CASS
Sentenza 5 marzo 2024
Sentenza 5 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/03/2024, n. 9327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9327 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi di TO AN, nato a [...] il [...], TO LO, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza in data 27/06/2023 della Corte di appello di Catania, visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, LI Giorgio, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza in data 27 giugno 2023 la Corte di appello di Catania, decidendo in seguito alla sentenza n. 30405 del 05/07/2022 della Quarta Sezione penale della Corte di cassazione, ha liquidato, a titolo di riparazione per ingiusta detenzione, in favore di AN TO la somma di euro 27.989,91 e di LO TO la somma di euro 29.180,72, ma ha compensato le spese di causa. Penale Sent. Sez. 3 Num. 9327 Anno 2024 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 21/11/2023 2. I ricorrenti eccepiscono la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito all'entità della liquidazione - primo motivo - e alla compensazione delle spese - secondo motivo -. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il primo motivo è manifestamente infondato. La sentenza rescindente aveva evidenziato che era omessa la motivazione in merito agli ulteriori danni, patrimoniali e non, derivanti dalle molteplici ripercussioni negative dell'ingiusta detenzione dei due ricorrenti, sia sul piano personale e familiare, come dimostrato dalla documentazione sanitaria, sia sul piano patrimoniale, per l'impossibilità di adempiere ai mutui, sia per lo strepitus fori dovuto all'interesse giornalistico nazionale per l'omicidio di un povero anziano, e aveva altresì segnalato l'errore nel computo della durata dell'ingiusta detenzione. La Corte territoriale nell'ordinanza impugnata ha corretto l'errore di computo e ha osservato, quanto alle sofferenze fisiche e psichiche, che erano state liquidate nell'indennizzo calcolato con il criterio aritmetico, perché non erano • trasmodate in un danno alla salute, quanto al danno subìto dalla moglie di LO TO, che questi non aveva una legittimazione surrogatoria ad agire in luogo della moglie, quanto allo strepitus fori, che era possibile liquidarlo in via equitativa, avuto riguardo alla tabella per le lesioni micro-permanenti di cui all'art. 139 d.lgs. n. 209 del 2005, distinguendo tra il periodo di restrizione in carcere e il periodo di restrizione domiciliare, decurtato della metà, quanto al danno reddituale, che era possibile liquidarlo secondo le spettanze risultanti nella dichiarazione dei redditi, quanto al danno da finanziamenti non pagati, che era pcAsibile liquidarlo nei limiti del dovuto e del documentato, a eccezione del debito con la banca per cui vi era stata una ricontrattazione che aveva di fatto neutralizzato gli effetti negativi della restrizione della libertà personale. A fronte di tale compiuta motivazione, i ricorrenti hanno inammissibilmente reiterato le medesime censure già sollevate con l'istanza originaria, senza sottoporre a rigorosa censura quella parte di motivazione con cui si è negato l'indennizzo per il danno alla salute fisico-psichica (non provato) e per i danni subìti dalla moglie (in assenza di legittimazione). D'altra parte, hanno attaccato la trasmissione televisiva di rilievo nazionale, contestandone le modalità comunicative, non continenti, ma aggressive e infamanti, sùbito dopo l'arresto, ciò che è ascrivibile, per quella che è la prospettazione dei ricorrenti, ai giornalisti. La censura, quindi, esorbita dal danno morale ascrivibile allo Stato, danno che è stato liquidato secondo un criterio equitativo, parametricamente agganciato alle tabelle 2 vVh sul danno biologico, non contestato dai ricorrenti, se non in termini di generica inadeguatezza. In definitiva, il primo motivo di ricorso non coglie nel segno, perché l'ordinanza della Corte territoriale ha reso una motivazione esaustiva, rispettosa del principio di diritto enunciato nella sentenza rescindente che aveva indicato le varie voci di danno a cui era necessario dare una risposta, coerente con la giurisprudenza di legittimità che consente la liquidazione del danno, ulteriore rispetto a quello liquidato con il criterio aritmetico, nei limiti del provato, anche sulla base del fatto notorio o di presunzioni (tra le più recenti, Sez. 4, n. 32891 del 10/11/2020, Di Domenico, Rv. 280072 - 01 e 02), non manifestamente illogica o contraddittoria nell'analisi delle circostanze fattuali e nell'applicazione del criterio equitativo. E' fondato, invece, il secondo motivo di ricorso, perché la Corte territoriale ha compensato integralmente le spese ritenendo che il MEF non sì fosse costituito, mentre i ricorrenti hanno allegato che si era ritualmente costituito a mezzo dell'Avvocatura dello Stato. Sul punto, la giurisprudenza ha affermato che il procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione è a contraddittorio necessario - che si instaura con la notifica della domanda, a cura della cancelleria, al Ministero dell'economia e delle finanze - ma non a carattere contenzioso necessario, in quanto l'Amministrazione intimata può non costituirsi ovvero costituirsi aderendo alla richiesta del privato o rimettersi al giudice, sicché in questi ultimi casi, non essendovi contrasto di interessi da dirimere, non v'è soccombenza dell'Amministrazione e non può essere pronunciata la sua condanna alla rifusione delle spese, nonché degli eventuali diritti e onorari di rappresentanza e difesa in favore della controparte, mentre, qualora essa si costituisca, svolgendo una qualsiasi eccezione diretta a paralizzare o ridurre la pretesa dell'istante e veda rigettate le sue deduzioni o conclusioni, il contraddittorio si connota di carattere contenzioso e il giudice deve porre le spese stesse, nonché gli eventuali diritti e onorari a carico dell'Amministrazione soccombente o, se ne sussistono le condizioni, dichiararle totalmente o parzialmente compensate (Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002 Cc. - dep. 15/10/2002, Rv. 222264; e più recentemente, Sez. 4, n. 24020 del 24/05/2023, Mari, Rv. 284649-01). Tale principio risulta ancora valido, nonostante la modifica dell'art. 92 cod. proc. ciV., a opera del dl. n. 132 del 2014, convertito in I. n. 162 del 2014, che dispone che il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, soltanto laddove vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto all'e questioni dirimenti e, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018, qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. Infatti, l'attivazione della procedura 3 giudiziale è assolutamente necessaria perché il privato consegua l'indennizzo dovuto, sicché lo Stato, e per esso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, non può spontaneamente procedere extra-giudizialmente, né relativamente all'an, né relativamente al quantum debeatur della pretesa del privato. Ne consegue che ove la Pubblica Amministrazione non si opponga affatto alla richiesta del privato, non può essere considerata soccombente nella relativa procedura e non può, quindi, essere condannata al rimborso delle spese processuali sostenute dalla parte privata (si veda Sez. 4, n. 41307 del 02/10/2019, Mef, Rv. 277357-01). Va inoltre precisato che la liquidazione di un indennizzo in misura inferiore a quella richiesta non integra un'ipotesi di soccombenza parziale, perché, da una parte, non è possibile predeterminare in anticipo l'ammontare del danno, dall'altra, il ricorrente sollecita pur sempre l'esercizio di un potere ufficioso di liquidazione. Tale soluzione è analoga a quella adottata dalle Sezioni civili della Corte di cassazione nella materia contigua della riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89 (si veda a esempio Sez. 6-2, n. 16326 del 30/07/2020, Rv. 658746-01). Tuttavia, la giurisprudenza ha indicato un correttivo a tale criterio, allorché raccoglimento parziale sia dovuto a ragioni diverse, a esempio all'individuazione di un minor periodo da considerare per il ristoro. In questo caso, ritornerebbe la regola della soccombenza (Sez. 6-2, n.• 18183 del 24/06/2021, Rv. 661665-01). In definitiva, s'impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata, limitatamente alla compensazione delle spese, con rinvio alla Corte di appello di Catania che dovrà valutare le difese del MEF e regolare motivatamente le spese. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili nel resto. P . Q . M . Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla compensazione delle spese con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Catania. Dichiara inammissibili i ricorsi nel resto. Così deciso, il 21 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, LI Giorgio, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza in data 27 giugno 2023 la Corte di appello di Catania, decidendo in seguito alla sentenza n. 30405 del 05/07/2022 della Quarta Sezione penale della Corte di cassazione, ha liquidato, a titolo di riparazione per ingiusta detenzione, in favore di AN TO la somma di euro 27.989,91 e di LO TO la somma di euro 29.180,72, ma ha compensato le spese di causa. Penale Sent. Sez. 3 Num. 9327 Anno 2024 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 21/11/2023 2. I ricorrenti eccepiscono la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito all'entità della liquidazione - primo motivo - e alla compensazione delle spese - secondo motivo -. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il primo motivo è manifestamente infondato. La sentenza rescindente aveva evidenziato che era omessa la motivazione in merito agli ulteriori danni, patrimoniali e non, derivanti dalle molteplici ripercussioni negative dell'ingiusta detenzione dei due ricorrenti, sia sul piano personale e familiare, come dimostrato dalla documentazione sanitaria, sia sul piano patrimoniale, per l'impossibilità di adempiere ai mutui, sia per lo strepitus fori dovuto all'interesse giornalistico nazionale per l'omicidio di un povero anziano, e aveva altresì segnalato l'errore nel computo della durata dell'ingiusta detenzione. La Corte territoriale nell'ordinanza impugnata ha corretto l'errore di computo e ha osservato, quanto alle sofferenze fisiche e psichiche, che erano state liquidate nell'indennizzo calcolato con il criterio aritmetico, perché non erano • trasmodate in un danno alla salute, quanto al danno subìto dalla moglie di LO TO, che questi non aveva una legittimazione surrogatoria ad agire in luogo della moglie, quanto allo strepitus fori, che era possibile liquidarlo in via equitativa, avuto riguardo alla tabella per le lesioni micro-permanenti di cui all'art. 139 d.lgs. n. 209 del 2005, distinguendo tra il periodo di restrizione in carcere e il periodo di restrizione domiciliare, decurtato della metà, quanto al danno reddituale, che era possibile liquidarlo secondo le spettanze risultanti nella dichiarazione dei redditi, quanto al danno da finanziamenti non pagati, che era pcAsibile liquidarlo nei limiti del dovuto e del documentato, a eccezione del debito con la banca per cui vi era stata una ricontrattazione che aveva di fatto neutralizzato gli effetti negativi della restrizione della libertà personale. A fronte di tale compiuta motivazione, i ricorrenti hanno inammissibilmente reiterato le medesime censure già sollevate con l'istanza originaria, senza sottoporre a rigorosa censura quella parte di motivazione con cui si è negato l'indennizzo per il danno alla salute fisico-psichica (non provato) e per i danni subìti dalla moglie (in assenza di legittimazione). D'altra parte, hanno attaccato la trasmissione televisiva di rilievo nazionale, contestandone le modalità comunicative, non continenti, ma aggressive e infamanti, sùbito dopo l'arresto, ciò che è ascrivibile, per quella che è la prospettazione dei ricorrenti, ai giornalisti. La censura, quindi, esorbita dal danno morale ascrivibile allo Stato, danno che è stato liquidato secondo un criterio equitativo, parametricamente agganciato alle tabelle 2 vVh sul danno biologico, non contestato dai ricorrenti, se non in termini di generica inadeguatezza. In definitiva, il primo motivo di ricorso non coglie nel segno, perché l'ordinanza della Corte territoriale ha reso una motivazione esaustiva, rispettosa del principio di diritto enunciato nella sentenza rescindente che aveva indicato le varie voci di danno a cui era necessario dare una risposta, coerente con la giurisprudenza di legittimità che consente la liquidazione del danno, ulteriore rispetto a quello liquidato con il criterio aritmetico, nei limiti del provato, anche sulla base del fatto notorio o di presunzioni (tra le più recenti, Sez. 4, n. 32891 del 10/11/2020, Di Domenico, Rv. 280072 - 01 e 02), non manifestamente illogica o contraddittoria nell'analisi delle circostanze fattuali e nell'applicazione del criterio equitativo. E' fondato, invece, il secondo motivo di ricorso, perché la Corte territoriale ha compensato integralmente le spese ritenendo che il MEF non sì fosse costituito, mentre i ricorrenti hanno allegato che si era ritualmente costituito a mezzo dell'Avvocatura dello Stato. Sul punto, la giurisprudenza ha affermato che il procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione è a contraddittorio necessario - che si instaura con la notifica della domanda, a cura della cancelleria, al Ministero dell'economia e delle finanze - ma non a carattere contenzioso necessario, in quanto l'Amministrazione intimata può non costituirsi ovvero costituirsi aderendo alla richiesta del privato o rimettersi al giudice, sicché in questi ultimi casi, non essendovi contrasto di interessi da dirimere, non v'è soccombenza dell'Amministrazione e non può essere pronunciata la sua condanna alla rifusione delle spese, nonché degli eventuali diritti e onorari di rappresentanza e difesa in favore della controparte, mentre, qualora essa si costituisca, svolgendo una qualsiasi eccezione diretta a paralizzare o ridurre la pretesa dell'istante e veda rigettate le sue deduzioni o conclusioni, il contraddittorio si connota di carattere contenzioso e il giudice deve porre le spese stesse, nonché gli eventuali diritti e onorari a carico dell'Amministrazione soccombente o, se ne sussistono le condizioni, dichiararle totalmente o parzialmente compensate (Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002 Cc. - dep. 15/10/2002, Rv. 222264; e più recentemente, Sez. 4, n. 24020 del 24/05/2023, Mari, Rv. 284649-01). Tale principio risulta ancora valido, nonostante la modifica dell'art. 92 cod. proc. ciV., a opera del dl. n. 132 del 2014, convertito in I. n. 162 del 2014, che dispone che il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, soltanto laddove vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto all'e questioni dirimenti e, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018, qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. Infatti, l'attivazione della procedura 3 giudiziale è assolutamente necessaria perché il privato consegua l'indennizzo dovuto, sicché lo Stato, e per esso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, non può spontaneamente procedere extra-giudizialmente, né relativamente all'an, né relativamente al quantum debeatur della pretesa del privato. Ne consegue che ove la Pubblica Amministrazione non si opponga affatto alla richiesta del privato, non può essere considerata soccombente nella relativa procedura e non può, quindi, essere condannata al rimborso delle spese processuali sostenute dalla parte privata (si veda Sez. 4, n. 41307 del 02/10/2019, Mef, Rv. 277357-01). Va inoltre precisato che la liquidazione di un indennizzo in misura inferiore a quella richiesta non integra un'ipotesi di soccombenza parziale, perché, da una parte, non è possibile predeterminare in anticipo l'ammontare del danno, dall'altra, il ricorrente sollecita pur sempre l'esercizio di un potere ufficioso di liquidazione. Tale soluzione è analoga a quella adottata dalle Sezioni civili della Corte di cassazione nella materia contigua della riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89 (si veda a esempio Sez. 6-2, n. 16326 del 30/07/2020, Rv. 658746-01). Tuttavia, la giurisprudenza ha indicato un correttivo a tale criterio, allorché raccoglimento parziale sia dovuto a ragioni diverse, a esempio all'individuazione di un minor periodo da considerare per il ristoro. In questo caso, ritornerebbe la regola della soccombenza (Sez. 6-2, n.• 18183 del 24/06/2021, Rv. 661665-01). In definitiva, s'impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata, limitatamente alla compensazione delle spese, con rinvio alla Corte di appello di Catania che dovrà valutare le difese del MEF e regolare motivatamente le spese. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili nel resto. P . Q . M . Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla compensazione delle spese con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Catania. Dichiara inammissibili i ricorsi nel resto. Così deciso, il 21 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente