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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 26/11/2025, n. 2695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2695 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1085/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Messina, sezione lavoro, dott.ssa Roberta Rando, in esito al deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 25.11.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 1085/2021 R.G., avente ad oggetto: “ impiego pubblico privatizzato – mansioni- risarcimento danni”;
PROMOSSA DA
, (C.F. ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Rosa Amaddeo;
- RICORRENTE –
CONTRO in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Concetta Conti e Simona Della Cava;
- RESISTENTE-
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 16.03.2021 adiva questo giudice del Parte_2
lavoro e, premesso di essere stato assunto in data 01.10.1979 dall' Controparte_2
con la qualifica di tecnico esecutivo, riferiva che, successivamente
[...]
all'assunzione, aveva conseguito il diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia, e - giusta delibera della Delegazione Amministrativa del Policlinico Universitario di Messina
Prot. n. 3382 - veniva autorizzato allo svolgimento di attività assistenziali nelle aree tecnico-scientifiche e socio-sanitarie.
Osservava che In data 20.04.2005, aveva chiesto all' Controparte_1
l'inquadramento corrispondente al ruolo di Dirigente Medico ai sensi della L. n. 200\74
e dell'art. 31 del D.P.R. n. 761\179, specificando di essere, al tempo, in servizio presso l' U.O.C. di Chirurgia D'Urgenza e dei Trapianti D'Organi afferente al Dipartimento di
Patologia Umana, appartenente alla categoria ospedaliera fascia economica D (ex livello
7°).
Esponeva che, con delibera D.D.G. n. 191 del 02.03.2006 veniva disposta l'equiparazione economica a Dirigente Medico, con diposizione del Direttore Generale
: “per i motivi espressi in premessa i sotto elencati dipendenti universitari sono equiparati ai soli fini del trattamento economico, a decorrere dalla data della presente delibera, ai sensi della legge n. 200\74 e dell'art. 31 del D.P.R. n. 761\79, ai profili professionali sotto specificati, secondo il C.C.I.N. per la Dirigenza Medica e per l
Dirigenza sanitaria, tecnico-professionale ed amministrativa quadriennio 2002\2005”.
Lamentava che, tuttavia, con delibera n. 727 del 24 giugno 2015 il nuovo Direttore
Generale aveva revocato detta equiparazione, ritenendola nulla, e l'aveva privato contestualmente delle mansioni medico assistenziali e che, per tale ragione, veniva demansionato al “Profilo Professionale Ospedaliero di Tecnico di Laboratorio
Biomedico, ruolo sanitario - comparto, Ctg. D0”, qualifica dallo stesso ricoperta prima dell'intervenuta modifica ad opera della D.D.G. n. 191 del 02.03.2006.
Osservava di avere contestato l'ingiustizia subita all' rilevando che il CP_1 demansionamento era stato disposto solo per dieci medici e biologi e non per tutti coloro che avevano ottenuto, attraverso la delibera, l'equiparazione.
Evidenziava l'illegittimità della delibera di demansionamento, che gli aveva causato gravi danni patrimoniali e non, per cui, non avendo interesse ad ottenere la reintegrazione nel posto di lavoro, essendosi ormai pensionato - chiedeva il risarcimento di ogni tipologia di danno subito.
Tanto premesso, chiedeva di ritenere e dichiarare illegittima la delibera n. 727 del
24.06.2015 con la quale è stata dichiarata la nullità della delibera n. 191 del 02.03.2006; ritenere e dichiarare il gravissimo pregiudizio di carattere sia di natura economico/patrimoniale che morale, psichico ed esistenziale, a causa dell'illegittimo annullamento di detta delibera di equiparazione;
ritenere e dichiarare, altresì, che il
Policlinico Universitario di Messina ha adottato illegittimamente un comportamento discriminatorio nei suoi confronti, avendo indirizzato la delibera di demansionamento solo nei confronti di alcuni dei soggetti che avevano goduto dell'ottenuta l'equiparazione nel 2006 e non nei confronti di tutte le posizioni similari;
per l'effetto, condannare il Policlinico Universitario, al risarcimento dei danni, come sopra indicati, di qualsivoglia genere e natura, nella misura non inferiore ad € 200.000,00; con vittoria di spese e compensi difensivi.
2. Con memoria di costituzione del 05 novembre 2021, in persona del legale rappresentante pro tempore, si costituiva in giudizio l' , Controparte_1 contestando integralmente la fondatezza del ricorso.
Essa rilevava, invero, che nella suddetta delibera n. 727 del 24 giugno 2015 risultavano dettagliatamente esposte le motivazioni che hanno determinato l'adozione della medesima e che l'equiparazione a Dirigente medico disposta con delibera 191 del 2 marzo 2006 aveva determinato effetti in contrasto con la normativa vigente in quanto venivano autorizzato a svolgere attività di dirigente Medico un soggetto che non ha mai superato un concorso per tale profilo, con le inevitabili responsabilità medico legali che ricadono sullo stesso e sulla azienda, e venivano corrisposte al sanitario di che trattasi gli emolumenti propri del profilo di Dirigente medico in assenza dei presupposti normativi.
Evidenziava che al dott. non poteva e non può applicarsi la previsione di cui Pt_2
all'art. 6 comma V del D. Lgs.502/1992 dal momento che lo stesso non era in possesso di nessuno dei requisiti richiesti da detta normativa dal momento che il dipendente de quo alla data del 31.10.1992 era inquadrato con il profilo professionale di assistente tecnico (e non di collaboratore o funzionario tecnico come previsto dalla normativa) e in ogni caso, alla data del 31.10.1992, non era ancora in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita soltanto il 15 aprile 1993.
Richiamava giurisprudenza di merito e della Corte d'Appello di questo Tribunale che aveva dichiarato la legittimità di delibere analoghe a quella impugnata dal ricorrente e contesta tutte le richieste di risarcimento danni. Concludeva, chiedendo, pertanto il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi difensivi.
3. Sostituita l'udienza del 25.11.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa, conformemente a precedenti di quest'ufficio che si richiamano e condividono ai sensi dell'art. 118 c.p.c. (sent. n.1644/2021; 287/2019; 1158/2020;
662/2024).
4. Occorre premettere in fatto che, per dato pacifico, il ricorrente al momento dell'assunzione era stato inquadrato dall' con la Controparte_2
qualifica di tecnico esecutivo, venendo successivamente autorizzato allo svolgimento di attività assistenziali nelle aree tecnico-scientifiche e socio-sanitarie; successivamente con nota prot. n. 4093 del 20 luglio 1994 , inviata al Rettore, il Sanitario CP_3 CP_4 attestava lo svolgimento di tali mansioni presso la Controparte_5
In data 20.04.2005, il ricorrente chiedeva all' Controparte_1
l'inquadramento corrispondente al ruolo di Dirigente Medico ai sensi della L. n. 200\74
e dell'art. 31 del D.P.R. n. 761\179, specificando di essere, al tempo, in servizio presso l' U.O.C. di Chirurgia D'Urgenza e dei Trapianti D'Organi afferente al Dipartimento di
Patologia Umana, appartenente alla categoria ospedaliera fascia economica D. Con
D.D.G. n. 191 è stato poi equiparato, al profilo economico-funzionale di dirigente medico ma tale equiparazione è stata dichiarata nulla con D.D.G. n. 727 del 24 giugno
2015.
5. Ai fini della decisione della controversia è utile premettere che il diritto all'equiparazione del trattamento corrisposto al personale universitario operante nelle cliniche convenzionate con gli enti ospedalieri o gestite direttamente con le CP_2 rispetto alla retribuzione del personale delle unità sanitaria locale è stato inizialmente disciplinato con la legge n. 200/1974, che ha previsto la corresponsione di un'indennità atta a remunerare la prestazione assistenziale svolta dal personale non medico.
In seguito, è intervenuto il d.p.r. n.761/1979, che ha riconosciuto al personale universitario in servizio presso i policlinici, le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e di cura, convenzionati con le regioni e le unità sanitarie locali, un'indennità nella misura occorrente per equiparare il relativo trattamento economico complessivo a quello del personale delle unità sanitarie locali di pari funzioni, mansioni e anzianità, secondo apposite tabelle contenute negli schemi di convenzione ai sensi della legge n.
833/78.
Con decreto interministeriale del 9 novembre 1982, allegato D, è stata determinata la Parte corrispondenza del personale universitario a quelle delle la cui sopravvenuta perdita di efficacia, a seguito della legge n. 23/86 istitutiva del ruolo speciale del personale medico scientifico, risulta irrilevante poiché il nuovo contratto del personale Parte ha solamente comportato l'adeguamento dell'indennità perequativa.
Il citato d.p.r. n. 761/79 ha continuato ad applicarsi sino all'entrata in vigore del CCNL
Comparto Università 2002-2005, sottoscritto il 27 gennaio 2005, che ha suddiviso in fasce il personale in servizio presso le A.O.U. ed identificato l'equivalenza di posizione economica con i profili professionali dei dipendenti del S.S.N.
Va poi richiamato l'art. 52 del d.lgs. n.165/2001, il quale prevede che nel pubblico impiego contrattualizzato “
1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a). L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione.
2. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore: a) nel caso di vacanza di posto in organico. per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4; b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza.
3. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni.
4. Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore. … 5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore”. Secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità: - va senz'altro escluso che dallo svolgimento di mansioni superiori scaturisca un diritto del lavoratore pubblico a un diverso inquadramento contrattuale;
- il diritto patrimoniale allo stesso spettante non è condizionato alla sussistenza dei presupposti di legittimità di assegnazione delle mansioni o alle previsioni dei contratti collettivi, ma solo al fatto che le mansioni superiori siano state svolte sotto il profilo quantitativo e qualitativo nella loro pienezza, e siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate a detta attività (v. Cass. S.U. n. 25837/2007 e Cass. n. 18808/2013).
L'art. 35, comma 1, lettera a), nel disciplinare il reclutamento del personale, prevede che “
1. L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro: a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata
l'accesso dall'esterno”.
La stessa giurisprudenza è unanime nel riconoscere che nell'ambito di un'amministrazione pubblica, non solo il reclutamento del personale, ma anche il nuovo inquadramento di dipendenti già in servizio debba avvenire previo esperimento di un pubblico concorso.
Tale principio è stato recentemente ribadito dalla Corte Costituzionale, secondo cui anche il passaggio ad una fascia funzionale superiore comporta l'accesso ad un nuovo posto di lavoro corrispondente a funzioni più elevate ed è soggetto, pertanto, quale figura di reclutamento, alla regola del pubblico concorso (cfr. sentenza n. 37/2015; in precedenza, v. ex plurimis, sentenze n. 194/2012, n. 217/2012, n. 7/2011, n. 150/2010,
n. 293/2009).
Invero, la forma concorsuale impedisce che siano introdotte arbitrarie restrizioni nell'ambito degli aspiranti e implica l'inammissibilità della riserva integrale dei posti disponibili in favore del personale interno – pur non essendo preclusa la previsione per legge di condizioni di accesso intese a favorire il consolidamento di pregresse esperienze lavorative maturate all'interno di un'amministrazione – nonché degli scivolamenti automatici verso posizioni superiori, senza concorso o comunque senza adeguate procedure selettive e verifiche attitudinali. Il concorso pubblico è dunque meccanismo strumentale al canone di efficienza, buon andamento e imparzialità dell'amministrazione di cui all'art. 97 Cost. Nella specie con la D.D.G. n. 191 del 02 marzo 2006 non è stata disposta una mera
“equiparazione” a fini economici tra il profilo professionale universitario e il corrispondente profilo professionale sanitario, ma è stato realizzato in favore del dr. un inquadramento diverso rispetto a quello di assunzione, sulla base del Pt_2 conseguimento della laurea in Medicina e Chirurgia e dello svolgimento dei compiti assistenziali corrispondenti a quelli propri del dirigente medico, pur non avendo mai superato un concorso per tale nuovo profilo.
Nelle premesse della delibera, infatti, si dava atto della “attuale carenza di organico per la quale l è obbligata a ricorrere con frequenza consuetudinaria al CP_1 conferimento di incarichi temporanei per assicurare la continuità assistenziale” e “che
i dipendenti sopra indicati sono in possesso dei requisiti necessari per essere equiparati
a Dirigente Medico o Sanitario in relazione al titolo di studio ed alle mansioni svolte”
e si procedeva alla menzionata equiparazione, con contestuale modifica della dotazione organica. Sebbene dunque la delibera menzioni un'equiparazione ai soli fini del trattamento economico, essa in realtà non si è limitata a disporre l'erogazione di un trattamento economico per le mansioni superiori svolte, ma ha operato un'equiparazione dei dipendenti ad un profilo professionale superiore anche per quanto concerneva le mansioni.
Questo Tribunale ha ritenuto, in casi analoghi, che al dipendente non potesse applicarsi l'art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 502/1992 – di Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 –, e che pertanto l'espletamento da parte dello stesso delle funzioni assistenziali abbia integrato un esercizio di mansioni superiori in via di mero fatto.
Tale assunto, ribadito in altri giudizi (v. in particolare sent. n. 1158/2020, confermata dalla Corte d'Appello di Messina con sent. del 13.7.2021; nonché n. 287/2019.), merita di essere condiviso.
Nella sua originaria formulazione detta norma prevedeva che “Nelle strutture delle facoltà di medicina e chirurgia il personale laureato medico ed odontoiatra di ruolo, in servizio alla data del 31 ottobre 1992, dell'area tecnico-scientifica e socio-sanitaria, svolge anche le funzioni assistenziali”. L'art. 7 del d.lgs. 517/1993, entrato in vigore a dicembre 1993, ha sostituito il riportato comma 5, inserendovi due ulteriori periodi: “In tal senso è modificato il contenuto delle attribuzioni dei profili del collaboratore e del funzionario tecnico socio-sanitario in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia ed in odontontoiatria. È fatto divieto alle Università di assumere nei profili indicati i laureati in medicina e chirurgia ed in odontoiatria”.
Ciò posto, è possibile attribuire alla seconda disposizione carattere di norma interpretativa, quindi retroattiva.
Indipendentemente dall'auto qualificazione legislativa, va infatti riconosciuto carattere interpretativo alle norme che hanno il fine obiettivo di chiarire il senso di norme preesistenti ovvero di escludere o di enucleare uno dei sensi fra quelli ritenuti ragionevolmente riconducibili alla norma interpretata, allo scopo di imporre a chi è tenuto ad applicare la disposizione considerata un determinato significato normativo. Il legislatore può quindi adottare norme di interpretazione autentica non soltanto in presenza di incertezze sull'applicazione di una disposizione o di contrasti giurisprudenziali, ma anche quando la scelta imposta dalla legge rientri tra le possibili varianti di senso del testo originario, così rendendo vincolante un significato ascrivibile ad una norma anteriore (v. Corte Cost. n. 73/2017).
Nella specie, l'art. 7 cit., non si presenta, nel suo contenuto precettivo, come un'ordinaria norma integrativa di altra preesistente.
Alla stregua di una interpretazione letterale, sistematica e teleologica, si deve ritenere che esso miri ad escludere espressamente la categoria degli assistenti tecnici, che poteva ritenersi astrattamente ricompresa nella precedente disposizione, la quale peraltro aveva fatto riferimento non a tutto il personale dell'area tecnico-scientifica e socio-sanitaria, ma solo a quello di ruolo e laureato medico. La riforma del '93 ha chiarito, dunque, che la sanatoria dello svolgimento di fatto di funzioni assistenziali, in aggiunta a quelle proprie della qualifica, può riguardare solo i dipendenti a tempo indeterminato assunti in qualifiche tecniche per le quali è richiesto comunque come titolo di accesso dall'esterno il diploma di laurea, con esclusione quindi degli assistenti tecnici.
Questa esegesi è stata fatta propria, tra l'altro, anche dall'allora
[...]
, come risulta dalla nota di Controparte_6
chiarimento del 29 ottobre 1993 trasmessa all' . Controparte_2
Pertanto, sebbene per dato pacifico il ricorrente abbia conseguito la laurea in medicina e chirurgia nel 1993 si deve ritenere che egli non potesse ricadere nella previsione dell'art. 6, comma 5, cit. proprio perché assunto come “assistente tecnico”. Ne consegue che, a prescindere da qualsiasi considerazione in ordine alla indubbia diligenza e competenza mostrate dal l'assegnazione delle funzioni assistenziali Pt_2
è avvenuta contra ius e non poteva legittimare la disposta equiparazione al profilo di dirigente medico.
Come già evidenziato, l'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione e l'eventuale acquisizione della qualifica superiore non può prescindere dallo svolgimento di apposita procedura selettiva ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 165 del 2001: il D.D.G. n 191 del 2.3.2006, pertanto, avendo ad oggetto l'equiparazione a dirigente medico dell'odierno ricorrente ha sostanzialmente violato la regola del pubblico concorso.
Accertata la violazione dell'art. 97 Cost. e degli artt. 35 e 52 d.lgs. n. 165/2001, aventi natura di norme imperative, ai sensi dell'art. 2 d.lgs. n. 165 del 2001 (“I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto, che costituiscono disposizioni a carattere imperativo”), la delibera del
D.G. n. 191 del 2.3.2016 risulta, quindi, affetta da nullità per violazione della norme imperative, anche di carattere costituzionale.
Si rileva, peraltro, che la sanzione della nullità è espressamente prevista dallo stesso art. 52 d.lgs. n. 165/2001 e che comunque lo statuto normativo della nullità privatistica poggia sulla natura meramente dichiarativa del suo accertamento, l'imprescrittibilità della relativa azione (art. 1422 c.c.), la legittimazione attiva assoluta e la rilevabilità
d'ufficio (art. 1421 c.c.).
Deve dunque ritenersi che la delibera del D.G. n. 727 del 24.06.2015, avente per oggetto
“nullità equiparazione ospedaliera a dirigente medico”, abbia validamente posto in essere un atto meramente ricognitivo della nullità del D.D.G. n. 191 del 2.3.2006.
Non ravvisandosi dunque alcun profilo di illegittimità nella delibera impugnata, che ha correttamente accertato la nullità della precedente delibera del 2006 e ristabilito la situazione di legalità precedentemente violata, non può trovare accoglimento la domanda risarcitoria dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subiti dal ricorrente, mancando il presupposto legittimante il risarcimento, ovvero la condotta illegittima dell'amministrazione.
Il ricorso, per le ragioni evidenziate, deve essere dunque rigettato.
6. In sede di regolamentazione delle spese del giudizio deve però essere adeguatamente valorizzato, oltre alle ragioni della decisione e alla controvertibilità della questione dirimente, il comportamento equivoco e negligente della p.a., che si è avvalsa per decenni del lavoro del ricorrente, così come di diverso altro personale tecnico, per lo svolgimento di funzioni medico assistenziali al di fuori delle ipotesi previste dalla legge
(seppur al fine di garantire la continuità assistenziale), condizionandone inevitabilmente la carriera e le aspirazioni professionali. Tali fattori, unitamente considerati, giustificano dunque l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta la domanda e compensa tra le parti le spese del giudizio.
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, 26 novembre 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Rando
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Messina, sezione lavoro, dott.ssa Roberta Rando, in esito al deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 25.11.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 1085/2021 R.G., avente ad oggetto: “ impiego pubblico privatizzato – mansioni- risarcimento danni”;
PROMOSSA DA
, (C.F. ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Rosa Amaddeo;
- RICORRENTE –
CONTRO in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Concetta Conti e Simona Della Cava;
- RESISTENTE-
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 16.03.2021 adiva questo giudice del Parte_2
lavoro e, premesso di essere stato assunto in data 01.10.1979 dall' Controparte_2
con la qualifica di tecnico esecutivo, riferiva che, successivamente
[...]
all'assunzione, aveva conseguito il diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia, e - giusta delibera della Delegazione Amministrativa del Policlinico Universitario di Messina
Prot. n. 3382 - veniva autorizzato allo svolgimento di attività assistenziali nelle aree tecnico-scientifiche e socio-sanitarie.
Osservava che In data 20.04.2005, aveva chiesto all' Controparte_1
l'inquadramento corrispondente al ruolo di Dirigente Medico ai sensi della L. n. 200\74
e dell'art. 31 del D.P.R. n. 761\179, specificando di essere, al tempo, in servizio presso l' U.O.C. di Chirurgia D'Urgenza e dei Trapianti D'Organi afferente al Dipartimento di
Patologia Umana, appartenente alla categoria ospedaliera fascia economica D (ex livello
7°).
Esponeva che, con delibera D.D.G. n. 191 del 02.03.2006 veniva disposta l'equiparazione economica a Dirigente Medico, con diposizione del Direttore Generale
: “per i motivi espressi in premessa i sotto elencati dipendenti universitari sono equiparati ai soli fini del trattamento economico, a decorrere dalla data della presente delibera, ai sensi della legge n. 200\74 e dell'art. 31 del D.P.R. n. 761\79, ai profili professionali sotto specificati, secondo il C.C.I.N. per la Dirigenza Medica e per l
Dirigenza sanitaria, tecnico-professionale ed amministrativa quadriennio 2002\2005”.
Lamentava che, tuttavia, con delibera n. 727 del 24 giugno 2015 il nuovo Direttore
Generale aveva revocato detta equiparazione, ritenendola nulla, e l'aveva privato contestualmente delle mansioni medico assistenziali e che, per tale ragione, veniva demansionato al “Profilo Professionale Ospedaliero di Tecnico di Laboratorio
Biomedico, ruolo sanitario - comparto, Ctg. D0”, qualifica dallo stesso ricoperta prima dell'intervenuta modifica ad opera della D.D.G. n. 191 del 02.03.2006.
Osservava di avere contestato l'ingiustizia subita all' rilevando che il CP_1 demansionamento era stato disposto solo per dieci medici e biologi e non per tutti coloro che avevano ottenuto, attraverso la delibera, l'equiparazione.
Evidenziava l'illegittimità della delibera di demansionamento, che gli aveva causato gravi danni patrimoniali e non, per cui, non avendo interesse ad ottenere la reintegrazione nel posto di lavoro, essendosi ormai pensionato - chiedeva il risarcimento di ogni tipologia di danno subito.
Tanto premesso, chiedeva di ritenere e dichiarare illegittima la delibera n. 727 del
24.06.2015 con la quale è stata dichiarata la nullità della delibera n. 191 del 02.03.2006; ritenere e dichiarare il gravissimo pregiudizio di carattere sia di natura economico/patrimoniale che morale, psichico ed esistenziale, a causa dell'illegittimo annullamento di detta delibera di equiparazione;
ritenere e dichiarare, altresì, che il
Policlinico Universitario di Messina ha adottato illegittimamente un comportamento discriminatorio nei suoi confronti, avendo indirizzato la delibera di demansionamento solo nei confronti di alcuni dei soggetti che avevano goduto dell'ottenuta l'equiparazione nel 2006 e non nei confronti di tutte le posizioni similari;
per l'effetto, condannare il Policlinico Universitario, al risarcimento dei danni, come sopra indicati, di qualsivoglia genere e natura, nella misura non inferiore ad € 200.000,00; con vittoria di spese e compensi difensivi.
2. Con memoria di costituzione del 05 novembre 2021, in persona del legale rappresentante pro tempore, si costituiva in giudizio l' , Controparte_1 contestando integralmente la fondatezza del ricorso.
Essa rilevava, invero, che nella suddetta delibera n. 727 del 24 giugno 2015 risultavano dettagliatamente esposte le motivazioni che hanno determinato l'adozione della medesima e che l'equiparazione a Dirigente medico disposta con delibera 191 del 2 marzo 2006 aveva determinato effetti in contrasto con la normativa vigente in quanto venivano autorizzato a svolgere attività di dirigente Medico un soggetto che non ha mai superato un concorso per tale profilo, con le inevitabili responsabilità medico legali che ricadono sullo stesso e sulla azienda, e venivano corrisposte al sanitario di che trattasi gli emolumenti propri del profilo di Dirigente medico in assenza dei presupposti normativi.
Evidenziava che al dott. non poteva e non può applicarsi la previsione di cui Pt_2
all'art. 6 comma V del D. Lgs.502/1992 dal momento che lo stesso non era in possesso di nessuno dei requisiti richiesti da detta normativa dal momento che il dipendente de quo alla data del 31.10.1992 era inquadrato con il profilo professionale di assistente tecnico (e non di collaboratore o funzionario tecnico come previsto dalla normativa) e in ogni caso, alla data del 31.10.1992, non era ancora in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita soltanto il 15 aprile 1993.
Richiamava giurisprudenza di merito e della Corte d'Appello di questo Tribunale che aveva dichiarato la legittimità di delibere analoghe a quella impugnata dal ricorrente e contesta tutte le richieste di risarcimento danni. Concludeva, chiedendo, pertanto il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi difensivi.
3. Sostituita l'udienza del 25.11.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa, conformemente a precedenti di quest'ufficio che si richiamano e condividono ai sensi dell'art. 118 c.p.c. (sent. n.1644/2021; 287/2019; 1158/2020;
662/2024).
4. Occorre premettere in fatto che, per dato pacifico, il ricorrente al momento dell'assunzione era stato inquadrato dall' con la Controparte_2
qualifica di tecnico esecutivo, venendo successivamente autorizzato allo svolgimento di attività assistenziali nelle aree tecnico-scientifiche e socio-sanitarie; successivamente con nota prot. n. 4093 del 20 luglio 1994 , inviata al Rettore, il Sanitario CP_3 CP_4 attestava lo svolgimento di tali mansioni presso la Controparte_5
In data 20.04.2005, il ricorrente chiedeva all' Controparte_1
l'inquadramento corrispondente al ruolo di Dirigente Medico ai sensi della L. n. 200\74
e dell'art. 31 del D.P.R. n. 761\179, specificando di essere, al tempo, in servizio presso l' U.O.C. di Chirurgia D'Urgenza e dei Trapianti D'Organi afferente al Dipartimento di
Patologia Umana, appartenente alla categoria ospedaliera fascia economica D. Con
D.D.G. n. 191 è stato poi equiparato, al profilo economico-funzionale di dirigente medico ma tale equiparazione è stata dichiarata nulla con D.D.G. n. 727 del 24 giugno
2015.
5. Ai fini della decisione della controversia è utile premettere che il diritto all'equiparazione del trattamento corrisposto al personale universitario operante nelle cliniche convenzionate con gli enti ospedalieri o gestite direttamente con le CP_2 rispetto alla retribuzione del personale delle unità sanitaria locale è stato inizialmente disciplinato con la legge n. 200/1974, che ha previsto la corresponsione di un'indennità atta a remunerare la prestazione assistenziale svolta dal personale non medico.
In seguito, è intervenuto il d.p.r. n.761/1979, che ha riconosciuto al personale universitario in servizio presso i policlinici, le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e di cura, convenzionati con le regioni e le unità sanitarie locali, un'indennità nella misura occorrente per equiparare il relativo trattamento economico complessivo a quello del personale delle unità sanitarie locali di pari funzioni, mansioni e anzianità, secondo apposite tabelle contenute negli schemi di convenzione ai sensi della legge n.
833/78.
Con decreto interministeriale del 9 novembre 1982, allegato D, è stata determinata la Parte corrispondenza del personale universitario a quelle delle la cui sopravvenuta perdita di efficacia, a seguito della legge n. 23/86 istitutiva del ruolo speciale del personale medico scientifico, risulta irrilevante poiché il nuovo contratto del personale Parte ha solamente comportato l'adeguamento dell'indennità perequativa.
Il citato d.p.r. n. 761/79 ha continuato ad applicarsi sino all'entrata in vigore del CCNL
Comparto Università 2002-2005, sottoscritto il 27 gennaio 2005, che ha suddiviso in fasce il personale in servizio presso le A.O.U. ed identificato l'equivalenza di posizione economica con i profili professionali dei dipendenti del S.S.N.
Va poi richiamato l'art. 52 del d.lgs. n.165/2001, il quale prevede che nel pubblico impiego contrattualizzato “
1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a). L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione.
2. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore: a) nel caso di vacanza di posto in organico. per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4; b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza.
3. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni.
4. Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore. … 5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore”. Secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità: - va senz'altro escluso che dallo svolgimento di mansioni superiori scaturisca un diritto del lavoratore pubblico a un diverso inquadramento contrattuale;
- il diritto patrimoniale allo stesso spettante non è condizionato alla sussistenza dei presupposti di legittimità di assegnazione delle mansioni o alle previsioni dei contratti collettivi, ma solo al fatto che le mansioni superiori siano state svolte sotto il profilo quantitativo e qualitativo nella loro pienezza, e siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate a detta attività (v. Cass. S.U. n. 25837/2007 e Cass. n. 18808/2013).
L'art. 35, comma 1, lettera a), nel disciplinare il reclutamento del personale, prevede che “
1. L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro: a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata
l'accesso dall'esterno”.
La stessa giurisprudenza è unanime nel riconoscere che nell'ambito di un'amministrazione pubblica, non solo il reclutamento del personale, ma anche il nuovo inquadramento di dipendenti già in servizio debba avvenire previo esperimento di un pubblico concorso.
Tale principio è stato recentemente ribadito dalla Corte Costituzionale, secondo cui anche il passaggio ad una fascia funzionale superiore comporta l'accesso ad un nuovo posto di lavoro corrispondente a funzioni più elevate ed è soggetto, pertanto, quale figura di reclutamento, alla regola del pubblico concorso (cfr. sentenza n. 37/2015; in precedenza, v. ex plurimis, sentenze n. 194/2012, n. 217/2012, n. 7/2011, n. 150/2010,
n. 293/2009).
Invero, la forma concorsuale impedisce che siano introdotte arbitrarie restrizioni nell'ambito degli aspiranti e implica l'inammissibilità della riserva integrale dei posti disponibili in favore del personale interno – pur non essendo preclusa la previsione per legge di condizioni di accesso intese a favorire il consolidamento di pregresse esperienze lavorative maturate all'interno di un'amministrazione – nonché degli scivolamenti automatici verso posizioni superiori, senza concorso o comunque senza adeguate procedure selettive e verifiche attitudinali. Il concorso pubblico è dunque meccanismo strumentale al canone di efficienza, buon andamento e imparzialità dell'amministrazione di cui all'art. 97 Cost. Nella specie con la D.D.G. n. 191 del 02 marzo 2006 non è stata disposta una mera
“equiparazione” a fini economici tra il profilo professionale universitario e il corrispondente profilo professionale sanitario, ma è stato realizzato in favore del dr. un inquadramento diverso rispetto a quello di assunzione, sulla base del Pt_2 conseguimento della laurea in Medicina e Chirurgia e dello svolgimento dei compiti assistenziali corrispondenti a quelli propri del dirigente medico, pur non avendo mai superato un concorso per tale nuovo profilo.
Nelle premesse della delibera, infatti, si dava atto della “attuale carenza di organico per la quale l è obbligata a ricorrere con frequenza consuetudinaria al CP_1 conferimento di incarichi temporanei per assicurare la continuità assistenziale” e “che
i dipendenti sopra indicati sono in possesso dei requisiti necessari per essere equiparati
a Dirigente Medico o Sanitario in relazione al titolo di studio ed alle mansioni svolte”
e si procedeva alla menzionata equiparazione, con contestuale modifica della dotazione organica. Sebbene dunque la delibera menzioni un'equiparazione ai soli fini del trattamento economico, essa in realtà non si è limitata a disporre l'erogazione di un trattamento economico per le mansioni superiori svolte, ma ha operato un'equiparazione dei dipendenti ad un profilo professionale superiore anche per quanto concerneva le mansioni.
Questo Tribunale ha ritenuto, in casi analoghi, che al dipendente non potesse applicarsi l'art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 502/1992 – di Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 –, e che pertanto l'espletamento da parte dello stesso delle funzioni assistenziali abbia integrato un esercizio di mansioni superiori in via di mero fatto.
Tale assunto, ribadito in altri giudizi (v. in particolare sent. n. 1158/2020, confermata dalla Corte d'Appello di Messina con sent. del 13.7.2021; nonché n. 287/2019.), merita di essere condiviso.
Nella sua originaria formulazione detta norma prevedeva che “Nelle strutture delle facoltà di medicina e chirurgia il personale laureato medico ed odontoiatra di ruolo, in servizio alla data del 31 ottobre 1992, dell'area tecnico-scientifica e socio-sanitaria, svolge anche le funzioni assistenziali”. L'art. 7 del d.lgs. 517/1993, entrato in vigore a dicembre 1993, ha sostituito il riportato comma 5, inserendovi due ulteriori periodi: “In tal senso è modificato il contenuto delle attribuzioni dei profili del collaboratore e del funzionario tecnico socio-sanitario in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia ed in odontontoiatria. È fatto divieto alle Università di assumere nei profili indicati i laureati in medicina e chirurgia ed in odontoiatria”.
Ciò posto, è possibile attribuire alla seconda disposizione carattere di norma interpretativa, quindi retroattiva.
Indipendentemente dall'auto qualificazione legislativa, va infatti riconosciuto carattere interpretativo alle norme che hanno il fine obiettivo di chiarire il senso di norme preesistenti ovvero di escludere o di enucleare uno dei sensi fra quelli ritenuti ragionevolmente riconducibili alla norma interpretata, allo scopo di imporre a chi è tenuto ad applicare la disposizione considerata un determinato significato normativo. Il legislatore può quindi adottare norme di interpretazione autentica non soltanto in presenza di incertezze sull'applicazione di una disposizione o di contrasti giurisprudenziali, ma anche quando la scelta imposta dalla legge rientri tra le possibili varianti di senso del testo originario, così rendendo vincolante un significato ascrivibile ad una norma anteriore (v. Corte Cost. n. 73/2017).
Nella specie, l'art. 7 cit., non si presenta, nel suo contenuto precettivo, come un'ordinaria norma integrativa di altra preesistente.
Alla stregua di una interpretazione letterale, sistematica e teleologica, si deve ritenere che esso miri ad escludere espressamente la categoria degli assistenti tecnici, che poteva ritenersi astrattamente ricompresa nella precedente disposizione, la quale peraltro aveva fatto riferimento non a tutto il personale dell'area tecnico-scientifica e socio-sanitaria, ma solo a quello di ruolo e laureato medico. La riforma del '93 ha chiarito, dunque, che la sanatoria dello svolgimento di fatto di funzioni assistenziali, in aggiunta a quelle proprie della qualifica, può riguardare solo i dipendenti a tempo indeterminato assunti in qualifiche tecniche per le quali è richiesto comunque come titolo di accesso dall'esterno il diploma di laurea, con esclusione quindi degli assistenti tecnici.
Questa esegesi è stata fatta propria, tra l'altro, anche dall'allora
[...]
, come risulta dalla nota di Controparte_6
chiarimento del 29 ottobre 1993 trasmessa all' . Controparte_2
Pertanto, sebbene per dato pacifico il ricorrente abbia conseguito la laurea in medicina e chirurgia nel 1993 si deve ritenere che egli non potesse ricadere nella previsione dell'art. 6, comma 5, cit. proprio perché assunto come “assistente tecnico”. Ne consegue che, a prescindere da qualsiasi considerazione in ordine alla indubbia diligenza e competenza mostrate dal l'assegnazione delle funzioni assistenziali Pt_2
è avvenuta contra ius e non poteva legittimare la disposta equiparazione al profilo di dirigente medico.
Come già evidenziato, l'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione e l'eventuale acquisizione della qualifica superiore non può prescindere dallo svolgimento di apposita procedura selettiva ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 165 del 2001: il D.D.G. n 191 del 2.3.2006, pertanto, avendo ad oggetto l'equiparazione a dirigente medico dell'odierno ricorrente ha sostanzialmente violato la regola del pubblico concorso.
Accertata la violazione dell'art. 97 Cost. e degli artt. 35 e 52 d.lgs. n. 165/2001, aventi natura di norme imperative, ai sensi dell'art. 2 d.lgs. n. 165 del 2001 (“I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto, che costituiscono disposizioni a carattere imperativo”), la delibera del
D.G. n. 191 del 2.3.2016 risulta, quindi, affetta da nullità per violazione della norme imperative, anche di carattere costituzionale.
Si rileva, peraltro, che la sanzione della nullità è espressamente prevista dallo stesso art. 52 d.lgs. n. 165/2001 e che comunque lo statuto normativo della nullità privatistica poggia sulla natura meramente dichiarativa del suo accertamento, l'imprescrittibilità della relativa azione (art. 1422 c.c.), la legittimazione attiva assoluta e la rilevabilità
d'ufficio (art. 1421 c.c.).
Deve dunque ritenersi che la delibera del D.G. n. 727 del 24.06.2015, avente per oggetto
“nullità equiparazione ospedaliera a dirigente medico”, abbia validamente posto in essere un atto meramente ricognitivo della nullità del D.D.G. n. 191 del 2.3.2006.
Non ravvisandosi dunque alcun profilo di illegittimità nella delibera impugnata, che ha correttamente accertato la nullità della precedente delibera del 2006 e ristabilito la situazione di legalità precedentemente violata, non può trovare accoglimento la domanda risarcitoria dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subiti dal ricorrente, mancando il presupposto legittimante il risarcimento, ovvero la condotta illegittima dell'amministrazione.
Il ricorso, per le ragioni evidenziate, deve essere dunque rigettato.
6. In sede di regolamentazione delle spese del giudizio deve però essere adeguatamente valorizzato, oltre alle ragioni della decisione e alla controvertibilità della questione dirimente, il comportamento equivoco e negligente della p.a., che si è avvalsa per decenni del lavoro del ricorrente, così come di diverso altro personale tecnico, per lo svolgimento di funzioni medico assistenziali al di fuori delle ipotesi previste dalla legge
(seppur al fine di garantire la continuità assistenziale), condizionandone inevitabilmente la carriera e le aspirazioni professionali. Tali fattori, unitamente considerati, giustificano dunque l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta la domanda e compensa tra le parti le spese del giudizio.
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, 26 novembre 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Rando