TRIB
Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 26/12/2025, n. 4161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 4161 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima sezione civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3460 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2025, avente ad oggetto: Divorzio – Cessazione degli effetti civili del matrimonio e vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. STANISLAO Parte_1
MARCELLO presso cui è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
E rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Controparte_1
AR NZ presso cui è elettivamente domiciliata
RESISTENTE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 10.12.2025, i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo raggiunto dai coniugi. Il Pubblico Ministero non ha rassegnato conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.06.2025, parte ricorrente chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con parte resistente in data 27.06.2015 dal quale è nato
(14.11.2018). Per_1 2
Si costituiva parte resistente, la quale non si opponeva alla domanda di divorzio.
All'udienza del 04.11.2025 le parti raggiungevano un accordo e, recepito provvisoriamente lo stesso, il Giudice delegato, previo rinvio per l'acquisizione dell'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza di separazione, rimetteva la causa alla decisione del Collegio.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È infatti provato il titolo addotto a fondamento della stessa, ossia la separazione personale pronunciata da questo Tribunale, con sentenza del 20.10.2022, passata in giudicato, previa comparizione delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale.
È parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione dalla parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art. 5 L. n 74/87.
Ricorre pertanto nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n 2 lett. b) L. n 898/70, così come successivamente modificato, e del resto, attese le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto il seguente accordo:
- affido condiviso del figlio minore della coppia con collocamento presso la madre;
- assegnazione della casa coniugale alla resistente;
- diritto di visita del padre da esercitarsi secondo le seguenti modalità: il padre terrà con sé il minore due pomeriggi a settimana, martedì e giovedì, con pernotto il martedì e il giovedì, dall'uscita da scuola fino alle ore 20:30; weekend alternati, dal venerdì dall'uscita da scuola fino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
nelle settimane in cui il minore resta nel weekend con la madre, il minore pernotterà presso il padre anche il giovedì; il padre preleverà il minore sempre dall'uscita da scuola;
con riguardo alle festività natalizie, il padre trascorrerà con il minore, ad anni alterni, il periodo dal 23 dicembre al 30 dicembre o dal 30 dicembre al 6 gennaio;
con riguardo alle festività pasquali, il padre trascorrerà con il minore almeno tre giorni consecutivi, ad anni alterni, comprensivi della domenica di Pasqua e del lunedì in Albis;
con riguardo alle vacanze estive, il padre trascorrerà con il minore 15 giorni consecutivi da concordare entro il 30 maggio di ogni anno;
quando il minore non va a scuola, il padre lo riaccompagnerà, dopo il pernotto, presso casa della madre entro le ore 12:00; le parti delegano per i prelevamenti e gli accompagnamenti a scuola i sig.ri e;
il CP_2 Persona_2 minore trascorrerà il giorno del compleanno dei rispettivi fratellini in compagnia degli stessi;
conferma per il resto le condizioni della separazione;
sono fatti salvi diversi accordi tra le parti purchè non pregiudizievoli per il minore. 3
- quanto alle videochiamate, le parti si impegnano reciprocamente ad effettuarle nella fascia oraria 19:00-20:00;
- contributo di mantenimento a carico del padre in favore del figlio minore pari a € 490,00 mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT, oltre al 70% delle spese straordinarie secondo il protocollo di questo Tribunale;
- assegno unico al 50%;
- il ricorrente continuerà a pagare il mutuo, così come stabilito in sede di separazione;
- le parti danno atto di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra per quanto maturato sino ad oggi, anche con riferimento al mantenimento del minore e alla relativa rivalutazione.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi all'interesse della prole.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in CASERTA il 27.06.2015 da nato il Parte_1
14.03.1986 in CASERTA (CE) e nata il [...] in Controparte_1
CASERTA (CE);
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASERTA di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 23, parte II, serie A, anno 2015);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 10.12.2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima sezione civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3460 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2025, avente ad oggetto: Divorzio – Cessazione degli effetti civili del matrimonio e vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. STANISLAO Parte_1
MARCELLO presso cui è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
E rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Controparte_1
AR NZ presso cui è elettivamente domiciliata
RESISTENTE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 10.12.2025, i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo raggiunto dai coniugi. Il Pubblico Ministero non ha rassegnato conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.06.2025, parte ricorrente chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con parte resistente in data 27.06.2015 dal quale è nato
(14.11.2018). Per_1 2
Si costituiva parte resistente, la quale non si opponeva alla domanda di divorzio.
All'udienza del 04.11.2025 le parti raggiungevano un accordo e, recepito provvisoriamente lo stesso, il Giudice delegato, previo rinvio per l'acquisizione dell'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza di separazione, rimetteva la causa alla decisione del Collegio.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È infatti provato il titolo addotto a fondamento della stessa, ossia la separazione personale pronunciata da questo Tribunale, con sentenza del 20.10.2022, passata in giudicato, previa comparizione delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale.
È parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione dalla parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art. 5 L. n 74/87.
Ricorre pertanto nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n 2 lett. b) L. n 898/70, così come successivamente modificato, e del resto, attese le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto il seguente accordo:
- affido condiviso del figlio minore della coppia con collocamento presso la madre;
- assegnazione della casa coniugale alla resistente;
- diritto di visita del padre da esercitarsi secondo le seguenti modalità: il padre terrà con sé il minore due pomeriggi a settimana, martedì e giovedì, con pernotto il martedì e il giovedì, dall'uscita da scuola fino alle ore 20:30; weekend alternati, dal venerdì dall'uscita da scuola fino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
nelle settimane in cui il minore resta nel weekend con la madre, il minore pernotterà presso il padre anche il giovedì; il padre preleverà il minore sempre dall'uscita da scuola;
con riguardo alle festività natalizie, il padre trascorrerà con il minore, ad anni alterni, il periodo dal 23 dicembre al 30 dicembre o dal 30 dicembre al 6 gennaio;
con riguardo alle festività pasquali, il padre trascorrerà con il minore almeno tre giorni consecutivi, ad anni alterni, comprensivi della domenica di Pasqua e del lunedì in Albis;
con riguardo alle vacanze estive, il padre trascorrerà con il minore 15 giorni consecutivi da concordare entro il 30 maggio di ogni anno;
quando il minore non va a scuola, il padre lo riaccompagnerà, dopo il pernotto, presso casa della madre entro le ore 12:00; le parti delegano per i prelevamenti e gli accompagnamenti a scuola i sig.ri e;
il CP_2 Persona_2 minore trascorrerà il giorno del compleanno dei rispettivi fratellini in compagnia degli stessi;
conferma per il resto le condizioni della separazione;
sono fatti salvi diversi accordi tra le parti purchè non pregiudizievoli per il minore. 3
- quanto alle videochiamate, le parti si impegnano reciprocamente ad effettuarle nella fascia oraria 19:00-20:00;
- contributo di mantenimento a carico del padre in favore del figlio minore pari a € 490,00 mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT, oltre al 70% delle spese straordinarie secondo il protocollo di questo Tribunale;
- assegno unico al 50%;
- il ricorrente continuerà a pagare il mutuo, così come stabilito in sede di separazione;
- le parti danno atto di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra per quanto maturato sino ad oggi, anche con riferimento al mantenimento del minore e alla relativa rivalutazione.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi all'interesse della prole.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in CASERTA il 27.06.2015 da nato il Parte_1
14.03.1986 in CASERTA (CE) e nata il [...] in Controparte_1
CASERTA (CE);
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASERTA di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 23, parte II, serie A, anno 2015);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 10.12.2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese