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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/11/2025, n. 4036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4036 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati :
1)dott.Anna Carla Catalano Presidente
2) dott.Rosa B. Cristofano Consigliere rel.
3)dott.Francesca Romana Amarelli Consigliere
A seguito di trattazione scritta ,riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all' esito della riserva di cui all'udienza del 13.11.2025 la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2076/2024 RG sezione lavoro vertente
TRA
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la quale domicilia ex lege alla via Armando Diaz n. 11 (C.F. P.E.C. C.F._1
; Email_1
Appellante
CONTRO
(cod. fisc. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2 giorno 01/08/1996, residente in Pozzuoli (c.a.p. 80078 - Napoli), alla Via Montenuovo Licola Patria n. 135, rappresentata e difesa – giusta procura in calce al presente atto – dall'avvocato Carlo Cutrignelli (cod. fisc. ), C.F._3 presso il cui studio elegge domicilio in Napoli, alla Via S. Filippo n.
8-bis. Ai sensi degli artt. 125 e 136 cod. proc. civ., si indicano i seguenti recapiti ove si chiede siano inoltrate le comunicazioni di Cancelleria: fax. 081.19331221 – pec.
Email_2
appellata OGGETTO: Appello avverso la sentenza n.°. 5472/2024 del Tribunale di Napoli,Sezione Lavoro e Previdenza (R.G. n. 8330/2024),pubblicata il giorno 17.07.2024 ,notificata in data 18.07.2024.
.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 414 cpc depositato in data 7.4.2024 l'originaria ricorrente , sulla premessa di aver sottoscritto contratto di lavoro a tempo determinato di durata annuale per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 presso gli Istituti indicati in ricorso, chiedeva accertare e dichiarare il suo diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e, per l'effetto condannare il Controparte_2 [...]
, in persona del Direttore p.t., e/o il Controparte_3
, in persona del al pagamento in suo favore Parte_1 CP_4 della somma di €. 500,00 per ciascun anno di servizio, il tutto con vittoria di spese, non avendo fruito del contributo annuale di €. 500 della c.d. Carta Docenti, illegittimamente destinato in via esclusiva ai docenti di ruolo. Il si costituiva in giudizio contestando la Parte_1 fondatezza della pretesa e chiedendone il rigetto. Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale adito così provvedeva :dichiara il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio della carta elettronica previsto e disciplinato dall'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e per l'effetto condanna il a corrispondere alla stessa in forma specifica Parte_1 il beneficio della Carta Docenti, nel valore di euro 500,00 per ciascun anno scolastico indicato in ricorso, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
b) condanna l'Amministrazione convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in € 600,00, oltre IVA e CPA ed oltre le spese forfettarie come per legge, con attribuzione.
Avverso detta decisione ha interposto tempestivo gravame il in epigrafe Parte_1 indicato con atto depositato presso l'intestata Corte territoriale in data 23.7.2024 deducendo :
1) l'erroneità della decisione nella parte in cui aveva riconosciuto il beneficio della carta docente per l'a.s. 2020/2021 laddove dall'analisi del predetto contratto di supplenza, emergeva inequivocabilmente che l'incarico incarico aveva avuto termine il 10 giugno 2021 e non il 30 giugno;
2) erroneità della sentenza nella parte in cui non aveva disposto la compensazione integrale delle spese di lite . CH , pertanto , in accoglimento del presente appello e in riforma della gravata sentenza, con specifico riguardo al beneficio della c.d. carta docente per l'a.s. 2020/2021, dichiarare la domanda improponibile, inammissibile, improcedibile e, in ogni caso, infondata;
- Compensare le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. Instaurato nuovamente il contraddittorio si costituiva parte appellata che , sulla base di plurime argomentazioni , resisteva al gravame di cui chiedeva il rigetto;
vinte le spese del grado con attribuzione .
Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022.
IN , a seguito del deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata riservata in decisione.
La Corte giudica l'appello infondato per le ragioni che si vanno ad esporre .
Dall'esame della documentazione prodotta dall'odierna appellata risulta che per l'anno scolastico 2020/2021 la stessa ha lavorato in virtù di contratto a termine con decorrenza dal 7.10.2020 al 10.6.2021 per 24 ore settimanali presso Capoluogo Vaiano via Garibaldi. Si tratta, con ogni evidenza, di supplenze previste e disciplinate dall'art. 4 comma 3 della L. 124/1999. La norma in questione prevede:
1. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo.
2. 2. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche
3. 3. Nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2 si provvede con supplenze temporanee. Fino alla pronuncia della CGUE del 3.7.2025, la Corte di cassazione (vedi sent. n. 29961 del 27/10/2023), con riferimento ai docenti non di ruolo, aveva affermato che la Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spettava ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31/8, ai sensi dell'art. 4, comma I, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30/6, ai sensi dell'art. 4, comma II, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevasse l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . Parte_1
Con riguardo alle supplenze brevi, la Corte di Cassazione aveva osservato che “Il tema delle supplenze temporanee sollecita, del resto, valutazioni ulteriori sul piano del diritto eurounitario. Vi può essere infatti da apprezzare quale sia la relazione tra le ragioni obiettive di politica scolastica perseguite dal legislatore interno nei termini sopra descritti e la minore o maggiore durata del rapporto di lavoro, considerando altresì il fatto che l'ordinamento non prevede quel beneficio come unica possibile misura formativa … … … … … … La complessità di tali ulteriori temi ed i possibili dubbi sul piano del diritto unionale, così come l'articolarsi di tali questioni su scenari che sono totalmente estranei al giudizio a quo consiglia pertanto di non affrontare qui i diversi profili del se, nei casi di supplenze temporanee, non spetti nulla oppure si applichi una regola pro rata temporis (art. 4, punto 2, dell'Accordo Quadro), tale da ricalibrare la misura del beneficio in ragione del ridursi dei periodi di insegnamento e dell'incidenza di esso sulla didattica;
oppure, ancora se, qualora si debba giungere ad un riconoscimento pro rata, esistano durate talmente minime dei rapporti che, sempre ed in ogni caso, escludano qualsivoglia attribuzione.” I dubbi sollevati, ma non risolti, dalla Corte di Cassazione, sono stati sottoposti dal Tribunale di Lecce alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con ordinanza del 16/04/2024 che ha sollevato diverse questioni pregiudiziali che possono così sintetizzarsi: se la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro di cui alla direttiva 1999/70 debba essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di € 500 annui - introdotta dalla Legge 107/2015 e che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti - ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata. La CGUE, con la Sentenza del 3.7.2025 adottata nella causa C-268/24, ha precisato che:
““in primo luogo, …l'accordo quadro trova applicazione nei confronti di tutti i lavoratori che forniscono prestazioni retribuite nell'ambito di un rapporto di lavoro a tempo determinato che li vincola al loro datore di lavoro…. Pa Nel caso di specie, poiché, come risulta dalla decisione di rinvio, , che ha effettuato, nel corso dell'anno scolastico 2021/2022, diverse supplenze di breve durata in qualità di docente non di ruolo, era assunta, a tale titolo, nell'ambito di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato, ai sensi della clausola 2, punto 1,dell'accordo quadro, in combinato disposto con la clausola 3, punto 1, di quest'ultimo, il procedimento principale rientra nell'ambito di applicazione di tale accordo quadro. In secondo luogo, il divieto di un trattamento meno favorevole dei lavoratori a tempo determinato rispetto a quello riservato ai lavoratori a tempo indeterminato, di cui alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, riguarda le condizioni di impiego dei lavoratori. Secondo giurisprudenza costante, il criterio decisivo per determinare se una misura rientri nella nozione di «condizioni di impiego», ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, è proprio quello dell'impiego, vale a dire il rapporto di lavoro sussistente tra un lavoratore e il suo datore di lavoro... Nel caso di specie, come constatato dal giudice del rinvio, occorre ricordare che, sulla base delle valutazioni effettuate ai punti da 36 a 38 dell'ordinanza del 18 maggio 2022, la carta elettronica di cui si tratta deve essere considerata come rientrante nelle «condizioni di impiego», ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. In terzo luogo, conformemente all'obiettivo dell'eliminazione delle discriminazioni tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato che essa persegue, la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro enuncia un divieto di trattare, per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato in un modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per l'unico motivo che lavorano a tempo determinato, a meno che un trattamento diverso non sia giustificato da ragioni oggettive.... A tale fine, il principio di non discriminazione è stato attuato e concretizzato dall'accordo quadro soltanto riguardo alle differenze di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in situazioni comparabili... A tal proposito, per quanto riguarda, in primo luogo, l'esistenza di una differenza di trattamento ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, dai motivi della decisione di rinvio …risulta che possono beneficiare della carta elettronica di cui si tratta non solo tutti i docenti di ruolo a tempo indeterminato, ma anche i docenti non di ruolo a tempo determinato, qualora effettuino supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo a tempo determinato che effettuano supplenze di breve durata… A tal riguardo, … … il giudice del rinvio intende soltanto evidenziare il fatto che, sebbene sia stato posto fine al trattamento meno favorevole …per quanto riguarda i docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, esso perdura, per contro, nei confronti dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata. Pertanto, la soppressione solo parziale della differenza di trattamento tra i docenti di ruolo a tempo indeterminato e i docenti non di ruolo a tempo determinato significa che una parte dei docenti non di ruolo è sempre soggetta ad una differenza di trattamento rispetto ai docenti di ruolo. Ne consegue che l'esistenza di un trattamento diverso ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro non può essere esclusa per il solo motivo che esso riguarda solo una parte dei lavoratori a tempo determinato, a pena di ridurre indebitamente l'ambito di applicazione della protezione contro la discriminazione assicurata da tale disposizione, che deve applicarsi a tutti i lavoratori a tempo determinato… Pertanto, occorre, …, esaminare se tali docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata si trovino in una situazione comparabile a quella dei docenti di ruolo interessati. A tal proposito, al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro, occorre stabilire, conformemente alla clausola 3, punto 2, e alla clausola 4, punto 1, di quest'ultimo, se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile…. Nel caso di specie, il giudice del rinvio menziona diversi elementi diretti a dimostrare che i docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, come ZT, e i docenti di ruolo si trovano in una situazione comparabile. Tale giudice sottolinea, infatti, che ZT ha effettuato, durante l'anno scolastico 2021/2022, diverse supplenze di breve durata, che comprendono periodi che vanno da alcune settimane ad alcuni mesi, durante i quali essa ha svolto gli stessi compiti e assunto gli stessi doveri dei docenti di ruolo assunti presso gli istituti scolastici di interesse. Esso aggiunge che i docenti non di ruolo sono soggetti agli stessi doveri nei confronti degli alunni nonché agli stessi obblighi formativi dei docenti di ruolo interessati, indipendentemente dal tipo di supplenza che essi effettuano. Da tali elementi risulta che le funzioni dei docenti non di ruolo, come ZT, svolte nell'ambito delle loro supplenze di breve durata, appaiono, in linea di principio, comparabili a quelle dei docenti di ruolo. La comparabilità delle loro funzioni non può essere messa in discussione a priori dal solo fatto che, come sostiene in sostanza il governo italiano, sono solo i docenti di ruolo e i docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, a svolgere nel corso del periodo delle vacanze scolastiche compreso tra il 30 giugno e il 31 agosto «attività di carattere collegiale», tra cui le attività di recupero degli apprendimenti, che richiederebbero competenze specifiche. Infatti, da un lato, …, le «attività di carattere collegiale» non sono svolte dai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico fino alla fine delle attività didattiche, vale a dire fino al 30 giugno dell'anno scolastico, quando comunque tali docenti non di ruolo hanno diritto, conformemente alla normativa nazionale come interpretata dalla Corte suprema di cassazione, alla carta elettronica di cui si tratta e sembrano quindi essere considerati in una situazione comparabile a quella dei docenti di ruolo. Dall'altro lato, nulla indica che il carattere eventualmente breve e saltuario di talune supplenze, che i docenti non Pa di ruolo, come , possono essere chiamati ad effettuare, sia peraltro tale da modificare sostanzialmente le funzioni di tali docenti, o addirittura la natura del loro lavoro di insegnante o le condizioni di esercizio di quest'ultimo. Spetta tuttavia al giudice del rinvio, che è il solo a disporre del complesso degli elementi pertinenti, effettuare una valutazione al riguardo (v., in tal senso, sentenza del 30 novembre 2023, , C-270/22, EU:C:2023:933, punto 68). Controparte_5
Secondo giurisprudenza costante, la nozione di «ragioni oggettive», ai sensi di tale clausola 4, punto 1, richiede che la differenza di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi nel particolare contesto in cui essa si inserisce e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale differenza risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria. Detti elementi possono risultare, segnatamente, dalla natura particolare delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche ad esse inerenti o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro…. Nel caso di specie, dai motivi della decisione di rinvio risulta che la differenza di trattamento controversa nel procedimento principale trova la sua ragion d'essere nell'obiettivo perseguito dalla carta elettronica di cui si tratta, il quale consisterebbe, conformemente ad una scelta discrezionale operata dal legislatore italiano, nel sostenere solo la didattica annua e nel ritenere che gli incarichi per docenza svolti dai docenti non di ruolo titolari di supplenze di breve durata non rientrino in tale contesto. Il governo italiano aggiunge, in tale contesto, che detta differenza di trattamento attiene alla natura particolare dei compiti svolti nell'ambito di supplenze di breve durata, in quanto i docenti interessati possono essere assunti anche per poche ore settimanali e in più istituti diversi per insegnare materie spesso diverse, al di fuori della programmazione annuale. Tale governo invoca altresì considerazioni di bilancio. A tal riguardo, occorre ricordare che gli Stati membri dispongono di un ampio margine di discrezionalità non solo nella scelta di perseguire un determinato scopo in materia di politica sociale e di occupazione, ma altresì nella definizione delle misure atte a realizzarlo…. Tuttavia, da un lato, anche supponendo che la normativa nazionale di cui si tratta nel procedimento principale abbia effettivamente l'obiettivo di sostenere specificamente ed esclusivamente la didattica scolastica annua, occorre inoltre che la differenza di trattamento tra docenti di ruolo, che dispongono di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, e docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, nell'ambito di un rapporto di lavoro a tempo determinato, risponda a un'esigenza reale e non derivi, in realtà, da una scelta piuttosto assimilabile a un criterio che si basa, in modo generale ed astratto, esclusivamente sulla durata stessa dell'impiego… Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato…
…contrariamente a quanto sostiene il governo italiano, i docenti non di ruolo incaricati di supplenze di breve durata sembrano esercitare un'attività didattica, al pari di quella dei docenti di ruolo che essi sostituiscono, che rientra nell'ambito della programmazione della didattica annua degli istituti scolastici di interesse, e ciò per la durata della loro assunzione. Pertanto, come parimenti rilevato dalla Commissione, appare incoerente, alla luce dell'obiettivo consistente nel migliorare la qualità della didattica annua, escludere dal beneficio della carta elettronica di cui si tratta i docenti incaricati di supplenze di breve durata. Quanto alla necessità di rispettare i limiti di bilancio, richiamata dal governo italiano, è sufficiente ricordare che, sebbene considerazioni di bilancio possano costituire il fondamento delle scelte di politica sociale di uno Stato membro e possano influenzare la natura o la portata delle misure che esso intende adottare, esse non costituiscono tuttavia, di per sé, un obiettivo perseguito da tale politica e, pertanto, non possono giustificare l'applicazione di una normativa nazionale che conduca aduna differenza di trattamento a danno dei lavoratori a tempo determinato…. Infine, occorre precisare che la normativa nazionale di cui si tratta nel procedimento principale non sembra applicare il principio del pro rata temporis, quale previsto al punto 2 della clausola 4 dell'accordo quadro e richiamato dal giudice del rinvio, dal momento che l'importo dell'indennità annuale concessa sotto forma della carta elettronica di cui si tratta è fisso e non dipende dalla durata effettiva dei periodi durante i quali i docenti interessati hanno lavorato Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva.”. La sentenza della CGUE ha affrontato e risolto tutte le questioni riguardanti l'applicabilità o meno ai docenti titolari di supplenze c.d. brevi, rientranti nell'ambito del comma 3 dell'art. 4 della L. 124/1999, della misura introdotta dall'art. 1 co. 121 l. 107/2015 sostenendo che un'interpretazione che esclude dall'ambito dei destinatari i supplenti ai quali sono affidate le c.d. supplenze brevi contrasta con la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato Applicando i principi enunciati dalla CGUE alla vicenda oggetto del presente giudizio, occorre evidenziare che nel caso in esame non ricorrono circostanze tali da integrare quelle “ragioni oggettive” che possano giustificare un differente trattamento dell'odierna appellata , quanto al riconoscimento della c.d. Carta docenti, con riferimento all'a.s. 2020/2021 nel corso del quale il docente ha svolto supplenze ai sensi del comma 3 art. 4 l. 124/99. Ed invero, l'unico elemento concreto di discrimine tra le supplenze di cui al comma 1 e 2 dell'art. 4 della L. 124/199 e quelle di cui al comma 3, è costituito dalla durata dell'incarico di docenza, che nel caso delle supplenze disciplinate dal comma 3 è inferiore alla durata dell'anno scolastico, elemento che la CGUE ha escluso possa integrare una ragione obiettiva tale da giustificare un differente trattamento normativo. Va, altresì, sottolineato che la CGUE ha escluso anche la possibilità, in presenza delle supplenze c.d. brevi, di riconoscere il beneficio della carta docenti pro rata. Ha affermato la Corte che “la normativa nazionale di cui si tratta nel procedimento principale non sembra applicare il principio del pro rata temporis, quale previsto al punto 2 della clausola 4 dell'accordo quadro e richiamato dal giudice del rinvio, dal momento che l'importo dell'indennità annuale concessa sotto forma della carta elettronica di cui si tratta è fisso e non dipende dalla durata effettiva dei periodi durante i quali i docenti interessati hanno lavorato”. La Corte di Giustizia ha quindi sottolineato che poiché la disciplina relativa alla Carta docenti prescinde dalla durata degli incarichi conferiti ai docenti, non è possibile attribuire rilevanza a tale durata nel caso in cui la supplenza ha una durata inferiore a quella dell'anno scolastico. Alla luce dei principi interpretativi espressi dalla CGUE con la sentenza del 3.7.2025, la sentenza di primo grado va confermata anche in punto di spese avendo il Tribunale fatto corretta applicazione del principio della soccombenza. Le spese del presente grado di giudizio tuttavia possono essere compensate data la novità delle questioni affrontate in ordine all'a.s. 2020/2021 per cui è causa alla luce della sentenza della CGUE, intervenuta nelle more del giudizio. Non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato l'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, atteso che le stesse, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. C. Cass. Sez. 6 -
L, Ordinanza n. 30511 del 2017; C. Cass. N. 1778/2016).
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-rigetta l'appello e per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
-compensa tra le parti le spese del grado.
Napoli lì 13.11.2025 Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Rosa B. Cristofano Dr.ssa Anna Carla Catalano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.
1)dott.Anna Carla Catalano Presidente
2) dott.Rosa B. Cristofano Consigliere rel.
3)dott.Francesca Romana Amarelli Consigliere
A seguito di trattazione scritta ,riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all' esito della riserva di cui all'udienza del 13.11.2025 la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2076/2024 RG sezione lavoro vertente
TRA
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la quale domicilia ex lege alla via Armando Diaz n. 11 (C.F. P.E.C. C.F._1
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Appellante
CONTRO
(cod. fisc. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2 giorno 01/08/1996, residente in Pozzuoli (c.a.p. 80078 - Napoli), alla Via Montenuovo Licola Patria n. 135, rappresentata e difesa – giusta procura in calce al presente atto – dall'avvocato Carlo Cutrignelli (cod. fisc. ), C.F._3 presso il cui studio elegge domicilio in Napoli, alla Via S. Filippo n.
8-bis. Ai sensi degli artt. 125 e 136 cod. proc. civ., si indicano i seguenti recapiti ove si chiede siano inoltrate le comunicazioni di Cancelleria: fax. 081.19331221 – pec.
Email_2
appellata OGGETTO: Appello avverso la sentenza n.°. 5472/2024 del Tribunale di Napoli,Sezione Lavoro e Previdenza (R.G. n. 8330/2024),pubblicata il giorno 17.07.2024 ,notificata in data 18.07.2024.
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 414 cpc depositato in data 7.4.2024 l'originaria ricorrente , sulla premessa di aver sottoscritto contratto di lavoro a tempo determinato di durata annuale per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 presso gli Istituti indicati in ricorso, chiedeva accertare e dichiarare il suo diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e, per l'effetto condannare il Controparte_2 [...]
, in persona del Direttore p.t., e/o il Controparte_3
, in persona del al pagamento in suo favore Parte_1 CP_4 della somma di €. 500,00 per ciascun anno di servizio, il tutto con vittoria di spese, non avendo fruito del contributo annuale di €. 500 della c.d. Carta Docenti, illegittimamente destinato in via esclusiva ai docenti di ruolo. Il si costituiva in giudizio contestando la Parte_1 fondatezza della pretesa e chiedendone il rigetto. Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale adito così provvedeva :dichiara il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio della carta elettronica previsto e disciplinato dall'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e per l'effetto condanna il a corrispondere alla stessa in forma specifica Parte_1 il beneficio della Carta Docenti, nel valore di euro 500,00 per ciascun anno scolastico indicato in ricorso, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
b) condanna l'Amministrazione convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in € 600,00, oltre IVA e CPA ed oltre le spese forfettarie come per legge, con attribuzione.
Avverso detta decisione ha interposto tempestivo gravame il in epigrafe Parte_1 indicato con atto depositato presso l'intestata Corte territoriale in data 23.7.2024 deducendo :
1) l'erroneità della decisione nella parte in cui aveva riconosciuto il beneficio della carta docente per l'a.s. 2020/2021 laddove dall'analisi del predetto contratto di supplenza, emergeva inequivocabilmente che l'incarico incarico aveva avuto termine il 10 giugno 2021 e non il 30 giugno;
2) erroneità della sentenza nella parte in cui non aveva disposto la compensazione integrale delle spese di lite . CH , pertanto , in accoglimento del presente appello e in riforma della gravata sentenza, con specifico riguardo al beneficio della c.d. carta docente per l'a.s. 2020/2021, dichiarare la domanda improponibile, inammissibile, improcedibile e, in ogni caso, infondata;
- Compensare le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. Instaurato nuovamente il contraddittorio si costituiva parte appellata che , sulla base di plurime argomentazioni , resisteva al gravame di cui chiedeva il rigetto;
vinte le spese del grado con attribuzione .
Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022.
IN , a seguito del deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata riservata in decisione.
La Corte giudica l'appello infondato per le ragioni che si vanno ad esporre .
Dall'esame della documentazione prodotta dall'odierna appellata risulta che per l'anno scolastico 2020/2021 la stessa ha lavorato in virtù di contratto a termine con decorrenza dal 7.10.2020 al 10.6.2021 per 24 ore settimanali presso Capoluogo Vaiano via Garibaldi. Si tratta, con ogni evidenza, di supplenze previste e disciplinate dall'art. 4 comma 3 della L. 124/1999. La norma in questione prevede:
1. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo.
2. 2. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche
3. 3. Nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2 si provvede con supplenze temporanee. Fino alla pronuncia della CGUE del 3.7.2025, la Corte di cassazione (vedi sent. n. 29961 del 27/10/2023), con riferimento ai docenti non di ruolo, aveva affermato che la Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spettava ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31/8, ai sensi dell'art. 4, comma I, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30/6, ai sensi dell'art. 4, comma II, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevasse l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . Parte_1
Con riguardo alle supplenze brevi, la Corte di Cassazione aveva osservato che “Il tema delle supplenze temporanee sollecita, del resto, valutazioni ulteriori sul piano del diritto eurounitario. Vi può essere infatti da apprezzare quale sia la relazione tra le ragioni obiettive di politica scolastica perseguite dal legislatore interno nei termini sopra descritti e la minore o maggiore durata del rapporto di lavoro, considerando altresì il fatto che l'ordinamento non prevede quel beneficio come unica possibile misura formativa … … … … … … La complessità di tali ulteriori temi ed i possibili dubbi sul piano del diritto unionale, così come l'articolarsi di tali questioni su scenari che sono totalmente estranei al giudizio a quo consiglia pertanto di non affrontare qui i diversi profili del se, nei casi di supplenze temporanee, non spetti nulla oppure si applichi una regola pro rata temporis (art. 4, punto 2, dell'Accordo Quadro), tale da ricalibrare la misura del beneficio in ragione del ridursi dei periodi di insegnamento e dell'incidenza di esso sulla didattica;
oppure, ancora se, qualora si debba giungere ad un riconoscimento pro rata, esistano durate talmente minime dei rapporti che, sempre ed in ogni caso, escludano qualsivoglia attribuzione.” I dubbi sollevati, ma non risolti, dalla Corte di Cassazione, sono stati sottoposti dal Tribunale di Lecce alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con ordinanza del 16/04/2024 che ha sollevato diverse questioni pregiudiziali che possono così sintetizzarsi: se la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro di cui alla direttiva 1999/70 debba essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di € 500 annui - introdotta dalla Legge 107/2015 e che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti - ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata. La CGUE, con la Sentenza del 3.7.2025 adottata nella causa C-268/24, ha precisato che:
““in primo luogo, …l'accordo quadro trova applicazione nei confronti di tutti i lavoratori che forniscono prestazioni retribuite nell'ambito di un rapporto di lavoro a tempo determinato che li vincola al loro datore di lavoro…. Pa Nel caso di specie, poiché, come risulta dalla decisione di rinvio, , che ha effettuato, nel corso dell'anno scolastico 2021/2022, diverse supplenze di breve durata in qualità di docente non di ruolo, era assunta, a tale titolo, nell'ambito di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato, ai sensi della clausola 2, punto 1,dell'accordo quadro, in combinato disposto con la clausola 3, punto 1, di quest'ultimo, il procedimento principale rientra nell'ambito di applicazione di tale accordo quadro. In secondo luogo, il divieto di un trattamento meno favorevole dei lavoratori a tempo determinato rispetto a quello riservato ai lavoratori a tempo indeterminato, di cui alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, riguarda le condizioni di impiego dei lavoratori. Secondo giurisprudenza costante, il criterio decisivo per determinare se una misura rientri nella nozione di «condizioni di impiego», ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, è proprio quello dell'impiego, vale a dire il rapporto di lavoro sussistente tra un lavoratore e il suo datore di lavoro... Nel caso di specie, come constatato dal giudice del rinvio, occorre ricordare che, sulla base delle valutazioni effettuate ai punti da 36 a 38 dell'ordinanza del 18 maggio 2022, la carta elettronica di cui si tratta deve essere considerata come rientrante nelle «condizioni di impiego», ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. In terzo luogo, conformemente all'obiettivo dell'eliminazione delle discriminazioni tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato che essa persegue, la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro enuncia un divieto di trattare, per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato in un modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per l'unico motivo che lavorano a tempo determinato, a meno che un trattamento diverso non sia giustificato da ragioni oggettive.... A tale fine, il principio di non discriminazione è stato attuato e concretizzato dall'accordo quadro soltanto riguardo alle differenze di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in situazioni comparabili... A tal proposito, per quanto riguarda, in primo luogo, l'esistenza di una differenza di trattamento ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, dai motivi della decisione di rinvio …risulta che possono beneficiare della carta elettronica di cui si tratta non solo tutti i docenti di ruolo a tempo indeterminato, ma anche i docenti non di ruolo a tempo determinato, qualora effettuino supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo a tempo determinato che effettuano supplenze di breve durata… A tal riguardo, … … il giudice del rinvio intende soltanto evidenziare il fatto che, sebbene sia stato posto fine al trattamento meno favorevole …per quanto riguarda i docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, esso perdura, per contro, nei confronti dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata. Pertanto, la soppressione solo parziale della differenza di trattamento tra i docenti di ruolo a tempo indeterminato e i docenti non di ruolo a tempo determinato significa che una parte dei docenti non di ruolo è sempre soggetta ad una differenza di trattamento rispetto ai docenti di ruolo. Ne consegue che l'esistenza di un trattamento diverso ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro non può essere esclusa per il solo motivo che esso riguarda solo una parte dei lavoratori a tempo determinato, a pena di ridurre indebitamente l'ambito di applicazione della protezione contro la discriminazione assicurata da tale disposizione, che deve applicarsi a tutti i lavoratori a tempo determinato… Pertanto, occorre, …, esaminare se tali docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata si trovino in una situazione comparabile a quella dei docenti di ruolo interessati. A tal proposito, al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro, occorre stabilire, conformemente alla clausola 3, punto 2, e alla clausola 4, punto 1, di quest'ultimo, se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile…. Nel caso di specie, il giudice del rinvio menziona diversi elementi diretti a dimostrare che i docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, come ZT, e i docenti di ruolo si trovano in una situazione comparabile. Tale giudice sottolinea, infatti, che ZT ha effettuato, durante l'anno scolastico 2021/2022, diverse supplenze di breve durata, che comprendono periodi che vanno da alcune settimane ad alcuni mesi, durante i quali essa ha svolto gli stessi compiti e assunto gli stessi doveri dei docenti di ruolo assunti presso gli istituti scolastici di interesse. Esso aggiunge che i docenti non di ruolo sono soggetti agli stessi doveri nei confronti degli alunni nonché agli stessi obblighi formativi dei docenti di ruolo interessati, indipendentemente dal tipo di supplenza che essi effettuano. Da tali elementi risulta che le funzioni dei docenti non di ruolo, come ZT, svolte nell'ambito delle loro supplenze di breve durata, appaiono, in linea di principio, comparabili a quelle dei docenti di ruolo. La comparabilità delle loro funzioni non può essere messa in discussione a priori dal solo fatto che, come sostiene in sostanza il governo italiano, sono solo i docenti di ruolo e i docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, a svolgere nel corso del periodo delle vacanze scolastiche compreso tra il 30 giugno e il 31 agosto «attività di carattere collegiale», tra cui le attività di recupero degli apprendimenti, che richiederebbero competenze specifiche. Infatti, da un lato, …, le «attività di carattere collegiale» non sono svolte dai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico fino alla fine delle attività didattiche, vale a dire fino al 30 giugno dell'anno scolastico, quando comunque tali docenti non di ruolo hanno diritto, conformemente alla normativa nazionale come interpretata dalla Corte suprema di cassazione, alla carta elettronica di cui si tratta e sembrano quindi essere considerati in una situazione comparabile a quella dei docenti di ruolo. Dall'altro lato, nulla indica che il carattere eventualmente breve e saltuario di talune supplenze, che i docenti non Pa di ruolo, come , possono essere chiamati ad effettuare, sia peraltro tale da modificare sostanzialmente le funzioni di tali docenti, o addirittura la natura del loro lavoro di insegnante o le condizioni di esercizio di quest'ultimo. Spetta tuttavia al giudice del rinvio, che è il solo a disporre del complesso degli elementi pertinenti, effettuare una valutazione al riguardo (v., in tal senso, sentenza del 30 novembre 2023, , C-270/22, EU:C:2023:933, punto 68). Controparte_5
Secondo giurisprudenza costante, la nozione di «ragioni oggettive», ai sensi di tale clausola 4, punto 1, richiede che la differenza di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi nel particolare contesto in cui essa si inserisce e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale differenza risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria. Detti elementi possono risultare, segnatamente, dalla natura particolare delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche ad esse inerenti o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro…. Nel caso di specie, dai motivi della decisione di rinvio risulta che la differenza di trattamento controversa nel procedimento principale trova la sua ragion d'essere nell'obiettivo perseguito dalla carta elettronica di cui si tratta, il quale consisterebbe, conformemente ad una scelta discrezionale operata dal legislatore italiano, nel sostenere solo la didattica annua e nel ritenere che gli incarichi per docenza svolti dai docenti non di ruolo titolari di supplenze di breve durata non rientrino in tale contesto. Il governo italiano aggiunge, in tale contesto, che detta differenza di trattamento attiene alla natura particolare dei compiti svolti nell'ambito di supplenze di breve durata, in quanto i docenti interessati possono essere assunti anche per poche ore settimanali e in più istituti diversi per insegnare materie spesso diverse, al di fuori della programmazione annuale. Tale governo invoca altresì considerazioni di bilancio. A tal riguardo, occorre ricordare che gli Stati membri dispongono di un ampio margine di discrezionalità non solo nella scelta di perseguire un determinato scopo in materia di politica sociale e di occupazione, ma altresì nella definizione delle misure atte a realizzarlo…. Tuttavia, da un lato, anche supponendo che la normativa nazionale di cui si tratta nel procedimento principale abbia effettivamente l'obiettivo di sostenere specificamente ed esclusivamente la didattica scolastica annua, occorre inoltre che la differenza di trattamento tra docenti di ruolo, che dispongono di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, e docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, nell'ambito di un rapporto di lavoro a tempo determinato, risponda a un'esigenza reale e non derivi, in realtà, da una scelta piuttosto assimilabile a un criterio che si basa, in modo generale ed astratto, esclusivamente sulla durata stessa dell'impiego… Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato…
…contrariamente a quanto sostiene il governo italiano, i docenti non di ruolo incaricati di supplenze di breve durata sembrano esercitare un'attività didattica, al pari di quella dei docenti di ruolo che essi sostituiscono, che rientra nell'ambito della programmazione della didattica annua degli istituti scolastici di interesse, e ciò per la durata della loro assunzione. Pertanto, come parimenti rilevato dalla Commissione, appare incoerente, alla luce dell'obiettivo consistente nel migliorare la qualità della didattica annua, escludere dal beneficio della carta elettronica di cui si tratta i docenti incaricati di supplenze di breve durata. Quanto alla necessità di rispettare i limiti di bilancio, richiamata dal governo italiano, è sufficiente ricordare che, sebbene considerazioni di bilancio possano costituire il fondamento delle scelte di politica sociale di uno Stato membro e possano influenzare la natura o la portata delle misure che esso intende adottare, esse non costituiscono tuttavia, di per sé, un obiettivo perseguito da tale politica e, pertanto, non possono giustificare l'applicazione di una normativa nazionale che conduca aduna differenza di trattamento a danno dei lavoratori a tempo determinato…. Infine, occorre precisare che la normativa nazionale di cui si tratta nel procedimento principale non sembra applicare il principio del pro rata temporis, quale previsto al punto 2 della clausola 4 dell'accordo quadro e richiamato dal giudice del rinvio, dal momento che l'importo dell'indennità annuale concessa sotto forma della carta elettronica di cui si tratta è fisso e non dipende dalla durata effettiva dei periodi durante i quali i docenti interessati hanno lavorato Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva.”. La sentenza della CGUE ha affrontato e risolto tutte le questioni riguardanti l'applicabilità o meno ai docenti titolari di supplenze c.d. brevi, rientranti nell'ambito del comma 3 dell'art. 4 della L. 124/1999, della misura introdotta dall'art. 1 co. 121 l. 107/2015 sostenendo che un'interpretazione che esclude dall'ambito dei destinatari i supplenti ai quali sono affidate le c.d. supplenze brevi contrasta con la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato Applicando i principi enunciati dalla CGUE alla vicenda oggetto del presente giudizio, occorre evidenziare che nel caso in esame non ricorrono circostanze tali da integrare quelle “ragioni oggettive” che possano giustificare un differente trattamento dell'odierna appellata , quanto al riconoscimento della c.d. Carta docenti, con riferimento all'a.s. 2020/2021 nel corso del quale il docente ha svolto supplenze ai sensi del comma 3 art. 4 l. 124/99. Ed invero, l'unico elemento concreto di discrimine tra le supplenze di cui al comma 1 e 2 dell'art. 4 della L. 124/199 e quelle di cui al comma 3, è costituito dalla durata dell'incarico di docenza, che nel caso delle supplenze disciplinate dal comma 3 è inferiore alla durata dell'anno scolastico, elemento che la CGUE ha escluso possa integrare una ragione obiettiva tale da giustificare un differente trattamento normativo. Va, altresì, sottolineato che la CGUE ha escluso anche la possibilità, in presenza delle supplenze c.d. brevi, di riconoscere il beneficio della carta docenti pro rata. Ha affermato la Corte che “la normativa nazionale di cui si tratta nel procedimento principale non sembra applicare il principio del pro rata temporis, quale previsto al punto 2 della clausola 4 dell'accordo quadro e richiamato dal giudice del rinvio, dal momento che l'importo dell'indennità annuale concessa sotto forma della carta elettronica di cui si tratta è fisso e non dipende dalla durata effettiva dei periodi durante i quali i docenti interessati hanno lavorato”. La Corte di Giustizia ha quindi sottolineato che poiché la disciplina relativa alla Carta docenti prescinde dalla durata degli incarichi conferiti ai docenti, non è possibile attribuire rilevanza a tale durata nel caso in cui la supplenza ha una durata inferiore a quella dell'anno scolastico. Alla luce dei principi interpretativi espressi dalla CGUE con la sentenza del 3.7.2025, la sentenza di primo grado va confermata anche in punto di spese avendo il Tribunale fatto corretta applicazione del principio della soccombenza. Le spese del presente grado di giudizio tuttavia possono essere compensate data la novità delle questioni affrontate in ordine all'a.s. 2020/2021 per cui è causa alla luce della sentenza della CGUE, intervenuta nelle more del giudizio. Non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato l'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, atteso che le stesse, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. C. Cass. Sez. 6 -
L, Ordinanza n. 30511 del 2017; C. Cass. N. 1778/2016).
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-rigetta l'appello e per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
-compensa tra le parti le spese del grado.
Napoli lì 13.11.2025 Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Rosa B. Cristofano Dr.ssa Anna Carla Catalano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.