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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 24/04/2025, n. 2076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2076 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. 18663/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione Seconda Civile, composto dai signori Magistrati: dott.ssa Tania Vettore Presidente rel. ed est. dott.ssa Federica Benvenuti Giudice dott. Matteo Del Vesco Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 18663 del Registro degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 promosso da:
(c.f. ), nata a [...], il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...] elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
Elisabetta Giacomelli (pec: Venezia-Mestre, Viale San Email_1
marco 49/C, che la rappresenta e difende per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo ricorrente contro
, nato a [...] il [...], contumace; CP_1
resistente con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO 1 intervenuto
In punto: scioglimento del matrimonio.
Conclusioni del ricorrente, come da ricorso, che di seguito si riproducono: “ disporre lo scioglimento del matrimonio civile accogliendo le seguenti conclusioni nel merito: 1) Dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto tra la sig.ra nata a [...] il [...], C.F. e il sig. Parte_1 C.F._1 CP_1
, nato a [...] il [...] e registrato al n. 142 foglio 172, Reg. 27 presso il Tribunale di
[...]
Prima Istanza di ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della Parte_2
sentenza. 2) Confermare l'affidamento esclusivo della minore alla madre , che assumerà, Persona_1 Parte_1
senza necessità di assenso paterno, anche le decisioni di maggior interesse per le figlie, in materia di salute, istruzione, educazione e residenza con abitazione presso la stessa. 3) Confermare che il padre possa vedere e tenere CP_1
con sé la figlia minore previo accordo con la madre, ascoltata la figlia. 4) Confermare che il padre CP_1
contribuisca al mantenimento ordinario delle figlie, entrambe ancora studentesse, nella misura di € 700,00 mensili (€
350,00 ciascuna) da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, oltre a rivalutazione annuale ISTAT secondo gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, con decorrenza dalla domanda. 5) Porre a carico del sig.
la somma forfettaria mensile di € 200,00 (€ 100,00 ciascuno) o in subordine il 100 % delle spese _2
straordinarie per entrambe le figlie. 6) Disporre che l'assegno unico sia erogato integralmente alla sig.ra 7) Porre Pt_1
a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra la somma pari ad € 300 mensili a _2 Parte_1
titolo di assegno divorzile, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre a rivalutazione annuale ISTAT.”
Conclusioni del P.M. intervenuto: “voglia il Tribunale accogliere il ricorso”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.09.2024 la signora espone di aver contratto matrimonio Parte_1
in Marocco con il sig. in data 27.02.2002. CP_1
Dal matrimonio sono nate due figlie: (n. 13.06.2003), oggi maggiorenne, studentessa non Per_2
economicamente , e (n. 02.07.2010), ancora minorenne. Per_1
2 Con sentenza n. 2270/2023, pubblicata in data 06.12.2023, il Tribunale di Venezia ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito, all'esito del procedimento contenzioso iscritto al n. RG n. 894/2020.
Con la predetta sentenza il Tribunale di Venezia ha disposto, altresì, l'affidamento esclusivo della minore alla madre, autorizzandola a prendere senza necessità di assenso paterno anche le decisioni di Per_1
maggior interesse per la figlia, in materia di salute, istruzione, educazione e residenza;
ha disposto che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia minore previo accordo con la madre, ascoltata _2
la figlia;
ha posto a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla moglie a titolo di Parte_1
mantenimento della stessa un assegno mensile pari ad euro 300, 00 oltre a rivalutazione annuale ISTAT secondo gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, con decorrenza dalla domanda, nonché un assegno mensile paro ad euro 700,00 mensili (350,00 ciascuna) oltre a rivalutazione annuale ISTAT secondo gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, con decorrenza dalla domanda, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, oltre al 50% delle spese straordinarie per le stesse, secondo il Protocollo in uso al Tribunale di Venezia.
Dal 16.09.2020, data dell'udienza di comparazione avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione giudiziale, i coniugi non hanno più ripreso la convivenza e non si sono più riconciliati, sicché era definitivamente venuta meno ogni possibilità di ricostituire una comunione materiale e spirituale tra gli stessi.
La ricorrente dall'epoca della separazione vive con le figlie a Noale, in via Bersaglieri d'Italia n. 12, mentre il sig. ive in una non precisata località della Francia ove gestisce un ristorante. CP_1
Stante l'impossibilità della ricostituzione del vincolo coniugale, la ricorrente ha chiesto, ricorrendo i presupposti di legge, l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Quanto alle condizioni economiche delle parti, la ricorrente espone di aver sempre svolto esclusivamente l'attività di casalinga durante i 18 anni di matrimonio, in quanto il marito si è sempre opposto a che ella lavorasse fuori casa. Solo a seguito della separazione, la sig.ra ha trovato qualche lavoro saltuario Pt_1
3 come traduttrice ma, pur essendosi attivata con costanza, anche considerata l'età e la mancanza di esperienze lavorative pregresse, non ha trovato un lavoro stabile.
Rappresenta che le disponibilità economiche del marito, soprattutto in contanti, e il tenore di vita in costanza di matrimonio sono sempre stati elevati. In Francia il signor imprenditore nel settore CP_1
della ristorazione e da maggio 2019 risulta essere legale rappresentante e socio al 75 % della s.r.l. “La
Trattoria” con sede nel comune di Montceau Les Mines-Dipartimento di Bourgogne-Franche-Comtè.
Stante la disparità economica delle parti, considerato che la ricorrente ha dedicato l'intero periodo del rapporto matrimoniale esclusivamente alla famiglia, sacrificando le sue potenzialità lavorative, la ricorrente chiede che venga posto a carico del sig. l'obbligo di corrispondere la somma _2
pari ad € 300,00 mensili a titolo di assegno divorzile.
Quanto ai provvedimenti relativi alla prole, stante la lontananza del padre e il suo disinteresse per le figlie, la ricorrente chiede che venga confermato anche in sede di divorzio l'affidamento esclusivo c.d. rafforzato della figlia on collocazione presso di lei, autorizzandola ad assumere anche le decisioni di Persona_1
maggior interesse per la figlia minorenne in materia di salute, istruzione, educazione e residenza senza necessità di assenso paterno. Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore previo accordo con la madre e ascoltata la figlia. Anche in ordine ai provvedimenti economici, chiede che vengano confermate le disposizioni assunte in sede di separazione ponendo a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla ricorrente a titolo di concorso nel mantenimento delle figlie l'importo di euro 700,00 mensili (€ 350,00 ciascuna).
Chiede inoltre che sia posto a carico del padre l'obbligo di corrispondere la somma forfettaria mensile di
€ 200,00 per spese straordinarie - che la ricorrente rappresenta non essere mai state rimborsate dal padre da quando ha lasciato la casa coniugale – o, in subordine il 100% delle spese mediche, scolastiche, ricreative e sportive da sostenersi per le entrambe le figlie. Chiede, inoltre, confermarsi l'assegno Unico a suo esclusivo favore.
*****
4 All'udienza dell'11.02.2025, fissata per la comparizione personale delle parti avanti al Presidente Delegato,
è comparsa la sola ricorrente che ha confermato il ricorso.
Il Giudice delegato, verificata la regolarità della notifica, ha dichiarato la contumacia di , _2
confermando in via provvisoria le disposizioni di cui al procedimento di separazione. Ha quindi rimesso la causa al Collegio per la decisione previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero.
*******
Con riferimento alla domanda di scioglimento del matrimonio, parte resistente è rimasta contumace, non v'è dunque contestazione sul perdurare della separazione. È peraltro comprovato dalla documentazione in atti che il sig. risiede all'estero dall'epoca della separazione. Ciò comprova il definitivo _2
dissolvimento della comunione spirituale e materiale fra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione. Sussistono pertanto i requisiti di cui agli artt. 1 e 3, comma 2, lett. b), della legge n. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge n. 55/2015 per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio, essendo documentato che, dalla comparizione delle parti avanti Presidente del Tribunale nell'ambito della procedura di separazione giudiziale, sono decorsi oltre dodici mesi rispetto all'introduzione del presente giudizio, senza ripresa della convivenza.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni inerenti all'affidamento, la collocazione, la frequentazione con il padre della figlia (n. 02.07.2010), considerata la distanza geografica e morale del padre (la ricorrente Per_1
ha dato atto che le figlie sono andate a trovare il padre solo a Pasqua e che lo sentono ogni tanto), nonché la circostanza, non contestata dal convenuto rimasto contumace nel presente giudizio, del mancato contributo al suo mantenimento, il Collegio ritiene debbano essere confermati i provvedimenti assunti in sede di separazione, confermando pertanto il regime di affidamento esclusivo c.d. rafforzato alla madre
. Parte_1
La madre, pertanto, prenderà senza necessità di assenso paterno anche le decisioni di maggior interesse per la figlia minorenne in materia di salute, istruzione, educazione e residenza. L'indifferenza ed il Per_1
disinteresse del padre nei confronti delle figlie sono stati confermati dal comportamento processuale tenuto dal sig. che, benché ritualmente convenuto in giudizio, non si è costituito avanti _2
5 a questo Tribunale, né è comparso per far valere il suo diritto alla genitorialità a seguito della notifica della domanda di affido esclusivo rinforzato formulata dalla ricorrente nei suoi confronti.
È noto che la principale finalità della disciplina delle condizioni di affidamento e di mantenimento dei figli minori è quella di garantire agli stessi un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, istruzione ed educazione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Al perseguimento di tale finalità è diretto l'istituto dell'affidamento condiviso, previsto dall'art. 337 ter c.c., derogabile nei soli casi in cui esso sia contrario all'interesse del minore.
Il nostro ordinamento, infatti, ha eletto la tutela dell'interesse del minore alla bigenitorialità quale linea direttrice che orienta tutta la disciplina in materia di responsabilità genitoriale, ammettendo la derogabilità della regola dell'affido condiviso nei soli casi in cui tale modello risulti pregiudizievole per l'interesse del minore. In particolare, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, in relazione ad uno dei genitori una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o, comunque, tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, come nel caso, ad esempio, di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore (Cass. Civ. 08.05.2024 n. 12474;
Cass. Civ. 19.09.2023, n. 26796).
Nel caso di specie, considerato che il padre da anni ha trasferito la propria residenza all'estero e che non frequenta le figlie, se non sporadicamente, non si occupa delle loro esigenze quotidiane, e non corrisponde il contributo al loro mantenimento, l'affidamento in via esclusiva della minore alla Per_1
madre, come sopra individuato, appare adeguato alla tutela dell'interesse della minore.
Si conferma che il sig. possa vedere e tenere con sé la figlia minore previo accordo con _2
la madre, ascoltata la figlia, come già stabilito in sede di separazione, non essendo emersi elementi pregiudizievoli alla frequentazione del padre da parte della figlia.
Si confermano le statuizioni adottate in sede di separazione anche con riguardo ai provvedimenti di natura economica in favore delle figlie. Si deve ricordare che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole,
6 secondo il precetto di cui agli artt. 147 e 315 bis cod. civ., impone ai genitori di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fin quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari è costituito dalle attuali esigenze dei figli, dal tenore di vita goduto dai figli in costanza di convivenza con entrambi i genitori, dai tempi di permanenza presso ciascun genitore, dalle risorse economiche di entrambi i genitori, dalla valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità reddituali. Alla luce dei criteri previsti dall'art. 337-ter c.c., sulla base dei dati reddituali risultanti dai documenti dimessi in causa, appare congruo stabilire a carico del sig. _2
un contributo al mantenimento ordinario delle figlie nella misura di 700, 00 euro mensili (dei quali
[...]
350,00 euro per ciascuna figlia), da versare alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% alle spese straordinarie necessarie, con decorrenza dalla domanda, da regolarsi secondo il protocollo in uso presso questo Tribunale.
Alla sig.ra dovrà inoltre essere attribuito l'intero importo dell'assegno unico per i figli a Parte_1
carico.
Quanto alla richiesta formulata dalla ricorrente di corresponsione di assegno divorzile, la documentazione dimessa in atti, in mancanza di contestazione da parte del convenuto rimasto contumace, dimostra che lo stesso svolge attività di ristorazione in Francia (precisamente nel Comune di Montceau Les Mines-
Dipartimento di Bourgogne-Franche- . della predetta società acquisiti ex art. 4 Reg. CE 1206/2001).
Lo squilibrio della condizione economica delle parti, risultante dalla documentazione in atti e la dedizione della ricorrente alla famiglia, profili entrambi non contestati dal convenuto contumace, giustificano la corresponsione di un assegno divorzile in favore della moglie che si determina nella somma mensile di
7 euro 300,00, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre a rivalutazione annuale ISTAT secondo gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, con decorrenza dalla domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza del resistente e si liquidano come da parte motiva ex DM
55/2014, come aggiornato con DM 147/22 in favore dello Stato ex art. 133 T.U. spese Giustizia per essere la ricorrente ammessa al gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via definitiva:
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e uniti in Parte_1 _2
matrimonio in data 27.2.2002 (registrato al n. 142 foglio 172, Reg 27 presso il Tribunale di Prima Istanza di Parte_2
- dispone l'affidamento esclusivo della minore lla madre autorizzandola Persona_1 Parte_1
a compiere senza necessità di assenso paterno anche le decisioni di maggior interesse per la figlia in materia di salute, istruzione, educazione e residenza;
- colloca la figlia minore presso la madre;
- dispone che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia minore previo accordo con _2
la madre, ascoltata la figlia;
- pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla sig.ra a titolo _2 Parte_1
di contributo al mantenimento delle figlie la somma di euro 700,00 mensili (euro 350, 00 ciascuna) da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre a rivalutazione annuale ISTAT secondo gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, con decorrenza dalla domanda;
- dispone che i genitori provvedano ciascuno nella misura del 50% alle spese straordinarie della prole, regolate secondo il Protocollo in uso al Tribunale di Venezia;
- pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra la somma _2 Parte_1
pari ad € 300,00 mensili a titolo di assegno divorzile, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre a rivalutazione annuale ISTAT;
8 - condanna al pagamento delle spese di lite maturate per la difesa della ricorrente _2
, che liquida in € 4.358,00 per compenso professionale, oltre al 15% delle spese generali, Parte_3
accessori come per legge e spese prenotate o prenotande a debito o anticipate dall'erario, da versarsi in favore dello Stato ex art. 133 TUSG.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 24.04.2025.
Il Presidente relatore ed estensore
Dott. ssa Tania Vettore
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione Seconda Civile, composto dai signori Magistrati: dott.ssa Tania Vettore Presidente rel. ed est. dott.ssa Federica Benvenuti Giudice dott. Matteo Del Vesco Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 18663 del Registro degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 promosso da:
(c.f. ), nata a [...], il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...] elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
Elisabetta Giacomelli (pec: Venezia-Mestre, Viale San Email_1
marco 49/C, che la rappresenta e difende per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo ricorrente contro
, nato a [...] il [...], contumace; CP_1
resistente con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO 1 intervenuto
In punto: scioglimento del matrimonio.
Conclusioni del ricorrente, come da ricorso, che di seguito si riproducono: “ disporre lo scioglimento del matrimonio civile accogliendo le seguenti conclusioni nel merito: 1) Dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto tra la sig.ra nata a [...] il [...], C.F. e il sig. Parte_1 C.F._1 CP_1
, nato a [...] il [...] e registrato al n. 142 foglio 172, Reg. 27 presso il Tribunale di
[...]
Prima Istanza di ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della Parte_2
sentenza. 2) Confermare l'affidamento esclusivo della minore alla madre , che assumerà, Persona_1 Parte_1
senza necessità di assenso paterno, anche le decisioni di maggior interesse per le figlie, in materia di salute, istruzione, educazione e residenza con abitazione presso la stessa. 3) Confermare che il padre possa vedere e tenere CP_1
con sé la figlia minore previo accordo con la madre, ascoltata la figlia. 4) Confermare che il padre CP_1
contribuisca al mantenimento ordinario delle figlie, entrambe ancora studentesse, nella misura di € 700,00 mensili (€
350,00 ciascuna) da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, oltre a rivalutazione annuale ISTAT secondo gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, con decorrenza dalla domanda. 5) Porre a carico del sig.
la somma forfettaria mensile di € 200,00 (€ 100,00 ciascuno) o in subordine il 100 % delle spese _2
straordinarie per entrambe le figlie. 6) Disporre che l'assegno unico sia erogato integralmente alla sig.ra 7) Porre Pt_1
a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra la somma pari ad € 300 mensili a _2 Parte_1
titolo di assegno divorzile, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre a rivalutazione annuale ISTAT.”
Conclusioni del P.M. intervenuto: “voglia il Tribunale accogliere il ricorso”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.09.2024 la signora espone di aver contratto matrimonio Parte_1
in Marocco con il sig. in data 27.02.2002. CP_1
Dal matrimonio sono nate due figlie: (n. 13.06.2003), oggi maggiorenne, studentessa non Per_2
economicamente , e (n. 02.07.2010), ancora minorenne. Per_1
2 Con sentenza n. 2270/2023, pubblicata in data 06.12.2023, il Tribunale di Venezia ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito, all'esito del procedimento contenzioso iscritto al n. RG n. 894/2020.
Con la predetta sentenza il Tribunale di Venezia ha disposto, altresì, l'affidamento esclusivo della minore alla madre, autorizzandola a prendere senza necessità di assenso paterno anche le decisioni di Per_1
maggior interesse per la figlia, in materia di salute, istruzione, educazione e residenza;
ha disposto che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia minore previo accordo con la madre, ascoltata _2
la figlia;
ha posto a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla moglie a titolo di Parte_1
mantenimento della stessa un assegno mensile pari ad euro 300, 00 oltre a rivalutazione annuale ISTAT secondo gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, con decorrenza dalla domanda, nonché un assegno mensile paro ad euro 700,00 mensili (350,00 ciascuna) oltre a rivalutazione annuale ISTAT secondo gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, con decorrenza dalla domanda, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, oltre al 50% delle spese straordinarie per le stesse, secondo il Protocollo in uso al Tribunale di Venezia.
Dal 16.09.2020, data dell'udienza di comparazione avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione giudiziale, i coniugi non hanno più ripreso la convivenza e non si sono più riconciliati, sicché era definitivamente venuta meno ogni possibilità di ricostituire una comunione materiale e spirituale tra gli stessi.
La ricorrente dall'epoca della separazione vive con le figlie a Noale, in via Bersaglieri d'Italia n. 12, mentre il sig. ive in una non precisata località della Francia ove gestisce un ristorante. CP_1
Stante l'impossibilità della ricostituzione del vincolo coniugale, la ricorrente ha chiesto, ricorrendo i presupposti di legge, l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Quanto alle condizioni economiche delle parti, la ricorrente espone di aver sempre svolto esclusivamente l'attività di casalinga durante i 18 anni di matrimonio, in quanto il marito si è sempre opposto a che ella lavorasse fuori casa. Solo a seguito della separazione, la sig.ra ha trovato qualche lavoro saltuario Pt_1
3 come traduttrice ma, pur essendosi attivata con costanza, anche considerata l'età e la mancanza di esperienze lavorative pregresse, non ha trovato un lavoro stabile.
Rappresenta che le disponibilità economiche del marito, soprattutto in contanti, e il tenore di vita in costanza di matrimonio sono sempre stati elevati. In Francia il signor imprenditore nel settore CP_1
della ristorazione e da maggio 2019 risulta essere legale rappresentante e socio al 75 % della s.r.l. “La
Trattoria” con sede nel comune di Montceau Les Mines-Dipartimento di Bourgogne-Franche-Comtè.
Stante la disparità economica delle parti, considerato che la ricorrente ha dedicato l'intero periodo del rapporto matrimoniale esclusivamente alla famiglia, sacrificando le sue potenzialità lavorative, la ricorrente chiede che venga posto a carico del sig. l'obbligo di corrispondere la somma _2
pari ad € 300,00 mensili a titolo di assegno divorzile.
Quanto ai provvedimenti relativi alla prole, stante la lontananza del padre e il suo disinteresse per le figlie, la ricorrente chiede che venga confermato anche in sede di divorzio l'affidamento esclusivo c.d. rafforzato della figlia on collocazione presso di lei, autorizzandola ad assumere anche le decisioni di Persona_1
maggior interesse per la figlia minorenne in materia di salute, istruzione, educazione e residenza senza necessità di assenso paterno. Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore previo accordo con la madre e ascoltata la figlia. Anche in ordine ai provvedimenti economici, chiede che vengano confermate le disposizioni assunte in sede di separazione ponendo a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla ricorrente a titolo di concorso nel mantenimento delle figlie l'importo di euro 700,00 mensili (€ 350,00 ciascuna).
Chiede inoltre che sia posto a carico del padre l'obbligo di corrispondere la somma forfettaria mensile di
€ 200,00 per spese straordinarie - che la ricorrente rappresenta non essere mai state rimborsate dal padre da quando ha lasciato la casa coniugale – o, in subordine il 100% delle spese mediche, scolastiche, ricreative e sportive da sostenersi per le entrambe le figlie. Chiede, inoltre, confermarsi l'assegno Unico a suo esclusivo favore.
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4 All'udienza dell'11.02.2025, fissata per la comparizione personale delle parti avanti al Presidente Delegato,
è comparsa la sola ricorrente che ha confermato il ricorso.
Il Giudice delegato, verificata la regolarità della notifica, ha dichiarato la contumacia di , _2
confermando in via provvisoria le disposizioni di cui al procedimento di separazione. Ha quindi rimesso la causa al Collegio per la decisione previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero.
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Con riferimento alla domanda di scioglimento del matrimonio, parte resistente è rimasta contumace, non v'è dunque contestazione sul perdurare della separazione. È peraltro comprovato dalla documentazione in atti che il sig. risiede all'estero dall'epoca della separazione. Ciò comprova il definitivo _2
dissolvimento della comunione spirituale e materiale fra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione. Sussistono pertanto i requisiti di cui agli artt. 1 e 3, comma 2, lett. b), della legge n. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge n. 55/2015 per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio, essendo documentato che, dalla comparizione delle parti avanti Presidente del Tribunale nell'ambito della procedura di separazione giudiziale, sono decorsi oltre dodici mesi rispetto all'introduzione del presente giudizio, senza ripresa della convivenza.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni inerenti all'affidamento, la collocazione, la frequentazione con il padre della figlia (n. 02.07.2010), considerata la distanza geografica e morale del padre (la ricorrente Per_1
ha dato atto che le figlie sono andate a trovare il padre solo a Pasqua e che lo sentono ogni tanto), nonché la circostanza, non contestata dal convenuto rimasto contumace nel presente giudizio, del mancato contributo al suo mantenimento, il Collegio ritiene debbano essere confermati i provvedimenti assunti in sede di separazione, confermando pertanto il regime di affidamento esclusivo c.d. rafforzato alla madre
. Parte_1
La madre, pertanto, prenderà senza necessità di assenso paterno anche le decisioni di maggior interesse per la figlia minorenne in materia di salute, istruzione, educazione e residenza. L'indifferenza ed il Per_1
disinteresse del padre nei confronti delle figlie sono stati confermati dal comportamento processuale tenuto dal sig. che, benché ritualmente convenuto in giudizio, non si è costituito avanti _2
5 a questo Tribunale, né è comparso per far valere il suo diritto alla genitorialità a seguito della notifica della domanda di affido esclusivo rinforzato formulata dalla ricorrente nei suoi confronti.
È noto che la principale finalità della disciplina delle condizioni di affidamento e di mantenimento dei figli minori è quella di garantire agli stessi un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, istruzione ed educazione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Al perseguimento di tale finalità è diretto l'istituto dell'affidamento condiviso, previsto dall'art. 337 ter c.c., derogabile nei soli casi in cui esso sia contrario all'interesse del minore.
Il nostro ordinamento, infatti, ha eletto la tutela dell'interesse del minore alla bigenitorialità quale linea direttrice che orienta tutta la disciplina in materia di responsabilità genitoriale, ammettendo la derogabilità della regola dell'affido condiviso nei soli casi in cui tale modello risulti pregiudizievole per l'interesse del minore. In particolare, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, in relazione ad uno dei genitori una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o, comunque, tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, come nel caso, ad esempio, di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore (Cass. Civ. 08.05.2024 n. 12474;
Cass. Civ. 19.09.2023, n. 26796).
Nel caso di specie, considerato che il padre da anni ha trasferito la propria residenza all'estero e che non frequenta le figlie, se non sporadicamente, non si occupa delle loro esigenze quotidiane, e non corrisponde il contributo al loro mantenimento, l'affidamento in via esclusiva della minore alla Per_1
madre, come sopra individuato, appare adeguato alla tutela dell'interesse della minore.
Si conferma che il sig. possa vedere e tenere con sé la figlia minore previo accordo con _2
la madre, ascoltata la figlia, come già stabilito in sede di separazione, non essendo emersi elementi pregiudizievoli alla frequentazione del padre da parte della figlia.
Si confermano le statuizioni adottate in sede di separazione anche con riguardo ai provvedimenti di natura economica in favore delle figlie. Si deve ricordare che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole,
6 secondo il precetto di cui agli artt. 147 e 315 bis cod. civ., impone ai genitori di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fin quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari è costituito dalle attuali esigenze dei figli, dal tenore di vita goduto dai figli in costanza di convivenza con entrambi i genitori, dai tempi di permanenza presso ciascun genitore, dalle risorse economiche di entrambi i genitori, dalla valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità reddituali. Alla luce dei criteri previsti dall'art. 337-ter c.c., sulla base dei dati reddituali risultanti dai documenti dimessi in causa, appare congruo stabilire a carico del sig. _2
un contributo al mantenimento ordinario delle figlie nella misura di 700, 00 euro mensili (dei quali
[...]
350,00 euro per ciascuna figlia), da versare alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% alle spese straordinarie necessarie, con decorrenza dalla domanda, da regolarsi secondo il protocollo in uso presso questo Tribunale.
Alla sig.ra dovrà inoltre essere attribuito l'intero importo dell'assegno unico per i figli a Parte_1
carico.
Quanto alla richiesta formulata dalla ricorrente di corresponsione di assegno divorzile, la documentazione dimessa in atti, in mancanza di contestazione da parte del convenuto rimasto contumace, dimostra che lo stesso svolge attività di ristorazione in Francia (precisamente nel Comune di Montceau Les Mines-
Dipartimento di Bourgogne-Franche- . della predetta società acquisiti ex art. 4 Reg. CE 1206/2001).
Lo squilibrio della condizione economica delle parti, risultante dalla documentazione in atti e la dedizione della ricorrente alla famiglia, profili entrambi non contestati dal convenuto contumace, giustificano la corresponsione di un assegno divorzile in favore della moglie che si determina nella somma mensile di
7 euro 300,00, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre a rivalutazione annuale ISTAT secondo gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, con decorrenza dalla domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza del resistente e si liquidano come da parte motiva ex DM
55/2014, come aggiornato con DM 147/22 in favore dello Stato ex art. 133 T.U. spese Giustizia per essere la ricorrente ammessa al gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via definitiva:
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e uniti in Parte_1 _2
matrimonio in data 27.2.2002 (registrato al n. 142 foglio 172, Reg 27 presso il Tribunale di Prima Istanza di Parte_2
- dispone l'affidamento esclusivo della minore lla madre autorizzandola Persona_1 Parte_1
a compiere senza necessità di assenso paterno anche le decisioni di maggior interesse per la figlia in materia di salute, istruzione, educazione e residenza;
- colloca la figlia minore presso la madre;
- dispone che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia minore previo accordo con _2
la madre, ascoltata la figlia;
- pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla sig.ra a titolo _2 Parte_1
di contributo al mantenimento delle figlie la somma di euro 700,00 mensili (euro 350, 00 ciascuna) da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre a rivalutazione annuale ISTAT secondo gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, con decorrenza dalla domanda;
- dispone che i genitori provvedano ciascuno nella misura del 50% alle spese straordinarie della prole, regolate secondo il Protocollo in uso al Tribunale di Venezia;
- pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra la somma _2 Parte_1
pari ad € 300,00 mensili a titolo di assegno divorzile, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre a rivalutazione annuale ISTAT;
8 - condanna al pagamento delle spese di lite maturate per la difesa della ricorrente _2
, che liquida in € 4.358,00 per compenso professionale, oltre al 15% delle spese generali, Parte_3
accessori come per legge e spese prenotate o prenotande a debito o anticipate dall'erario, da versarsi in favore dello Stato ex art. 133 TUSG.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 24.04.2025.
Il Presidente relatore ed estensore
Dott. ssa Tania Vettore
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