà di cui qui si discute che è stata effettuata con l'art.22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della CNPADC e non con una norma di legge. Deve, pertanto, confermarsi che esula dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità per le Casse di introdurre un contributo di solidarietà in quanto esso, al di là del nomen, non può essere ricondotto ad un «criterio di determinazione del trattamento pensionistico», ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore”
Da quanto sopra esposto, deriva l'illegittimità dell'art.22 del Regolamento previdenziale della convenuta 1.1.2004 e dell'art.29 del Regolamento previdenziale della convenuta 2018, Pt_1 Pt_1 nonché delle deliberazioni dell'Assemblea dei Delegati della stessa del 28.10.2008, Pt_1
27.6.2013 e 29.11.2017 nella parte in cui impongono un contributo di solidarietà sulle pensioni dei commercialisti iscritti, con conseguente illegittimità delle trattenute operate a tale titolo dalla Pt_1
convenuta sui ratei pensionistici erogati ai ricorrenti oggi appellati, per il periodo per cui è causa.
3.- Con l'ultimo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che il diritto fatto valere dalla parte appellata fosse soggetto a prescrizione ordinaria decennale, e non quinquennale, in violazione dell'art. 2948 n.4 c.c..
Il motivo non è fondato, atteso che, come chiarito dalla Suprema Corte, “in materia di previdenza obbligatoria (quale quella gestita dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs.
n. 509 del 1994) la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c. - così come dall'art.
129 del r.d.l. n. 1827 del 1935 - richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto pagina 4 di 6 a disposizione dell'assicurato, sicché, ove sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale di cui all'art.2946 c.c.” (v. Cassazione civile sez. un., 08/09/2015, n.17742; Cass.Civ., sez. lav., 01/02/2025, n.2439; Cass.Civ., sez. lav., 01/02/2025, n.2436; Cass.Civ., sez. lav.,
25/10/2022, n.31527).
Come la Cassazione ha chiarito, non vale in contrario richiamare l'art. 47-bis D.P.R. n. 639/70
(secondo cui "Si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'art. 24 L. n. 88/89, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni"), dal momento che tale norma riguarda l'ipotesi di riliquidazione della pensione, mentre il caso di specie concerne l'indebita trattenuta derivante dall'applicazione di una misura patrimoniale illegittima, che non condivide con il rateo pensionistico la disciplina del sistema di calcolo della pensione in sé considerata (Cass. 4604/23). La fattispecie in esame non rientra infatti nelle ipotesi di riliquidazione di trattamenti pensionistici i cui ratei arretrati - ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronuncia giudiziale dichiarativa del relativo diritto - si prescrivono in cinque anni, bensì in un "credito consequenziale all'indebita ritenuta derivante dall'applicazione di una misura patrimoniale illegittima, frutto di ritenute operate sui singoli ratei di pensione, ma non condivide con il rateo pensionistico la disciplina del sistema di calcolo della pensione in sé considerata" (così Cass.Civ., sez. lav., n.31527/2022).
Il motivo va quindi disatteso.
Dal che consegue che l'appello va respinto.
Le spese seguono il criterio generale della soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto della serialità del contenzioso (valori minimi) e dell'aumento per la pluralità di parti.
Non si ritengono, nondimeno, sussistenti i requisiti per disporre, come richiesto da parte appellata, la condanna ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c., non rinvenendosi, nella proposizione dell'appello, il presupposto della mala fede o colpa grave, da intendersi quale espressione di scopi o intendimenti abusivi, ossia strumentali o comunque eccedenti la normale funzione del processo, in considerazione della natura meramente interpretativa della questione sulla quale, solo di recente, si
è consolidato l'orientamento giurisprudenziale di legittimità, anche in relazione agli effetti della normativa, nel tempo, sopravvenuta.
Si applica l'art. 1 comma 17 della legge 228\2012, che ha modificato l'art.13 del d.p.r.
n.115\2002, mediante l'inserimento del comma 1 quater, a mente del quale, se l'impugnazione principale o incidentale è respinta integralmente, o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la pagina 5 di 6 parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis, salvo eventuali motivi di esenzione.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Ancona, sezione lavoro, definitivamente decidendo, così provvede:
A. Respinge l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
B. Condanna l'appellante a rifondere agli appellati le spese del presente grado che liquida in euro 5.075,00, oltre spese forfetarie al 15%, iva e cap;
C. Dichiara la ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, inserito dall'art.1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio del 6 marzo 2025
Il consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Arianna Sbano dott. Luigi Santini
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa Angela Quitadamo consigliere dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel.
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 6 marzo 2025, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 15/2025 promossa da:
A Parte_1 Parte_2 appresentato e difeso dall'avv. PESSI ROBERTO e dall'avv. GIAMMARIA
[...]
FRANCESCO elett. dom.to in Indirizzo Telematico
APPELLANTE/I contro
, , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, rappresentati e difesi dall'avv. SCORTECHINI FABRIZIO elett.te dom.to in PIAZZA
[...]
DELLA REPUBBLICA, 19 - fraz. Pianello Vallesina 60030 MONTE ROBERTO
APPELLATO/I
CONCLUSIONI: come in atti
M O T I V A Z I O N E
La propone appello Parte_3
avverso la sentenza n. 324/2024 resa dal Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro, pubblicata in data
15.7.2024, non notificata con la quale, in accoglimento del ricorso proposto dai dott.ri CP_1
e la medesima veniva condannata alla restituzione delle somme pari “ad CP_2 CP_3 CP_4
pagina 1 di 6 euro 7.559,23 quanto al Dr. - ad euro 24.278,20 quanto al Dr. - Controparte_1 Controparte_2
ad euro 11.807,96 quanto al Dr. ; -ad euro 34.470,07 quanto al Dr. Controparte_3 CP_4
”.
[...]
L'appellante sostiene l'erroneità della sentenza di primo grado, per i seguenti motivi: 1)
Violazione dell'art. 2, D.Lgs. n. 509/1994 in combinato disposto con l'art. 22 del “Regolamento di disciplina del regime previdenziale” della CNPADC e successive delibere;
violazione degli artt. 3, comma 12, L. n. 335/1995; 1 comma 763, L. n. 296/2006 (Legge Finanziaria per il 2007); 1, comma 488, L. 27.12.2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014); 24, comma 24, D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011 (c.d. “Decreto Salva Italia”); violazione degli artt. 3, 23 e 38 Cost. ; 2)
Violazione degli artt. 1, L. 27.12.2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014); 3, comma 12, L. n.
335/1995; 1, comma 763, L. n. 296/2006 (Legge Finanziaria per il 2007); 2, D.Lgs. n. 509/1994 in combinato disposto con l'art. 22 del “Regolamento di disciplina del regime previdenziale” della
CNPADC e successive delibere;
3) Errata pronuncia sulla prescrizione delle pretese avversarie: violazione e falsa applicazione dell'art. 2948 Cod.civ.
Si sono costituiti nel presente grado gli appellanti, sostenendo l'infondatezza in fatto e diritto dell'appello proposto dalla Pt_1
La Corte, fissata udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni come in atti, si è riservata di decidere.
L'appello, deciso allo stato degli atti, deve ritenersi infondato.
1.2.- Quanto ai primi due motivi di appello che attengono alla dedotta legittimità dell'art. 22 del Regolamento della questo Collegio non ha, infatti, motivo di discostarsi da altri propri Pt_1 precedenti decisi in adesione all'ormai consolidato e pienamente condiviso orientamento della
Giurisprudenza di legittimità, formatosi rispetto a fattispecie identiche a quella all'odierno vaglio, secondo cui “Una volta sorto il diritto alla pensione di anzianità, l'ente previdenziale debitore non può, con atto unilaterale, regolamentare o negoziale, ridurne l'importo, tanto meno adducendo generiche ragioni finanziarie, poiché ciò lederebbe l'affidamento del pensionato, tutelato dall'art.
3, comma 2, Cost., nella consistenza economica del proprio diritto soggettivo.” (così Cass.,
Ord.n.19711/2017).
È del resto noto che la Suprema Corte ha a più riprese ribadito il principio secondo cui gli “enti privatizzati non possono adottare, sia pure in funzione dell'obiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere su criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base a criteri ad esso pagina 2 di 6 applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23
Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore” (Cass. n. 23363 del 2021 e n. 31875 del 2018) ed ha affermato che "Appare utile, al fine di confermare l'estraneità del contributo di solidarietà ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico e conseguentemente anche al principio del necessario rispetto del pro rata, richiamare, altresì, la recente sentenza della Corte Costituzionale
n. 173/2016 che, nel valutare l'analogo prelievo disposto dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma
486, ha affermato che si è in presenza di un "prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art. 23 Cost., avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale (Cass. n. 603/2019).
In effetti, l'autonomia degli enti previdenziali privatizzati trova il suo limite fondamentale nella stessa norma che la impone (ossia il d.lgs. n. 509 del 1994, art. 2), che definisce i tipi di provvedimenti adottabili da tali enti, identificati in base al loro contenuto. È difatti ormai pacifico nella giurisprudenza di legittimità, secondo orientamento pienamente condivisibile, che in materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati non possono adottare, sia pure in funzione dell'obiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, appunto, il contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore.
Non si può pervenire a diverse conclusioni neppure attraverso il richiamo alla legge n.
296/2006 di modifica dell'art. 3, comma 12, della legge n. 335/1995 poiché detta norma incide sul sistema del pro rata che è estraneo alla tematica del contributo di solidarietà; tale normativa sopravvenuta non può, pertanto, essere intesa nel senso preteso dalla di fonte del potere di Pt_1
introdurre prestazioni patrimoniali a carico dei pensionati, quale è il contributo di solidarietà.
Anche la legge di interpretazione autentica di cui all'art.1 comma 488 L. n. 147 del 2013, non è idonea ad incidere sugli esiti della presente controversia, atteso che la norma espressamente pone
“come condizione di legittimità degli atti, che essi siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine”, laddove sicuramente tale finalità non rappresenta un connotato del contributo di solidarietà per cui è causa, in quanto di carattere provvisorio (cfr. Cass. Sez. L. n.
32385 del 3.6.2021 dep. 8.11.2021; Cass. Sez. Sez. 6 – L. n. 23363 del 23.3.2021 dep. 24.8.2021 e precedenti ivi richiamati;
Cass. Sez. L. nn. 29292 del 18.9.2019 – dep. 12.11.2019; 31875 del pagina 3 di 6 10/12/2018 rv. 652020 – 01; 6702 del 06/04/2016 rv. 639297 – 01).
E' altresì infondato anche l'ulteriore profilo di doglianza sollevato con riguardo alla pretesa violazione dell'art. 24, comma 24, del D.L. n. 201 del 2011, laddove il primo giudice avrebbe omesso di considerare l'ampliamento del potere normativo assegnato agli enti previdenziali privatizzati in base alla citata legge delega. In verità, esclusa in radice l'attribuzione di un potere normativo (di imposizione del contributo di solidarietà) in capo agli enti previdenziali privatizzati
(come la Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Dottori Commercialisti), in base agli ormai consolidati principi espressi dalla Suprema Corte, non acquista rilevanza alcuna ipotesi di ampliamento dello stesso.
Da ultimo, sul punto, con le recenti sentenze nn. 20884 e 23257 del 2024, la Cassazione così si
è espressa: “Si tratta di una norma che conferma che, come sottolineato nella citata sentenza della
Corte costituzionale n.173/16, il contributo di solidarietà, avendo natura di prestazione patrimoniale imposta ai sensi dell'art.23 Cost., è sottoposto alla riserva di legge. Ne consegue che il suddetto richiamo normativo certamente non dimostra la legittimità della istituzione del diverso contributo di solidarietà di cui qui si discute che è stata effettuata con l'art.22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della CNPADC e non con una norma di legge. Deve, pertanto, confermarsi che esula dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità per le Casse di introdurre un contributo di solidarietà in quanto esso, al di là del nomen, non può essere ricondotto ad un «criterio di determinazione del trattamento pensionistico», ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore”
Da quanto sopra esposto, deriva l'illegittimità dell'art.22 del Regolamento previdenziale della convenuta 1.1.2004 e dell'art.29 del Regolamento previdenziale della convenuta 2018, Pt_1 Pt_1 nonché delle deliberazioni dell'Assemblea dei Delegati della stessa del 28.10.2008, Pt_1
27.6.2013 e 29.11.2017 nella parte in cui impongono un contributo di solidarietà sulle pensioni dei commercialisti iscritti, con conseguente illegittimità delle trattenute operate a tale titolo dalla Pt_1
convenuta sui ratei pensionistici erogati ai ricorrenti oggi appellati, per il periodo per cui è causa.
3.- Con l'ultimo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che il diritto fatto valere dalla parte appellata fosse soggetto a prescrizione ordinaria decennale, e non quinquennale, in violazione dell'art. 2948 n.4 c.c..
Il motivo non è fondato, atteso che, come chiarito dalla Suprema Corte, “in materia di previdenza obbligatoria (quale quella gestita dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs.
n. 509 del 1994) la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c. - così come dall'art.
129 del r.d.l. n. 1827 del 1935 - richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto pagina 4 di 6 a disposizione dell'assicurato, sicché, ove sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale di cui all'art.2946 c.c.” (v. Cassazione civile sez. un., 08/09/2015, n.17742; Cass.Civ., sez. lav., 01/02/2025, n.2439; Cass.Civ., sez. lav., 01/02/2025, n.2436; Cass.Civ., sez. lav.,
25/10/2022, n.31527).
Come la Cassazione ha chiarito, non vale in contrario richiamare l'art. 47-bis D.P.R. n. 639/70
(secondo cui "Si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'art. 24 L. n. 88/89, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni"), dal momento che tale norma riguarda l'ipotesi di riliquidazione della pensione, mentre il caso di specie concerne l'indebita trattenuta derivante dall'applicazione di una misura patrimoniale illegittima, che non condivide con il rateo pensionistico la disciplina del sistema di calcolo della pensione in sé considerata (Cass. 4604/23). La fattispecie in esame non rientra infatti nelle ipotesi di riliquidazione di trattamenti pensionistici i cui ratei arretrati - ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronuncia giudiziale dichiarativa del relativo diritto - si prescrivono in cinque anni, bensì in un "credito consequenziale all'indebita ritenuta derivante dall'applicazione di una misura patrimoniale illegittima, frutto di ritenute operate sui singoli ratei di pensione, ma non condivide con il rateo pensionistico la disciplina del sistema di calcolo della pensione in sé considerata" (così Cass.Civ., sez. lav., n.31527/2022).
Il motivo va quindi disatteso.
Dal che consegue che l'appello va respinto.
Le spese seguono il criterio generale della soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto della serialità del contenzioso (valori minimi) e dell'aumento per la pluralità di parti.
Non si ritengono, nondimeno, sussistenti i requisiti per disporre, come richiesto da parte appellata, la condanna ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c., non rinvenendosi, nella proposizione dell'appello, il presupposto della mala fede o colpa grave, da intendersi quale espressione di scopi o intendimenti abusivi, ossia strumentali o comunque eccedenti la normale funzione del processo, in considerazione della natura meramente interpretativa della questione sulla quale, solo di recente, si
è consolidato l'orientamento giurisprudenziale di legittimità, anche in relazione agli effetti della normativa, nel tempo, sopravvenuta.
Si applica l'art. 1 comma 17 della legge 228\2012, che ha modificato l'art.13 del d.p.r.
n.115\2002, mediante l'inserimento del comma 1 quater, a mente del quale, se l'impugnazione principale o incidentale è respinta integralmente, o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la pagina 5 di 6 parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis, salvo eventuali motivi di esenzione.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Ancona, sezione lavoro, definitivamente decidendo, così provvede:
A. Respinge l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
B. Condanna l'appellante a rifondere agli appellati le spese del presente grado che liquida in euro 5.075,00, oltre spese forfetarie al 15%, iva e cap;
C. Dichiara la ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, inserito dall'art.1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio del 6 marzo 2025
Il consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Arianna Sbano dott. Luigi Santini
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