Sentenza 30 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 30/04/2026, n. 2040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2040 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02040/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03921/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3921 del 2025, proposto da
NT BO, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Calia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Camminadella, 2;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'ottemperanza
alla sentenza emessa dal Tribunale di Pavia n. 116 resa in data 4 marzo 2025, con la quale è stato accertato e dichiarato il diritto di NT BO di ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 per l’importo di € 500,00 annui
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 il dott. AN EL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e IR
Con la sentenza indicata in epigrafe, notificata con richiesta di adempimento al Ministero il 5 marzo 2025, il giudice ordinario ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscere alla parte ricorrente il diritto di ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 per l’importo di € 500,00 annuo.
Sulla citata sentenza si è formato il giudicato, come da attestazione della cancelleria del Tribunale, depositata in atti di causa.
Con il ricorso in epigrafe la parte ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’Amministrazione al predetto giudicato, chiedendo l’ottemperanza alla sentenza.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio con atto di mera forma.
La parte ricorrente, in prossimità della camera di consiglio, ha depositato in giudizio una memoria con la quale chiede una pronuncia di cessata materia del contendere in quanto, dopo il deposito del ricorso, il Ministero ha accreditato le somme indicate nella sentenza da ottemperare, insistendo tuttavia per la condanna alle spese per il principio della soccombenza virtuale.
Alla camera di consiglio del 28 aprile 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è procedibile, in quanto è decorso, dopo la notifica della sentenza, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30.
Nel merito deve darsi atto della cessazione della materia del contendere, in ragione dell’avvenuto accredito delle somme dovute sulla carta docente, secondo quanto allegato dalla parte ricorrente.
Le spese di giudizio, per il principio della soccombenza virtuale, devono essere poste a carico dell’amministrazione resistente nella misura liquidata nel dispositivo, tenendo conto del limitato impegno richiesto al difensore su una causa che verte su un’unica questione avente ad oggetto l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario in materia di carta del docente, che ha carattere seriale e che non comporta nei singoli procedimenti l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VII, 15 gennaio 2026, n. 331, con riguardo alla pronuncia di cessazione della materia del contendere, nonché Consiglio di Stato, Sez. VII, 24 aprile 2026, n. 3221, e la giurisprudenza ivi richiamata, con riguardo all’entità delle somme da liquidare), con la specificazione che le predette spese devono essere distratte in favore del difensore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese di lite, da distrarsi in favore del difensore del ricorrente dichiaratosi antistatario, liquidandole nella somma di euro 800,00 per compensi e spese, oltre ad iva e cpa, ed onere del contributo unificato come per legge, se dovuto nel presente giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN EL, Presidente, Estensore
Silvana Bini, Consigliere
Concetta Plantamura, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AN EL |
IL SEGRETARIO