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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/10/2025, n. 13661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13661 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE TREDICESIMA CIVILE
in persona della dott.ssa IA FR in funzione di giudice unico, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 11285/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
, con domicilio eletto in Roma, presso Parte_1
lo studio del procuratore avvocato Daniela Coppola rappresentante e difensore, per procura in atti
PARTE ATTRICE
E
Controparte_1
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
E in persona del lrpt, con domicilio eletto in CP_2
Roma, presso lo studio del procuratore avvocato Francesco Bevivino rappresentante e difensore per procura in atti
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: risarcimento danni.
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 17.4.2025 i
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procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato ai convenuti parte attrice chiedeva il ristoro dei danni subiti all'esito del sinistro verificatosi in Roma, in data 11.11.2019, alle ore 09.15 circa, in Roma, L.re Testaccio all'altezza dell'incrocio con Via Galileo Ferraris, mentre si trovava a bordo del suo motoveicolo HONDA SH tg CW05091.
Narrava parte attrice di aver perso il controllo del proprio mezzo a causa di una Fiat 500 tg ED908EG, di proprietà di e Controparte_1
condotta da che nell'uscire da un parcheggio in fase Controparte_3
di retromarcia ne determinava la caduta ed il conseguente urto con il veicolo SUZIKY tg CT314AN che transitava nel suo stesso CP_4
senso di marcia.
Sul posto intervenivano i VVUU che redigevano verbale.
L'attore riportava lesioni e veniva ricoverato a mezzo del 118 presso il P.S. dell'Ospedale San Giovanni Calibita F.B.F.- Isola tiberina- ove gli veniva diagnosticato: “…trauma contusivo anca ginocchio caviglia…” con prognosi di gg 5 s.s..
Non riuscendo a comporre la questione il introduceva il Pt_1
presente giudizio.
Si costituiva la sola compagnia di assicurazioni della Fiat 500 che contestava ogni addebito nei termini riportati in comparsa e chiedeva il rigetto della domanda. restava contumace. Controparte_1
La causa, istruita mediante prove documentali, prove orali e CTU, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
17.4.2025, ed in quella sede trattenuta in decisione con termini di legge alle parti per lo scambio di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricostruzione dell'incidente e responsabilità.
2 3
La dinamica del sinistro si evince dall'insieme dei documenti versati in atti, in particolare dal verbale redatto dai VVUU, e dalle prove orali espletate.
Ad avviso di chi scrive, stando alle risultanze dei documenti in atti, in particolare dal verbale delle autorità intervenute sul posto, la responsabilità del sinistro è da scrivere alla condotta della che CP_1
non avvedendosi del sopraggiungere del motoveicolo condotto dall'attore ne causava la caduta.
Dal verbale redatto dai VVUU, che fa fede fino a querela di falso, emerge che la condotta della sia stata imprudente nell'effettuare CP_1
una manovra di retromarcia andando ad occupare quasi tutta la carreggiata. Tanto ha riferito ai VVUU il teste oculare conducente del veicolo Suzuki coinvolto nel sinistro.
Ed ancora il teste , anch'egli presente sul posto, ha Testimone_1
riferito di aver visto “…sbucare con rapidità una fiat 500…che in retromarcia invadeva la mia corsia di marcia. Mentre rallentavo per fermarmi sopraggiungeva alla mia sinistra, con medesima direzione e provenienza, uno scooter…che vista la manovra della Fiat 500…, frenava e scivolava sul lato sinistro cadendo a terra…”.
Non v'è dubbio, anche tenendo conto delle dichiarazioni rese dai testi, che la responsabilità sia da ascrivere alla parte attrice. Invero nelle condizioni di tempo e di luogo descritte la manovra repentina della
è risultata avventata anche in considerazione delle condizioni CP_1
climatiche presenti al momento del sinistro. È verosimile ritenere che la visuale dell'attore fosse parzialmente alterata dalla presenza del motociclo che marciava davanti a lui e che non gli ha consentito di vedere per tempo la manovra repentina di retromarcia della Fiat 500.
Danni subiti da Parte_1
Danno biologico.
In particolare, il danno biologico va inteso come menomazione
3 4
dell'integrità psicofisica in sé e per sé considerata in quanto incidente sul valore uomo in tutta la sua concreta dimensione che non si esaurisce nella sola attitudine a produrre ricchezza, ma si collega alla somma delle funzioni naturali afferenti al soggetto nell'ambiente in cui la vita si esplica ed aventi rilevanza non solo economica ma anche biologica, sociale, culturale ed estetica. Il danno biologico consistente nella violazione dell'integrità psico-fisica della persona va considerato ai fini della determinazione del risarcimento, sia nel suo aspetto statico (diminuzione del bene primario dell'integrità psico-fisica in sé e per sé considerata) sia nel suo aspetto dinamico (manifestazione o espressione quotidiana del bene salute che riguarda sia l'attività lavorativa che le altre attività extra lavorative e che pongono il soggetto in condizione non solo di produrre utilità, ma anche di ricevere utilità).
Criteri di liquidazione del danno biologico e della invalidità temporanea
Tra i possibili criteri di liquidazione adottati dalla giurisprudenza, si è ritenuto di adottare quello basato sulla attribuzione di un importo predeterminato per ogni punto di invalidità permanente. Per determinare il valore da attribuire a ciascun punto dì invalidità, si è tenuto conto contemporaneamente della percentuale di invalidità riconosciuta e dell'età del leso al momento del sinistro. Ed infatti la scienza medica ha messo in evidenza che l'entità concreta delle limitazioni imposte all'esplicazione della vitalità di un individuo nel campo lavorativo, dei rapporti sociali ed affettivi, delle attività culturali, di svago e sportive, cresce in misura più che aritmetica rispetto al crescere della misura dell'invalidità permanente. Va poi considerato che l'organismo di un individuo giovane se, da un lato, ha maggiori capacità di sviluppare attitudini in grado di compensare le funzioni perse o mortificate, dall'altro, deve sopportare per un periodo più lungo di tempo le
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conseguenze permanenti delle lesioni subite, arco di tempo nel quale, oltretutto, è compresa la parte della vita che di solito è sotto ogni profilo la più ricca e dinamica.
L'evento biologico e la valutazione della sua incidenza
La valutazione del danno biologico subito dal ricorrente deve tener della documentazione medica prodotta al momento della introduzione del ricorso.
La situazione veniva valutata dal CTU nominato dal giudice nel corso di causa e l'elaborato viene condiviso pienamente sia nell'esecuzione che nei risultati raggiunti.
La quantificazione del danno biologico e dell'invalidità temporanea
La CTU, nelle modalità di effettuazione, si condivide pienamente.
Alla luce di quanto esposto dovrà essere liquidato il danno alla persona del nella misura di seguito descritta: Pt_1
1.- Danno alla persona: in occasione del sinistro oggetto di causa l'attore ha subito un evento biologico inteso quale lesione alla integrità fisica che dev'essere determinata tenuto conto della percentuale di danno all'esito del sinistro -3,5%,
.- invalidità permanente: 3,5%
.- incapacità temporanea assoluta: gg. 15
.- incapacità temporanea relativa: gg. 20 (al 50%)
Per quanto riguarda il danno biologico, si ritiene di dover liquidare l'importo di euro 4.922,84, sulla base della natura della malattia e della consistenza dei postumi, dell'età del danneggiato stesso al momento del fatto (44 anni) e del valore del punto determinato attraverso i parametri di legge comprensivo di ITA ed ITP al 50%.
2.- Spese sostenute e sostenende
Sono state documentate spese mediche per €490,00 ritenute
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congrue.
3.- La personalizzazione della quantificazione del danno: il danno non patrimoniale
Non compete all'attore il risarcimento del danno inteso come residuo danno non patrimoniale alla luce della lieve entità delle conseguenze subite.
Totale liquidato a Parte_1
In totale per i titoli su indicati spettano all'attore € 5.412,84 per danni alla persona detratti gli importi versati stragiudizialmente.
Tanto premesso considerato che, per i motivi suesposti, parte convenuta è risultata responsabile nella causazione del sinistro, condanna le parti convenute in solido al ristoro del danno in favore di parte convenuta per l'importo di €5.412,84 detratti eventuali importi versati antecedentemente al giudizio. Condanna in via definitiva parte convenuta al pagamento delle spese di CTU.
Condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice delle spese sostenute per il presente giudizio che liquida in complessivi
€3.850,00 di cui €750,00 per esborsi oltre rimborso forfettario -15%-
IVA e CPA come per legge.
Esecutiva per legge.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di nonché nei Parte_1 Controparte_1
confronti della in persona del lrpt, così provvede: CP_2
1.- accoglie la domanda proposta da e Parte_1
condanna i convenuti in solido tra loro al risarcimento del danno in suo favore nella misura di €5.412,84- detratte le somme eventualmente percepite medio tempore- per danni alla persona.
2.- Condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte
6 7
attrice delle spese sostenute per il presente giudizio che liquida in complessivi €3.850,00 di cui €750,00 per esborsi oltre rimborso forfettario -15%- IVA e CPA come per legge;
3.- pone le spese di CTU definitivamente a carico delle parti convenute in solido;
4.- dichiara la contumacia di Controparte_1
Così deciso in Roma il giorno 6.10.2025
Il Giudice.
IA FR
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE TREDICESIMA CIVILE
in persona della dott.ssa IA FR in funzione di giudice unico, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 11285/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
, con domicilio eletto in Roma, presso Parte_1
lo studio del procuratore avvocato Daniela Coppola rappresentante e difensore, per procura in atti
PARTE ATTRICE
E
Controparte_1
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
E in persona del lrpt, con domicilio eletto in CP_2
Roma, presso lo studio del procuratore avvocato Francesco Bevivino rappresentante e difensore per procura in atti
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: risarcimento danni.
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 17.4.2025 i
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procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato ai convenuti parte attrice chiedeva il ristoro dei danni subiti all'esito del sinistro verificatosi in Roma, in data 11.11.2019, alle ore 09.15 circa, in Roma, L.re Testaccio all'altezza dell'incrocio con Via Galileo Ferraris, mentre si trovava a bordo del suo motoveicolo HONDA SH tg CW05091.
Narrava parte attrice di aver perso il controllo del proprio mezzo a causa di una Fiat 500 tg ED908EG, di proprietà di e Controparte_1
condotta da che nell'uscire da un parcheggio in fase Controparte_3
di retromarcia ne determinava la caduta ed il conseguente urto con il veicolo SUZIKY tg CT314AN che transitava nel suo stesso CP_4
senso di marcia.
Sul posto intervenivano i VVUU che redigevano verbale.
L'attore riportava lesioni e veniva ricoverato a mezzo del 118 presso il P.S. dell'Ospedale San Giovanni Calibita F.B.F.- Isola tiberina- ove gli veniva diagnosticato: “…trauma contusivo anca ginocchio caviglia…” con prognosi di gg 5 s.s..
Non riuscendo a comporre la questione il introduceva il Pt_1
presente giudizio.
Si costituiva la sola compagnia di assicurazioni della Fiat 500 che contestava ogni addebito nei termini riportati in comparsa e chiedeva il rigetto della domanda. restava contumace. Controparte_1
La causa, istruita mediante prove documentali, prove orali e CTU, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
17.4.2025, ed in quella sede trattenuta in decisione con termini di legge alle parti per lo scambio di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricostruzione dell'incidente e responsabilità.
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La dinamica del sinistro si evince dall'insieme dei documenti versati in atti, in particolare dal verbale redatto dai VVUU, e dalle prove orali espletate.
Ad avviso di chi scrive, stando alle risultanze dei documenti in atti, in particolare dal verbale delle autorità intervenute sul posto, la responsabilità del sinistro è da scrivere alla condotta della che CP_1
non avvedendosi del sopraggiungere del motoveicolo condotto dall'attore ne causava la caduta.
Dal verbale redatto dai VVUU, che fa fede fino a querela di falso, emerge che la condotta della sia stata imprudente nell'effettuare CP_1
una manovra di retromarcia andando ad occupare quasi tutta la carreggiata. Tanto ha riferito ai VVUU il teste oculare conducente del veicolo Suzuki coinvolto nel sinistro.
Ed ancora il teste , anch'egli presente sul posto, ha Testimone_1
riferito di aver visto “…sbucare con rapidità una fiat 500…che in retromarcia invadeva la mia corsia di marcia. Mentre rallentavo per fermarmi sopraggiungeva alla mia sinistra, con medesima direzione e provenienza, uno scooter…che vista la manovra della Fiat 500…, frenava e scivolava sul lato sinistro cadendo a terra…”.
Non v'è dubbio, anche tenendo conto delle dichiarazioni rese dai testi, che la responsabilità sia da ascrivere alla parte attrice. Invero nelle condizioni di tempo e di luogo descritte la manovra repentina della
è risultata avventata anche in considerazione delle condizioni CP_1
climatiche presenti al momento del sinistro. È verosimile ritenere che la visuale dell'attore fosse parzialmente alterata dalla presenza del motociclo che marciava davanti a lui e che non gli ha consentito di vedere per tempo la manovra repentina di retromarcia della Fiat 500.
Danni subiti da Parte_1
Danno biologico.
In particolare, il danno biologico va inteso come menomazione
3 4
dell'integrità psicofisica in sé e per sé considerata in quanto incidente sul valore uomo in tutta la sua concreta dimensione che non si esaurisce nella sola attitudine a produrre ricchezza, ma si collega alla somma delle funzioni naturali afferenti al soggetto nell'ambiente in cui la vita si esplica ed aventi rilevanza non solo economica ma anche biologica, sociale, culturale ed estetica. Il danno biologico consistente nella violazione dell'integrità psico-fisica della persona va considerato ai fini della determinazione del risarcimento, sia nel suo aspetto statico (diminuzione del bene primario dell'integrità psico-fisica in sé e per sé considerata) sia nel suo aspetto dinamico (manifestazione o espressione quotidiana del bene salute che riguarda sia l'attività lavorativa che le altre attività extra lavorative e che pongono il soggetto in condizione non solo di produrre utilità, ma anche di ricevere utilità).
Criteri di liquidazione del danno biologico e della invalidità temporanea
Tra i possibili criteri di liquidazione adottati dalla giurisprudenza, si è ritenuto di adottare quello basato sulla attribuzione di un importo predeterminato per ogni punto di invalidità permanente. Per determinare il valore da attribuire a ciascun punto dì invalidità, si è tenuto conto contemporaneamente della percentuale di invalidità riconosciuta e dell'età del leso al momento del sinistro. Ed infatti la scienza medica ha messo in evidenza che l'entità concreta delle limitazioni imposte all'esplicazione della vitalità di un individuo nel campo lavorativo, dei rapporti sociali ed affettivi, delle attività culturali, di svago e sportive, cresce in misura più che aritmetica rispetto al crescere della misura dell'invalidità permanente. Va poi considerato che l'organismo di un individuo giovane se, da un lato, ha maggiori capacità di sviluppare attitudini in grado di compensare le funzioni perse o mortificate, dall'altro, deve sopportare per un periodo più lungo di tempo le
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conseguenze permanenti delle lesioni subite, arco di tempo nel quale, oltretutto, è compresa la parte della vita che di solito è sotto ogni profilo la più ricca e dinamica.
L'evento biologico e la valutazione della sua incidenza
La valutazione del danno biologico subito dal ricorrente deve tener della documentazione medica prodotta al momento della introduzione del ricorso.
La situazione veniva valutata dal CTU nominato dal giudice nel corso di causa e l'elaborato viene condiviso pienamente sia nell'esecuzione che nei risultati raggiunti.
La quantificazione del danno biologico e dell'invalidità temporanea
La CTU, nelle modalità di effettuazione, si condivide pienamente.
Alla luce di quanto esposto dovrà essere liquidato il danno alla persona del nella misura di seguito descritta: Pt_1
1.- Danno alla persona: in occasione del sinistro oggetto di causa l'attore ha subito un evento biologico inteso quale lesione alla integrità fisica che dev'essere determinata tenuto conto della percentuale di danno all'esito del sinistro -3,5%,
.- invalidità permanente: 3,5%
.- incapacità temporanea assoluta: gg. 15
.- incapacità temporanea relativa: gg. 20 (al 50%)
Per quanto riguarda il danno biologico, si ritiene di dover liquidare l'importo di euro 4.922,84, sulla base della natura della malattia e della consistenza dei postumi, dell'età del danneggiato stesso al momento del fatto (44 anni) e del valore del punto determinato attraverso i parametri di legge comprensivo di ITA ed ITP al 50%.
2.- Spese sostenute e sostenende
Sono state documentate spese mediche per €490,00 ritenute
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congrue.
3.- La personalizzazione della quantificazione del danno: il danno non patrimoniale
Non compete all'attore il risarcimento del danno inteso come residuo danno non patrimoniale alla luce della lieve entità delle conseguenze subite.
Totale liquidato a Parte_1
In totale per i titoli su indicati spettano all'attore € 5.412,84 per danni alla persona detratti gli importi versati stragiudizialmente.
Tanto premesso considerato che, per i motivi suesposti, parte convenuta è risultata responsabile nella causazione del sinistro, condanna le parti convenute in solido al ristoro del danno in favore di parte convenuta per l'importo di €5.412,84 detratti eventuali importi versati antecedentemente al giudizio. Condanna in via definitiva parte convenuta al pagamento delle spese di CTU.
Condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice delle spese sostenute per il presente giudizio che liquida in complessivi
€3.850,00 di cui €750,00 per esborsi oltre rimborso forfettario -15%-
IVA e CPA come per legge.
Esecutiva per legge.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di nonché nei Parte_1 Controparte_1
confronti della in persona del lrpt, così provvede: CP_2
1.- accoglie la domanda proposta da e Parte_1
condanna i convenuti in solido tra loro al risarcimento del danno in suo favore nella misura di €5.412,84- detratte le somme eventualmente percepite medio tempore- per danni alla persona.
2.- Condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte
6 7
attrice delle spese sostenute per il presente giudizio che liquida in complessivi €3.850,00 di cui €750,00 per esborsi oltre rimborso forfettario -15%- IVA e CPA come per legge;
3.- pone le spese di CTU definitivamente a carico delle parti convenute in solido;
4.- dichiara la contumacia di Controparte_1
Così deciso in Roma il giorno 6.10.2025
Il Giudice.
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