TRIB
Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 01/12/2025, n. 1548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1548 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa
Maria Cusenza, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile R.G.N. 2194/2022 promosso da
, C.F. , elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliata in Campofelice di Roccella, Via Cesare Civello n. 47, presso lo studio dell'Avv. Massimo La Rocca che la rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in Controparte_1
proprio e quale mandatario della Controparte_2 [...]
con sede in Roma, Via G. B. Vico n. 9, in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Palermo, Via Laurana
pag. 1 n. 59, presso l'Avvocatura Distrettuale dell' con gli Avv.ti Maria Grazia CP_1
SP e NA IO ZZ che lo rappresentano e difendono per procura in Notar di Roma in data 21 luglio 2015 Persona_1
RESISTENTE
C.F. E PART. IVA , Controparte_4 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in
Palermo, Piazza Europa n. 37 presso lo studio dell'Avv. Lorenzo Lo Verso che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'art. 45 co. 17 della L. 18/6/2009 n. 69, entrata in vigore il 4/7/2009, ha sostituito il n. 4) dell'art. 132 co. 2 c.p.c., prevedendo che la sentenza debba contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, mentre non è più necessaria l'esposizione dello svolgimento del processo.
Con ricorso depositato in data 25.07.2022 la ricorrente indicata in epigrafe propose opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
29620229001904578000 notificata in data 10/12.07.2022 con riferimento ai seguenti avvisi di addebito per un totale complessivo di € 38.170,24:
pag. 2 1) avviso di addebito n. 59620130004026255000 presuntivamente notificato il
19.12.2013 per contributi I.V.S. sanzioni, somme aggiuntive relative agli anni
2013, 2012, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012 per un totale di € 17.861,36;
2) avviso di addebito n. 59620140000796714000 presuntivamente notificato il
10.06.2014 per contributi I.V.S. sanzioni, somme aggiuntive ed altre voci di credito relative agli anni 2013 e 2014 per un totale di € 2.544,06;
3) avviso di addebito n. 59620150002004881000 presuntivamente notificato il
5.11.2015 per contributi I.V.S., sanzioni, somme aggiuntive ed altre voci di credito relative agli anni 2014 e 2015 per un totale di € 2.468,22;
4) avviso di addebito n. 59620160000922529000 presuntivamente notificato in data 11.04.2016 per contributi I.V.S., sanzioni, somme aggiuntive ed altre voci di credito relative agli anni 2015 e 2016 per un totale di € 2.423,20;
5) avviso di addebito n. 59620160006254661000 presuntivamente notificato il
28.11.2016 per contributi I.V.S., sanzioni, somme aggiuntive ed altre voci di credito relative agli anni 2015 e 2016 per un totale di € 2.371,45;
6) avviso di addebito n. 59620160008973291000 presuntivamente notificato il 12.01.2017 per contributi I.V.S., sanzioni, somme aggiuntive ed altre voci di credito relative agli anni 2010 e 2011 per un totale di € 3.242,32;
7) avviso di addebito n. 5962016000933364000 presuntivamente notificato il
16.01.2017 per contributi I.V.S., sanzioni, somme aggiuntive ed altre voci di pag. 3 credito relative agli anni 2009 per un totale di € 1.753,31;
8) avviso di addebito n. 59620170003113365000 presuntivamente notificato il 9.10.2017 per somme presuntivamente dovute per Contributi I.V.S., sanzioni,
somme aggiuntive ed altre voci di credito relative agli anni 2016 e 2017 per un totale di € 4.680,45;
9) avviso di addebito n. 59620170005971402000 presuntivamente notificato il
14.11.2017 per contributi I.V.S., sanzioni, somme aggiuntive ed altre voci di credito relative agli anni 2012 per un totale di € 835,44.
Allegava, in merito, la mancata notifica di atti interruttivi degli avvisi di addebito sottesi all'atto impugnato nonché la prescrizione dei crediti ingiunti,
contestando, comunque per vari motivi la pretesa contributiva.
L' costituendosi in giudizio, eccepiva l'infondatezza dell'opposizione della CP_1
quale chiedeva, pertanto, il rigetto.
L' costituendosi in giudizio, deduceva la Controparte_4
regolarità della procedura esecutiva di notifica, l'inesistenza della prescrizione e l'infondatezza dell'opposizione della quale chiedeva, pertanto, il rigetto.
In data 16.12.2024 si è svolta l'udienza nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. e la causa veniva posta in decisione.
L'opposizione è parzialmente fondata.
L'opponente è, infatti, decaduto dalla possibilità di proporre opposizione pag. 4 avverso la cartella di pagamento posta a base della intimazione di pagamento impugnata, in quanto il ricorso è stato depositato oltre il termine perentorio di quaranta giorni dalla notificazione delle cartelle medesime, fissato dall'art. 24 d.
lgs. n. 46 del 1999.
Dall'esame complessivo del ricorso, tuttavia, si evince che la ricorrente ha proposto anche un'azione di accertamento negativo della pretesa dell'ente previdenziale iscritta a ruolo, per avvenuta prescrizione quinquennale maturata dopo la notificazione della cartella.
Tale domanda configura una vera e propria opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., in quanto tendente a far valere fatti estintivi dell'obbligazione sopravvenuti dopo la formazione del titolo rappresentato dalla cartella esattoriale non opposta tempestivamente.
Orbene, il diritto di credito azionato dall' mediante Controparte_5
l'iscrizione nei ruoli esattoriali non muta la sua natura e, quindi, il regime prescrizionale ad esso applicabile, in ragione della sopravvenuta inopponibilità
della cartella esattoriale ritualmente notificata.
La riscossione attraverso ruoli esattoriali, disciplinata anche per i crediti contributivi dal D. Lgs. 46/1999, costituisce, infatti, un procedimento alternativo
(e per molti interpreti esclusivo) rispetto a quello giurisdizionale costituito ad esempio dal procedimento monitorio, finalizzato alla formazione in tempi pag. 5 rapidi di un titolo esecutivo stragiudiziale, necessario e sufficiente alla riscossione in forma coattiva (con gli strumenti previsti dalla legge speciale) dei crediti medesimi.
Ciò comporta che il credito iscritto a ruolo non muta la sua fonte e natura a seguito della mancata tempestiva opposizione della cartella esattoriale ritualmente notificata.
Pertanto, sebbene dopo lo scadere del termine di quaranta giorni dalla suddetta notifica il titolo esecutivo stragiudiziale costituito dal ruolo esattoriale diventi intangibile, il credito in esso iscritto continua ad essere assoggettato, non potendosi estendere ad esso la norma dettata dall'art. 2953 c.c. in materia di
“giudicato”, al regime prescrizionale speciale, proprio della sua natura, ovvero,
ove applicabile ratione temporis, il regime prescrizionale quinquennale introdotto dalla L. 335/1995.
Sul punto, va, infatti, precisato che, dalla documentazione versata in atti dall' emerge la regolarità della notifica effettuata dall' alla ricorrente CP_1 CP_1
degli avvisi di addebito:
1) n. 59620130004026255000 notificato il 19.12.2013;
2) n. 59620140000796714000 notificato 10.06.2014;
3) n. 59620150002004881000 notificato 05.11.2015;
4) n. 59620160000922529000 notificato l'11.04.2016;
pag. 6 5) n. 59620160006254661000 notificato il 28.11.2016;
6) n. 59620160008973291000 notificato 12.01.2017;
7) n. 59620160009333264000 notificato il 16.01.2017;
8) n. 59620170003113365000 notificato il 09.10.2017;
9) n. 59620170005971402000 notificato il 14.11.2017.
Dalla documentazione versata in atti dalla si rileva che per gli avvisi di CP_6
addebito di cui ai numeri da 1) a 4) in data 25.01.2017 è stato notificato il CP_1
preavviso di fermo amministrativo n. 29680201600033681/000 e in data
10/12.07.2022 ossia oltre il termine di prescrizione quinquennale è stata notificata l'intimazione impugnata.
La notifica dell'impugnato avviso di intimazione di pagamento è avvenuta oltre il termine di prescrizione quinquennale. Applicando alla detta notifica l'art. 67,
comma 1, del D.L. 18/2020 del Decreto Cura Italia che ha disposto la sospensione dei termini per l'attività degli Enti impositori nel periodo dal 9 marzo al 31 maggio 2020 e che ha sospeso i termini di prescrizione per la durata complessiva di 85 giorni, l'intimazione impugnata doveva essere notificata entro il 20.04.2022.
Per l'effetto, va affermata la sussistenza del diritto della di agire CP_6
esecutivamente per i crediti portati dall'intimazione impugnata.
Per gli avvisi di addebito di cui ai numeri da 5) a 9) che sono successivi al pag. 7 preavviso, nessuna notifica di atti prodromici interruttivi è stata effettuata.
Si rileva, inoltre, che anche alle dette notifiche è applicabile l'art. 67, comma 1,
del D.L. 18/2020 Decreto Cura Italia che ha disposto la sospensione dei termini per l'attività degli Enti impositori nel periodo dal 9 marzo al 31 maggio 2020 e che ha sospeso i termini di prescrizione per la durata complessiva di 85 giorni.
Per l'avviso di addebito n. 59620160006254661000 notificato il 28.11.2016 la notifica dell'intimazione di pagamento utile ai fini dell'interruzione della prescrizione doveva essere effettuata entro il 22.02.2022 (28.11.2021+ 85 giorni di sospensione) ma essendo avvenuta in data 10/12.07.2022 il termine di prescrizione non è stato interrotto.
Per l'avviso di addebito n. 59620160008973291000 notificato 12.01.2017 la notifica dell'intimazione di pagamento utile ai fini dell'interruzione della prescrizione doveva essere effettuata entro il 07.04.2022 (12.01.2022 + 85 giorni di sospensione) ma essendo avvenuta in data 10/12.07.2022 il termine di prescrizione non è stato interrotto.
Per l'avviso di addebito n. 59620160009333264000 notificato il 16.01.2017 la notifica dell'intimazione di pagamento utile ai fini dell'interruzione della prescrizione doveva essere effettuata entro il giorno 11.04.2022 (16.01.2022 + 85
giorni di sospensione) ma essendo avvenuta in data 10/12.07.2022 il termine di prescrizione non è stato interrotto.
pag. 8 Nessun atto interruttivo della prescrizione antecedente l'intimazione di pagamento oggi impugnata è stato effettuato. Pertanto, poiché tale onere non è
stato assolto, i crediti per contributi contestati ed iscritti negli anzidetti CP_1
avvisi di addebito devono essere dichiarati prescritti e, per l'effetto,
l'intimazione di pagamento oggi impugnata va annullata.
Pertanto, la non ha il diritto di agire esecutivamente sulla scorta dell'atto CP_6
impugnato.
Il ricorso deve essere rigettato:
- per l'avviso di addebito n. 59620170003113365000 notificato il 09.10.2017 la notifica dell'intimazione di pagamento utile ai fini dell'interruzione della prescrizione doveva essere effettuata entro il 02.01.2023 (09.10.2022 + 85 giorni di sospensione) ed essendo avvenuta in data 10/12.07.2022 il termine di prescrizione è stato interrotto;
- per l'avviso di addebito n. 59620170005971402000 notificato il 14.11.2017 la notifica dell'intimazione di pagamento utile ai fini dell'interruzione della prescrizione doveva essere effettuata entro il 07.02.2023 (14.11.2022 + 85 giorni di sospensione) ed essendo avvenuta in data 10/12.07.2022 il termine di prescrizione è stato interrotto.
Tutte le anzidette notificazioni sono da considerarsi validamente effettuate e interruttive del termine di prescrizione quinquennale. Per l'effetto, va affermata pag. 9 la sussistenza del diritto della di agire esecutivamente per i crediti portati CP_6
dall'intimazione impugnata.
In ragione della parziale reciproca soccombenza, appare equa la compensazione delle spese di lite,
PQM
Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa,
- dichiara prescritti i crediti iscritti l'intimazione di pagamento n.
29620229001904578000 impugnata con riferimento agli avvisi di addebito 1) n.
59620130004026255000 notificato il 19.12.2013, n. 59620140000796714000
notificato 10.06.2014, n. 59620150002004881000 notificato 05.11.2015, n.
59620160000922529000 notificato l'11.04.2016, n. 59620160006254661000
notificato il 28.11.2016, n. 59620160008973291000 notificato 12.01.2017 e n.
59620160009333264000 notificato il 16.01.2017 e, per l'effetto, la annulla;
- per l'effetto va affermata l'insussistenza della di agire esecutivamente CP_6
sulla scorta dell'atto impugnato;
- rigetta il ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 29620229001904578000
notificata alla ricorrente in data 10/12.07.2022 con riferimento agli avvisi di addebito n. 59620170003113365000 notificato il 09.10.2017 e n.
pag. 10 59620170005971402000 notificato il 14.11.2017;
- per l'effetto, va affermata la sussistenza del diritto della di agire CP_6
esecutivamente per i crediti portati dall'intimazione impugnata;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Termini Imerese in data 30 novembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Cusenza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa Maria Cusenza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
pag. 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa
Maria Cusenza, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile R.G.N. 2194/2022 promosso da
, C.F. , elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliata in Campofelice di Roccella, Via Cesare Civello n. 47, presso lo studio dell'Avv. Massimo La Rocca che la rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in Controparte_1
proprio e quale mandatario della Controparte_2 [...]
con sede in Roma, Via G. B. Vico n. 9, in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Palermo, Via Laurana
pag. 1 n. 59, presso l'Avvocatura Distrettuale dell' con gli Avv.ti Maria Grazia CP_1
SP e NA IO ZZ che lo rappresentano e difendono per procura in Notar di Roma in data 21 luglio 2015 Persona_1
RESISTENTE
C.F. E PART. IVA , Controparte_4 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in
Palermo, Piazza Europa n. 37 presso lo studio dell'Avv. Lorenzo Lo Verso che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'art. 45 co. 17 della L. 18/6/2009 n. 69, entrata in vigore il 4/7/2009, ha sostituito il n. 4) dell'art. 132 co. 2 c.p.c., prevedendo che la sentenza debba contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, mentre non è più necessaria l'esposizione dello svolgimento del processo.
Con ricorso depositato in data 25.07.2022 la ricorrente indicata in epigrafe propose opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
29620229001904578000 notificata in data 10/12.07.2022 con riferimento ai seguenti avvisi di addebito per un totale complessivo di € 38.170,24:
pag. 2 1) avviso di addebito n. 59620130004026255000 presuntivamente notificato il
19.12.2013 per contributi I.V.S. sanzioni, somme aggiuntive relative agli anni
2013, 2012, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012 per un totale di € 17.861,36;
2) avviso di addebito n. 59620140000796714000 presuntivamente notificato il
10.06.2014 per contributi I.V.S. sanzioni, somme aggiuntive ed altre voci di credito relative agli anni 2013 e 2014 per un totale di € 2.544,06;
3) avviso di addebito n. 59620150002004881000 presuntivamente notificato il
5.11.2015 per contributi I.V.S., sanzioni, somme aggiuntive ed altre voci di credito relative agli anni 2014 e 2015 per un totale di € 2.468,22;
4) avviso di addebito n. 59620160000922529000 presuntivamente notificato in data 11.04.2016 per contributi I.V.S., sanzioni, somme aggiuntive ed altre voci di credito relative agli anni 2015 e 2016 per un totale di € 2.423,20;
5) avviso di addebito n. 59620160006254661000 presuntivamente notificato il
28.11.2016 per contributi I.V.S., sanzioni, somme aggiuntive ed altre voci di credito relative agli anni 2015 e 2016 per un totale di € 2.371,45;
6) avviso di addebito n. 59620160008973291000 presuntivamente notificato il 12.01.2017 per contributi I.V.S., sanzioni, somme aggiuntive ed altre voci di credito relative agli anni 2010 e 2011 per un totale di € 3.242,32;
7) avviso di addebito n. 5962016000933364000 presuntivamente notificato il
16.01.2017 per contributi I.V.S., sanzioni, somme aggiuntive ed altre voci di pag. 3 credito relative agli anni 2009 per un totale di € 1.753,31;
8) avviso di addebito n. 59620170003113365000 presuntivamente notificato il 9.10.2017 per somme presuntivamente dovute per Contributi I.V.S., sanzioni,
somme aggiuntive ed altre voci di credito relative agli anni 2016 e 2017 per un totale di € 4.680,45;
9) avviso di addebito n. 59620170005971402000 presuntivamente notificato il
14.11.2017 per contributi I.V.S., sanzioni, somme aggiuntive ed altre voci di credito relative agli anni 2012 per un totale di € 835,44.
Allegava, in merito, la mancata notifica di atti interruttivi degli avvisi di addebito sottesi all'atto impugnato nonché la prescrizione dei crediti ingiunti,
contestando, comunque per vari motivi la pretesa contributiva.
L' costituendosi in giudizio, eccepiva l'infondatezza dell'opposizione della CP_1
quale chiedeva, pertanto, il rigetto.
L' costituendosi in giudizio, deduceva la Controparte_4
regolarità della procedura esecutiva di notifica, l'inesistenza della prescrizione e l'infondatezza dell'opposizione della quale chiedeva, pertanto, il rigetto.
In data 16.12.2024 si è svolta l'udienza nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. e la causa veniva posta in decisione.
L'opposizione è parzialmente fondata.
L'opponente è, infatti, decaduto dalla possibilità di proporre opposizione pag. 4 avverso la cartella di pagamento posta a base della intimazione di pagamento impugnata, in quanto il ricorso è stato depositato oltre il termine perentorio di quaranta giorni dalla notificazione delle cartelle medesime, fissato dall'art. 24 d.
lgs. n. 46 del 1999.
Dall'esame complessivo del ricorso, tuttavia, si evince che la ricorrente ha proposto anche un'azione di accertamento negativo della pretesa dell'ente previdenziale iscritta a ruolo, per avvenuta prescrizione quinquennale maturata dopo la notificazione della cartella.
Tale domanda configura una vera e propria opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., in quanto tendente a far valere fatti estintivi dell'obbligazione sopravvenuti dopo la formazione del titolo rappresentato dalla cartella esattoriale non opposta tempestivamente.
Orbene, il diritto di credito azionato dall' mediante Controparte_5
l'iscrizione nei ruoli esattoriali non muta la sua natura e, quindi, il regime prescrizionale ad esso applicabile, in ragione della sopravvenuta inopponibilità
della cartella esattoriale ritualmente notificata.
La riscossione attraverso ruoli esattoriali, disciplinata anche per i crediti contributivi dal D. Lgs. 46/1999, costituisce, infatti, un procedimento alternativo
(e per molti interpreti esclusivo) rispetto a quello giurisdizionale costituito ad esempio dal procedimento monitorio, finalizzato alla formazione in tempi pag. 5 rapidi di un titolo esecutivo stragiudiziale, necessario e sufficiente alla riscossione in forma coattiva (con gli strumenti previsti dalla legge speciale) dei crediti medesimi.
Ciò comporta che il credito iscritto a ruolo non muta la sua fonte e natura a seguito della mancata tempestiva opposizione della cartella esattoriale ritualmente notificata.
Pertanto, sebbene dopo lo scadere del termine di quaranta giorni dalla suddetta notifica il titolo esecutivo stragiudiziale costituito dal ruolo esattoriale diventi intangibile, il credito in esso iscritto continua ad essere assoggettato, non potendosi estendere ad esso la norma dettata dall'art. 2953 c.c. in materia di
“giudicato”, al regime prescrizionale speciale, proprio della sua natura, ovvero,
ove applicabile ratione temporis, il regime prescrizionale quinquennale introdotto dalla L. 335/1995.
Sul punto, va, infatti, precisato che, dalla documentazione versata in atti dall' emerge la regolarità della notifica effettuata dall' alla ricorrente CP_1 CP_1
degli avvisi di addebito:
1) n. 59620130004026255000 notificato il 19.12.2013;
2) n. 59620140000796714000 notificato 10.06.2014;
3) n. 59620150002004881000 notificato 05.11.2015;
4) n. 59620160000922529000 notificato l'11.04.2016;
pag. 6 5) n. 59620160006254661000 notificato il 28.11.2016;
6) n. 59620160008973291000 notificato 12.01.2017;
7) n. 59620160009333264000 notificato il 16.01.2017;
8) n. 59620170003113365000 notificato il 09.10.2017;
9) n. 59620170005971402000 notificato il 14.11.2017.
Dalla documentazione versata in atti dalla si rileva che per gli avvisi di CP_6
addebito di cui ai numeri da 1) a 4) in data 25.01.2017 è stato notificato il CP_1
preavviso di fermo amministrativo n. 29680201600033681/000 e in data
10/12.07.2022 ossia oltre il termine di prescrizione quinquennale è stata notificata l'intimazione impugnata.
La notifica dell'impugnato avviso di intimazione di pagamento è avvenuta oltre il termine di prescrizione quinquennale. Applicando alla detta notifica l'art. 67,
comma 1, del D.L. 18/2020 del Decreto Cura Italia che ha disposto la sospensione dei termini per l'attività degli Enti impositori nel periodo dal 9 marzo al 31 maggio 2020 e che ha sospeso i termini di prescrizione per la durata complessiva di 85 giorni, l'intimazione impugnata doveva essere notificata entro il 20.04.2022.
Per l'effetto, va affermata la sussistenza del diritto della di agire CP_6
esecutivamente per i crediti portati dall'intimazione impugnata.
Per gli avvisi di addebito di cui ai numeri da 5) a 9) che sono successivi al pag. 7 preavviso, nessuna notifica di atti prodromici interruttivi è stata effettuata.
Si rileva, inoltre, che anche alle dette notifiche è applicabile l'art. 67, comma 1,
del D.L. 18/2020 Decreto Cura Italia che ha disposto la sospensione dei termini per l'attività degli Enti impositori nel periodo dal 9 marzo al 31 maggio 2020 e che ha sospeso i termini di prescrizione per la durata complessiva di 85 giorni.
Per l'avviso di addebito n. 59620160006254661000 notificato il 28.11.2016 la notifica dell'intimazione di pagamento utile ai fini dell'interruzione della prescrizione doveva essere effettuata entro il 22.02.2022 (28.11.2021+ 85 giorni di sospensione) ma essendo avvenuta in data 10/12.07.2022 il termine di prescrizione non è stato interrotto.
Per l'avviso di addebito n. 59620160008973291000 notificato 12.01.2017 la notifica dell'intimazione di pagamento utile ai fini dell'interruzione della prescrizione doveva essere effettuata entro il 07.04.2022 (12.01.2022 + 85 giorni di sospensione) ma essendo avvenuta in data 10/12.07.2022 il termine di prescrizione non è stato interrotto.
Per l'avviso di addebito n. 59620160009333264000 notificato il 16.01.2017 la notifica dell'intimazione di pagamento utile ai fini dell'interruzione della prescrizione doveva essere effettuata entro il giorno 11.04.2022 (16.01.2022 + 85
giorni di sospensione) ma essendo avvenuta in data 10/12.07.2022 il termine di prescrizione non è stato interrotto.
pag. 8 Nessun atto interruttivo della prescrizione antecedente l'intimazione di pagamento oggi impugnata è stato effettuato. Pertanto, poiché tale onere non è
stato assolto, i crediti per contributi contestati ed iscritti negli anzidetti CP_1
avvisi di addebito devono essere dichiarati prescritti e, per l'effetto,
l'intimazione di pagamento oggi impugnata va annullata.
Pertanto, la non ha il diritto di agire esecutivamente sulla scorta dell'atto CP_6
impugnato.
Il ricorso deve essere rigettato:
- per l'avviso di addebito n. 59620170003113365000 notificato il 09.10.2017 la notifica dell'intimazione di pagamento utile ai fini dell'interruzione della prescrizione doveva essere effettuata entro il 02.01.2023 (09.10.2022 + 85 giorni di sospensione) ed essendo avvenuta in data 10/12.07.2022 il termine di prescrizione è stato interrotto;
- per l'avviso di addebito n. 59620170005971402000 notificato il 14.11.2017 la notifica dell'intimazione di pagamento utile ai fini dell'interruzione della prescrizione doveva essere effettuata entro il 07.02.2023 (14.11.2022 + 85 giorni di sospensione) ed essendo avvenuta in data 10/12.07.2022 il termine di prescrizione è stato interrotto.
Tutte le anzidette notificazioni sono da considerarsi validamente effettuate e interruttive del termine di prescrizione quinquennale. Per l'effetto, va affermata pag. 9 la sussistenza del diritto della di agire esecutivamente per i crediti portati CP_6
dall'intimazione impugnata.
In ragione della parziale reciproca soccombenza, appare equa la compensazione delle spese di lite,
PQM
Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa,
- dichiara prescritti i crediti iscritti l'intimazione di pagamento n.
29620229001904578000 impugnata con riferimento agli avvisi di addebito 1) n.
59620130004026255000 notificato il 19.12.2013, n. 59620140000796714000
notificato 10.06.2014, n. 59620150002004881000 notificato 05.11.2015, n.
59620160000922529000 notificato l'11.04.2016, n. 59620160006254661000
notificato il 28.11.2016, n. 59620160008973291000 notificato 12.01.2017 e n.
59620160009333264000 notificato il 16.01.2017 e, per l'effetto, la annulla;
- per l'effetto va affermata l'insussistenza della di agire esecutivamente CP_6
sulla scorta dell'atto impugnato;
- rigetta il ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 29620229001904578000
notificata alla ricorrente in data 10/12.07.2022 con riferimento agli avvisi di addebito n. 59620170003113365000 notificato il 09.10.2017 e n.
pag. 10 59620170005971402000 notificato il 14.11.2017;
- per l'effetto, va affermata la sussistenza del diritto della di agire CP_6
esecutivamente per i crediti portati dall'intimazione impugnata;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Termini Imerese in data 30 novembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Cusenza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa Maria Cusenza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
pag. 11