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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/07/2025, n. 637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 637 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Roma
Foglio n. 1
R.G. N. 898-1/ 2025
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE QUATTORDICESIMA
IL COLLEGIO:
Dottor Giorgio Jachia Presidente Rel. ed Est. Dottoressa Angela Coluccio Giudice Dottor Fabio Miccio Giudice
PRONUNCIA LA SEGUENTE
SENTENZA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
NEI CONFRONTI DEL DEBITORE
CP_1
C.F.: P.IVA_1
Rappresentato e difeso dall'Avvocato Paolo Borroni Sede legale: Roma (RM), VIA PISA 11 N. REA: RM - 1499878
RESISTENTE
ED ALL'UOPO ESPONE LE
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 DEL RICORSO, DELLA FISSAZIONE DELL'UDIENZA E DI EVENTUALI RIUNIONI
1.1 PRIMO RICORRENTE
Con ricorso depositato ai sensi degli artt. 39 e 40 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza si chiede di disporre l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di codice fiscale , con sede CP_1 P.IVA_1 legale in Roma (RM), via Pisa 11. Il ricorso è proposto dal dott. rappresentato e difeso Parte_1 dall'avvocato Serena Pratali. Tribunale di Roma
Foglio n. 2 Il ricorrente allega il proprio credito di euro 7.683,08 oltre accessori e rappresenta che è provato da decreto di liquidazione del compenso del CTU, esecutivo a far data dal 13.5.2024, n. cronol. 4928/2024 dell'11.4.2024, nella causa civile iscritta dinanzi al Tribunale di Roma al n. 10022/2021 di R.G. Infine, il ricorrente rappresenta che nella sua prospettazione sussiste lo stato di insolvenza del resistente non solo in ragione dei mancati pagamenti nei suoi confronti ma anche in ragione dell'assenza di beni mobili o immobili di proprietà della medesima, aventi valore di mercato e commerciale tale da poter essere aggrediti, nonché dalla insussistenza di risorse proprie e l'impossibilità di accedere a risorse di terzi che consentano l'esatto e puntuale adempimento delle proprie obbligazioni. Evidenzia, inoltre, che non risultano essere più stati depositati i bilanci della società e che l'ultimo bilancio depositato da è CP_1 quello relativo al 2022 approvato il 31.8.2023, nel quale si registra una perdita di
€ 44.521,00 e debiti per oltre € 2.000.000). All'uopo deposita:
1. titolo e atto di precetto notificati;
2. verbale relativo all'esito della ricerca dei beni con modalità telematica ai sensi dell'art. 492 bis;
3. visura della società 4. Bilancio di (anno 2020);
5. Bilancio di CP_1 CP_1
(anno 2021);
6. Bilancio di (anno 2022). CP_1 CP_1
1.2 FISSAZIONE UDIENZA
A seguito del deposito del primo ricorso è stata fissata avanti al G.D. l'udienza
“Mista” e sono stati convocati per l'udienza il debitore, gli eventuali soci illimitatamente responsabili della società debitrice, i creditori ricorrenti, ovvero il Pubblico Ministero istante. In calce al decreto di fissazione dell'udienza in ufficio il Tribunale ha avvertito il debitore della facoltà di depositare memorie difensive, documenti o relazioni tecniche sino a sette giorni prima dell'udienza; ha autorizzato tuttavia in deroga ognuna delle parti, se costituita, a concludere telematicamente mediante il deposito di breve memoria di udienza con rinuncia ad essere presente in udienza entro 2 giorni prima dell'udienza; ha inoltre avvisato il debitore che in caso di pluralità di ricorsi avverso il medesimo debitore (cfr., Cass. Civ. n. 6620/1981 e 24898/2013 e 13983/2016) al quale sia stato regolarmente notificato il primo non devono essere necessariamente notificati i successivi ricorsi che si inseriscano nel medesimo procedimento, avendo egli l'onere di seguire l'ulteriore sviluppo della procedura e di assumere ogni opportuna iniziativa in ordine ad essa, a tutela dei propri diritti;
che, pertanto, la circostanza che il fallimento venga dichiarato su istanza di un creditore diverso rispetto a quello da cui proviene la notificazione del ricorso non lede il suo diritto di difesa;
che quindi il debitore può in tali casi chiedere un termine per allegare circostanze idonee a paralizzare l'istanza ulteriore e diversa rispetto a quella che gli era stata tempestivamente notificata. Non va dimenticato che nel decreto di fissazione dell'udienza si è disposto che il debitore, nel costituirsi, depositi i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, o, se non è soggetto all'obbligo di redazione del bilancio, le dichiarazioni dei redditi Tribunale di Roma
Foglio n. 3 concernenti i tre esercizi precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa che abbia avuto una minore durata;
inoltre in tale atto si è anche chiesto alla cancelleria ai sensi degli artt. 41, anche c. 6, e 367 CCII di acquisire i dati e i documenti relativi al debitore, individuati all'art. 367 CCII e se del caso anche per i soci illimitatamente responsabili. Il debitore con tale provvedimento è stato anche avvisato: che il procedimento è volto all'accertamento dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale;
che non sono soggetti alla liquidazione giudiziale i debitori che dimostrino il possesso congiunto dei tre requisiti dimensionali consistenti nel a) aver avuto, nei tre esercizi precedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a 300.000 euro;
b) aver realizzato, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi per un ammontare complessivo annuo non superiore a 200.000 euro;
c) avere un ammontare di debiti, anche non scaduti, non superiore a 500.000 euro) ; che il debitore ha facoltà di presenziare all'udienza personalmente o a mezzo di procuratore speciale e di nominare un difensore di fiducia;
che il debitore ha facoltà di prendere visione degli atti del procedimento in cancelleria qualora non costituito con difensore;
che quindi è il debitore ad avere l'onere della prova della propria non fallibilità dimostrando il possesso congiunto dei predetti tre requisiti dimensionali mediante il deposito dei prescritti documenti o se del caso con strumenti probatori alternativi (Cassazione civile, sez. VI, 25/06/2020 n. 12681).
2 DEL RESISTENTE
2.1 RESISTENTE COSTITUITO
Parte resistente, con memoria depositata in data 23.06.2025, si è costituita nel procedimento ed ha eccepito:
- l'insussistenza del requisito del requisito soggettivo relativo alla qualifica di imprenditore commerciale, rilevando che l'attività svolta dalla società ha carattere industriale;
- l'insussistenza dello stato di insolvenza, rilevando che la società vanta un credito complessivo provato da provvedimenti giudiziari per circa euro 2.000,000,00. All'uopo deposita: 1) atto passivo e decreto fissazione udienza 2) provvedimenti monitori contro 3) provvedimento monitorio contro 4) CP_2 CP_3 provvedimento monitorio contro CP_4
3 DELL'UDIENZA
All'udienza, celebrata in data 30.06.2025, il dott. Claudio Tedeschi, in sostituzione del dott. Giorgio Jachia, titolare del procedimento e in suddetta data Tribunale di Roma
Foglio n. 4 impedito, ha dato atto che le parti sono comparse, rinviando l'udienza al 02.07.2025. All'udienza del 02.07.2025 il Presidente rileva che
4 PRINCIPI DI DIRITTO
4.1 CONFERMA CRITERI
I criteri di individuazione dei presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione generale, ieri procedura fallimentare ed oggi liquidazione giudiziale, sono quasi immutati (se non per l'elisione del riferimento all'importo lordo dei ricavi). In particolare è confermato il sistema di ripartizione dell'onere della prova perché il ricorrente ha l'onere di provare: 1) di essere creditore del debitore-fallendo; 2) la qualità, in capo al debitore-fallendo, di imprenditore commerciale;
3) la qualità
“ultrattiva” di imprenditore commerciale del debitore-fallendo, cioè del fatto che questi, pur “cancellato” da oltre un anno dal registro delle imprese, risulti aver “di fatto” continuato ad esercitare la propria attività commerciale (art. 10, II co., l. fall.); 4) lo stato d'insolvenza (id est, uno stato di illiquidità non transeunte, ma irreversibile) del debitore-fallendo; 5) l'ammontare di debiti scaduti e non pagati superiori a € 30.000,00. Emerge anche che il resistente deve provare: 1) il mancato superamento dei parametri dimensionali;
2) il non essere più imprenditore commerciale, per essersi cancellato da oltre un anno dal registro delle imprese;
3) la natura transitoria del suo stato di illiquidità.
5 ACCOGLIMENTO
Ciò premesso, va preliminarmente affermata la competenza del Tribunale di Roma, atteso che il debitore ha la propria residenza nel circondario dell'intestato Ufficio Giudiziario. Va rilevato, inoltre, che risulta dimostrata la qualità di imprenditore commerciale come si evince dalla visura storica in atti e dall'oggetto sociale ivi indicato. L'impresa risulta assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale, atteso che dalla documentazione acquisita d'ufficio dalla Cancelleria ex artt. 42 e 367 CCII non emerge il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 121 e 2, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14. Sul punto è sufficiente constatare che dal bilancio relativo all'esercizio chiuso in data 31/12/2022 risulta un attivo pari ad euro 2.172.056. Va rappresentato, inoltre, che il requisito di cui all'art. 49 ultimo comma CCII risulta soddisfatto in ragione della somma fra il debito nei confronti di parte ricorrente e dei debiti fiscali risultanti dall'informativa ADER acquisita d'ufficio. Per quanto concerne la prova dello stato di insolvenza, in generale, va rammentato che il riscontro della sussistenza di quest'ultimo si concreta in un giudizio di probabilità avente per oggetto la capacità finanziaria del debitore a soddisfare Tribunale di Roma
Foglio n. 5 regolarmente le proprie obbligazioni in relazione al quale il Giudice deve descrivere, nella motivazione, gli elementi esaminati;
va poi rammentato anche che in dottrina ed in giurisprudenza è comune la constatazione che l'insolvenza manifesta all'esterno una situazione strutturale che, appunto, è interna all'azienda. Va poi osservato che di regola lo stato di insolvenza si manifesta con inadempimenti ed altri fatti esteriori che dimostrino appunto che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
infatti di regola si ritiene che l'incapacità a soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni si manifesti attraverso uno o più inadempimenti o attraverso alcune situazione descritte come sintomatiche dell'insolvenza, come rivelatrici dell'impotenza dell'imprenditore a soddisfare le proprie obbligazioni tra le quali vi sono anche: a) la cessazione dell'attività produttiva;
b) il licenziamento dei dipendenti;
c) l'abbandono della sede sociale;
d) l'irreperibilità e la latitanza dell'imprenditore; e) la pluralità degli inadempimenti;
f) l'entità degli inadempimenti;
g) il perdurare nel tempo degli inadempimenti;
h) l'intervenuta levata nell'ultimo anno di protesti per importi significativi;
i) l'effettuazione di pagamenti anomali vale a dire non attraverso la tempestiva consegna di somme di denaro e/o di titoli di credito regolarmente datati ma, ad esempio, attraverso la sistematica emissione di titoli di credito post-datati, la cessione come corrispettivo di altri beni;
l) la contrazione di ulteriori debiti ad elevato tasso di interesse;
m) la cessione dei beni strumentali;
n) l'avvenuto espletamento con esito negativo di una procedura esecutiva individuale;
o) l'eccedenza del passivo sull'attivo patrimoniale;
p) la diminuzione fraudolenta dell'attivo. Nel caso di specie, è agevole riscontrare che l'insolvenza dell'impresa resistente si è manifestata sulla base dei seguenti elementi:
- riscontrato inadempimento del credito vantato da parte ricorrente;
- la circostanza che l'ultimo bilancio depositato nel Registro delle Imprese si riferisca all'esercizio chiuso in data 31/12/2022;
- la circostanza che dall'informativa ADER acquisita d'ufficio risultino cartelle e avvisi a carico della resistente per un importo pari ad euro 1.584.543,93.
6 VERIFICA TELEMATICA DELLO STATO PASSIVO
Il Tribunale ai sensi del terzo comma dell'art. 203 CCI stabilisce che l'udienza sia svolta in via telematica scritta, nelle forme di seguito precisate, ma con facoltà di essere presente per quei creditori con posizioni controverse che lo richiedano.
7 DISPOSITIVO
Il tribunale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 1, 2, 27, 37, 40, 41, 42, 49, e 121, CCI, Tribunale di Roma
Foglio n. 6
P.Q.M.
(1) DICHIARA APERTA LA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE di codice fiscale , con sede CP_1 P.IVA_1 legale in Roma (RM), via Pisa 11 (2) NOMINA giudice delegato per la procedura il dott. Giorgio Jachia;
(3) NOMINA curatore avv. Silvio Lecca (4) INVITA il curatore ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
(5) ORDINA al debitore di depositare i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215 bis del codice civile, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art. 39, nella cancelleria di questo tribunale, entro tre giorni;
(6) PRECISA ai sensi dell'art. 142 CCI che la sentenza priva il debitore dell'amministrazione e della disponibilità dei beni esistenti alla data di apertura della liquidazione giudiziale che sono presi in consegna dal curatore ai sensi dell'art. 197 CCI;
(7) DISPONE ai sensi del comma 2 dell'art. 197 CCI la trascrizione a cura del curatore nei pubblici registri per gli immobili ed i beni mobili registrati;
(8) DISPONE che il curatore, ai sensi dell'art. 193 CCI, provveda all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni della debitrice, secondo le norme del codice di procedura civile, se non sia possibile procedere immediatamente al loro inventario;
(9) DISPONE: a) che tutti gli atti della procedura siano trasmessi attraverso il P.C.T.; b) che il curatore apra ed utilizzi l'indirizzo di posta elettronica della procedura di tale portale per le comunicazioni tra curatore e creditori e terzi;
c) comunichi ai creditori l'indirizzo di posta elettronica della procedura;
(10) FISSA ex art. 49 c. 3 lett. d) CCI l'udienza del ____19.11.25 _ ore 10.30 per lo svolgimento dell'esame dello stato passivo della società, che avrà luogo davanti al predetto giudice delegato nella forma dell'udienza telematica scritta;
(11) ASSEGNA AI CREDITORI E AI TERZI, che vantino diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui sopra per l'invio all'indirizzo di posta certificata del curatore delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, secondo le modalità di cui all'art. 201 CCI, avvertendoli che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine saranno Tribunale di Roma
Foglio n. 7 considerate tardive, ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCI;
(12) AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
(13) PRECISA che nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo dì posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dai curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, CC;
(14) DISPONE IN ORDINE ALL'UDIENZA TELEMATICA scritta di verifica dello stato passivo:
• il curatore deposita sul PCT e trasmetta al debitore ed a tutti i creditori via pec entro 15 giorni prima dell'udienza il progetto di stato passivo;
• che il debitore è abilitato al deposito di memorie;
• che i creditori potranno depositare osservazioni al progetto di stato passivo con PEC diretta alla pec del fallimento entro 6 giorni prima dell'udienza;
• che il curatore deposita sia su eventuale gestionale che sul PCT tutte le osservazioni;
• che il Curatore deposita sia su eventuale gestionale che sul PCT entro due giorni prima dell'udienza eventuali modifiche al progetto di stato passivo già depositato;
• che qualora il GD ritenga di adottare una decisione più sfavorevole al creditore rispetto alla proposta del Curatore, la trattazione della singola domanda (e quindi la dichiarazione di esecutività) sarà rinviata per consentirgli di esporre le proprie difese;
• che il curatore depositi sul PCT relazione con tutti gli allegati il giorno prima dell'udienza;
• che il singolo creditore ha facoltà di chiedere la discussione orale per posizioni controverse mediante istanza da depositare via pec alla casella pec del fallimento entro 5 giorni prima dell'udienza e che in tal caso solo per tali posizioni si svolgerà in via residuale l'udienza fisica nello stesso giorno ed alla stessa ora già fissati nell'aula 48, primo piano, Tribunale di Roma in viale Giulio Cesare 54/B; (15) AVVERTE che il termine massimo per la presentazione delle domande tardive è quello di sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo;
Tribunale di Roma
Foglio n. 8 (16) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies, 155 sexies disp. att c.p.c.• 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati all'imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del D.L. 31.5.2010, n. 78, conv. dalla L. 30.7.2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
7) alle banche dati degli enti previdenziali;
(17) AUTORIZZA il curatore ad accedere: 1) al cassetto fiscale;
2) al cassetto previdenziale;
3) alle banche dati dell'anagrafe tributaria;
4) all'archivio dei rapporti finanziari;
5) alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro;
6) al pubblico registro automobilistico;
(18) DISPONE che la presente sentenza sia comunicata: a) al debitore;
b) ai ricorrenti;
c) al pubblico ministero;
d) al curatore, (19) DISPONE che la presente sentenza sia trasmessa per estratto al Registro delle Imprese di Roma per la sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo;
(20) DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva;
(21) AUTORIZZA la prenotazione a debito delle spese relative alla presente sentenza ed alla comunicazione e pubblicazione della stessa;
(22) MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 45 del D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.
Così deciso in Roma il _______2.7.11
Il Presidente Estensore Giorgio Jachia
Foglio n. 1
R.G. N. 898-1/ 2025
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE QUATTORDICESIMA
IL COLLEGIO:
Dottor Giorgio Jachia Presidente Rel. ed Est. Dottoressa Angela Coluccio Giudice Dottor Fabio Miccio Giudice
PRONUNCIA LA SEGUENTE
SENTENZA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
NEI CONFRONTI DEL DEBITORE
CP_1
C.F.: P.IVA_1
Rappresentato e difeso dall'Avvocato Paolo Borroni Sede legale: Roma (RM), VIA PISA 11 N. REA: RM - 1499878
RESISTENTE
ED ALL'UOPO ESPONE LE
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 DEL RICORSO, DELLA FISSAZIONE DELL'UDIENZA E DI EVENTUALI RIUNIONI
1.1 PRIMO RICORRENTE
Con ricorso depositato ai sensi degli artt. 39 e 40 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza si chiede di disporre l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di codice fiscale , con sede CP_1 P.IVA_1 legale in Roma (RM), via Pisa 11. Il ricorso è proposto dal dott. rappresentato e difeso Parte_1 dall'avvocato Serena Pratali. Tribunale di Roma
Foglio n. 2 Il ricorrente allega il proprio credito di euro 7.683,08 oltre accessori e rappresenta che è provato da decreto di liquidazione del compenso del CTU, esecutivo a far data dal 13.5.2024, n. cronol. 4928/2024 dell'11.4.2024, nella causa civile iscritta dinanzi al Tribunale di Roma al n. 10022/2021 di R.G. Infine, il ricorrente rappresenta che nella sua prospettazione sussiste lo stato di insolvenza del resistente non solo in ragione dei mancati pagamenti nei suoi confronti ma anche in ragione dell'assenza di beni mobili o immobili di proprietà della medesima, aventi valore di mercato e commerciale tale da poter essere aggrediti, nonché dalla insussistenza di risorse proprie e l'impossibilità di accedere a risorse di terzi che consentano l'esatto e puntuale adempimento delle proprie obbligazioni. Evidenzia, inoltre, che non risultano essere più stati depositati i bilanci della società e che l'ultimo bilancio depositato da è CP_1 quello relativo al 2022 approvato il 31.8.2023, nel quale si registra una perdita di
€ 44.521,00 e debiti per oltre € 2.000.000). All'uopo deposita:
1. titolo e atto di precetto notificati;
2. verbale relativo all'esito della ricerca dei beni con modalità telematica ai sensi dell'art. 492 bis;
3. visura della società 4. Bilancio di (anno 2020);
5. Bilancio di CP_1 CP_1
(anno 2021);
6. Bilancio di (anno 2022). CP_1 CP_1
1.2 FISSAZIONE UDIENZA
A seguito del deposito del primo ricorso è stata fissata avanti al G.D. l'udienza
“Mista” e sono stati convocati per l'udienza il debitore, gli eventuali soci illimitatamente responsabili della società debitrice, i creditori ricorrenti, ovvero il Pubblico Ministero istante. In calce al decreto di fissazione dell'udienza in ufficio il Tribunale ha avvertito il debitore della facoltà di depositare memorie difensive, documenti o relazioni tecniche sino a sette giorni prima dell'udienza; ha autorizzato tuttavia in deroga ognuna delle parti, se costituita, a concludere telematicamente mediante il deposito di breve memoria di udienza con rinuncia ad essere presente in udienza entro 2 giorni prima dell'udienza; ha inoltre avvisato il debitore che in caso di pluralità di ricorsi avverso il medesimo debitore (cfr., Cass. Civ. n. 6620/1981 e 24898/2013 e 13983/2016) al quale sia stato regolarmente notificato il primo non devono essere necessariamente notificati i successivi ricorsi che si inseriscano nel medesimo procedimento, avendo egli l'onere di seguire l'ulteriore sviluppo della procedura e di assumere ogni opportuna iniziativa in ordine ad essa, a tutela dei propri diritti;
che, pertanto, la circostanza che il fallimento venga dichiarato su istanza di un creditore diverso rispetto a quello da cui proviene la notificazione del ricorso non lede il suo diritto di difesa;
che quindi il debitore può in tali casi chiedere un termine per allegare circostanze idonee a paralizzare l'istanza ulteriore e diversa rispetto a quella che gli era stata tempestivamente notificata. Non va dimenticato che nel decreto di fissazione dell'udienza si è disposto che il debitore, nel costituirsi, depositi i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, o, se non è soggetto all'obbligo di redazione del bilancio, le dichiarazioni dei redditi Tribunale di Roma
Foglio n. 3 concernenti i tre esercizi precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa che abbia avuto una minore durata;
inoltre in tale atto si è anche chiesto alla cancelleria ai sensi degli artt. 41, anche c. 6, e 367 CCII di acquisire i dati e i documenti relativi al debitore, individuati all'art. 367 CCII e se del caso anche per i soci illimitatamente responsabili. Il debitore con tale provvedimento è stato anche avvisato: che il procedimento è volto all'accertamento dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale;
che non sono soggetti alla liquidazione giudiziale i debitori che dimostrino il possesso congiunto dei tre requisiti dimensionali consistenti nel a) aver avuto, nei tre esercizi precedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a 300.000 euro;
b) aver realizzato, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi per un ammontare complessivo annuo non superiore a 200.000 euro;
c) avere un ammontare di debiti, anche non scaduti, non superiore a 500.000 euro) ; che il debitore ha facoltà di presenziare all'udienza personalmente o a mezzo di procuratore speciale e di nominare un difensore di fiducia;
che il debitore ha facoltà di prendere visione degli atti del procedimento in cancelleria qualora non costituito con difensore;
che quindi è il debitore ad avere l'onere della prova della propria non fallibilità dimostrando il possesso congiunto dei predetti tre requisiti dimensionali mediante il deposito dei prescritti documenti o se del caso con strumenti probatori alternativi (Cassazione civile, sez. VI, 25/06/2020 n. 12681).
2 DEL RESISTENTE
2.1 RESISTENTE COSTITUITO
Parte resistente, con memoria depositata in data 23.06.2025, si è costituita nel procedimento ed ha eccepito:
- l'insussistenza del requisito del requisito soggettivo relativo alla qualifica di imprenditore commerciale, rilevando che l'attività svolta dalla società ha carattere industriale;
- l'insussistenza dello stato di insolvenza, rilevando che la società vanta un credito complessivo provato da provvedimenti giudiziari per circa euro 2.000,000,00. All'uopo deposita: 1) atto passivo e decreto fissazione udienza 2) provvedimenti monitori contro 3) provvedimento monitorio contro 4) CP_2 CP_3 provvedimento monitorio contro CP_4
3 DELL'UDIENZA
All'udienza, celebrata in data 30.06.2025, il dott. Claudio Tedeschi, in sostituzione del dott. Giorgio Jachia, titolare del procedimento e in suddetta data Tribunale di Roma
Foglio n. 4 impedito, ha dato atto che le parti sono comparse, rinviando l'udienza al 02.07.2025. All'udienza del 02.07.2025 il Presidente rileva che
4 PRINCIPI DI DIRITTO
4.1 CONFERMA CRITERI
I criteri di individuazione dei presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione generale, ieri procedura fallimentare ed oggi liquidazione giudiziale, sono quasi immutati (se non per l'elisione del riferimento all'importo lordo dei ricavi). In particolare è confermato il sistema di ripartizione dell'onere della prova perché il ricorrente ha l'onere di provare: 1) di essere creditore del debitore-fallendo; 2) la qualità, in capo al debitore-fallendo, di imprenditore commerciale;
3) la qualità
“ultrattiva” di imprenditore commerciale del debitore-fallendo, cioè del fatto che questi, pur “cancellato” da oltre un anno dal registro delle imprese, risulti aver “di fatto” continuato ad esercitare la propria attività commerciale (art. 10, II co., l. fall.); 4) lo stato d'insolvenza (id est, uno stato di illiquidità non transeunte, ma irreversibile) del debitore-fallendo; 5) l'ammontare di debiti scaduti e non pagati superiori a € 30.000,00. Emerge anche che il resistente deve provare: 1) il mancato superamento dei parametri dimensionali;
2) il non essere più imprenditore commerciale, per essersi cancellato da oltre un anno dal registro delle imprese;
3) la natura transitoria del suo stato di illiquidità.
5 ACCOGLIMENTO
Ciò premesso, va preliminarmente affermata la competenza del Tribunale di Roma, atteso che il debitore ha la propria residenza nel circondario dell'intestato Ufficio Giudiziario. Va rilevato, inoltre, che risulta dimostrata la qualità di imprenditore commerciale come si evince dalla visura storica in atti e dall'oggetto sociale ivi indicato. L'impresa risulta assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale, atteso che dalla documentazione acquisita d'ufficio dalla Cancelleria ex artt. 42 e 367 CCII non emerge il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 121 e 2, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14. Sul punto è sufficiente constatare che dal bilancio relativo all'esercizio chiuso in data 31/12/2022 risulta un attivo pari ad euro 2.172.056. Va rappresentato, inoltre, che il requisito di cui all'art. 49 ultimo comma CCII risulta soddisfatto in ragione della somma fra il debito nei confronti di parte ricorrente e dei debiti fiscali risultanti dall'informativa ADER acquisita d'ufficio. Per quanto concerne la prova dello stato di insolvenza, in generale, va rammentato che il riscontro della sussistenza di quest'ultimo si concreta in un giudizio di probabilità avente per oggetto la capacità finanziaria del debitore a soddisfare Tribunale di Roma
Foglio n. 5 regolarmente le proprie obbligazioni in relazione al quale il Giudice deve descrivere, nella motivazione, gli elementi esaminati;
va poi rammentato anche che in dottrina ed in giurisprudenza è comune la constatazione che l'insolvenza manifesta all'esterno una situazione strutturale che, appunto, è interna all'azienda. Va poi osservato che di regola lo stato di insolvenza si manifesta con inadempimenti ed altri fatti esteriori che dimostrino appunto che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
infatti di regola si ritiene che l'incapacità a soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni si manifesti attraverso uno o più inadempimenti o attraverso alcune situazione descritte come sintomatiche dell'insolvenza, come rivelatrici dell'impotenza dell'imprenditore a soddisfare le proprie obbligazioni tra le quali vi sono anche: a) la cessazione dell'attività produttiva;
b) il licenziamento dei dipendenti;
c) l'abbandono della sede sociale;
d) l'irreperibilità e la latitanza dell'imprenditore; e) la pluralità degli inadempimenti;
f) l'entità degli inadempimenti;
g) il perdurare nel tempo degli inadempimenti;
h) l'intervenuta levata nell'ultimo anno di protesti per importi significativi;
i) l'effettuazione di pagamenti anomali vale a dire non attraverso la tempestiva consegna di somme di denaro e/o di titoli di credito regolarmente datati ma, ad esempio, attraverso la sistematica emissione di titoli di credito post-datati, la cessione come corrispettivo di altri beni;
l) la contrazione di ulteriori debiti ad elevato tasso di interesse;
m) la cessione dei beni strumentali;
n) l'avvenuto espletamento con esito negativo di una procedura esecutiva individuale;
o) l'eccedenza del passivo sull'attivo patrimoniale;
p) la diminuzione fraudolenta dell'attivo. Nel caso di specie, è agevole riscontrare che l'insolvenza dell'impresa resistente si è manifestata sulla base dei seguenti elementi:
- riscontrato inadempimento del credito vantato da parte ricorrente;
- la circostanza che l'ultimo bilancio depositato nel Registro delle Imprese si riferisca all'esercizio chiuso in data 31/12/2022;
- la circostanza che dall'informativa ADER acquisita d'ufficio risultino cartelle e avvisi a carico della resistente per un importo pari ad euro 1.584.543,93.
6 VERIFICA TELEMATICA DELLO STATO PASSIVO
Il Tribunale ai sensi del terzo comma dell'art. 203 CCI stabilisce che l'udienza sia svolta in via telematica scritta, nelle forme di seguito precisate, ma con facoltà di essere presente per quei creditori con posizioni controverse che lo richiedano.
7 DISPOSITIVO
Il tribunale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 1, 2, 27, 37, 40, 41, 42, 49, e 121, CCI, Tribunale di Roma
Foglio n. 6
P.Q.M.
(1) DICHIARA APERTA LA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE di codice fiscale , con sede CP_1 P.IVA_1 legale in Roma (RM), via Pisa 11 (2) NOMINA giudice delegato per la procedura il dott. Giorgio Jachia;
(3) NOMINA curatore avv. Silvio Lecca (4) INVITA il curatore ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
(5) ORDINA al debitore di depositare i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215 bis del codice civile, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art. 39, nella cancelleria di questo tribunale, entro tre giorni;
(6) PRECISA ai sensi dell'art. 142 CCI che la sentenza priva il debitore dell'amministrazione e della disponibilità dei beni esistenti alla data di apertura della liquidazione giudiziale che sono presi in consegna dal curatore ai sensi dell'art. 197 CCI;
(7) DISPONE ai sensi del comma 2 dell'art. 197 CCI la trascrizione a cura del curatore nei pubblici registri per gli immobili ed i beni mobili registrati;
(8) DISPONE che il curatore, ai sensi dell'art. 193 CCI, provveda all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni della debitrice, secondo le norme del codice di procedura civile, se non sia possibile procedere immediatamente al loro inventario;
(9) DISPONE: a) che tutti gli atti della procedura siano trasmessi attraverso il P.C.T.; b) che il curatore apra ed utilizzi l'indirizzo di posta elettronica della procedura di tale portale per le comunicazioni tra curatore e creditori e terzi;
c) comunichi ai creditori l'indirizzo di posta elettronica della procedura;
(10) FISSA ex art. 49 c. 3 lett. d) CCI l'udienza del ____19.11.25 _ ore 10.30 per lo svolgimento dell'esame dello stato passivo della società, che avrà luogo davanti al predetto giudice delegato nella forma dell'udienza telematica scritta;
(11) ASSEGNA AI CREDITORI E AI TERZI, che vantino diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui sopra per l'invio all'indirizzo di posta certificata del curatore delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, secondo le modalità di cui all'art. 201 CCI, avvertendoli che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine saranno Tribunale di Roma
Foglio n. 7 considerate tardive, ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCI;
(12) AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
(13) PRECISA che nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo dì posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dai curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, CC;
(14) DISPONE IN ORDINE ALL'UDIENZA TELEMATICA scritta di verifica dello stato passivo:
• il curatore deposita sul PCT e trasmetta al debitore ed a tutti i creditori via pec entro 15 giorni prima dell'udienza il progetto di stato passivo;
• che il debitore è abilitato al deposito di memorie;
• che i creditori potranno depositare osservazioni al progetto di stato passivo con PEC diretta alla pec del fallimento entro 6 giorni prima dell'udienza;
• che il curatore deposita sia su eventuale gestionale che sul PCT tutte le osservazioni;
• che il Curatore deposita sia su eventuale gestionale che sul PCT entro due giorni prima dell'udienza eventuali modifiche al progetto di stato passivo già depositato;
• che qualora il GD ritenga di adottare una decisione più sfavorevole al creditore rispetto alla proposta del Curatore, la trattazione della singola domanda (e quindi la dichiarazione di esecutività) sarà rinviata per consentirgli di esporre le proprie difese;
• che il curatore depositi sul PCT relazione con tutti gli allegati il giorno prima dell'udienza;
• che il singolo creditore ha facoltà di chiedere la discussione orale per posizioni controverse mediante istanza da depositare via pec alla casella pec del fallimento entro 5 giorni prima dell'udienza e che in tal caso solo per tali posizioni si svolgerà in via residuale l'udienza fisica nello stesso giorno ed alla stessa ora già fissati nell'aula 48, primo piano, Tribunale di Roma in viale Giulio Cesare 54/B; (15) AVVERTE che il termine massimo per la presentazione delle domande tardive è quello di sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo;
Tribunale di Roma
Foglio n. 8 (16) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies, 155 sexies disp. att c.p.c.• 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati all'imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del D.L. 31.5.2010, n. 78, conv. dalla L. 30.7.2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
7) alle banche dati degli enti previdenziali;
(17) AUTORIZZA il curatore ad accedere: 1) al cassetto fiscale;
2) al cassetto previdenziale;
3) alle banche dati dell'anagrafe tributaria;
4) all'archivio dei rapporti finanziari;
5) alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro;
6) al pubblico registro automobilistico;
(18) DISPONE che la presente sentenza sia comunicata: a) al debitore;
b) ai ricorrenti;
c) al pubblico ministero;
d) al curatore, (19) DISPONE che la presente sentenza sia trasmessa per estratto al Registro delle Imprese di Roma per la sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo;
(20) DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva;
(21) AUTORIZZA la prenotazione a debito delle spese relative alla presente sentenza ed alla comunicazione e pubblicazione della stessa;
(22) MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 45 del D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.
Così deciso in Roma il _______2.7.11
Il Presidente Estensore Giorgio Jachia