TAR Roma, sez. 1T, sentenza 04/05/2026, n. 8066
TAR
Ordinanza presidenziale 13 giugno 2023
>
TAR
Decreto cautelare 27 luglio 2023
>
TAR
Ordinanza cautelare 5 settembre 2023
>
TAR
Sentenza 4 maggio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Altro
    Pagamento quota del 25% degli importi dovuti

    Il Tribunale ha ritenuto che il versamento della quota ridotta, ai sensi dell'art. 7, c. 1, d.l. n. 95/2025, estingue l'obbligazione e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale, determinando la cessazione della materia del contendere o, in subordine, l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

  • Altro
    Pagamento quota del 25% degli importi dovuti

    Il Tribunale ha ritenuto che il versamento della quota ridotta, ai sensi dell'art. 7, c. 1, d.l. n. 95/2025, estingue l'obbligazione e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale, determinando la cessazione della materia del contendere o, in subordine, l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

  • Altro
    Pagamento quota del 25% degli importi dovuti

    Il Tribunale ha ritenuto che il versamento della quota ridotta, ai sensi dell'art. 7, c. 1, d.l. n. 95/2025, estingue l'obbligazione e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale, determinando la cessazione della materia del contendere o, in subordine, l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

  • Altro
    Pagamento quota del 25% degli importi dovuti

    Il Tribunale ha ritenuto che il versamento della quota ridotta, ai sensi dell'art. 7, c. 1, d.l. n. 95/2025, estingue l'obbligazione e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale, determinando la cessazione della materia del contendere o, in subordine, l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

  • Altro
    Pagamento quota del 25% degli importi dovuti

    Il Tribunale ha ritenuto che il versamento della quota ridotta, ai sensi dell'art. 7, c. 1, d.l. n. 95/2025, estingue l'obbligazione e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale, determinando la cessazione della materia del contendere o, in subordine, l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

  • Altro
    Pagamento quota del 25% degli importi dovuti

    Il Tribunale ha ritenuto che il versamento della quota ridotta, ai sensi dell'art. 7, c. 1, d.l. n. 95/2025, estingue l'obbligazione e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale, determinando la cessazione della materia del contendere o, in subordine, l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 1T, sentenza 04/05/2026, n. 8066
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 8066
    Data del deposito : 4 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo