Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIV, sentenza 20/02/2026, n. 1131
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Sentenza 20 febbraio 2026

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  • Accolto
    Errore materiale nell'indicazione del numero atto impugnato

    La Corte ritiene che la discordanza tra il numero indicato nell'intestazione e il contenuto effettivo del ricorso costituisca un errore materiale e non un errore sostanziale, poiché tutti gli altri elementi (data di notifica, importo, contenuto della pretesa, motivazioni) sono coerenti e corrispondono univocamente all'avviso effettivamente notificato al ricorrente. L'atto è stato prodotto, consentendo all'Ufficio e al Giudice di individuare con certezza l'atto impugnato e l'Agenzia delle Entrate ha potuto difendersi nel merito. L'indicazione del numero errato si spiega con la volontà di impugnare contestualmente anche l'atto presupposto, evidenziando che l'errore non deriva da incertezza sull'oggetto dell'impugnazione, ma da una difficoltà redazionale. La finalità del ricorso è stata conseguita e la parte resistente non ha subito alcun pregiudizio.

  • Rigettato
    Tempestività del ricorso

    La Corte ritiene che le circostanze dedotte dall'appellante non siano sufficienti a giustificare la tardività del ricorso. L'avviso di accertamento è stato notificato 40 giorni prima del ricovero del padre. Il contribuente stava già predisponendo il materiale per la stesura del ricorso prima del ricovero, dimostrando che l'attività difensiva era stata avviata. Non risulta che il difensore professionista fosse impedito a redigere e notificare il ricorso. L'ordinamento processuale tributario non prevede un generale potere del giudice di rimettere in termini il contribuente per causa a lui non imputabile, configurando un termine di decadenza insuscettibile di sospensione o rimessione, salvo i casi espressamente previsti dalla legge.

  • Rigettato
    Collegamento tra avvisi e impugnazione della società

    Poiché il ricorso relativo all'avviso personale è tardivo e quindi inammissibile, viene meno la possibilità stessa di far valere, in quel giudizio, le contestazioni relative all'accertamento emesso nei confronti della società.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIV, sentenza 20/02/2026, n. 1131
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 1131
    Data del deposito : 20 febbraio 2026

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