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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/06/2025, n. 5156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5156 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa Matilde Dell'Erario, ha pronunciato, in data 25/06/2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 25947/2024 del R.G.A.C. Sez. Lavoro e Previdenza
TRA
, elettivamente domiciliato in Forio (NA) alla via Giovanni Parte_1
Castellaccio n. 38, presso e nello studio dell'avv. Ambrogio Del Deo che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in CP_1
Napoli alla via de Gasperi 55 (Sede ) presso l'avv. Maria Sofia Lizzi che lo CP_1 rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per Notar del Persona_1
22.03.24 rep. N. 37875, n. racc. 7313
RESISTENTE OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito. CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.11.2024 parte ricorrente in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 37120240009421100 000, notificatole in data 25.11.2024, con il quale l gli aveva chiesto, nella sua qualità CP_1 di socio della EL.CO.RE. di UL NC & C. S.N.C. avente ad oggetto “ falegnameria in forma artigiana”, il pagamento della somma complessiva di € 8.091,80 per mancati versamenti contributivi previdenziali alla Gestione Artigiani e somme aggiuntive in relazione all'arco temporale dal gennaio 2022 al dicembre del 2024. Chiedeva, pertanto, sulla base dell'avvenuta cessazione dell'attività aziendale a far data dal 17.12.2015 - con conseguente cancellazione avvenuta in data 18.01.2016 e comunicazione alla CCIA di Napoli - nonché dell'inesistenza, in ogni caso, dei presupposti di legge per l'insorgenza dell'obbligazione contributiva, l'accertamento dell'infondatezza della pretesa azionata con il conseguente suo annullamento;
il tutto con vittoria di spese. L si costituiva in giudizio deducendo l'avvenuto sgravio totale dell'avviso di CP_1 addebito di cui è causa e chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere con vittoria delle spese di lite. Ritenuta la superfluità di ogni indagine istruttoria, all'odierna udienza il Tribunale osserva che: Va, in via preliminare, rilevato che dalla stessa documentazione allegata alla memoria di costituzione dell resistente si evince il sopravvenuto sgravio totale dell'avviso CP_1 di addebito n. 37120240009421100 000 per cui va, certamente, dichiarata la cessazione della materia del contendere. Ed, infatti, dalla relazione amministrativa allegata alla memoria di costituzione dell resistente si evince che “la scrivente sede ha già verificato quanto eccepito CP_1 dal contribuente in merito all'insussistenza dei requisiti d'iscrizione per cessazione dell'attività al 12/2015 in corrispondenza della trattazione della pratica SISCO: 5029/2024. E' emerso in quella sede che effettivamente il contribuente ha cessato l'attività artigiana per cui iscritto in data 17/12/2015. Per tale motivo è stata disposta, in data 07/01/2015, la chiusura retroattiva della posizione al 12/2015 e l'annullamento totale degli avvisi d'addebito contenenti contributi successivi alla data di cessazione attività. Si specifica che all' non è pervenuta alcuna delibera di cessazione. Il CP_2 soggetto, all'atto di cessazione dell'attività, in ComUNICA non ha compilato il quadro AC dedicato alle comunicazioni all'Istituto e per tale motivo non era mai pervenuta alla scrivente sede alcuna richiesta di chiusura della posizione. L'art. 9 del decreto- legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni nella legge 2 aprile 2007, n. 40, ai commi 1 e 2 ha previsto che ai fini dell'avvio dell'attività d'impresa o al fine della cessazione, gli interessati debbano assolvere a tutti gli adempimenti richiesti presentando, per via telematica o su supporto informatico, la Comunicazione unica all'ufficio del registro delle imprese. La Comunicazione Unica vale quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al registro delle imprese ed ha effetto, sussistendo i presupposti di legge, ai fini previdenziali e assistenziali. Tale modalità deve essere utilizzata in via obbligatoria a decorrere dal 1 aprile 2010 (art. 9 D.L. 31/01/2007 n. 7, modificato dall'art. 23, comma 13, D.L. 1/07/2009 n. 78)”. La formula di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267). Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126). Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, l'avvenuto sgravio totale dell'avviso di addebito n. 37120240009421100 000, determina la cessazione della materia del contendere perché è venuto meno l'interesse a proseguire il giudizio e l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia. Quanto alle spese di lite, nell'ipotesi in cui venga meno la materia del contendere, la cui pronuncia si impone anche d'ufficio tutte le volte in cui la superfluità di un'ulteriore decisione risulti in qualche modo acquisita al processo, allorché permanga un contrasto in ordine all'onere delle spese processuali, la relativa statuizione andrà fondata, comunque, sulla valutazione delle probabilità normali di accoglimento della domanda, secondo il principio della cosiddetta soccombenza virtuale. In ossequio al suddetto principio, la parte virtualmente soccombente va, pertanto, identificata con l che, avendo lasciato insoddisfatto una pretesa che poi ha ritenuto CP_1 fondata, provvedendo ad un tardivo sgravio dell'avviso di addebito di cui è causa in un momento successivo a quello dell'instaurazione del giudizio - laddove dalla visura camerale in atti emerge l'avvenuta cancellazione della società EL.CO.RE. di UL NC & C. S.N.C. avente ad oggetto “ falegnameria in forma artigiana” già in data 11.01.2016 e, pertanto, antecedentemente alla data di formazione dello stesso - ha in effetti dato causa alla lite.
PQM
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando sull'opposizione all'avviso di addebito n. 37120240009421100 000 proposta da con ricorso del Parte_1
26.11.2024 nei confronti dell , in persona del legale rapp.te p.t., così provvede: CP_1 dichiara la cessazione della materia del contendere;
condanna l al pagamento delle CP_1 spese processuali che liquida in € 2.697,00 per compenso professionale con attribuzione oltre oneri accessori come per legge.
Così deciso in Napoli in data 25.06.2025 Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Matilde Dell'Erario
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa Matilde Dell'Erario, ha pronunciato, in data 25/06/2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 25947/2024 del R.G.A.C. Sez. Lavoro e Previdenza
TRA
, elettivamente domiciliato in Forio (NA) alla via Giovanni Parte_1
Castellaccio n. 38, presso e nello studio dell'avv. Ambrogio Del Deo che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in CP_1
Napoli alla via de Gasperi 55 (Sede ) presso l'avv. Maria Sofia Lizzi che lo CP_1 rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per Notar del Persona_1
22.03.24 rep. N. 37875, n. racc. 7313
RESISTENTE OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito. CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.11.2024 parte ricorrente in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 37120240009421100 000, notificatole in data 25.11.2024, con il quale l gli aveva chiesto, nella sua qualità CP_1 di socio della EL.CO.RE. di UL NC & C. S.N.C. avente ad oggetto “ falegnameria in forma artigiana”, il pagamento della somma complessiva di € 8.091,80 per mancati versamenti contributivi previdenziali alla Gestione Artigiani e somme aggiuntive in relazione all'arco temporale dal gennaio 2022 al dicembre del 2024. Chiedeva, pertanto, sulla base dell'avvenuta cessazione dell'attività aziendale a far data dal 17.12.2015 - con conseguente cancellazione avvenuta in data 18.01.2016 e comunicazione alla CCIA di Napoli - nonché dell'inesistenza, in ogni caso, dei presupposti di legge per l'insorgenza dell'obbligazione contributiva, l'accertamento dell'infondatezza della pretesa azionata con il conseguente suo annullamento;
il tutto con vittoria di spese. L si costituiva in giudizio deducendo l'avvenuto sgravio totale dell'avviso di CP_1 addebito di cui è causa e chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere con vittoria delle spese di lite. Ritenuta la superfluità di ogni indagine istruttoria, all'odierna udienza il Tribunale osserva che: Va, in via preliminare, rilevato che dalla stessa documentazione allegata alla memoria di costituzione dell resistente si evince il sopravvenuto sgravio totale dell'avviso CP_1 di addebito n. 37120240009421100 000 per cui va, certamente, dichiarata la cessazione della materia del contendere. Ed, infatti, dalla relazione amministrativa allegata alla memoria di costituzione dell resistente si evince che “la scrivente sede ha già verificato quanto eccepito CP_1 dal contribuente in merito all'insussistenza dei requisiti d'iscrizione per cessazione dell'attività al 12/2015 in corrispondenza della trattazione della pratica SISCO: 5029/2024. E' emerso in quella sede che effettivamente il contribuente ha cessato l'attività artigiana per cui iscritto in data 17/12/2015. Per tale motivo è stata disposta, in data 07/01/2015, la chiusura retroattiva della posizione al 12/2015 e l'annullamento totale degli avvisi d'addebito contenenti contributi successivi alla data di cessazione attività. Si specifica che all' non è pervenuta alcuna delibera di cessazione. Il CP_2 soggetto, all'atto di cessazione dell'attività, in ComUNICA non ha compilato il quadro AC dedicato alle comunicazioni all'Istituto e per tale motivo non era mai pervenuta alla scrivente sede alcuna richiesta di chiusura della posizione. L'art. 9 del decreto- legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni nella legge 2 aprile 2007, n. 40, ai commi 1 e 2 ha previsto che ai fini dell'avvio dell'attività d'impresa o al fine della cessazione, gli interessati debbano assolvere a tutti gli adempimenti richiesti presentando, per via telematica o su supporto informatico, la Comunicazione unica all'ufficio del registro delle imprese. La Comunicazione Unica vale quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al registro delle imprese ed ha effetto, sussistendo i presupposti di legge, ai fini previdenziali e assistenziali. Tale modalità deve essere utilizzata in via obbligatoria a decorrere dal 1 aprile 2010 (art. 9 D.L. 31/01/2007 n. 7, modificato dall'art. 23, comma 13, D.L. 1/07/2009 n. 78)”. La formula di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267). Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126). Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, l'avvenuto sgravio totale dell'avviso di addebito n. 37120240009421100 000, determina la cessazione della materia del contendere perché è venuto meno l'interesse a proseguire il giudizio e l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia. Quanto alle spese di lite, nell'ipotesi in cui venga meno la materia del contendere, la cui pronuncia si impone anche d'ufficio tutte le volte in cui la superfluità di un'ulteriore decisione risulti in qualche modo acquisita al processo, allorché permanga un contrasto in ordine all'onere delle spese processuali, la relativa statuizione andrà fondata, comunque, sulla valutazione delle probabilità normali di accoglimento della domanda, secondo il principio della cosiddetta soccombenza virtuale. In ossequio al suddetto principio, la parte virtualmente soccombente va, pertanto, identificata con l che, avendo lasciato insoddisfatto una pretesa che poi ha ritenuto CP_1 fondata, provvedendo ad un tardivo sgravio dell'avviso di addebito di cui è causa in un momento successivo a quello dell'instaurazione del giudizio - laddove dalla visura camerale in atti emerge l'avvenuta cancellazione della società EL.CO.RE. di UL NC & C. S.N.C. avente ad oggetto “ falegnameria in forma artigiana” già in data 11.01.2016 e, pertanto, antecedentemente alla data di formazione dello stesso - ha in effetti dato causa alla lite.
PQM
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando sull'opposizione all'avviso di addebito n. 37120240009421100 000 proposta da con ricorso del Parte_1
26.11.2024 nei confronti dell , in persona del legale rapp.te p.t., così provvede: CP_1 dichiara la cessazione della materia del contendere;
condanna l al pagamento delle CP_1 spese processuali che liquida in € 2.697,00 per compenso professionale con attribuzione oltre oneri accessori come per legge.
Così deciso in Napoli in data 25.06.2025 Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Matilde Dell'Erario