CGT1
Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Viterbo, sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Viterbo |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 47/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VITERBO Sezione 1, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PIERUCCI FERDINANDO, Presidente
ROSATI DI MONTEPRANDONE MAURO, Relatore
TOMASSETTI ALESSANDRO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 441/2025 depositato il 14/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Viterbo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TJZM000146 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TJZM000146 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TJZM000146 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 10/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il Sig. Ricorrente_1 impugnava l'Avviso di Accertamento n. 250TJZM000146, emesso dall'Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara,
Ufficio Controlli e Accertamenti Centralizzati, relativo all'anno d'imposta 2019, con cui veniva accertato un maggior reddito imponibile di euro 20.104,00 per presunti redditi da locazione non dichiarati, con conseguente richiesta di imposte, sanzioni e interessi per complessivi euro 18.000,72.
Il ricorrente deduceva, in sintesi:
la nullità e/o illegittimità dell'atto per violazione dell'onere probatorio gravante sull'Ufficio, che si sarebbe limitato a elencare sei contratti di locazione senza fornire copia degli stessi né elementi idonei a collegare i redditi agli immobili posseduti;
l'erroneità del calcolo dei redditi da locazione relativamente al contratto n. 003016, in quanto, per l'anno
2019, a causa della morosità della conduttrice subentrata, il ricorrente avrebbe percepito il solo canone di gennaio, come comprovato da intimazione di sfratto e ordinanza di convalida del Tribunale di
Civitavecchia.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato, in via principale per violazione dell'onere probatorio, in via subordinata per la riduzione del maggior reddito accertato relativamente al contratto n.
003016, con vittoria di spese.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, eccependo l'infondatezza del ricorso. L'Ufficio evidenziava che i contratti di locazione risultavano regolarmente registrati dal contribuente, che ne era quindi pienamente a conoscenza, e che la presunzione di percezione dei canoni, ai sensi dell'art. 26 d.P.R. 917/1986, poteva essere superata solo con prova certa della risoluzione o della mancata percezione, da ritenersi acquisita solo dalla data dell'intimazione di sfratto (01/04/2021), successiva al periodo d'imposta oggetto di accertamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1-Sulla legittimità dell'Avviso di Accertamento e sull'onere probatorio
L'Avviso di Accertamento impugnato si fonda sull'esistenza di sei contratti di locazione, regolarmente registrati presso l'Agenzia delle Entrate, riferiti a immobili di proprietà del ricorrente, per i quali l'Ufficio ha ritenuto non dichiarati i relativi redditi da locazione.
Il ricorrente lamenta la mancata allegazione dei contratti e l'assenza di elementi idonei a collegare i redditi agli immobili, deducendo la violazione dell'onere probatorio.
La censura non è fondata.
In materia di redditi fondiari, l'art. 26 d.P.R. 917/1986 stabilisce che “i redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale”. La presunzione legale di percezione dei canoni può essere superata solo con prova certa della risoluzione del contratto o della mancata percezione, da fornirsi con atti aventi data certa opponibile all'Amministrazione finanziaria (Cass. n.
15352/2021; Cass. n. 746/2024).
Nel caso di specie, i contratti di locazione risultano regolarmente registrati dal contribuente, che ne è parte e che, pertanto, non può lamentare la mancata allegazione degli stessi, essendo nella piena disponibilità della relativa documentazione. L'Ufficio, inoltre, ha fornito gli estremi identificativi dei contratti e la visura catastale storica degli immobili, elementi idonei a fondare la pretesa tributaria.
2. Sulla dedotta mancata percezione dei canoni – Contratto n. 003016
Il ricorrente deduce, con riferimento al contratto n. 003016, di non aver percepito i canoni da febbraio a dicembre 2019, avendo prodotto intimazione di sfratto per morosità e ordinanza di convalida del Tribunale di Civitavecchia.
La doglianza è fondata nei limiti di seguito precisati.
L'art. 26, comma 1, ultimo periodo, d.P.R. 917/1986, prevede che “i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito, purché la mancata percezione sia comprovata dall'intimazione di sfratto per morosità o dall'ingiunzione di pagamento”.
Nel caso di specie, il ricorrente ha prodotto copia dell'intimazione di sfratto per morosità e dell'ordinanza di convalida, ma tali atti sono datati 2021, mentre il periodo d'imposta oggetto di accertamento è il 2019.
Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, la mancata percezione dei canoni può essere riconosciuta solo a decorrere dalla data dell'intimazione di sfratto o dell'ingiunzione di pagamento, non potendo retroagire agli anni precedenti (Cass. n. 15352/2021; Cass. n. 746/2024).
Pertanto, per l'anno 2019, i canoni di locazione relativi al contratto n. 003016 devono essere comunque dichiarati, non potendo la successiva intimazione di sfratto produrre effetti retroattivi.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso. Compensa le spese.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VITERBO Sezione 1, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PIERUCCI FERDINANDO, Presidente
ROSATI DI MONTEPRANDONE MAURO, Relatore
TOMASSETTI ALESSANDRO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 441/2025 depositato il 14/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Viterbo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TJZM000146 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TJZM000146 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TJZM000146 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 10/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il Sig. Ricorrente_1 impugnava l'Avviso di Accertamento n. 250TJZM000146, emesso dall'Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara,
Ufficio Controlli e Accertamenti Centralizzati, relativo all'anno d'imposta 2019, con cui veniva accertato un maggior reddito imponibile di euro 20.104,00 per presunti redditi da locazione non dichiarati, con conseguente richiesta di imposte, sanzioni e interessi per complessivi euro 18.000,72.
Il ricorrente deduceva, in sintesi:
la nullità e/o illegittimità dell'atto per violazione dell'onere probatorio gravante sull'Ufficio, che si sarebbe limitato a elencare sei contratti di locazione senza fornire copia degli stessi né elementi idonei a collegare i redditi agli immobili posseduti;
l'erroneità del calcolo dei redditi da locazione relativamente al contratto n. 003016, in quanto, per l'anno
2019, a causa della morosità della conduttrice subentrata, il ricorrente avrebbe percepito il solo canone di gennaio, come comprovato da intimazione di sfratto e ordinanza di convalida del Tribunale di
Civitavecchia.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato, in via principale per violazione dell'onere probatorio, in via subordinata per la riduzione del maggior reddito accertato relativamente al contratto n.
003016, con vittoria di spese.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, eccependo l'infondatezza del ricorso. L'Ufficio evidenziava che i contratti di locazione risultavano regolarmente registrati dal contribuente, che ne era quindi pienamente a conoscenza, e che la presunzione di percezione dei canoni, ai sensi dell'art. 26 d.P.R. 917/1986, poteva essere superata solo con prova certa della risoluzione o della mancata percezione, da ritenersi acquisita solo dalla data dell'intimazione di sfratto (01/04/2021), successiva al periodo d'imposta oggetto di accertamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1-Sulla legittimità dell'Avviso di Accertamento e sull'onere probatorio
L'Avviso di Accertamento impugnato si fonda sull'esistenza di sei contratti di locazione, regolarmente registrati presso l'Agenzia delle Entrate, riferiti a immobili di proprietà del ricorrente, per i quali l'Ufficio ha ritenuto non dichiarati i relativi redditi da locazione.
Il ricorrente lamenta la mancata allegazione dei contratti e l'assenza di elementi idonei a collegare i redditi agli immobili, deducendo la violazione dell'onere probatorio.
La censura non è fondata.
In materia di redditi fondiari, l'art. 26 d.P.R. 917/1986 stabilisce che “i redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale”. La presunzione legale di percezione dei canoni può essere superata solo con prova certa della risoluzione del contratto o della mancata percezione, da fornirsi con atti aventi data certa opponibile all'Amministrazione finanziaria (Cass. n.
15352/2021; Cass. n. 746/2024).
Nel caso di specie, i contratti di locazione risultano regolarmente registrati dal contribuente, che ne è parte e che, pertanto, non può lamentare la mancata allegazione degli stessi, essendo nella piena disponibilità della relativa documentazione. L'Ufficio, inoltre, ha fornito gli estremi identificativi dei contratti e la visura catastale storica degli immobili, elementi idonei a fondare la pretesa tributaria.
2. Sulla dedotta mancata percezione dei canoni – Contratto n. 003016
Il ricorrente deduce, con riferimento al contratto n. 003016, di non aver percepito i canoni da febbraio a dicembre 2019, avendo prodotto intimazione di sfratto per morosità e ordinanza di convalida del Tribunale di Civitavecchia.
La doglianza è fondata nei limiti di seguito precisati.
L'art. 26, comma 1, ultimo periodo, d.P.R. 917/1986, prevede che “i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito, purché la mancata percezione sia comprovata dall'intimazione di sfratto per morosità o dall'ingiunzione di pagamento”.
Nel caso di specie, il ricorrente ha prodotto copia dell'intimazione di sfratto per morosità e dell'ordinanza di convalida, ma tali atti sono datati 2021, mentre il periodo d'imposta oggetto di accertamento è il 2019.
Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, la mancata percezione dei canoni può essere riconosciuta solo a decorrere dalla data dell'intimazione di sfratto o dell'ingiunzione di pagamento, non potendo retroagire agli anni precedenti (Cass. n. 15352/2021; Cass. n. 746/2024).
Pertanto, per l'anno 2019, i canoni di locazione relativi al contratto n. 003016 devono essere comunque dichiarati, non potendo la successiva intimazione di sfratto produrre effetti retroattivi.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso. Compensa le spese.