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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 25/11/2025, n. 1260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1260 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 6256/2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Marina Righi Giudice relatore ed estensore dott.ssa Giulia Civiero Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data
22/10/2025 da:
, nata a [...] il [...] Parte_1
con l'avv. STEVANIN VALERIA
c.f.: C.F._1
e
, nato a [...] il [...] CP_1
con l'avv. BORTOLUZZI ALESSANDRO
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di omologare
1 o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. depositate in sostituzione dell'udienza del
18/11/2025 hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1 La figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori in maniera condivisa da cui riceverà Per_1
cura, educazione e istruzione, con residenza presso la madre, IG.ra , quale genitore Parte_1
prevalentemente collocatario, nell'abitazione familiare di NE (TV) Via della Vigna n°5; ogni successivo cambio di residenza della minore dovrà essere preventivamente concordato tra le parti come per legge;
2 la casa familiare sita in NE (TV), Via della Vigna n°5 viene assegnata alla IG.ra Pt_1
con tutti i mobili e gli arredi ivi presenti affinché vi viva unitamente alla figlia minore fintanto che la predetta non sarò economicamente autosufficiente, in ogni caso non oltre il giorno 30.06.2042;
3 Le visite del padre alla figlia minore saranno così modulate, secondo con una turnazione ripartita nei seguenti termini:
- ogni settimana starà con il padre il mercoledì da intendersi, nel periodo scolastico, dal Per_1
mercoledì alle 17:00 circa sino al giovedì mattina con accompagnamento a scuola, invece, nel periodo estivo/festivo, dal mercoledì sempre alle 17:00 circa sino al giovedì mattina sino alle 8:00 circa con accompagnamento presso la casa materna o presso i centri estivi frequentati dalla minore;
- inoltre, starà con il padre a fine settimana alterni, dal venerdì al lunedì mattina da Per_1
intendersi, nel periodo scolastico, dal venerdì alle 17:00 circa sino al lunedì mattina con
2 accompagnamento a scuola, invece, nel periodo estivo/festivo, dal venerdì pomeriggio sempre verso le ore 17:00 circa sino alle 8:00 circa del lunedì mattina con accompagnamento presso la casa materna o presso i centri estivi frequentati dalla minore;
- trascorrerà 7 giorni consecutivi durante le vacanze scolastiche natalizie con il padre e 7 Per_1
con la madre, periodi che ad anni alterni andranno dal 23 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio: i genitori faranno in modo che il genitore con cui la figlia non trascorre il giorno di
Natale, possa trascorrere con la predetto il giorno della Vigilia oppure quello di Santo Stefano;
vacanze pasquali metà con il padre e metà con la madre, alternando i genitori il giorno di Pasqua ed il lunedì dell'angelo; 2 settimane, anche consecutive, con ciascun genitore durante le vacanze scolastiche estive da concordarsi entro fine maggio.
In ogni caso, i genitori potranno prendere accordi in deroga a quanto sopra riportato per la migliore gestione del tempo di Ogni genitore deve comunicare all'altro il luogo di vacanza in cui si Per_1
trova la figlia fornendo tutte le informazioni necessarie per tempo ed un recapito telefonico ove rintracciarli.
4 Per accordo di entrambi i genitori l'affidamento come sopra disciplinato sarà integrato dalle seguenti precisazioni da considerarsi parte integrante del c.d. “piano genitoriale”:
La potestà genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori i quali si impegnano ad assumere congiuntamente tutte le decisioni di maggior interesse per la figlia tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa. In particolare saranno congiunte le decisioni riguardanti l'istruzione (ad es: tipo di scuola, sedi, Istituto, tempo integrato, ripetizioni, viaggi e gite di studio); la salute (ad es: cure mediche, psicologiche, terapeutiche, oculistiche, odontoiatriche, dentali, ortodontiche, visite specialistiche); l'educazione (ad es: scelte religiose, sportive, culturali, viaggi all'estero, luoghi di vacanza non usuali); le scelte esistenziali (ad es: luogo di residenza, collocazione e/o assistenza temporanea dei figli presso parenti o terzi, scelta della baby sitter, ecc.). I genitori eserciteranno la potestà separatamente sulle questioni di ordinaria
3 amministrazione e sulla cura quotidiana della figlia;
comunque, si impegnano ad informarsi reciprocamente in ordine agli aspetti della vita della minore rilevanti per una equilibrata crescita psicofisica, con la finalità di condividere ogni decisione;
in caso di malattia il genitore presso cui si trova avvertirà immediatamente l'altro. Ogni genitore prenderà decisioni di emergenza Per_1
quando è compromessa la salute o la sicurezza della minore e informerà al più presto l'altro genitore.
Ogni genitore deve avere accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, alla salute e alla sicurezza della figlia. Ogni genitore ha l'autorità di conferire con gli insegnati e con gli operatori socio-sanitari che si occupano della minore. Ciascun genitore potrà contattare quotidianamente ed in qualsiasi momento quando si trova presso la casa dell'altro genitore. Ogni genitore nel trasferimento Per_1
della figlia da una casa all'altra avrà cura che la stessa abbia tutti gli effetti personali di cui necessita ed adeguato abbigliamento e che poi, ritorni dall'altro genitore pulita, nutrita, con gli effetti Per_1
personali, i giocattoli e i vestiti che aveva portato con sè.
5) Il IG. provvederà al concorso nel mantenimento ordinario della figlia minore tramite il CP_1
versamento alla IG.ra della somma complessiva di € 450,00.= mensili Pt_1
(quattrocentocinquantaeuro/00) entro il giorno 10 di ogni mese tramite bonifico bancario sul c.c. intestato alla stessa e da lei indicato, con adeguamento Istat automatico a decorrere da ottobre 2026.
Le spese straordinarie per la figlia minore, individuate secondo il protocollo in uso presso il
Tribunale di Treviso, saranno a carico del IG. per la misura del 60% e a carico della IGnora CP_1
per il restante 40%. Pt_2
6) L'assegno unico per la figlia ed attualmente ammontante ad € 160 circa, andrà integralmente a favore della IG.ra . Le detrazioni fiscali saranno godute dai genitori al 50%. Parte_1
7) I genitori si rilasciano già il reciproco assenso per il rinnovo e/o il rilascio del passaporto e degli altri documenti d'identità validi per la figlia minore Per_1
8) I sig.ri e con la sottoscrizione del presente ricorso dichiarano di prestare Pt_1 CP_1
acquiescenza all'emananda sentenza che regolamenterà l'affidamento ed il mantenimento della figlia
4 e chiedono che anche il Pubblico Ministero presti acquiescenza.
Spese legali della presente procedura compensate tra le parti.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 18/11/2025.
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Marina Righi
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