Articolo 6 della Legge 27 luglio 1956, n. 769
Articolo 5Articolo 7
Versione
15 agosto 1956
Art. 6.
Sono altresi' stabiliti per l'esercizio finanziario 1956-1957 i seguenti limiti di impegno per pagamenti differiti relativi a:

1) sovvenzioni dipendenti dal testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 , da leggi speciali e dalla legge 29 maggio 1951, n. 457 , lire 100.000.000;

2) concorsi e sussidi per l'esecuzione delle opere pubbliche di interesse di enti locali mediante la corresponsione di contributi costanti per trentacinque anni a norma del primo comma dell'art. 1 e del primo comma dell'art. 17 della legge 3 agosto 1949, n. 589 , nonche' della legge 15 febbraio 1953, n. 184 , lire 590.000.000 di cui:
a) per opere stradali ai sensi dell'art. 2 della citata legge n. 589, e dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1953, n. 184 , lire 100.000.000, destinate per lire 50.000.000 all'Italia, meridionale e insulare;
b) per opere marittime da eseguirsi ai sensi dell'art. 9 della citata legge n. 589, lire 5.000.000;
c) per opere elettriche da eseguirsi ai sensi dell'art. 10 della citata legge n. 589, modificato dalla legge 9 agosto 1954, n. 649 , lire 20.000.000, destinate per lire 10.000.000 all'Italia meridionale e insulare;
d) per opere igieniche indicate agli articoli 3, 4 5 e 6 della citata legge n. 589, lire 365.000.000, destinate per lire 182.500.000 all'Italia meridionale e insulare;
e) per opere ospedaliere di cui all'art. 7 della citata; legge n. 589, lire 80.000.000;
f) per la costruzione e l'ampliamento di edifici per sedi municipali ai sensi dell' art. 6 della legge 15 febbraio 1953, n. 184 , lire 20.000.000;

3) contributi a favore di enti locali per acquedotti, fognature, opere igieniche e sanitarie ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della legge 3 agosto 1949, numero 589 , lire 5.000.000.
Entrata in vigore il 15 agosto 1956