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Sentenza 14 dicembre 2024
Sentenza 14 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/12/2024, n. 10798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 10798 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 19702/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott.re Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 28.05.2024 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Marcello Bertona presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Miriam Beratto presso la quale ha eletto domicilio telematico
con i seguenti figli:
1. nato il [...] in [...], (C.F. , Controparte_1 C.F._3 cittadinanza italiana
2. nata il [...] in [...], (C.F. Persona_1
), cittadinanza italiana C.F._4
FATTO
Pagina 1 La Sig.ra , premesso di aver avuto una convivenza more uxorio con il Sig. Parte_1
dalla cui unione sono nati il 30/10/2000 e il Parte_2 CP_1 Persona_1
04.04.2004, con ricorso depositato in data 28.05.2024, ha chiesto la modifica del decreto n.
2433/2020 del 02.12.2020 emesso dal Tribunale di Milano e, in particolare, di disporre a proprio carico l'obbligo di contribuire al mantenimento di nella misura di € 50,00 mensili e CP_1 la revoca del contributo al mantenimento della figlia Persona_1
In data 09.10.2024 si è costituito in giudizio il resistente, il quale chiedeva il rigetto delle domande della ricorrente.
Le parti, all'udienza del 07 novembre 2024, davanti al Got, chiedevano procedersi ex art. 473-bis.51
c.p.c. in quanto raggiungevano un accordo alle seguenti condizioni:
“1) A decorrere dal mese di dicembre 2024 la Sig. corrisponderà al Sig. Parte_1 [...]
l'importo di euro 300,00 mensili entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al Parte_2 mantenimento dei figli ed , maggiorenni ma non CP_1 Persona_1 economicamente autosufficienti, in quanto ad oggi studenti. Tale importo verrà rivalutato annualmente secondo gli indici Istat costo vita (prima rivalutazione al novembre 2025, con riferimento al mese di novembre 2024).
2) Le spese extra-assegno per entrambi i figli ed rimarranno CP_1 Persona_1 ripartite fra i genitori al 50% come da Protocollo adottato dal Tribunale di Milano – cui si fa rinvio ricettizio - ed al riguardo il Sig. si impegna a fare avere alla Sig. Parte_2 Parte_1
i giustificativi e i documenti attestanti la regolare frequentazione dei ragazzi ai percorsi di
[...] studio scelti (libretti universitari, certificazione di ammissione all'università, etc…).
3) La Sig. si impegna a corrispondere al Sig. la somma di euro Parte_1 Parte_2
250,00 dovuta per spese scolastiche arretrate entro il 31 dicembre 2024.
4) A fronte dell'adempimento delle suesposte condizioni le parti non avranno più nulla a pretendere una dall'altra per il pregresso a titolo di mantenimento ordinario o straordinario o rivalutazione Istat.
5) Ferme tutte le altre condizioni di cui all'Ordinanza n. cronol. 2433/20 del 20.12.20 nel procedimento R.G. 56854/19, non oggetto di domanda di modifica, le parti ribadiscono che:
a) La casa familiare con tutto quanto l'arreda sita in Pessano con Bornago, Via Negroni 7 di proprietà della Sig.ra che continuerà a pagare il mutuo al 100% è assegnata al Parte_1
Sig. che sosterrà le spese delle utenze e vi vivrà con i due figli;
Parte_2
b) Le detrazioni per figli a carico e/o assegni familiari e/o l'assegno unico e/o qualsivoglia altro CP_ contributo erogato da e/o da Poste Italiane s.p.a. e/o altro datore di lavoro e/o Ente pensionistico alla madre Sig.ra in ragione del rapporto di filiazione vengano Parte_1 corrisposti direttamente dall'Ente preposto al resistente Sig. in quanto genitore Parte_2 con cui vivono i figli e/o direttamente ai figli maggiorenni ma non autonomi economicamente.
6) Spese legali compensate.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con ordinanza del 12.11.2024, il Giudice delegato, dato atto dell'accordo raggiunto, ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., assegnando termini alle parti per il deposito di note scritte fino al
02.12.2024.
Con successive note scritte ritualmente depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Pagina 2 Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate. Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso.
P.Q.M.
Il Tribunale, a parziale modifica del decreto n. 2433/2020 del 02.12.2020, così statuisce:
1) Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Compensa tra le parti le spese di lite
Così deciso in Milano, il 04.12.2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato
Pagina 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott.re Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 28.05.2024 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Marcello Bertona presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Miriam Beratto presso la quale ha eletto domicilio telematico
con i seguenti figli:
1. nato il [...] in [...], (C.F. , Controparte_1 C.F._3 cittadinanza italiana
2. nata il [...] in [...], (C.F. Persona_1
), cittadinanza italiana C.F._4
FATTO
Pagina 1 La Sig.ra , premesso di aver avuto una convivenza more uxorio con il Sig. Parte_1
dalla cui unione sono nati il 30/10/2000 e il Parte_2 CP_1 Persona_1
04.04.2004, con ricorso depositato in data 28.05.2024, ha chiesto la modifica del decreto n.
2433/2020 del 02.12.2020 emesso dal Tribunale di Milano e, in particolare, di disporre a proprio carico l'obbligo di contribuire al mantenimento di nella misura di € 50,00 mensili e CP_1 la revoca del contributo al mantenimento della figlia Persona_1
In data 09.10.2024 si è costituito in giudizio il resistente, il quale chiedeva il rigetto delle domande della ricorrente.
Le parti, all'udienza del 07 novembre 2024, davanti al Got, chiedevano procedersi ex art. 473-bis.51
c.p.c. in quanto raggiungevano un accordo alle seguenti condizioni:
“1) A decorrere dal mese di dicembre 2024 la Sig. corrisponderà al Sig. Parte_1 [...]
l'importo di euro 300,00 mensili entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al Parte_2 mantenimento dei figli ed , maggiorenni ma non CP_1 Persona_1 economicamente autosufficienti, in quanto ad oggi studenti. Tale importo verrà rivalutato annualmente secondo gli indici Istat costo vita (prima rivalutazione al novembre 2025, con riferimento al mese di novembre 2024).
2) Le spese extra-assegno per entrambi i figli ed rimarranno CP_1 Persona_1 ripartite fra i genitori al 50% come da Protocollo adottato dal Tribunale di Milano – cui si fa rinvio ricettizio - ed al riguardo il Sig. si impegna a fare avere alla Sig. Parte_2 Parte_1
i giustificativi e i documenti attestanti la regolare frequentazione dei ragazzi ai percorsi di
[...] studio scelti (libretti universitari, certificazione di ammissione all'università, etc…).
3) La Sig. si impegna a corrispondere al Sig. la somma di euro Parte_1 Parte_2
250,00 dovuta per spese scolastiche arretrate entro il 31 dicembre 2024.
4) A fronte dell'adempimento delle suesposte condizioni le parti non avranno più nulla a pretendere una dall'altra per il pregresso a titolo di mantenimento ordinario o straordinario o rivalutazione Istat.
5) Ferme tutte le altre condizioni di cui all'Ordinanza n. cronol. 2433/20 del 20.12.20 nel procedimento R.G. 56854/19, non oggetto di domanda di modifica, le parti ribadiscono che:
a) La casa familiare con tutto quanto l'arreda sita in Pessano con Bornago, Via Negroni 7 di proprietà della Sig.ra che continuerà a pagare il mutuo al 100% è assegnata al Parte_1
Sig. che sosterrà le spese delle utenze e vi vivrà con i due figli;
Parte_2
b) Le detrazioni per figli a carico e/o assegni familiari e/o l'assegno unico e/o qualsivoglia altro CP_ contributo erogato da e/o da Poste Italiane s.p.a. e/o altro datore di lavoro e/o Ente pensionistico alla madre Sig.ra in ragione del rapporto di filiazione vengano Parte_1 corrisposti direttamente dall'Ente preposto al resistente Sig. in quanto genitore Parte_2 con cui vivono i figli e/o direttamente ai figli maggiorenni ma non autonomi economicamente.
6) Spese legali compensate.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con ordinanza del 12.11.2024, il Giudice delegato, dato atto dell'accordo raggiunto, ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., assegnando termini alle parti per il deposito di note scritte fino al
02.12.2024.
Con successive note scritte ritualmente depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Pagina 2 Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate. Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso.
P.Q.M.
Il Tribunale, a parziale modifica del decreto n. 2433/2020 del 02.12.2020, così statuisce:
1) Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Compensa tra le parti le spese di lite
Così deciso in Milano, il 04.12.2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato
Pagina 3