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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIV, sentenza 20/02/2026, n. 1131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1131 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1131/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 14, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
NI UGO MARIA, Presidente e Relatore BRIGANTE ROBERTO ANTONIO, Giudice CELENTANO ROBERTO, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4346/2024 depositato il 24/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton, 20 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2039/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 25 e pubblicata il 12/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501F2021522022 IRPEF-ALTRO 2016
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente Ricorrente_1 impugna la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado di Roma n. 2039 del 12.02.2024 con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto nei confronti dell'AGENZIA DELLE ENTRATE di ROMA avverso l'avviso di accertamento per l'anno 2016. La presente controversia trae origine da un'attività di accertamento riguardante la società Società_1 S.r.l. e i suoi soci, tra cui l'odierno appellante Ricorrente_1 , socio al 30%. L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Roma ha emesso, per il periodo d'imposta 2016, tre distinti avvisi di accertamento:
1. avviso n. TK503F201529/2022 (notificato il 16/08/2022 alla società Società_1 S.r.l. e al suo legale rappresentante Nominativo_1 , padre dell'odierno appellante): accertamento di maggiori redditi in capo alla società per € 297.429,15 ai fini IRES, IVA e IRAP, derivanti da versamenti bancari non dichiarati.
2. avviso n. TK502F200918/2022 (relativo al Associazione_1 ): accertamento nei confronti di una presunta società di fatto, con responsabilità solidale dei presunti soci, tra cui l'appellante. Tale atto è stato impugnato e il ricorso è stato accolto dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma con sentenza n. 11274/2023 del 22/09/2023. 3. avviso n. TK501F202152/2022 (notificato il 28/10/2022 al solo Ricorrente_1 ): accertamento a carico del Sig. Nominativo_1 per un maggior reddito IRPEF di € 86.503,92, così composto:
€ 36.004,24: reddito di capitale derivante dalla partecipazione al 30% nella Società_1 S.r.l.;
€ 16.497,17: reddito da partecipazione alla presunta società di fatto;
€ 34.002,51: redditi diversi da accrediti su conto corrente cointestato con la moglie. La Corte di Giustizia di Primo Grado di Roma dichiarava l'inammissibilità del ricorso rilevando che: a) il ricorso era “generico e contraddittorio” per la discordanza tra il numero d'atto indicato nell'intestazione (TK503F201529/2022) e quello riportato nell'allegato A (TK501F202152/2022); b) in ogni caso, il ricorso era tardivo sia rispetto alla notifica dell'avviso alla società (16/08/2022) sia rispetto alla notifica dell'avviso personale (28/10/2022, con termine di impugnazione scadente il 27/12/2022); c) le giustificazioni addotte dal ricorrente (ricovero del padre invalido dal 07/12/2022 al 28/12/2022) non erano idonee a giustificare il ritardo, in quanto l'avviso era stato notificato con congruo anticipo rispetto al ricovero. Avverso tale sentenza, il contribuente propone appello articolato su due motivi: a) erronea interpretazione e ricostruzione degli atti e fatti di causa: il ricorrente sostiene che l'errore nell'indicazione del numero dell'atto impugnato è un mero errore materiale, non incidente sull'oggetto effettivo dell'impugnazione, chiaramente individuabile dalla motivazione e dagli allegati;
b) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 21, comma 1, D.lgs. 546/92: il ricorrente deduce che:
− per l'avviso TK503F201529/2022 (società) il termine di impugnazione non era decorso, applicandosi il principio per cui l'avviso di accertamento emesso nei confronti di società a ridotta base sociale e non notificato al socio non è opponibile a quest'ultimo;
− per l'avviso TK501F202152/2022 (socio) il ritardo di un solo giorno (ricorso depositato il 28/12/2022 anziché il 27/12/2022) era giustificato dal ricovero d'urgenza del padre invalido, assistito esclusivamente dal ricorrente, dal 07/12/2022 al 28/12/2022. L'Ufficio si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello evidenziando che: a) l'errore non può ritenersi “materiale”, ma sostanziale, poiché incide sull'oggetto del giudizio;
b) comunque il ricorso era tardivo;
c) in appello sarebbero state sostanzialmente omesse censure di merito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
1. Dall'esame del ricorso introduttivo emerge quanto segue: Nell'intestazione del ricorso è indicato il numero TK503F201529/2022 (avviso relativo alla società); Nell'Allegato A al ricorso è indicato lo stesso numero TK503F201529/2022, ma per errore duplicato anche nell'Allegato B;
Nella motivazione del ricorso sono riportati:
− la data di notifica: 28/10/2022 (corrispondente all'avviso personale TK501F202152/2022);
− le somme contestate: € 86.503,92 (corrispondenti all'avviso personale);
− la composizione del maggior reddito accertato (redditi di capitale, redditi da società di fatto, redditi diversi);
− tutti i riferimenti motivazionali propri dell'avviso personale.
1.1. Il Collegio ritiene che la discordanza tra il numero indicato nell'intestazione e il contenuto effettivo del ricorso costituisca un errore materiale e non un errore sostanziale, per le seguenti ragioni: 1) l'errore riguarda esclusivamente il numero identificativo dell'atto, mentre tutti gli altri elementi (data di notifica, importo, contenuto della pretesa, motivazioni) sono coerenti e corrispondono univocamente all'avviso TK501F202152/2022 effettivamente notificato al ricorrente;
2) l'avviso di accertamento, oggetto di impugnazione, è stato materialmente prodotto in atti, consentendo all'Ufficio e al Giudice di individuare con certezza l'atto impugnato;
3) la finalità del ricorso è stata comunque conseguita, essendo stata resa possibile l'instaurazione del contraddittorio processuale. L'Agenzia delle Entrate, infatti, ha potuto difendersi nel merito della pretesa, come dimostrato dalle proprie difese;
4) l'indicazione del numero TK503F201529/2022 non è casuale ma si spiega con la volontà del ricorrente di impugnare contestualmente anche l'atto presupposto (quello relativo alla società), come espressamente dichiarato nella motivazione del ricorso. Tale intenzione, sebbene non espressa con la necessaria chiarezza formale, evidenzia che l'errore non deriva da incertezza sull'oggetto dell'impugnazione, ma da una difficoltà redazionale nella gestione di una pluralità di atti tra loro connessi;
5) il principio della ragionevole interpretazione degli atti processuali impone di privilegiare la sostanza sulla forma, quando ciò non pregiudichi i diritti di difesa delle parti. Nel caso di specie, la parte resistente non ha subito alcun pregiudizio, avendo potuto comprendere l'oggetto dell'impugnazione e difendersi adeguatamente. Ne consegue che il ricorso di primo grado, quindi, sotto questo aspetto, deve ritenersi validamente proposto.
2. In ordine alla tempestività del ricorso, l'art. 21, comma 1, del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 stabilisce che “il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato”. Dalla notifica avvenuta il 28/10/2022, il termine di 60 giorni scadeva il giorno 27/12/2022. 2.1. È pacifico che il ricorso sia stato notificato all'Agenzia delle Entrate in data 17/01/2023, quindi 21 giorni dopo la scadenza del termine. L'appellante, tuttavia, nelle memorie depositate in primo grado e ribadite in appello, ha dedotto circostanze che avrebbero reso impossibile il rispetto del termine: il ricovero d'urgenza del padre invalido, Sig. Nominativo_1 , di 88 anni, dal 07/12/2022 al 28/12/2022, con necessità di assistenza continua ed esclusiva da parte dell'appellante.
2.2. Nel caso di specie, tuttavia, il Collegio ritiene che le circostanze dedotte dall'appellante non siano sufficienti a giustificare la tardività del ricorso, per le seguenti ragioni: a) l'avviso di accertamento è stato notificato il 28/10/2022, 40 giorni prima del ricovero del padre (7/12/2022); b) l'appellante ha dichiarato che, prima del ricovero, stava già predisponendo il materiale per la stesura del ricorso, il che dimostra che l'attività difensiva era stata avviata e che quindi non vi era un impedimento assoluto all'adempimento; c) il contribuente ha conferito mandato a un difensore professionista e non risulta che il difensore fosse anch'egli impedito a redigere e notificare il ricorso;
d) la famiglia Nominativo_1 e le società ad essa riconducibili erano già state oggetto di verifiche e accertamenti per annualità precedenti, con plurimi giudizi pendenti presso la Corte di Giustizia Tributaria;
circostanza che dimostra che il contribuente era consapevole della necessità di impugnare tempestivamente gli atti;
e) l'ordinamento processuale tributario, a differenza di quello civile, non prevede un generale potere del giudice di rimettere in termini il contribuente per causa a lui non imputabile (come l'art. 153 c.p.c. nel processo civile); l'art. 21 D.lgs. 546/92 stabilisce la perentorietà del termine “a pena di inammissibilità”, configurando un termine di decadenza insuscettibile di sospensione o rimessione, salvo i casi espressamente previsti dalla legge.
3. Quanto alla contestuale impugnazione dell'avviso di accertamento emesso nei confronti della società, poiché nel caso di specie il ricorso relativo all'avviso personale (TK501F202152/2022) è tardivo e quindi inammissibile, viene meno la possibilità stessa di far valere, in quel giudizio, le contestazioni relative all'accertamento emesso nei confronti della società.
4. Ogni altra eccezione e/o argomentazione difensiva delle parti deve ritenersi assorbita dalle suesposte motivazioni.
5. Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia respinge l'appello. Spese a carico dell'appellante che si liquidano in euro 3.000,00. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 12 febbraio 2026
IL PRESIDENTE RELATORE
UG MA IN
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 14, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
NI UGO MARIA, Presidente e Relatore BRIGANTE ROBERTO ANTONIO, Giudice CELENTANO ROBERTO, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4346/2024 depositato il 24/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton, 20 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2039/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 25 e pubblicata il 12/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501F2021522022 IRPEF-ALTRO 2016
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente Ricorrente_1 impugna la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado di Roma n. 2039 del 12.02.2024 con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto nei confronti dell'AGENZIA DELLE ENTRATE di ROMA avverso l'avviso di accertamento per l'anno 2016. La presente controversia trae origine da un'attività di accertamento riguardante la società Società_1 S.r.l. e i suoi soci, tra cui l'odierno appellante Ricorrente_1 , socio al 30%. L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Roma ha emesso, per il periodo d'imposta 2016, tre distinti avvisi di accertamento:
1. avviso n. TK503F201529/2022 (notificato il 16/08/2022 alla società Società_1 S.r.l. e al suo legale rappresentante Nominativo_1 , padre dell'odierno appellante): accertamento di maggiori redditi in capo alla società per € 297.429,15 ai fini IRES, IVA e IRAP, derivanti da versamenti bancari non dichiarati.
2. avviso n. TK502F200918/2022 (relativo al Associazione_1 ): accertamento nei confronti di una presunta società di fatto, con responsabilità solidale dei presunti soci, tra cui l'appellante. Tale atto è stato impugnato e il ricorso è stato accolto dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma con sentenza n. 11274/2023 del 22/09/2023. 3. avviso n. TK501F202152/2022 (notificato il 28/10/2022 al solo Ricorrente_1 ): accertamento a carico del Sig. Nominativo_1 per un maggior reddito IRPEF di € 86.503,92, così composto:
€ 36.004,24: reddito di capitale derivante dalla partecipazione al 30% nella Società_1 S.r.l.;
€ 16.497,17: reddito da partecipazione alla presunta società di fatto;
€ 34.002,51: redditi diversi da accrediti su conto corrente cointestato con la moglie. La Corte di Giustizia di Primo Grado di Roma dichiarava l'inammissibilità del ricorso rilevando che: a) il ricorso era “generico e contraddittorio” per la discordanza tra il numero d'atto indicato nell'intestazione (TK503F201529/2022) e quello riportato nell'allegato A (TK501F202152/2022); b) in ogni caso, il ricorso era tardivo sia rispetto alla notifica dell'avviso alla società (16/08/2022) sia rispetto alla notifica dell'avviso personale (28/10/2022, con termine di impugnazione scadente il 27/12/2022); c) le giustificazioni addotte dal ricorrente (ricovero del padre invalido dal 07/12/2022 al 28/12/2022) non erano idonee a giustificare il ritardo, in quanto l'avviso era stato notificato con congruo anticipo rispetto al ricovero. Avverso tale sentenza, il contribuente propone appello articolato su due motivi: a) erronea interpretazione e ricostruzione degli atti e fatti di causa: il ricorrente sostiene che l'errore nell'indicazione del numero dell'atto impugnato è un mero errore materiale, non incidente sull'oggetto effettivo dell'impugnazione, chiaramente individuabile dalla motivazione e dagli allegati;
b) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 21, comma 1, D.lgs. 546/92: il ricorrente deduce che:
− per l'avviso TK503F201529/2022 (società) il termine di impugnazione non era decorso, applicandosi il principio per cui l'avviso di accertamento emesso nei confronti di società a ridotta base sociale e non notificato al socio non è opponibile a quest'ultimo;
− per l'avviso TK501F202152/2022 (socio) il ritardo di un solo giorno (ricorso depositato il 28/12/2022 anziché il 27/12/2022) era giustificato dal ricovero d'urgenza del padre invalido, assistito esclusivamente dal ricorrente, dal 07/12/2022 al 28/12/2022. L'Ufficio si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello evidenziando che: a) l'errore non può ritenersi “materiale”, ma sostanziale, poiché incide sull'oggetto del giudizio;
b) comunque il ricorso era tardivo;
c) in appello sarebbero state sostanzialmente omesse censure di merito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
1. Dall'esame del ricorso introduttivo emerge quanto segue: Nell'intestazione del ricorso è indicato il numero TK503F201529/2022 (avviso relativo alla società); Nell'Allegato A al ricorso è indicato lo stesso numero TK503F201529/2022, ma per errore duplicato anche nell'Allegato B;
Nella motivazione del ricorso sono riportati:
− la data di notifica: 28/10/2022 (corrispondente all'avviso personale TK501F202152/2022);
− le somme contestate: € 86.503,92 (corrispondenti all'avviso personale);
− la composizione del maggior reddito accertato (redditi di capitale, redditi da società di fatto, redditi diversi);
− tutti i riferimenti motivazionali propri dell'avviso personale.
1.1. Il Collegio ritiene che la discordanza tra il numero indicato nell'intestazione e il contenuto effettivo del ricorso costituisca un errore materiale e non un errore sostanziale, per le seguenti ragioni: 1) l'errore riguarda esclusivamente il numero identificativo dell'atto, mentre tutti gli altri elementi (data di notifica, importo, contenuto della pretesa, motivazioni) sono coerenti e corrispondono univocamente all'avviso TK501F202152/2022 effettivamente notificato al ricorrente;
2) l'avviso di accertamento, oggetto di impugnazione, è stato materialmente prodotto in atti, consentendo all'Ufficio e al Giudice di individuare con certezza l'atto impugnato;
3) la finalità del ricorso è stata comunque conseguita, essendo stata resa possibile l'instaurazione del contraddittorio processuale. L'Agenzia delle Entrate, infatti, ha potuto difendersi nel merito della pretesa, come dimostrato dalle proprie difese;
4) l'indicazione del numero TK503F201529/2022 non è casuale ma si spiega con la volontà del ricorrente di impugnare contestualmente anche l'atto presupposto (quello relativo alla società), come espressamente dichiarato nella motivazione del ricorso. Tale intenzione, sebbene non espressa con la necessaria chiarezza formale, evidenzia che l'errore non deriva da incertezza sull'oggetto dell'impugnazione, ma da una difficoltà redazionale nella gestione di una pluralità di atti tra loro connessi;
5) il principio della ragionevole interpretazione degli atti processuali impone di privilegiare la sostanza sulla forma, quando ciò non pregiudichi i diritti di difesa delle parti. Nel caso di specie, la parte resistente non ha subito alcun pregiudizio, avendo potuto comprendere l'oggetto dell'impugnazione e difendersi adeguatamente. Ne consegue che il ricorso di primo grado, quindi, sotto questo aspetto, deve ritenersi validamente proposto.
2. In ordine alla tempestività del ricorso, l'art. 21, comma 1, del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 stabilisce che “il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato”. Dalla notifica avvenuta il 28/10/2022, il termine di 60 giorni scadeva il giorno 27/12/2022. 2.1. È pacifico che il ricorso sia stato notificato all'Agenzia delle Entrate in data 17/01/2023, quindi 21 giorni dopo la scadenza del termine. L'appellante, tuttavia, nelle memorie depositate in primo grado e ribadite in appello, ha dedotto circostanze che avrebbero reso impossibile il rispetto del termine: il ricovero d'urgenza del padre invalido, Sig. Nominativo_1 , di 88 anni, dal 07/12/2022 al 28/12/2022, con necessità di assistenza continua ed esclusiva da parte dell'appellante.
2.2. Nel caso di specie, tuttavia, il Collegio ritiene che le circostanze dedotte dall'appellante non siano sufficienti a giustificare la tardività del ricorso, per le seguenti ragioni: a) l'avviso di accertamento è stato notificato il 28/10/2022, 40 giorni prima del ricovero del padre (7/12/2022); b) l'appellante ha dichiarato che, prima del ricovero, stava già predisponendo il materiale per la stesura del ricorso, il che dimostra che l'attività difensiva era stata avviata e che quindi non vi era un impedimento assoluto all'adempimento; c) il contribuente ha conferito mandato a un difensore professionista e non risulta che il difensore fosse anch'egli impedito a redigere e notificare il ricorso;
d) la famiglia Nominativo_1 e le società ad essa riconducibili erano già state oggetto di verifiche e accertamenti per annualità precedenti, con plurimi giudizi pendenti presso la Corte di Giustizia Tributaria;
circostanza che dimostra che il contribuente era consapevole della necessità di impugnare tempestivamente gli atti;
e) l'ordinamento processuale tributario, a differenza di quello civile, non prevede un generale potere del giudice di rimettere in termini il contribuente per causa a lui non imputabile (come l'art. 153 c.p.c. nel processo civile); l'art. 21 D.lgs. 546/92 stabilisce la perentorietà del termine “a pena di inammissibilità”, configurando un termine di decadenza insuscettibile di sospensione o rimessione, salvo i casi espressamente previsti dalla legge.
3. Quanto alla contestuale impugnazione dell'avviso di accertamento emesso nei confronti della società, poiché nel caso di specie il ricorso relativo all'avviso personale (TK501F202152/2022) è tardivo e quindi inammissibile, viene meno la possibilità stessa di far valere, in quel giudizio, le contestazioni relative all'accertamento emesso nei confronti della società.
4. Ogni altra eccezione e/o argomentazione difensiva delle parti deve ritenersi assorbita dalle suesposte motivazioni.
5. Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia respinge l'appello. Spese a carico dell'appellante che si liquidano in euro 3.000,00. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 12 febbraio 2026
IL PRESIDENTE RELATORE
UG MA IN