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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 25/03/2025, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. 719/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Prima sezione civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Gabriella Ratti Presidente dr.ssa Emanuela Germano Cortese Consigliere dott. Bruno Conca Consigliere istr.
all'esito della camera di consiglio del 28 febbraio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 719/2023 promossa da:
(C.F. e p. iva ), con sede legale in Milano (20122–MI), L.go Parte_1 P.IVA_1
Augusto n. 1/A – Ang. Via Verziere n. 13, in persona del Procuratore Speciale, dott. Controparte_1 rappresentata e difesa giusta procura allegata ex art. 83, 3°co., cpc, dagli Avv.ti Massimo Lupi (C.F.
), Massimo Compagnino (C.F. e Francesca Ferrario (C.F. C.F._1 C.F._2
), ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei medesimi sito in Milano (20122 CodiceFiscale_3
– MI) Via T. Salvini n. 10; parte appellante contro
(C.F. e P.IVA ), con sede legale in Alessandria, Via Controparte_2 P.IVA_2
Venezia n. 6, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, dott. Controparte_3
(C.F.: ), rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, come da procura allegata ex C.F._4 art. 83, 3°co., cpc, dagli Avv. ti Carlo Castellotti (C.F. ), Elio Gianni Garibaldi (C.F. C.F._5
) e Maria Daniela Cogo (C.F. ), con domicilio eletto C.F._6 C.F._7 presso l'ufficio dell'Avv. Castellotti, in Alessandria, Via Venezia, n. 6;
parte appellata
pagina 1 di 8
Oggetto: Factoring - Sentenza n. 344/2023 del Tribunale di Alessandria
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“In via principale e nel merito: in accoglimento del presente appello, riformare integralmente la sentenza n. 344/2023, emessa dal Tribunale di Alessandria il 20 aprile 2023 all'esito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 3470/2018
R.G., e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 1015/2018, pubblicato il 1° agosto 2018 dal Tribunale di
Alessandria e condannare l (cod. fisc. ) al pagamento di euro Parte_2 P.IVA_2
63.279,50 in linea capitale, oltre interessi di mora così come previsti dal D. Lgs. 231/02 dalla scadenza delle singole fatture sino al saldo effettivo, oltre compensi e spese liquidati in decreto (per euro 2.135,00 e 451,50 oltre IVA, CPA e spese forfettarie 15%);
- In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Ill.mo Collegio, dovesse parzialmente confermare la sentenza n. 344/2023 e così revocare il decreto ingiuntivo n. 1015/2018, accertare il diritto di credito di e Parte_1 condannare l' (cod. fisc. ) al pagamento di euro 63.279,50 in linea Parte_2 P.IVA_2 capitale, oltre interessi di mora così come previsti dal D. Lgs. 231/02 dalla scadenza delle singole fatture sino al saldo effettivo;
- In via istruttoria: ove codesto Ill.mo Collegio dovesse ritenerlo utile o necessario ai fini della decisione, si insiste nell'ammissione dei mezzi istruttori articolati nelle memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c. da intendersi qui integralmente ritrascritte, nonché, per tutti i motivi di cui al presente atto autorizzare la produzione in giudizio delle ricevute di pagamento attestanti il tardivo parziale saldo da parte dell' del credito azionato;
Parte_2 Parte_2
- In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori di legge per entrambi i gradi di giudizio”
Per parte appellata:
“Contrariis reiectis, voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, per le motivazioni esposte in narrativa, rigettare le domande formulate dall'appellante e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata, ovvero la sentenza n. 344/2023, pubblicata il
20/04/2023, emessa dal Tribunale di Alessandria nel procedimento R.G. n. 3470/2018.
Con riserva di ogni diritto e difesa.
Con vittoria di spese e compenso professionale”
MATERIA DEL CONTENDERE E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ordinanza-ingiunzione n. 1015/2018 del 01.08.2018 la ha ingiunto all' Parte_1 [...]
locale il pagamento di €63.279,50 in linea capitale, oltre interessi moratori ex CP_2 Parte_2
d.lgs. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al saldo. Il credito azionato derivava dalla cessione pro-soluto di crediti vantati originariamente da Alliance Medical Diagnostic S.r.l., struttura sanitaria pagina 2 di 8 privata accreditata operante in regime di convenzionamento con il Servizio Sanitario Regionale del
Piemonte, nei confronti dell' e documentati dalle fatture emesse tra il 5 e il 18 febbraio 2016 per Pt_3 prestazioni sanitarie rese in regime extra-budget rispetto ai tetti di spesa contrattualmente definiti a favore di utenti residenti fuori dalla Regione Piemonte. In relazione a tali prestazioni, la società emetteva le già menzionate fatture, tra cui in particolare: la fattura WBK160000003 del 5.02.2016 per €147.020,00, la fattura WCK160000004 del 5.02.2016 per €415.110,00, la fattura WCK160000005 del 5.02.2016 per
€316.031,50 e la fattura WCK160000007 del 18.02.2016 per €74.049,99. Part L' proponeva quindi opposizione avanti al Tribunale di Alessandria contestando sia l'an che il quantum debeatur, evidenziando come i crediti derivassero da prestazioni extra-budget e come l'art. 3 del contratto stipulato in data 27.09.2016 tra l' e Alliance Medical Diagnostic s.r.l non Pt_3 prevedesse alcuna remunerazione per le prestazioni rese in eccedenza rispetto al budget prefissato. si costituiva in giudizio con comparsa di risposta, contestando la fondatezza Parte_1 dell'opposizione e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo. La evidenziava che, non Pt_1 essendo stata mossa alcuna contestazione circa la correttezza delle prestazioni rese dalla cedente, ciò equivaleva ad un implicito riconoscimento dell'adempimento e che il parziale pagamento delle fatture costituiva un chiaro riconoscimento dell'esistenza del debito.
La disciplina del pagamento delle prestazioni extra-budget rese in favore di utenti residenti fuori regione veniva regolata da una serie di provvedimenti della Regione Piemonte. In particolare, con deliberazione della Giunta Regionale n. 18-3111 del 04.04.2016, veniva autorizzato il pagamento in favore degli erogatori privati accreditati di un acconto pari all'80% del costo delle prestazioni rese, rinviando a successivo provvedimento la definizione dei saldi, da determinarsi all'esito delle procedure nazionali di compensazione della mobilità interregionale. In attuazione di tale deliberazione, l
[...]
provvedeva al pagamento dell'80% degli importi fatturati;
in particolare, in data Controparte_4
04.12.2017 venivano integralmente saldate le fatture WBK160000003, WCK160000004 e
WCK160000007, mentre in data 10.10.2017 veniva corrisposto l'80% dell'importo della fattura
WCK160000005, con un residuo insoluto di €63.206,30. Successivamente, con deliberazione n.
9-960 del 31.01.2020, prodotta in giudizio tardivamente dalla società opposta, la Regione Piemonte, preso atto dell'accordo intervenuto il 10.12.2019 tra la Direzione Regionale della Sanità e le associazioni degli erogatori privati accreditati, demandava alle la definizione dei saldi delle CP_2 Controparte_5 eccedenze di produzione per residenti fuori regione relative alle gestioni contrattuali 2011-2014, prevedendo una riduzione del 5% sull'eccedenza complessivamente prodotta in ciascun anno.
1.1. Il Tribunale di Alessandria con la sentenza n. 344/2023 ha accolto l'opposizione proposta dall'
[...]
, revocando il decreto ingiuntivo opposto e condannando al Parte_2 Parte_1 pagamento delle spese di lite, liquidate in €7.000,00 oltre accessori di legge. Il Tribunale ha fondato la pagina 3 di 8 propria decisione su due ordini di motivazioni. Ha, in primis, ritenuto legittimo il pagamento nella misura dell'80% della fattura oggetto di ingiunzione, in applicazione del combinato disposto dell'art. 3 del contratto stipulato con Alliance Medical Diagnostic S.r.l. e della deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 18-3111 del 04.04.2016 che autorizzava espressamente le aziende sanitarie a versare agli erogatori privati e agli istituti classificati, a titolo di acconto, fino all'80% del costo imputabile a prestazioni rese in favore di utenti extraregionali in eccedenza rispetto al tetto di spesa contrattualmente assegnato (extra-budget). Ha, in secondo luogo, rilevato come la parte opposta non avesse adeguatamente provato la debenza degli interessi moratori, non avendo tempestivamente indicato le date di scadenza delle obbligazioni e dei relativi pagamenti. Quanto alla successiva deliberazione n. 9-
960 del 31.01.2020, il giudice di prime cure ha rilevato come tale provvedimento, prodotto tardivamente Part oltre i termini preclusivi di cui all'art. 183 c.p.c., si limitasse a demandare alle la definizione dei saldi delle eccedenze di produzione, prevedendo una riduzione del 5% sull'eccedenza complessivamente prodotta in ciascun anno. Il Tribunale ha pertanto ritenuto non provata la debenza degli interessi moratori, sia con riferimento alla fattura parzialmente insoluta, sia in relazione alle altre fatture integralmente saldate, evidenziando come la comunicazione della Regione Piemonte facesse riferimento all'allegato A della deliberazione n.
9-960 del 31.01.2020 che tuttavia non risultava prodotta in giudizio.
2. Avverso detta sentenza, con atto di citazione notificato il 26.05.2023, ha articolato Parte_1 le proprie censure su due profili principali.
2.1. Con il primo motivo d'appello, l'appellante contesta l'interpretazione fornita dal giudice di prime cure in merito alla disciplina regionale delle prestazioni extra-budget, sostenendo che la deliberazione della Part Giunta Regionale n.
9-960 del 31.01.2020, nel demandare alle la definizione dei saldi delle eccedenze di produzione per residenti fuori regione relative alle gestioni contrattuali 2011-2014, costituirebbe un vero e proprio ordine di pagamento delle eccedenze, non potendosi condividere l'interpretazione restrittiva adottata dal Tribunale. L'appellante evidenzia come la successiva comunicazione della Direzione Sanità e Welfare della Regione Piemonte, oltre a riferire che la Delibera Part della Giunta Regionale del 31 gennaio 2020 n.
9-960 aveva demandato alle la definizione dei saldi delle eccedenze di produzione entro il 29.02.2020, chiarisse anche le modalità per procedere correttamente al calcolo delle predette quote per poter provvedere poi alla definizione del saldo.
2.2. Con il secondo motivo d'appello, in relazione agli interessi moratori, l'appellante contesta l'affermazione del Tribunale secondo cui non sarebbe stata fornita tempestiva prova della loro debenza. Parte_1
Part sostiene infatti che la mancata contestazione da parte dell' circa la tardività dei pagamenti
[...] avrebbe reso pacifica tale circostanza, esonerando il qui appellante dall'onere di provare specificamente le date di scadenza delle obbligazioni e quelle dei relativi pagamenti. Nel corso del giudizio di appello, ha precisato che la somma capitale di €63.279,50 è stata nel frattempo rimborsata Parte_1 pagina 4 di 8 dalla cedente Alliance Medical Diagnostic S.r.l., informata delle motivazioni della sentenza di primo grado. L'appellante insiste, tuttavia, per il riconoscimento degli interessi moratori, quantificati in complessivi €116.345,65, di cui €30.896,63 sulla quota parte corrisposta della fattura WCK160000005 ed
€85.449,02 sulle altre fatture integralmente saldate con ritardo.
3. L' si è costituita in giudizio con comparsa di risposta depositata il Controparte_4
25.09.2023, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. L'appellata contesta in particolare la tardività della produzione documentale relativa alla deliberazione n.
9-960 del
31.01.2020, evidenziando come tale documento, unitamente al suo allegato A, non sia stato tempestivamente prodotto nel giudizio di primo grado. L'appellata ha inoltre evidenziato come la comunicazione della Regione Piemonte facesse riferimento ad una riduzione del 5% sull'eccedenza complessivamente prodotta in ciascun anno, circostanza di cui l'appellante non avrebbe tenuto conto Part nella quantificazione delle proprie pretese. In merito agli interessi moratori, l sostiene la correttezza della decisione del Tribunale, rilevando come non abbia tempestivamente allegato Parte_1
e provato le date di scadenza delle obbligazioni e quelle dei relativi pagamenti. L'appellata evidenzia come, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, gravi sulla parte opposta l'onere di provare compiutamente il proprio credito, non potendo la stessa avvalersi della presunzione di veridicità dei fatti allegati che caratterizza la fase monitoria.
4. La controversia sottoposta all'esame di questa Corte d'Appello risulta ora circoscritta alla debenza degli interessi moratori, quantificati in complessivi €116.345,65, essendo intervenuto nel corso del presente giudizio il rimborso della sorte capitale di €63.279,50 da parte della cedente Alliance Medical Diagnostic
S.r.l. Tale circostanza impone una preliminare disamina della natura giuridica delle prestazioni sanitarie extra-budget e del conseguente regime applicabile agli interessi moratori richiesti dalla società appellante.
5. L'appello proposto da deve essere rigettato. Parte_1
5.1. La vicenda processuale si inserisce nel più ampio contesto dei rapporti tra strutture sanitarie private accreditate (Alliance Medical Diagnostic S.r.l.) ed aziende sanitarie locali ( , con Parte_2 particolare riferimento alla disciplina delle prestazioni rese in regime extra-budget nei confronti di utenti residenti fuori regione. Come evidenziato dalla Cassazione civile con ordinanza n. 29493 del 15 novembre 2024, il rapporto tra strutture private e SSN si articola attraverso la cosiddetta sequenza delle
"3 A": autorizzazione, accreditamento e accordo contrattuale, che rappresenta un elemento strutturale imprescindibile per la configurazione di un valido rapporto giuridico. In primis, si deve rilevare che, come anche chiarito dalla Cassazione civile con ordinanza n. 32344 del 21 novembre 2023,
l'accreditamento comporta solo la possibilità e non il diritto di erogare prestazioni per il sistema pubblico, essendo necessaria la stipula di un contratto scritto che regolamenti specificamente le pagina 5 di 8 caratteristiche e il volume massimo delle prestazioni erogabili (cfr. in particolare, Sez. Un. N.
26496/2020; nonché Cass. n. 33674/2019, n. 20391/2016 e n. 12393/2014).
5.2. L'analisi deve dunque necessariamente muovere dal contratto stipulato tra Alliance Medical Diagnostic Part S.r.l. e l' di Alessandria. Come evidenziato dalla Cassazione civile con ordinanza n. 4763 del 22 febbraio 2024, la disciplina del d.lgs. 231/2002 tra cui anche quella degli interessi moratori, si applica alle prestazioni sanitarie solo qualora queste siano state erogate sulla base di un contratto scritto mediante il quale l'ente pubblico si impegna a retribuire le prestazioni di cura alle condizioni e nei limiti ivi indicati
(sul punto si veda altresì Cass. Civ. ordinanza n. 25924 del 2 ottobre 2024). Tale contratto deve però, come evidenziato dalla Cassazione civile con ordinanza n. 4698 del 14 febbraio 2022, essere stato concluso in forma scritta dopo l'8 agosto 2002. Di recente le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 35092 del 14 dicembre 2023, hanno definitivamente chiarito i presupposti per l'applicazione degli interessi moratori nelle prestazioni sanitarie, individuando come elementi essenziali: l'esistenza di un contratto scritto tra struttura privata e pubblica amministrazione, la conclusione del contratto successiva all'08.08.2002 e la natura di contratto a favore di terzi ad esecuzione continuata. Nel caso di specie, si rileva la presenza di tutti i requisiti richiesti dalla giurisprudenza di legittimità per l'applicazione della disciplina contenuta all'interno del d.lgs. 231/2002.
5.3. Lo stesso contratto stipulato tra l' Alessandria e Alliance Medical Diagnostic S.r.l. all'articolo 3 Pt_2 esclude però qualsivoglia remunerazione delle prestazioni rese in eccedenza rispetto al budget prefissato
(c.d. prestazioni extrabudget). Nel caso di specie, il riconoscimento di una remunerazione, per quanto parziale, è arrivato prima attraverso la deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 18-3111 del
04.04.2016 che ha autorizzato il pagamento di un acconto pari all'80% del costo delle prestazioni extra- budget e poi con la deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n.
9-960 del 31.01.2020 che ha Part demandato alle la definizione dei saldi delle eccedenze di produzione, prevedendo una riduzione del 5% sull'eccedenza complessivamente prodotta in ciascun anno. Proprio la circostanza che la fonte di tali prestazioni extrabudget non si ritrovi nel contratto, che anzi espressamente le esclude, ma in successivi provvedimenti amministrativi elide in radice l'applicabilità della disciplina sugli interessi moratori da transazioni commerciali di cui al d.lgs. 231/2002, unici interessi oggetto della domanda di parte appellante. Il successivo riconoscimento di una remunerazione, seppur parziale, a tali prestazioni per via di atto amministrativo non vale infatti a rimuovere il fatto storico rappresentato dall'assenza di un valido vincolo contrattuale a monte e a modificare retroattivamente la natura del rapporto, trasformandolo in una transazione commerciale ai sensi del d.lgs. 231/2002. Inoltre, come evidenziato dalla Cassazione civile con ordinanza n. 14576 del 24 maggio 2024, le prestazioni rese al di fuori del budget contrattualmente stabilito non rientrano nell'ambito di applicazione della disciplina speciale sugli interessi moratori, nemmeno quando siano state rese in situazioni di particolare necessità. pagina 6 di 8 5.4. In tale contesto, la questione della tardiva produzione della delibera n.
9-960 del 31.01.2020 assume un rilievo secondario nell'economia della presente decisione. Ad ogni buon conto, non rientrando la delibera suddetta nello spettro operativo del principio jura novit curia per la sua natura tipicamente provvedimentale, ne consegue che la sua tardiva produzione impedisce di considerare tale provvedimento ai fini della presente decisione. Di là di ciò, le delibere regionali si sono limitate ad autorizzare il pagamento delle prestazioni extra-budget, senza tuttavia attestare la concreta disponibilità delle risorse necessarie. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'onere della prova circa la disponibilità delle risorse per il pagamento delle prestazioni extra-budget grava sulla struttura sanitaria accreditata. Ne consegue che, anche a ritenere superato il requisito della tardività della produzione della seconda delibera, esse non varrebbero a determinare certezza, liquidità ed esigibilità ex ante dei corrispettivi extrabudget, espressamente non riconoscibili contrattualmente. D'altro canto, che non vi sia una determinatezza o determinabilità del corrispettivo emerge dallo stesso tenore della seconda Part delibera, che nel demandare alle “la definizione dei saldi”, autoritativamente stabilisce una decurtazione del 5%.
5.5. In conclusione, la domanda, espressamente articolata solamente in termini di interesse moratorio da transazione commerciale neppure potrebbe essere ex officio riqualificata in termini di mero interesse legale per somme dovute come liquide ed esigibili. La giurisprudenza di legittimità ha infatti costantemente affermato che si tratta di due species di interessi ontologicamente diverse, rispondenti a presupposti e finalità differenti. Come evidenziato dalla Cassazione civile con ordinanza n. 23384 del 30 agosto 2024, il giudicato formatosi sull'esistenza e validità del rapporto principale preclude ogni ulteriore contestazione, anche in sede di accertamento del diritto agli interessi, ma non può estendersi a tipologie di interessi non espressamente richiesti. La questione assume particolare rilevanza nel caso di specie, dove la domanda di interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 è stata espressamente e specificamente formulata sia in primo grado che in appello. Come chiarito dalla Cassazione civile con ordinanza n.
30759 del 29 novembre 2024, la diversa natura e funzione degli interessi moratori rispetto a quelli legali impedisce di ritenere la domanda dei primi come comprensiva anche dei secondi, trattandosi di pretese autonome e distinte, fondate su presupposti differenti. Tale principio risulta confermato anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità, che ha ulteriormente precisato i confini tra le diverse tipologie di interessi.
5.6. La decisione del Tribunale di Alessandria merita pertanto integrale conferma, seppur con diversa motivazione. Non per carenza di prova circa la debenza degli interessi, come ritenuto dal primo giudice, ma perché gli interessi moratori da transazione commerciale, unici oggetto della domanda, non sono dovuti in quanto accessori a prestazioni extra-budget non previste contrattualmente. il riconoscimento successivo per via amministrativa non vale a rendere dovuto l'interesse moratorio “speciale” da pagina 7 di 8 transazione commerciale, per le ragioni sopra enunciate. In ogni caso, tali delibere non possono rendere ex post determinato, certo, liquido ed esigibile un corrispettivo contrattualmente non dovuto e, fra l'altro, a partire dalla “scadenza” unilateralmente indicata in fattura, come evincibile dal contenuto delle Part stesse, la prima disponendo unilateralmente un acconto dell'80%, la seconda rimettendo alle la
“definizione dei saldi”, con applicazione, parimenti unilaterale, di uno sconto del 5%. Infine, anche a voler superare tali profili, le delibere in questione non danno conto della disponibilità delle risorse per far fronte a tali pretese extrabudget.
6. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sulla base dei parametri di cui al decreto ministeriale 55/2014 si liquidano, come da seguente dispositivo, a valori medi del pertinente scaglione
(€52.001,00 – €260.000,00), considerate tutte le fasi espletate (studio, introduttiva, decisoria) in complessivi €9.991,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, tenuto conto del valore della controversia, della natura delle questioni trattate e dell'attività difensiva effettivamente svolta. Ex art. 13, comma 1 quater DPR n. 115/2002, sussistono, inoltre, i presupposti perché parte appellante sia dichiarata tenuta a versare un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, pari a quella dovuta per l'impugnazione.
P.Q.M
La Corte d'Appello di Torino, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 344/2023 del Tribunale di Alessandria, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi
€9.991,00 oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR n. 115/2002 a carico di parte appellante.
Così deciso in Torino, il 28 febbraio 2025
Il Cons. est. La Presidente
Dott. Bruno Conca dr.ssa Gabriella Ratti
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Prima sezione civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Gabriella Ratti Presidente dr.ssa Emanuela Germano Cortese Consigliere dott. Bruno Conca Consigliere istr.
all'esito della camera di consiglio del 28 febbraio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 719/2023 promossa da:
(C.F. e p. iva ), con sede legale in Milano (20122–MI), L.go Parte_1 P.IVA_1
Augusto n. 1/A – Ang. Via Verziere n. 13, in persona del Procuratore Speciale, dott. Controparte_1 rappresentata e difesa giusta procura allegata ex art. 83, 3°co., cpc, dagli Avv.ti Massimo Lupi (C.F.
), Massimo Compagnino (C.F. e Francesca Ferrario (C.F. C.F._1 C.F._2
), ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei medesimi sito in Milano (20122 CodiceFiscale_3
– MI) Via T. Salvini n. 10; parte appellante contro
(C.F. e P.IVA ), con sede legale in Alessandria, Via Controparte_2 P.IVA_2
Venezia n. 6, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, dott. Controparte_3
(C.F.: ), rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, come da procura allegata ex C.F._4 art. 83, 3°co., cpc, dagli Avv. ti Carlo Castellotti (C.F. ), Elio Gianni Garibaldi (C.F. C.F._5
) e Maria Daniela Cogo (C.F. ), con domicilio eletto C.F._6 C.F._7 presso l'ufficio dell'Avv. Castellotti, in Alessandria, Via Venezia, n. 6;
parte appellata
pagina 1 di 8
Oggetto: Factoring - Sentenza n. 344/2023 del Tribunale di Alessandria
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“In via principale e nel merito: in accoglimento del presente appello, riformare integralmente la sentenza n. 344/2023, emessa dal Tribunale di Alessandria il 20 aprile 2023 all'esito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 3470/2018
R.G., e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 1015/2018, pubblicato il 1° agosto 2018 dal Tribunale di
Alessandria e condannare l (cod. fisc. ) al pagamento di euro Parte_2 P.IVA_2
63.279,50 in linea capitale, oltre interessi di mora così come previsti dal D. Lgs. 231/02 dalla scadenza delle singole fatture sino al saldo effettivo, oltre compensi e spese liquidati in decreto (per euro 2.135,00 e 451,50 oltre IVA, CPA e spese forfettarie 15%);
- In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Ill.mo Collegio, dovesse parzialmente confermare la sentenza n. 344/2023 e così revocare il decreto ingiuntivo n. 1015/2018, accertare il diritto di credito di e Parte_1 condannare l' (cod. fisc. ) al pagamento di euro 63.279,50 in linea Parte_2 P.IVA_2 capitale, oltre interessi di mora così come previsti dal D. Lgs. 231/02 dalla scadenza delle singole fatture sino al saldo effettivo;
- In via istruttoria: ove codesto Ill.mo Collegio dovesse ritenerlo utile o necessario ai fini della decisione, si insiste nell'ammissione dei mezzi istruttori articolati nelle memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c. da intendersi qui integralmente ritrascritte, nonché, per tutti i motivi di cui al presente atto autorizzare la produzione in giudizio delle ricevute di pagamento attestanti il tardivo parziale saldo da parte dell' del credito azionato;
Parte_2 Parte_2
- In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori di legge per entrambi i gradi di giudizio”
Per parte appellata:
“Contrariis reiectis, voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, per le motivazioni esposte in narrativa, rigettare le domande formulate dall'appellante e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata, ovvero la sentenza n. 344/2023, pubblicata il
20/04/2023, emessa dal Tribunale di Alessandria nel procedimento R.G. n. 3470/2018.
Con riserva di ogni diritto e difesa.
Con vittoria di spese e compenso professionale”
MATERIA DEL CONTENDERE E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ordinanza-ingiunzione n. 1015/2018 del 01.08.2018 la ha ingiunto all' Parte_1 [...]
locale il pagamento di €63.279,50 in linea capitale, oltre interessi moratori ex CP_2 Parte_2
d.lgs. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al saldo. Il credito azionato derivava dalla cessione pro-soluto di crediti vantati originariamente da Alliance Medical Diagnostic S.r.l., struttura sanitaria pagina 2 di 8 privata accreditata operante in regime di convenzionamento con il Servizio Sanitario Regionale del
Piemonte, nei confronti dell' e documentati dalle fatture emesse tra il 5 e il 18 febbraio 2016 per Pt_3 prestazioni sanitarie rese in regime extra-budget rispetto ai tetti di spesa contrattualmente definiti a favore di utenti residenti fuori dalla Regione Piemonte. In relazione a tali prestazioni, la società emetteva le già menzionate fatture, tra cui in particolare: la fattura WBK160000003 del 5.02.2016 per €147.020,00, la fattura WCK160000004 del 5.02.2016 per €415.110,00, la fattura WCK160000005 del 5.02.2016 per
€316.031,50 e la fattura WCK160000007 del 18.02.2016 per €74.049,99. Part L' proponeva quindi opposizione avanti al Tribunale di Alessandria contestando sia l'an che il quantum debeatur, evidenziando come i crediti derivassero da prestazioni extra-budget e come l'art. 3 del contratto stipulato in data 27.09.2016 tra l' e Alliance Medical Diagnostic s.r.l non Pt_3 prevedesse alcuna remunerazione per le prestazioni rese in eccedenza rispetto al budget prefissato. si costituiva in giudizio con comparsa di risposta, contestando la fondatezza Parte_1 dell'opposizione e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo. La evidenziava che, non Pt_1 essendo stata mossa alcuna contestazione circa la correttezza delle prestazioni rese dalla cedente, ciò equivaleva ad un implicito riconoscimento dell'adempimento e che il parziale pagamento delle fatture costituiva un chiaro riconoscimento dell'esistenza del debito.
La disciplina del pagamento delle prestazioni extra-budget rese in favore di utenti residenti fuori regione veniva regolata da una serie di provvedimenti della Regione Piemonte. In particolare, con deliberazione della Giunta Regionale n. 18-3111 del 04.04.2016, veniva autorizzato il pagamento in favore degli erogatori privati accreditati di un acconto pari all'80% del costo delle prestazioni rese, rinviando a successivo provvedimento la definizione dei saldi, da determinarsi all'esito delle procedure nazionali di compensazione della mobilità interregionale. In attuazione di tale deliberazione, l
[...]
provvedeva al pagamento dell'80% degli importi fatturati;
in particolare, in data Controparte_4
04.12.2017 venivano integralmente saldate le fatture WBK160000003, WCK160000004 e
WCK160000007, mentre in data 10.10.2017 veniva corrisposto l'80% dell'importo della fattura
WCK160000005, con un residuo insoluto di €63.206,30. Successivamente, con deliberazione n.
9-960 del 31.01.2020, prodotta in giudizio tardivamente dalla società opposta, la Regione Piemonte, preso atto dell'accordo intervenuto il 10.12.2019 tra la Direzione Regionale della Sanità e le associazioni degli erogatori privati accreditati, demandava alle la definizione dei saldi delle CP_2 Controparte_5 eccedenze di produzione per residenti fuori regione relative alle gestioni contrattuali 2011-2014, prevedendo una riduzione del 5% sull'eccedenza complessivamente prodotta in ciascun anno.
1.1. Il Tribunale di Alessandria con la sentenza n. 344/2023 ha accolto l'opposizione proposta dall'
[...]
, revocando il decreto ingiuntivo opposto e condannando al Parte_2 Parte_1 pagamento delle spese di lite, liquidate in €7.000,00 oltre accessori di legge. Il Tribunale ha fondato la pagina 3 di 8 propria decisione su due ordini di motivazioni. Ha, in primis, ritenuto legittimo il pagamento nella misura dell'80% della fattura oggetto di ingiunzione, in applicazione del combinato disposto dell'art. 3 del contratto stipulato con Alliance Medical Diagnostic S.r.l. e della deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 18-3111 del 04.04.2016 che autorizzava espressamente le aziende sanitarie a versare agli erogatori privati e agli istituti classificati, a titolo di acconto, fino all'80% del costo imputabile a prestazioni rese in favore di utenti extraregionali in eccedenza rispetto al tetto di spesa contrattualmente assegnato (extra-budget). Ha, in secondo luogo, rilevato come la parte opposta non avesse adeguatamente provato la debenza degli interessi moratori, non avendo tempestivamente indicato le date di scadenza delle obbligazioni e dei relativi pagamenti. Quanto alla successiva deliberazione n. 9-
960 del 31.01.2020, il giudice di prime cure ha rilevato come tale provvedimento, prodotto tardivamente Part oltre i termini preclusivi di cui all'art. 183 c.p.c., si limitasse a demandare alle la definizione dei saldi delle eccedenze di produzione, prevedendo una riduzione del 5% sull'eccedenza complessivamente prodotta in ciascun anno. Il Tribunale ha pertanto ritenuto non provata la debenza degli interessi moratori, sia con riferimento alla fattura parzialmente insoluta, sia in relazione alle altre fatture integralmente saldate, evidenziando come la comunicazione della Regione Piemonte facesse riferimento all'allegato A della deliberazione n.
9-960 del 31.01.2020 che tuttavia non risultava prodotta in giudizio.
2. Avverso detta sentenza, con atto di citazione notificato il 26.05.2023, ha articolato Parte_1 le proprie censure su due profili principali.
2.1. Con il primo motivo d'appello, l'appellante contesta l'interpretazione fornita dal giudice di prime cure in merito alla disciplina regionale delle prestazioni extra-budget, sostenendo che la deliberazione della Part Giunta Regionale n.
9-960 del 31.01.2020, nel demandare alle la definizione dei saldi delle eccedenze di produzione per residenti fuori regione relative alle gestioni contrattuali 2011-2014, costituirebbe un vero e proprio ordine di pagamento delle eccedenze, non potendosi condividere l'interpretazione restrittiva adottata dal Tribunale. L'appellante evidenzia come la successiva comunicazione della Direzione Sanità e Welfare della Regione Piemonte, oltre a riferire che la Delibera Part della Giunta Regionale del 31 gennaio 2020 n.
9-960 aveva demandato alle la definizione dei saldi delle eccedenze di produzione entro il 29.02.2020, chiarisse anche le modalità per procedere correttamente al calcolo delle predette quote per poter provvedere poi alla definizione del saldo.
2.2. Con il secondo motivo d'appello, in relazione agli interessi moratori, l'appellante contesta l'affermazione del Tribunale secondo cui non sarebbe stata fornita tempestiva prova della loro debenza. Parte_1
Part sostiene infatti che la mancata contestazione da parte dell' circa la tardività dei pagamenti
[...] avrebbe reso pacifica tale circostanza, esonerando il qui appellante dall'onere di provare specificamente le date di scadenza delle obbligazioni e quelle dei relativi pagamenti. Nel corso del giudizio di appello, ha precisato che la somma capitale di €63.279,50 è stata nel frattempo rimborsata Parte_1 pagina 4 di 8 dalla cedente Alliance Medical Diagnostic S.r.l., informata delle motivazioni della sentenza di primo grado. L'appellante insiste, tuttavia, per il riconoscimento degli interessi moratori, quantificati in complessivi €116.345,65, di cui €30.896,63 sulla quota parte corrisposta della fattura WCK160000005 ed
€85.449,02 sulle altre fatture integralmente saldate con ritardo.
3. L' si è costituita in giudizio con comparsa di risposta depositata il Controparte_4
25.09.2023, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. L'appellata contesta in particolare la tardività della produzione documentale relativa alla deliberazione n.
9-960 del
31.01.2020, evidenziando come tale documento, unitamente al suo allegato A, non sia stato tempestivamente prodotto nel giudizio di primo grado. L'appellata ha inoltre evidenziato come la comunicazione della Regione Piemonte facesse riferimento ad una riduzione del 5% sull'eccedenza complessivamente prodotta in ciascun anno, circostanza di cui l'appellante non avrebbe tenuto conto Part nella quantificazione delle proprie pretese. In merito agli interessi moratori, l sostiene la correttezza della decisione del Tribunale, rilevando come non abbia tempestivamente allegato Parte_1
e provato le date di scadenza delle obbligazioni e quelle dei relativi pagamenti. L'appellata evidenzia come, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, gravi sulla parte opposta l'onere di provare compiutamente il proprio credito, non potendo la stessa avvalersi della presunzione di veridicità dei fatti allegati che caratterizza la fase monitoria.
4. La controversia sottoposta all'esame di questa Corte d'Appello risulta ora circoscritta alla debenza degli interessi moratori, quantificati in complessivi €116.345,65, essendo intervenuto nel corso del presente giudizio il rimborso della sorte capitale di €63.279,50 da parte della cedente Alliance Medical Diagnostic
S.r.l. Tale circostanza impone una preliminare disamina della natura giuridica delle prestazioni sanitarie extra-budget e del conseguente regime applicabile agli interessi moratori richiesti dalla società appellante.
5. L'appello proposto da deve essere rigettato. Parte_1
5.1. La vicenda processuale si inserisce nel più ampio contesto dei rapporti tra strutture sanitarie private accreditate (Alliance Medical Diagnostic S.r.l.) ed aziende sanitarie locali ( , con Parte_2 particolare riferimento alla disciplina delle prestazioni rese in regime extra-budget nei confronti di utenti residenti fuori regione. Come evidenziato dalla Cassazione civile con ordinanza n. 29493 del 15 novembre 2024, il rapporto tra strutture private e SSN si articola attraverso la cosiddetta sequenza delle
"3 A": autorizzazione, accreditamento e accordo contrattuale, che rappresenta un elemento strutturale imprescindibile per la configurazione di un valido rapporto giuridico. In primis, si deve rilevare che, come anche chiarito dalla Cassazione civile con ordinanza n. 32344 del 21 novembre 2023,
l'accreditamento comporta solo la possibilità e non il diritto di erogare prestazioni per il sistema pubblico, essendo necessaria la stipula di un contratto scritto che regolamenti specificamente le pagina 5 di 8 caratteristiche e il volume massimo delle prestazioni erogabili (cfr. in particolare, Sez. Un. N.
26496/2020; nonché Cass. n. 33674/2019, n. 20391/2016 e n. 12393/2014).
5.2. L'analisi deve dunque necessariamente muovere dal contratto stipulato tra Alliance Medical Diagnostic Part S.r.l. e l' di Alessandria. Come evidenziato dalla Cassazione civile con ordinanza n. 4763 del 22 febbraio 2024, la disciplina del d.lgs. 231/2002 tra cui anche quella degli interessi moratori, si applica alle prestazioni sanitarie solo qualora queste siano state erogate sulla base di un contratto scritto mediante il quale l'ente pubblico si impegna a retribuire le prestazioni di cura alle condizioni e nei limiti ivi indicati
(sul punto si veda altresì Cass. Civ. ordinanza n. 25924 del 2 ottobre 2024). Tale contratto deve però, come evidenziato dalla Cassazione civile con ordinanza n. 4698 del 14 febbraio 2022, essere stato concluso in forma scritta dopo l'8 agosto 2002. Di recente le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 35092 del 14 dicembre 2023, hanno definitivamente chiarito i presupposti per l'applicazione degli interessi moratori nelle prestazioni sanitarie, individuando come elementi essenziali: l'esistenza di un contratto scritto tra struttura privata e pubblica amministrazione, la conclusione del contratto successiva all'08.08.2002 e la natura di contratto a favore di terzi ad esecuzione continuata. Nel caso di specie, si rileva la presenza di tutti i requisiti richiesti dalla giurisprudenza di legittimità per l'applicazione della disciplina contenuta all'interno del d.lgs. 231/2002.
5.3. Lo stesso contratto stipulato tra l' Alessandria e Alliance Medical Diagnostic S.r.l. all'articolo 3 Pt_2 esclude però qualsivoglia remunerazione delle prestazioni rese in eccedenza rispetto al budget prefissato
(c.d. prestazioni extrabudget). Nel caso di specie, il riconoscimento di una remunerazione, per quanto parziale, è arrivato prima attraverso la deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 18-3111 del
04.04.2016 che ha autorizzato il pagamento di un acconto pari all'80% del costo delle prestazioni extra- budget e poi con la deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n.
9-960 del 31.01.2020 che ha Part demandato alle la definizione dei saldi delle eccedenze di produzione, prevedendo una riduzione del 5% sull'eccedenza complessivamente prodotta in ciascun anno. Proprio la circostanza che la fonte di tali prestazioni extrabudget non si ritrovi nel contratto, che anzi espressamente le esclude, ma in successivi provvedimenti amministrativi elide in radice l'applicabilità della disciplina sugli interessi moratori da transazioni commerciali di cui al d.lgs. 231/2002, unici interessi oggetto della domanda di parte appellante. Il successivo riconoscimento di una remunerazione, seppur parziale, a tali prestazioni per via di atto amministrativo non vale infatti a rimuovere il fatto storico rappresentato dall'assenza di un valido vincolo contrattuale a monte e a modificare retroattivamente la natura del rapporto, trasformandolo in una transazione commerciale ai sensi del d.lgs. 231/2002. Inoltre, come evidenziato dalla Cassazione civile con ordinanza n. 14576 del 24 maggio 2024, le prestazioni rese al di fuori del budget contrattualmente stabilito non rientrano nell'ambito di applicazione della disciplina speciale sugli interessi moratori, nemmeno quando siano state rese in situazioni di particolare necessità. pagina 6 di 8 5.4. In tale contesto, la questione della tardiva produzione della delibera n.
9-960 del 31.01.2020 assume un rilievo secondario nell'economia della presente decisione. Ad ogni buon conto, non rientrando la delibera suddetta nello spettro operativo del principio jura novit curia per la sua natura tipicamente provvedimentale, ne consegue che la sua tardiva produzione impedisce di considerare tale provvedimento ai fini della presente decisione. Di là di ciò, le delibere regionali si sono limitate ad autorizzare il pagamento delle prestazioni extra-budget, senza tuttavia attestare la concreta disponibilità delle risorse necessarie. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'onere della prova circa la disponibilità delle risorse per il pagamento delle prestazioni extra-budget grava sulla struttura sanitaria accreditata. Ne consegue che, anche a ritenere superato il requisito della tardività della produzione della seconda delibera, esse non varrebbero a determinare certezza, liquidità ed esigibilità ex ante dei corrispettivi extrabudget, espressamente non riconoscibili contrattualmente. D'altro canto, che non vi sia una determinatezza o determinabilità del corrispettivo emerge dallo stesso tenore della seconda Part delibera, che nel demandare alle “la definizione dei saldi”, autoritativamente stabilisce una decurtazione del 5%.
5.5. In conclusione, la domanda, espressamente articolata solamente in termini di interesse moratorio da transazione commerciale neppure potrebbe essere ex officio riqualificata in termini di mero interesse legale per somme dovute come liquide ed esigibili. La giurisprudenza di legittimità ha infatti costantemente affermato che si tratta di due species di interessi ontologicamente diverse, rispondenti a presupposti e finalità differenti. Come evidenziato dalla Cassazione civile con ordinanza n. 23384 del 30 agosto 2024, il giudicato formatosi sull'esistenza e validità del rapporto principale preclude ogni ulteriore contestazione, anche in sede di accertamento del diritto agli interessi, ma non può estendersi a tipologie di interessi non espressamente richiesti. La questione assume particolare rilevanza nel caso di specie, dove la domanda di interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 è stata espressamente e specificamente formulata sia in primo grado che in appello. Come chiarito dalla Cassazione civile con ordinanza n.
30759 del 29 novembre 2024, la diversa natura e funzione degli interessi moratori rispetto a quelli legali impedisce di ritenere la domanda dei primi come comprensiva anche dei secondi, trattandosi di pretese autonome e distinte, fondate su presupposti differenti. Tale principio risulta confermato anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità, che ha ulteriormente precisato i confini tra le diverse tipologie di interessi.
5.6. La decisione del Tribunale di Alessandria merita pertanto integrale conferma, seppur con diversa motivazione. Non per carenza di prova circa la debenza degli interessi, come ritenuto dal primo giudice, ma perché gli interessi moratori da transazione commerciale, unici oggetto della domanda, non sono dovuti in quanto accessori a prestazioni extra-budget non previste contrattualmente. il riconoscimento successivo per via amministrativa non vale a rendere dovuto l'interesse moratorio “speciale” da pagina 7 di 8 transazione commerciale, per le ragioni sopra enunciate. In ogni caso, tali delibere non possono rendere ex post determinato, certo, liquido ed esigibile un corrispettivo contrattualmente non dovuto e, fra l'altro, a partire dalla “scadenza” unilateralmente indicata in fattura, come evincibile dal contenuto delle Part stesse, la prima disponendo unilateralmente un acconto dell'80%, la seconda rimettendo alle la
“definizione dei saldi”, con applicazione, parimenti unilaterale, di uno sconto del 5%. Infine, anche a voler superare tali profili, le delibere in questione non danno conto della disponibilità delle risorse per far fronte a tali pretese extrabudget.
6. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sulla base dei parametri di cui al decreto ministeriale 55/2014 si liquidano, come da seguente dispositivo, a valori medi del pertinente scaglione
(€52.001,00 – €260.000,00), considerate tutte le fasi espletate (studio, introduttiva, decisoria) in complessivi €9.991,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, tenuto conto del valore della controversia, della natura delle questioni trattate e dell'attività difensiva effettivamente svolta. Ex art. 13, comma 1 quater DPR n. 115/2002, sussistono, inoltre, i presupposti perché parte appellante sia dichiarata tenuta a versare un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, pari a quella dovuta per l'impugnazione.
P.Q.M
La Corte d'Appello di Torino, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 344/2023 del Tribunale di Alessandria, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi
€9.991,00 oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR n. 115/2002 a carico di parte appellante.
Così deciso in Torino, il 28 febbraio 2025
Il Cons. est. La Presidente
Dott. Bruno Conca dr.ssa Gabriella Ratti
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