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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 09/12/2025, n. 926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 926 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Franco Pastorelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1694/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. Parte_1 C.F._1 FOFFI SAMUELE ( con studio in MONTALTO DI CASTRO (VT) VIA C.F._2 AURELIA TARQUINIA 39;
ATTORE APPELLANTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LUNGHI DANIELE del CP_1 C.F._3 foro di LIVORNO;
CONVENUTA APPELLATA posta decisione all'udienza del 4.12.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice appellante: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Livorno, contrariis reiectis: in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 120/2022 emessa dal Giudice di Pace di Piombino in data 29.11.2022, nell'ambito del giudizio n. 304/2021 R.G., depositata in cancelleria in data 12.12.2022 e mai notificata, accogliere le seguenti conclusioni: 1) confermata la revoca del decreto ingiuntivo n. 131/2021, emesso e depositato in data 04.10.2021 dal Giudice di pace di Piombino, Dott.ssa , e notificato nelle mani del signor Persona_1 [...]
in data 13.10.2021, conseguentemente accertare e dichiarare che nulla è dovuto Parte_1 dall'odierno opponente signor alla signora per le spese straordinarie Parte_1 CP_1 mediche e sportive di cui al decreto ingiuntivo opposto in primo grado e, per l'effetto, respingere e/o rigettare le relative domande formulate nel ricorso per ingiunzione;
2) accogliere la domanda riconvenzionale proposta dal Sig. e conseguentemente Parte_1 condannare la Sig.ra alla restituzione della somma complessiva pari ad Euro 4.166,66 in favore CP_1 del Sig. , oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, per le ragioni esposte in Parte_1 narrativa;
3) compensare le spese e gli onorari del giudizio di primo grado per i motivi meglio esposti nel presente atto.
pagina 1 di 7 Inoltre, Voglia l'Ill.mo Tribunale di Livorno disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi al Giudice di Pace per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi al presente giudizio.
per parte convenuta appellata: Rigettare in toto l'impugnazione proposta dal sig in quanto infondata in fatto e in diritto e Pt_1 conseguentemente confermare la condanna del sig al pagamento della somma di € 2016,50 a Pt_1 titolo di rimborso del 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio CP_2 In accoglimento dell'appello incidentale proposto In riforma della sentenza 120\2022 rigettare in toto la domanda riconvenzionale proposta dal Pt_1 per essere la stessa non provata e infondata in fatto e in diritto al pari dell'eccezione riconvenzionale da ritenersi quest'ultima inammissibile oltre che non provata e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza dichiarare che nessuna somma è dovuta dalla sigra in favore del sig CP_1 [...]
Parte_1 In accoglimento dell'appello incidentale proposto Condannare il sig al pagamento delle spese Pt_1 di lite di entrambi i gradi di giudizio riformando la sentenza di primo grado nel punto in cui compensa in ragione del 50% le spese di lite e condanna il Sig. al pagamento di ½ delle spese di lite Pt_1 liquidate in complessivi Euro 650,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15% spese generali ed oneri di legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso monitorio innanzi al G.d.P. di chiedeva che fosse ingiunto ad Controparte_3 di corrisponderle € 2.061,50 a titolo di rimborso del 50% delle spese straordinarie Parte_1 sostenute e anticipate nell'interesse e in favore del figlio maggiorenne ma economicamente non CP_2 autosufficiente.
Il giudice di Pace accoglieva tale domanda emettendo, in data 04.10.2021, il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 131\2021.
1.1. Avverso lo stesso proponeva opposizione deducendo: Parte_1
- di non dover provvedere al rimborso delle spese universitarie del figlio per essere quest'ultimo autosufficiente e per essere la spesa non concordata e non comunicata per tempo;
- di non dover rimborsare la spesa di cui alle fatture della dr.ssa in quanto terapia non urgente e Per_2 non comunicata e non concordata;
- di non dover rimborsare le spese sportive in quanto non comunicate e non concordate;
- di non dover rimborsare le ulteriori spese sanitarie in quanto scorrettamente portate a sua conoscenza solo in occasione della notifica del decreto ingiuntivo e in ogni caso non concordate e non comunicate.
Proponeva altresì domanda riconvenzionale per ottenere la restituzione della somma di € 4.166,66, chiedendo in subordine di compensare tale somma con quanto accertato dovuto per i titoli di cui al decreto ingiuntivo.
pagina 2 di 7 1.2 Pronunciando all'esito del giudizio di opposizione al suddetto decreto ingiuntivo n. 131/2021 il
Giudice di Pace di Piombino, con sentenza n. 120/2022, emessa in data 29.11.2022, depositata in cancelleria in data 12.12.2022, così provvedeva:
“ IL GIUDICE DI PACE ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 131 del 2021, condanna il sig. a pagare Pt_1 alla sig.ra a titolo di rimborso del 50% delle spese ordinarie e straordinarie da questa sostenute CP_1 per il figlio , la somma complessiva di € 2.016,50 e condanna la sig.ra in parziale CP_2 CP_1 accoglimento della domanda riconvenzionale restitutoria, a rimborsare al sig. la somma di € Pt_1
850,00. Compensa le spese legali per ½ e pone il restante ½ a carico di parte opponente, quota che tassa e liquida in complessivi € 650,00 per compensi, oltre al rimborso for. 15% spese generali ed oneri di legge”.
1.3 Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello Parte_1
Con tale atto lo stesso contestava la sentenza nella parte in cui aveva deciso circa il rimborso delle spese mediche e sportive effettuate dalla appellata nell'interesse del figlio asserendo che erroneamente il loro rimborso fosse stato ritenuto dovuto per non avere egli prestato il proprio dissenso, che però egli non aveva potuto manifestare non essendo stato posto a conoscenza delle medesime.
Deduceva altresì che la odierna appellata non avesse neppure provato che dette spese fossero urgenti e dunque fatte senza la possibilità di previamente concordarle e che comunque fossero indispensabili nell'interesse del figlio.
Quanto alla domanda riconvenzionale da lui proposta contestava che il giudice di prime cure avesse fatto erronea applicazione della normativa che regola il regime patrimoniale della comunione legale tra coniugi, essendo il regime patrimoniale tra i coniugi – non quello della comunione dei Pt_1 CP_1 beni ma quello della separazione dei beni.
Asseriva in ogni caso che il giudice di prime cure non avesse fatto buon governo degli artt. 186, 192 e
2697 c.c. richiamati.
Evidenziava in ogni caso che essendo il regime patrimoniale quello della separazione dei beni e avendo egli dimostrato di avere alimentato lui soltanto il conto corrente cointestato aveva fornito la prova contraria alla presunzione semplice di cui all'art 1298 c.c.
Contestava altresì, in ragione dei superiori motivi, la statuizione del giudice di prime cure in punto di spese di lite, chiedendo l'integrale compensazione delle spese del giudizio di primo grado.
Concludeva pertanto per l'accoglimento delle conclusioni sopra trascritte in epigrafe.
Radicatosi il contraddittorio si costituiva in giudizio deducendo quanto segue: CP_1
A) che la sentenza fosse erronea nella parte in cui aveva revocato il DI non essendo il decreto della pagina 3 di 7 Corte di Appello titolo per il pagamento delle spese universitarie;
B) che il rimborso delle spese mediche fosse dovuto, essendo le stesse documentate e rese necessarie in forza delle certificazioni in atti;
C) che fosse erronea la sentenza del G.d.P. nella parte in cui aveva condannato la opposta a versare all'attore opponente la somma di € 850,00 in quanto la stessa aveva legittimamente prelevato le somme dal conto acceso presso PosteItaliane cointestato ai coniugi per far fronte a esigenze di mantenimento, avendola il marito lasciata senza mezzi di sussistenza;
che il prelevamento della somma dal conto era legittimo essendo la suddetta somma rientrante nei limiti della CP_4 sua quota.
Concludeva pertanto per l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
2. Occorre in primo luogo rilevare che sebbene l'appellata, appellante in via incidentale, abbia asserito che la sentenza di prime cure è erronea nella parte in cui ha revocato il decreto ingiuntivo, poi la stessa non ha chiesto la riforma della sentenza in tale parte concludendo perché venga rigettata l'impugnazione proposta dal sig. e conseguentemente venga confermata la condanna del sig. Pt_1 al pagamento della somma di € 2.016,50 a titolo di rimborso del 50% delle spese straordinarie Pt_1 sostenute nell'interesse del figlio . CP_2
Pertanto tale statuizione non può essere modificata se non in eventuale accoglimento dell'appello principale proposto dal Pt_1
2.1 Con la sentenza impugnata il è stato condannato a rimborsare alla la somma di € Pt_1 CP_1
2.016,50.
La statuizione circa la maggior somma di tale importo, pari ad € 1.828,00, che il giudice di prime cure ha ritenuto dovuta per rimborso del 50% delle spese universitarie non è stata oggetto di appello da parte del Quindi tale statuizione non può essere esaminata in questa sede. Pt_1
Pertanto 'appello ha ad oggetto unicamente l'accertamento della debenza della somma di € 188,50 delle quali:
€ 61,00 per il saldo (al netto di € 45 già corrisposti) del costo della visita urologica del 5.8.2021 e dei ticket sanitari, oltre ad € 100 pari al 50% per le spese della posturologa SS ed € 27.50, pari al 50% della spesa di € 55 per l'attività sportiva del figlio.
L'esborso da parte della di tali somme nell'interesse del figlio non è contestata. CP_1
L'appellante contesta unicamente che il rimborso di tali somme non sia dovuto per non rivestire le medesime carattere d'urgenza e per non essere state preventivamente concordate tra i genitori.
Con il decreto del 25.3.2021 la Corte di Appello di Firenze ha posto a carico di un Parte_1 assegno di € 300 mensili da versare a a titolo di contributo al mantenimento del figlio CP_1
pagina 4 di 7 oltre alla partecipazione al 50% delle spese straordinarie sostenute in favore del medesimo. CP_2
Essendo le spese in esame spese straordinarie non vi è dubbio, alla luce del suddetto decreto, che il sia tenuto a rimborsarle nella misura del 50% alla indipendentemente dalla previa Pt_1 Pt_2 concertazione con il e dalla urgenza delle stesse (non facendo il decreto della Corte di appello Pt_1 riferimento alla sussistenza di tali requisiti).
Peraltro si deve notare che in tema di separazione personale, non sussiste neppure a carico del coniuge affidatario (o nel caso di specie collocatario) della prole un onere di informazione e concertazione preventiva con l'altro in ordine alla determinazione delle spese cd "straordinarie", fermo restando che nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, spetta al giudice di merito verificare la rispondenza delle spese all'interesse del figlio, commisurando l'entità della spesa rispetto all'utilità e alla sua sostenibilità in rapporto alle condizioni economiche dei genitori (Cass. 5059/2021).
Nel caso di specie, alla luce delle certificazioni in atti, non vi è dubbio che tali spese rispondessero all'interesse del figlio maggiorenne ma non economicamente indipendente e che fossero per la loro modestia commisurate all'utilità e alla sua sostenibilità in rapporto alle condizioni economiche dei genitori.
2.2. Ne consegue pertanto che il capo di sentenza con il quale il giudice di Pace ha condannato
[...]
a rimborsare a anche la somma di € 188,50 e quindi complessivamente la Parte_1 CP_1 somma di € 2.016,50 non merita alcuna riforma.
3. L'odierno appellante aveva chiesto con la domanda riconvenzionale proposta innanzi al giudice di
Pace la condanna della CP_1
- a restituirgli la somma di € 1.400,00 dalla stessa trasferita in data 11.12.2019 dal conto n. 3591584 cointestato con il marito alla propria carta PostePay ricaricabile Controparte_5 da APP a mezzo addebito sul conto;
- a restituirgli la somma complessiva di € 2.300,00 prelevata dal suddetto conto in data
23.12.2019, 7.2.2020 e 7.2.2020, asserendo che tutte le somme versate sul conto e quelle necessarie all'acquisto dei buoni dematerializzati prevenivano esclusivamente da lui.
Ha altresì chiesto la restituzione della somma di € 466,66 pari ad un terzo della somma di € 1400,00, asserendo che la aveva incassato la totalità dei titoli depositati presso sul conto CP_1 CP_4 cointesto ai coniugi ed alla madre della sig.ra per l'importo di € 14000 lasciando il conto in CP_1 negativo.
3.1 È pacifico tra le parti (vedi atti di costituzione in appello) che il regime patrimoniale tra i coniugi pagina 5 di 7 fosse quello della separazione dei beni.
Pertanto la comunione sul conto corrente intestato alle parti è regolata dall'art 1298 c.c.. Parimenti i buoni postali acquistati sottoscrivendo il PdR, seppure sottoscritti dalla erano intestati ad CP_1 entrambi i coniugi, alla luce delle condizioni generali di contratto in atti, con la conseguenza che i medesimi debbono ritenersi soggetti al medesimo regime dettato dall'art 1298 c.c.
Costituisce principio costantemente affermato (cfr. tra le altre Cass. 77/2018) quello secondo cui nel conto corrente bancario intestato a più persone, i rapporti interni tra correntisti, anche aventi facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, sono regolati non dall'art. 1854 c.c., riguardante i rapporti con la banca, bensì dal secondo comma dell'art. 1298 c.c., in virtù del quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali solo se non risulti diversamente;
ne consegue che, ove il saldo attivo risulti discendere dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, si deve escludere che l'altro possa, nel rapporto interno, avanzare diritti sul saldo medesimo. Peraltro, pur ove si dica insuperata la presunzione di parità delle parti, ciascun cointestatario, anche se avente facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, nei rapporti interni non può disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell'altro, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza, e ciò in relazione sia al saldo finale del conto, sia all'intero svolgimento del rapporto (cfr.
Cass. Sez. 2, 02/12/2013, n. 26991; Cass. Sez. 2, 19/02/2009, n. 4066; Cass. Sez. 1, 01/02/2000, n.
1087; Cass., Sez. 1, 09/07/1989, n. 3241).
Non è contestato (vedi comparsa in appello) che sul conto corrente n. 351915584 Controparte_5 cointestato al Sig e alla sig.ra veniva accreditato lo stipendio mensile del e il Pt_1 CP_1 Pt_1 canone di locazione riferito all'immobile di proprietà del medesimo condotto in locazione da Parte_3
e del resto dagli estratti conto del suddetto c/c non emergono accrediti di somme diverse da
[...] quelle sopra indicate.
È altresì non contestato che la sig.ra non disponeva e non ha mai disposto di reddito proprio e/o CP_1 da lavoro dipendente.
Ne consegue pertanto che il saldo attivo del conto corrente risulta discendere dal versamento di somme di pertinenza del solo (somme con le quali sono stati anche acquistati i buoni postali, come Pt_1 emerge dal fatto che alla sottoscrizione del PdR fosse stato previsto l'addebito sul conto della relativa cifra), con la conseguenza che la non poteva avanzare diritti sul saldo medesimo. Pt_2
La avrebbe potuto evitare di rimborsare le somme prelevate solo dimostrando che le stesse erano CP_1 servite a far fronte ad esigenze della famiglia avendo il consentito la cointestazione del conto Pt_1 proprio per consentire alla stessa di far fronte alle esigenze familiari, come non è sostanzialmente controverso tra le parti, come rilevato anche dal giudice di prime cure. La però non ha fornito tale CP_1
pagina 6 di 7 prova, alla quale il G.d.P. ha “sopperito” asserendo che si dovesse supporre che una parte delle somme prelevate, individuate nella retribuzione mensile del fossero servite a tal fine. Pt_1
3.1.1 Ne consegue pertanto che in difetto di tale prova deve essere condannata, in riforma CP_1 della sentenza impugnata, a versare a la maggior somma (rispetto a quella Parte_1 individuata dal giudice di Pace: € 850,00) di € 3.700,00.
3.2 Nulla invece può essere riconosciuto rispetto al prelievo della somma dal conto acceso presso in quanto risulta dal doc. 11 di parte appellata che la non abbia lasciato il conto in CP_4 CP_1 negativo ma anzi risultando da tale documento che la somma prelevata fosse inferiore ad un terzo della somma ivi depositata, con la conseguenza che la ha ritirato meno di quanto a lei spettante in CP_1 forza della comproprietà di detto c/c non ledendo quindi il contitolare Pt_1
4. Pertanto merita conferma la sentenza di prime cure nella parte in cui dopo aver revocato il decreto ingiuntivo opposto (statuizione non oggetto di impugnazione) ha condannato il a pagare alla Pt_1 la somma di € 2.061,50. CP_1
4.1 Invece tale sentenza deve essere riformata nella parte in cui ha condannato la in parziale CP_1 accoglimento della domanda restitutoria, a rimborsare al la somma di € 850,00 dovendo invece Pt_1 essere condannata la stessa a restituire la maggior somma di € 3700,00.
5. In ragione della soccombenza reciproca sussistono i presupposti per compensare tra le parti integralmente le spese dei due gradi del giudizio, così riformando la pronuncia di primo grado che ha condannato il rimborsare alla la metà delle spese di lite. Pt_1 CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'appello incidentale proposto da avverso la sentenza n. 120/2022 del Giudice di CP_1
Pace di Piombino.
In parziale accoglimento dell'appello proposto avverso la suddetta sentenza da , che Parte_1 per il resto rigetta, così provvede:
- condanna a restituire a la maggior somma di € 3.700,00 CP_1 Parte_1
(rispetto a quella indicata dal giudice di Pace: € 850,00) oltre interessi legali dalla domanda;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di primo grado.
Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Livorno, 6 dicembre 2025
Il Giudice dott. Franco Pastorelli
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Franco Pastorelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1694/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. Parte_1 C.F._1 FOFFI SAMUELE ( con studio in MONTALTO DI CASTRO (VT) VIA C.F._2 AURELIA TARQUINIA 39;
ATTORE APPELLANTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LUNGHI DANIELE del CP_1 C.F._3 foro di LIVORNO;
CONVENUTA APPELLATA posta decisione all'udienza del 4.12.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice appellante: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Livorno, contrariis reiectis: in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 120/2022 emessa dal Giudice di Pace di Piombino in data 29.11.2022, nell'ambito del giudizio n. 304/2021 R.G., depositata in cancelleria in data 12.12.2022 e mai notificata, accogliere le seguenti conclusioni: 1) confermata la revoca del decreto ingiuntivo n. 131/2021, emesso e depositato in data 04.10.2021 dal Giudice di pace di Piombino, Dott.ssa , e notificato nelle mani del signor Persona_1 [...]
in data 13.10.2021, conseguentemente accertare e dichiarare che nulla è dovuto Parte_1 dall'odierno opponente signor alla signora per le spese straordinarie Parte_1 CP_1 mediche e sportive di cui al decreto ingiuntivo opposto in primo grado e, per l'effetto, respingere e/o rigettare le relative domande formulate nel ricorso per ingiunzione;
2) accogliere la domanda riconvenzionale proposta dal Sig. e conseguentemente Parte_1 condannare la Sig.ra alla restituzione della somma complessiva pari ad Euro 4.166,66 in favore CP_1 del Sig. , oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, per le ragioni esposte in Parte_1 narrativa;
3) compensare le spese e gli onorari del giudizio di primo grado per i motivi meglio esposti nel presente atto.
pagina 1 di 7 Inoltre, Voglia l'Ill.mo Tribunale di Livorno disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi al Giudice di Pace per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi al presente giudizio.
per parte convenuta appellata: Rigettare in toto l'impugnazione proposta dal sig in quanto infondata in fatto e in diritto e Pt_1 conseguentemente confermare la condanna del sig al pagamento della somma di € 2016,50 a Pt_1 titolo di rimborso del 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio CP_2 In accoglimento dell'appello incidentale proposto In riforma della sentenza 120\2022 rigettare in toto la domanda riconvenzionale proposta dal Pt_1 per essere la stessa non provata e infondata in fatto e in diritto al pari dell'eccezione riconvenzionale da ritenersi quest'ultima inammissibile oltre che non provata e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza dichiarare che nessuna somma è dovuta dalla sigra in favore del sig CP_1 [...]
Parte_1 In accoglimento dell'appello incidentale proposto Condannare il sig al pagamento delle spese Pt_1 di lite di entrambi i gradi di giudizio riformando la sentenza di primo grado nel punto in cui compensa in ragione del 50% le spese di lite e condanna il Sig. al pagamento di ½ delle spese di lite Pt_1 liquidate in complessivi Euro 650,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15% spese generali ed oneri di legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso monitorio innanzi al G.d.P. di chiedeva che fosse ingiunto ad Controparte_3 di corrisponderle € 2.061,50 a titolo di rimborso del 50% delle spese straordinarie Parte_1 sostenute e anticipate nell'interesse e in favore del figlio maggiorenne ma economicamente non CP_2 autosufficiente.
Il giudice di Pace accoglieva tale domanda emettendo, in data 04.10.2021, il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 131\2021.
1.1. Avverso lo stesso proponeva opposizione deducendo: Parte_1
- di non dover provvedere al rimborso delle spese universitarie del figlio per essere quest'ultimo autosufficiente e per essere la spesa non concordata e non comunicata per tempo;
- di non dover rimborsare la spesa di cui alle fatture della dr.ssa in quanto terapia non urgente e Per_2 non comunicata e non concordata;
- di non dover rimborsare le spese sportive in quanto non comunicate e non concordate;
- di non dover rimborsare le ulteriori spese sanitarie in quanto scorrettamente portate a sua conoscenza solo in occasione della notifica del decreto ingiuntivo e in ogni caso non concordate e non comunicate.
Proponeva altresì domanda riconvenzionale per ottenere la restituzione della somma di € 4.166,66, chiedendo in subordine di compensare tale somma con quanto accertato dovuto per i titoli di cui al decreto ingiuntivo.
pagina 2 di 7 1.2 Pronunciando all'esito del giudizio di opposizione al suddetto decreto ingiuntivo n. 131/2021 il
Giudice di Pace di Piombino, con sentenza n. 120/2022, emessa in data 29.11.2022, depositata in cancelleria in data 12.12.2022, così provvedeva:
“ IL GIUDICE DI PACE ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 131 del 2021, condanna il sig. a pagare Pt_1 alla sig.ra a titolo di rimborso del 50% delle spese ordinarie e straordinarie da questa sostenute CP_1 per il figlio , la somma complessiva di € 2.016,50 e condanna la sig.ra in parziale CP_2 CP_1 accoglimento della domanda riconvenzionale restitutoria, a rimborsare al sig. la somma di € Pt_1
850,00. Compensa le spese legali per ½ e pone il restante ½ a carico di parte opponente, quota che tassa e liquida in complessivi € 650,00 per compensi, oltre al rimborso for. 15% spese generali ed oneri di legge”.
1.3 Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello Parte_1
Con tale atto lo stesso contestava la sentenza nella parte in cui aveva deciso circa il rimborso delle spese mediche e sportive effettuate dalla appellata nell'interesse del figlio asserendo che erroneamente il loro rimborso fosse stato ritenuto dovuto per non avere egli prestato il proprio dissenso, che però egli non aveva potuto manifestare non essendo stato posto a conoscenza delle medesime.
Deduceva altresì che la odierna appellata non avesse neppure provato che dette spese fossero urgenti e dunque fatte senza la possibilità di previamente concordarle e che comunque fossero indispensabili nell'interesse del figlio.
Quanto alla domanda riconvenzionale da lui proposta contestava che il giudice di prime cure avesse fatto erronea applicazione della normativa che regola il regime patrimoniale della comunione legale tra coniugi, essendo il regime patrimoniale tra i coniugi – non quello della comunione dei Pt_1 CP_1 beni ma quello della separazione dei beni.
Asseriva in ogni caso che il giudice di prime cure non avesse fatto buon governo degli artt. 186, 192 e
2697 c.c. richiamati.
Evidenziava in ogni caso che essendo il regime patrimoniale quello della separazione dei beni e avendo egli dimostrato di avere alimentato lui soltanto il conto corrente cointestato aveva fornito la prova contraria alla presunzione semplice di cui all'art 1298 c.c.
Contestava altresì, in ragione dei superiori motivi, la statuizione del giudice di prime cure in punto di spese di lite, chiedendo l'integrale compensazione delle spese del giudizio di primo grado.
Concludeva pertanto per l'accoglimento delle conclusioni sopra trascritte in epigrafe.
Radicatosi il contraddittorio si costituiva in giudizio deducendo quanto segue: CP_1
A) che la sentenza fosse erronea nella parte in cui aveva revocato il DI non essendo il decreto della pagina 3 di 7 Corte di Appello titolo per il pagamento delle spese universitarie;
B) che il rimborso delle spese mediche fosse dovuto, essendo le stesse documentate e rese necessarie in forza delle certificazioni in atti;
C) che fosse erronea la sentenza del G.d.P. nella parte in cui aveva condannato la opposta a versare all'attore opponente la somma di € 850,00 in quanto la stessa aveva legittimamente prelevato le somme dal conto acceso presso PosteItaliane cointestato ai coniugi per far fronte a esigenze di mantenimento, avendola il marito lasciata senza mezzi di sussistenza;
che il prelevamento della somma dal conto era legittimo essendo la suddetta somma rientrante nei limiti della CP_4 sua quota.
Concludeva pertanto per l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
2. Occorre in primo luogo rilevare che sebbene l'appellata, appellante in via incidentale, abbia asserito che la sentenza di prime cure è erronea nella parte in cui ha revocato il decreto ingiuntivo, poi la stessa non ha chiesto la riforma della sentenza in tale parte concludendo perché venga rigettata l'impugnazione proposta dal sig. e conseguentemente venga confermata la condanna del sig. Pt_1 al pagamento della somma di € 2.016,50 a titolo di rimborso del 50% delle spese straordinarie Pt_1 sostenute nell'interesse del figlio . CP_2
Pertanto tale statuizione non può essere modificata se non in eventuale accoglimento dell'appello principale proposto dal Pt_1
2.1 Con la sentenza impugnata il è stato condannato a rimborsare alla la somma di € Pt_1 CP_1
2.016,50.
La statuizione circa la maggior somma di tale importo, pari ad € 1.828,00, che il giudice di prime cure ha ritenuto dovuta per rimborso del 50% delle spese universitarie non è stata oggetto di appello da parte del Quindi tale statuizione non può essere esaminata in questa sede. Pt_1
Pertanto 'appello ha ad oggetto unicamente l'accertamento della debenza della somma di € 188,50 delle quali:
€ 61,00 per il saldo (al netto di € 45 già corrisposti) del costo della visita urologica del 5.8.2021 e dei ticket sanitari, oltre ad € 100 pari al 50% per le spese della posturologa SS ed € 27.50, pari al 50% della spesa di € 55 per l'attività sportiva del figlio.
L'esborso da parte della di tali somme nell'interesse del figlio non è contestata. CP_1
L'appellante contesta unicamente che il rimborso di tali somme non sia dovuto per non rivestire le medesime carattere d'urgenza e per non essere state preventivamente concordate tra i genitori.
Con il decreto del 25.3.2021 la Corte di Appello di Firenze ha posto a carico di un Parte_1 assegno di € 300 mensili da versare a a titolo di contributo al mantenimento del figlio CP_1
pagina 4 di 7 oltre alla partecipazione al 50% delle spese straordinarie sostenute in favore del medesimo. CP_2
Essendo le spese in esame spese straordinarie non vi è dubbio, alla luce del suddetto decreto, che il sia tenuto a rimborsarle nella misura del 50% alla indipendentemente dalla previa Pt_1 Pt_2 concertazione con il e dalla urgenza delle stesse (non facendo il decreto della Corte di appello Pt_1 riferimento alla sussistenza di tali requisiti).
Peraltro si deve notare che in tema di separazione personale, non sussiste neppure a carico del coniuge affidatario (o nel caso di specie collocatario) della prole un onere di informazione e concertazione preventiva con l'altro in ordine alla determinazione delle spese cd "straordinarie", fermo restando che nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, spetta al giudice di merito verificare la rispondenza delle spese all'interesse del figlio, commisurando l'entità della spesa rispetto all'utilità e alla sua sostenibilità in rapporto alle condizioni economiche dei genitori (Cass. 5059/2021).
Nel caso di specie, alla luce delle certificazioni in atti, non vi è dubbio che tali spese rispondessero all'interesse del figlio maggiorenne ma non economicamente indipendente e che fossero per la loro modestia commisurate all'utilità e alla sua sostenibilità in rapporto alle condizioni economiche dei genitori.
2.2. Ne consegue pertanto che il capo di sentenza con il quale il giudice di Pace ha condannato
[...]
a rimborsare a anche la somma di € 188,50 e quindi complessivamente la Parte_1 CP_1 somma di € 2.016,50 non merita alcuna riforma.
3. L'odierno appellante aveva chiesto con la domanda riconvenzionale proposta innanzi al giudice di
Pace la condanna della CP_1
- a restituirgli la somma di € 1.400,00 dalla stessa trasferita in data 11.12.2019 dal conto n. 3591584 cointestato con il marito alla propria carta PostePay ricaricabile Controparte_5 da APP a mezzo addebito sul conto;
- a restituirgli la somma complessiva di € 2.300,00 prelevata dal suddetto conto in data
23.12.2019, 7.2.2020 e 7.2.2020, asserendo che tutte le somme versate sul conto e quelle necessarie all'acquisto dei buoni dematerializzati prevenivano esclusivamente da lui.
Ha altresì chiesto la restituzione della somma di € 466,66 pari ad un terzo della somma di € 1400,00, asserendo che la aveva incassato la totalità dei titoli depositati presso sul conto CP_1 CP_4 cointesto ai coniugi ed alla madre della sig.ra per l'importo di € 14000 lasciando il conto in CP_1 negativo.
3.1 È pacifico tra le parti (vedi atti di costituzione in appello) che il regime patrimoniale tra i coniugi pagina 5 di 7 fosse quello della separazione dei beni.
Pertanto la comunione sul conto corrente intestato alle parti è regolata dall'art 1298 c.c.. Parimenti i buoni postali acquistati sottoscrivendo il PdR, seppure sottoscritti dalla erano intestati ad CP_1 entrambi i coniugi, alla luce delle condizioni generali di contratto in atti, con la conseguenza che i medesimi debbono ritenersi soggetti al medesimo regime dettato dall'art 1298 c.c.
Costituisce principio costantemente affermato (cfr. tra le altre Cass. 77/2018) quello secondo cui nel conto corrente bancario intestato a più persone, i rapporti interni tra correntisti, anche aventi facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, sono regolati non dall'art. 1854 c.c., riguardante i rapporti con la banca, bensì dal secondo comma dell'art. 1298 c.c., in virtù del quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali solo se non risulti diversamente;
ne consegue che, ove il saldo attivo risulti discendere dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, si deve escludere che l'altro possa, nel rapporto interno, avanzare diritti sul saldo medesimo. Peraltro, pur ove si dica insuperata la presunzione di parità delle parti, ciascun cointestatario, anche se avente facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, nei rapporti interni non può disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell'altro, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza, e ciò in relazione sia al saldo finale del conto, sia all'intero svolgimento del rapporto (cfr.
Cass. Sez. 2, 02/12/2013, n. 26991; Cass. Sez. 2, 19/02/2009, n. 4066; Cass. Sez. 1, 01/02/2000, n.
1087; Cass., Sez. 1, 09/07/1989, n. 3241).
Non è contestato (vedi comparsa in appello) che sul conto corrente n. 351915584 Controparte_5 cointestato al Sig e alla sig.ra veniva accreditato lo stipendio mensile del e il Pt_1 CP_1 Pt_1 canone di locazione riferito all'immobile di proprietà del medesimo condotto in locazione da Parte_3
e del resto dagli estratti conto del suddetto c/c non emergono accrediti di somme diverse da
[...] quelle sopra indicate.
È altresì non contestato che la sig.ra non disponeva e non ha mai disposto di reddito proprio e/o CP_1 da lavoro dipendente.
Ne consegue pertanto che il saldo attivo del conto corrente risulta discendere dal versamento di somme di pertinenza del solo (somme con le quali sono stati anche acquistati i buoni postali, come Pt_1 emerge dal fatto che alla sottoscrizione del PdR fosse stato previsto l'addebito sul conto della relativa cifra), con la conseguenza che la non poteva avanzare diritti sul saldo medesimo. Pt_2
La avrebbe potuto evitare di rimborsare le somme prelevate solo dimostrando che le stesse erano CP_1 servite a far fronte ad esigenze della famiglia avendo il consentito la cointestazione del conto Pt_1 proprio per consentire alla stessa di far fronte alle esigenze familiari, come non è sostanzialmente controverso tra le parti, come rilevato anche dal giudice di prime cure. La però non ha fornito tale CP_1
pagina 6 di 7 prova, alla quale il G.d.P. ha “sopperito” asserendo che si dovesse supporre che una parte delle somme prelevate, individuate nella retribuzione mensile del fossero servite a tal fine. Pt_1
3.1.1 Ne consegue pertanto che in difetto di tale prova deve essere condannata, in riforma CP_1 della sentenza impugnata, a versare a la maggior somma (rispetto a quella Parte_1 individuata dal giudice di Pace: € 850,00) di € 3.700,00.
3.2 Nulla invece può essere riconosciuto rispetto al prelievo della somma dal conto acceso presso in quanto risulta dal doc. 11 di parte appellata che la non abbia lasciato il conto in CP_4 CP_1 negativo ma anzi risultando da tale documento che la somma prelevata fosse inferiore ad un terzo della somma ivi depositata, con la conseguenza che la ha ritirato meno di quanto a lei spettante in CP_1 forza della comproprietà di detto c/c non ledendo quindi il contitolare Pt_1
4. Pertanto merita conferma la sentenza di prime cure nella parte in cui dopo aver revocato il decreto ingiuntivo opposto (statuizione non oggetto di impugnazione) ha condannato il a pagare alla Pt_1 la somma di € 2.061,50. CP_1
4.1 Invece tale sentenza deve essere riformata nella parte in cui ha condannato la in parziale CP_1 accoglimento della domanda restitutoria, a rimborsare al la somma di € 850,00 dovendo invece Pt_1 essere condannata la stessa a restituire la maggior somma di € 3700,00.
5. In ragione della soccombenza reciproca sussistono i presupposti per compensare tra le parti integralmente le spese dei due gradi del giudizio, così riformando la pronuncia di primo grado che ha condannato il rimborsare alla la metà delle spese di lite. Pt_1 CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'appello incidentale proposto da avverso la sentenza n. 120/2022 del Giudice di CP_1
Pace di Piombino.
In parziale accoglimento dell'appello proposto avverso la suddetta sentenza da , che Parte_1 per il resto rigetta, così provvede:
- condanna a restituire a la maggior somma di € 3.700,00 CP_1 Parte_1
(rispetto a quella indicata dal giudice di Pace: € 850,00) oltre interessi legali dalla domanda;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di primo grado.
Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Livorno, 6 dicembre 2025
Il Giudice dott. Franco Pastorelli
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