Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Viterbo, sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 47
CGT1
Sentenza 22 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Violazione dell'onere probatorio da parte dell'Ufficio

    I contratti di locazione risultano regolarmente registrati dal contribuente, che ne è parte e ne ha piena disponibilità. L'Ufficio ha fornito gli estremi identificativi dei contratti e la visura catastale storica degli immobili, elementi idonei a fondare la pretesa tributaria.

  • Rigettato
    Mancata percezione dei canoni per il contratto n. 003016

    La mancata percezione dei canoni può essere riconosciuta solo a decorrere dalla data dell'intimazione di sfratto o dell'ingiunzione di pagamento, non potendo retroagire agli anni precedenti. L'intimazione di sfratto è datata 2021, successiva al periodo d'imposta 2019.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Viterbo, sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 47
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Viterbo
    Numero : 47
    Data del deposito : 22 gennaio 2026

    Testo completo