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Sentenza 8 febbraio 2025
Sentenza 8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 08/02/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice Unico Vincenza Ovallesco ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 1410 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza cartolare di discussione del 05.02.2025 e vertente
TRA
, C.F.: , Parte_1 CodiceFiscale_1 rapp.ta e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. MAGLIUZZI CLAUDIA e presso il suo studio elettivamente domiciliato, ricorrente
CONTRO
, in persona del legale rapp.te p.-t., Controparte_1
C.F.: , P.IVA_1 resistente contumace
OGGETTO: opposizione “ordinanza n. 78/2020 per l'importo di € 1.721.52; ordinanza n. 5/2021 dell'importo di € 1.721,52; ordinanza n. 6/2021 dell'importo di € 81,32
”. Controparte_1
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi e verbale d'udienza cartolare del 05.02.2025, che qui si intendono per integralmente trascritte e riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente ricorso ha ad oggetto l'annullamento, ex art. 22 e segg. D.lgs. 689/1981, delle seguenti Ordinanze ingiuntive di pagamento da parte del relative a Controparte_1
“verbali di contestazione di illeciti amministrativi elevato dai Carabinieri Forestali:
- Ordinanza n. 78/2020 per l'importo di € 1.721.52 relativa a verbale di contestazione n.
14/17 del 26.04.2016, notificata a mezzo Posta il 01.02.2021;
1 -ordinanza n. 5/2021 dell'importo di € 1.721,52 relativa a verbale di contestazione n.
15/2020 del 30.01.2020, notificata a mezzo Posta il 05.02.2021;
-ordinanza n. 6/2021 dell'importo di € 81,32 relativa a verbale di contestazione n. 16/2020 del 30.01.2020;
- i verbali di contestazione di violazione amministrativa elevati dai Carabinieri Forestali di dai quali scaturiscono le ordinanze di ingiunzione sono stati determinati Controparte_1 dall'accertamento di pascolo incustodito di bovini su "terreno boscato, costituito da macchia mediterranea, sottoposto a vincolo idrogeologico, nonché percorso dal fuoco, di proprietà demaniale":
- in base ai codici auricolari degli animali, l'istante veniva indicato quale proprietario e detentore degli stessi” (v. atto introduttivo del giudizioi e relativa conclusionale).
Nonostante la regolarità delle notifiche nei confronti del Controparte_1 come da documentazione depositata in allegato alle note di trattazione scritta del 05.01.2024 di parte ricoorente (v. verbale di udienza 09.01.2024), il non si è Controparte_1 costituto nel presente giudizio e, di conseguenza, non ha prodotto documentazione idonea a sostenere la validità delle sanzioni oggetto delle tre ordinanze impugnate.
Orbene, in ordine alla questione in esame, è orientamento giurisprudenziale pacifico, anche di questo Tribunale, che:
“in sede di giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, la prova dell'illecito grava sull'Amministrazione che assume la veste sostanziale di attore, mentre l'opponente assume la veste di convenuto” (Cass. 26.05.1999, n. 5095; Cass. 10.2.99, n. 1122), con la conseguenza che spetta all'autorità che ha emesso l'ordinanza ingiunzione dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa punitiva, mentre sono a carico del convenuto i fatti impeditivi (Cass. 14.4.99, n. 3741).
Dunque, il processo di opposizione ad ordinanza ingiunzione è strutturato, almeno formalmente, secondo un modulo impugnatorio, ma esso tende all'accertamento cognitivo negativo della pretesa sanzionatoria che forma oggetto del provvedimento opposto e tanto comporta una decisiva inversione dei ruoli processuali, per cui, l'ente convenuto processuale è attore sostanziale assumendo l'onere di fornire la prova dei fatti e delle motivazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato, ovvero, la sussistenza della pretesa sanzionatoria addebitata al privato
(Cass. n. 18481/2005). Valgono, quindi, le regole in materia di onere della prova e di principio di non contestazione” (v. Tribunale Cassino, Sentenza 15 dicembre 2014, n. 1380).
E ancora,
“in caso di opposizione all'ordinanza di ingiunzione che irroga una sanzione amministrativa, viene introdotto un giudizio ordinario sul fondamento della pretesa dell'amministrazione, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto vengono assunte, anche ai fini dell'onere della prova, rispettivamente dall'amministrazione e dall'opponente. Di conseguenza qualora l'amministrazione non adempia all'onere di dimostrare compiutamente l'esistenza di fatti costitutivi dell'illecito, il giudice accoglie l'opposizione ai sensi dell'art. 7, comma 10, d.lgs. n. 150 del 2011” (Trib. Cassino sez. I, 30/03/2023, n. 417; conforme, Cass. Civ. Sez. I, 7 marzo 2007 n. 5277; Trib. Patti, sez. I, 29/09/2023, n. 921).
Ciò detto, nel caso che occupa, l'Amministrazione opposta, gravata dall'onere della prova, non ha provveduto al deposito degli atti relativi agli accertamenti su cui si fondano la pretese creditorie e dai quali potevano evincersi i fatti costitutivi degli illeciti contestati, per cui, non ha adeguatamente dimostrato il fondamento della sua pretesa punitiva e neppure ha dedotto in maniera specifica in ordine alle eccezioni sollevate dal ricorrente (v. ricorso introduttivo e memoria difensiva conclusionale di parte ricorrente).
2 Tanto determina questo giudice alla definitiva statuizione di accoglimento integrale del ricorso sulla base dell'applicazione del principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo il quale
“la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare preventivamente le altre, ponendosi a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisce il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (sul punto, v. Cass., Sez. V, Sent. 363/19; Cass., Sez. V, Sent. 11458/18).
Le spese di giudizio, tenuto conto che la compensazione delle spese di lite non può essere disposta per la mancata costituzione della controparte, che è rimasta contumace (Cass.
Civ., n. 21871/14), seguono il generale principio della soccombenza e vengono liquidate, ex D.M. 55/2014, come da dispositivo che segue (Tribunale Cassino, sent. n. 1380 del 15 dicembre
2014).
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Cassino Vincenza Ovallesco, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti del , in persona del legale rapp.te p.-t., ogni Controparte_1 altra istanza, deduzione, eccezione disattesa, così provvede:
a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto,
b) annulla e dichiara prive di effetti le ordinanze impugnate -ordinanza n. 78/2020 per l'importo di € 1.721.52; ordinanza n. 5/2021 dell'importo di € 1.721,52; ordinanza n. 6/2021 dell'importo di € 81,32- del;
Controparte_1
c) condanna il resistente al pagamento, in favore dell'opponente, delle CP_1 spese di giudizio, che liquida in € 852,00 per compenso tabellare ex D.M.
55/2014, oltre € 125,00 per spese esenti, spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Cassino il 05/02/2025
Il GIUDICE Vincenza Ovallesco
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice Unico Vincenza Ovallesco ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 1410 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza cartolare di discussione del 05.02.2025 e vertente
TRA
, C.F.: , Parte_1 CodiceFiscale_1 rapp.ta e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. MAGLIUZZI CLAUDIA e presso il suo studio elettivamente domiciliato, ricorrente
CONTRO
, in persona del legale rapp.te p.-t., Controparte_1
C.F.: , P.IVA_1 resistente contumace
OGGETTO: opposizione “ordinanza n. 78/2020 per l'importo di € 1.721.52; ordinanza n. 5/2021 dell'importo di € 1.721,52; ordinanza n. 6/2021 dell'importo di € 81,32
”. Controparte_1
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi e verbale d'udienza cartolare del 05.02.2025, che qui si intendono per integralmente trascritte e riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente ricorso ha ad oggetto l'annullamento, ex art. 22 e segg. D.lgs. 689/1981, delle seguenti Ordinanze ingiuntive di pagamento da parte del relative a Controparte_1
“verbali di contestazione di illeciti amministrativi elevato dai Carabinieri Forestali:
- Ordinanza n. 78/2020 per l'importo di € 1.721.52 relativa a verbale di contestazione n.
14/17 del 26.04.2016, notificata a mezzo Posta il 01.02.2021;
1 -ordinanza n. 5/2021 dell'importo di € 1.721,52 relativa a verbale di contestazione n.
15/2020 del 30.01.2020, notificata a mezzo Posta il 05.02.2021;
-ordinanza n. 6/2021 dell'importo di € 81,32 relativa a verbale di contestazione n. 16/2020 del 30.01.2020;
- i verbali di contestazione di violazione amministrativa elevati dai Carabinieri Forestali di dai quali scaturiscono le ordinanze di ingiunzione sono stati determinati Controparte_1 dall'accertamento di pascolo incustodito di bovini su "terreno boscato, costituito da macchia mediterranea, sottoposto a vincolo idrogeologico, nonché percorso dal fuoco, di proprietà demaniale":
- in base ai codici auricolari degli animali, l'istante veniva indicato quale proprietario e detentore degli stessi” (v. atto introduttivo del giudizioi e relativa conclusionale).
Nonostante la regolarità delle notifiche nei confronti del Controparte_1 come da documentazione depositata in allegato alle note di trattazione scritta del 05.01.2024 di parte ricoorente (v. verbale di udienza 09.01.2024), il non si è Controparte_1 costituto nel presente giudizio e, di conseguenza, non ha prodotto documentazione idonea a sostenere la validità delle sanzioni oggetto delle tre ordinanze impugnate.
Orbene, in ordine alla questione in esame, è orientamento giurisprudenziale pacifico, anche di questo Tribunale, che:
“in sede di giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, la prova dell'illecito grava sull'Amministrazione che assume la veste sostanziale di attore, mentre l'opponente assume la veste di convenuto” (Cass. 26.05.1999, n. 5095; Cass. 10.2.99, n. 1122), con la conseguenza che spetta all'autorità che ha emesso l'ordinanza ingiunzione dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa punitiva, mentre sono a carico del convenuto i fatti impeditivi (Cass. 14.4.99, n. 3741).
Dunque, il processo di opposizione ad ordinanza ingiunzione è strutturato, almeno formalmente, secondo un modulo impugnatorio, ma esso tende all'accertamento cognitivo negativo della pretesa sanzionatoria che forma oggetto del provvedimento opposto e tanto comporta una decisiva inversione dei ruoli processuali, per cui, l'ente convenuto processuale è attore sostanziale assumendo l'onere di fornire la prova dei fatti e delle motivazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato, ovvero, la sussistenza della pretesa sanzionatoria addebitata al privato
(Cass. n. 18481/2005). Valgono, quindi, le regole in materia di onere della prova e di principio di non contestazione” (v. Tribunale Cassino, Sentenza 15 dicembre 2014, n. 1380).
E ancora,
“in caso di opposizione all'ordinanza di ingiunzione che irroga una sanzione amministrativa, viene introdotto un giudizio ordinario sul fondamento della pretesa dell'amministrazione, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto vengono assunte, anche ai fini dell'onere della prova, rispettivamente dall'amministrazione e dall'opponente. Di conseguenza qualora l'amministrazione non adempia all'onere di dimostrare compiutamente l'esistenza di fatti costitutivi dell'illecito, il giudice accoglie l'opposizione ai sensi dell'art. 7, comma 10, d.lgs. n. 150 del 2011” (Trib. Cassino sez. I, 30/03/2023, n. 417; conforme, Cass. Civ. Sez. I, 7 marzo 2007 n. 5277; Trib. Patti, sez. I, 29/09/2023, n. 921).
Ciò detto, nel caso che occupa, l'Amministrazione opposta, gravata dall'onere della prova, non ha provveduto al deposito degli atti relativi agli accertamenti su cui si fondano la pretese creditorie e dai quali potevano evincersi i fatti costitutivi degli illeciti contestati, per cui, non ha adeguatamente dimostrato il fondamento della sua pretesa punitiva e neppure ha dedotto in maniera specifica in ordine alle eccezioni sollevate dal ricorrente (v. ricorso introduttivo e memoria difensiva conclusionale di parte ricorrente).
2 Tanto determina questo giudice alla definitiva statuizione di accoglimento integrale del ricorso sulla base dell'applicazione del principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo il quale
“la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare preventivamente le altre, ponendosi a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisce il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (sul punto, v. Cass., Sez. V, Sent. 363/19; Cass., Sez. V, Sent. 11458/18).
Le spese di giudizio, tenuto conto che la compensazione delle spese di lite non può essere disposta per la mancata costituzione della controparte, che è rimasta contumace (Cass.
Civ., n. 21871/14), seguono il generale principio della soccombenza e vengono liquidate, ex D.M. 55/2014, come da dispositivo che segue (Tribunale Cassino, sent. n. 1380 del 15 dicembre
2014).
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Cassino Vincenza Ovallesco, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti del , in persona del legale rapp.te p.-t., ogni Controparte_1 altra istanza, deduzione, eccezione disattesa, così provvede:
a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto,
b) annulla e dichiara prive di effetti le ordinanze impugnate -ordinanza n. 78/2020 per l'importo di € 1.721.52; ordinanza n. 5/2021 dell'importo di € 1.721,52; ordinanza n. 6/2021 dell'importo di € 81,32- del;
Controparte_1
c) condanna il resistente al pagamento, in favore dell'opponente, delle CP_1 spese di giudizio, che liquida in € 852,00 per compenso tabellare ex D.M.
55/2014, oltre € 125,00 per spese esenti, spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Cassino il 05/02/2025
Il GIUDICE Vincenza Ovallesco
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