Sentenza breve 23 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza breve 23/06/2025, n. 4653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4653 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 04653/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06403/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 6403 del 2024, proposto da
GE TO, rappresentato e difeso dall'avvocato Benedetto Maria Iannitti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Comune di Piedimonte Matese, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gianni Maria Saracco, Teodolinda Stocchetti, Fabrizio Colasurdo e Riccardo Schininà, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Società Immobiliare ER & EL S.p.A., rappresentata e difesa dall'avvocato Clemente Manzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
per l'accertamento dell’illegittimità
del silenzio-inadempimento serbato dal Comune intimato in ordine all’istanza di cui alla diffida del 12 settembre 2024, avente ad oggetto la richiesta adozione dei provvedimenti sanzionatori relativamente agli immobili realizzati con permesso di costruire prot.9078/158uu 6 maggio 2005 e permesso a costruire in variante n.2882QU/206P del 29.10.2009,
dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere in ordine alla menzionata istanza,
e per la condanna
dell'Amministrazione resistente a provvedere entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Piedimonte Matese e della Società Immobiliare ER & EL S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2025 il dott. Domenico De Falco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 26 novembre 2024 e depositato il successivo 13 dicembre, il sig. GE TO ha chiesto l’accertamento del silenzio-inadempimento del Comune intimato serbato sull’istanza di cui alla diffida del 12 settembre 2024, avente ad oggetto la richiesta adozione dei provvedimenti sanzionatori relativamente agli immobili realizzati con permesso di costruire prot.9078/158uu 6 maggio 2005 e permesso a costruire in variante n.2882QU/206P del 29.10.2009, nonché l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione comunale di provvedere sull’istanza in questione e la condanna della medesima a provvedere.
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Piedimonte Matese e la controinteressata società immobiliare ER & EL S.p.A. che hanno in limine eccepito l’irricevibilità del ricorso per tardivo deposito;
Alla camera di consiglio del 3 aprile 2025 la causa è stata introitata in decisione.
Deve preliminarmente scrutinarsi l’eccezione di irricevibilità.
Essa è fondata.
Ai sensi dell’art. 87 co. 2 lett. b) c.p.a. il termine per il deposito del ricorso avverso il silenzio è dimezzato rispetto a quello dettato dall’art. 45 c.p.a., con la conseguenza che il ricorso doveva, nella specie, essere depositato entro 15 giorni, laddove nel caso di specie il ricorso è stato notificato in data 26 novembre ed è stato depositato il successivo 13 dicembre, ossia 17 giorni dopo l’avvenuta notifica.
Deve quindi concludersi che il deposito del gravame in oggetto è tardivo rispetto al termine di decadenza dimidiato di cui all’art. 87 c.p.a. e deve essere quindi dichiarato irricevibile ai sensi art. 35, co. 1, lett. a, c.p.a.;
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile per tardività del deposito.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore dell’Amministrazione comunale e della controinteressata società nella misura di euro 1.000 (mille/00) ciascuna oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Corciulo, Presidente
Paola Palmarini, Consigliere
Domenico De Falco, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Domenico De Falco | Paolo Corciulo |
IL SEGRETARIO