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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 20/12/2025, n. 1712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1712 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, in persona del giudice dott.ssa SS EC, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di grado d'appello, iscritta al n° 792 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2023, e vertente tra
, in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Caterina Cantiello e Simona Vitale per mandato in atti;
appellante
e
, rappresentato e difesa dall'Avv. Giuseppa Barrale per Controparte_1 mandato in atti;
appellato
CONCLUSIONI delle PARTI: come da verbale di udienza cartolare del 27.10.2025 e atti ivi richiamati e scritti conclusionali ritualmente depositati.
MOTIVI della DECISIONE
1. I fatti oggetto del giudizio
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza n. 614/2022, resa dal Giudice di Pace di Termini
Imerese, dott.ssa Giovanna Cannizzaro, in data 8.11.2022, depositata il 21.11.2022, non notificata, emessa nell'ambito del procedimento recante il n. 163/2019 R.G., che aveva accolto la domanda di condanna al risarcimento dei danni ex art. 2051 c.c. promossa da nei confronti della , condannando Controparte_1 Parte_1 quest'ultima al pagamento di € 3.887,13, IVA inclusa, a titolo di danni materiali, nonché di
€ 219,60 per fermo tecnico, oltre alle spese di lite, liquidate in € 1.200,00 oltre accessori di
1 legge, e agli onorari del C.T.U. quantificati in € 450,00 oltre oneri, danni cagionati all'attore quale conseguenza del sinistro occorsogli in data 14.02.2018.
Per una migliore intelligenza dei fatti di causa è opportuno premettere che
[...]
aveva citato la , odierna appellante, a CP_1 Parte_1 comparire innanzi al Giudice di pace di Termini Imerese per ivi sentirne accertare la responsabilità ex art. 2051 c.c. e ottenerne la conseguente condanna al risarcimento dei danni subiti a causa del sinistro verificatosi in EL Mezzagno il 14.02.2018.
In tale occasione, mentre era alla guida dell'autovettura Opel Zafira targata DA934LK di sua proprietà e percorreva la S.P. 37 in direzione , giunto all'altezza del civico n. 7 Pt_1 perdeva il controllo del mezzo ed impattava contro un muretto posto in prossimità del civico n. 9 a causa della presenza sulla carreggiata di una chiazza di olio, non segnalata né visibile.
A seguito dell'urto il veicolo riportava danni quantificati in € 4.129,70, oltre fermo tecnico pari ad € 400,00.
Il Giudice di Pace, espletata l'istruttoria mediante assunzione di prove testimoniali e consulenza tecnica d'ufficio, aveva accolto la domanda, ritenendo provati i presupposti della responsabilità dell'ente ai sensi dell'art. 2051 c.c., condannando la Parte_1
a rifondere i danni come da dispositivo sopra indicato.
[...]
La , così, ha proposto appello, deducendo, la violazione Parte_1 degli artt. 116 c.p.c. e 2051 c.c.
Sostiene, infatti, parte appellante che il Giudice di primo grado abbia erroneamente accolto la domanda attorea, fondando la propria decisione sulle risultanze della prova testimoniale resa da , e sulle deduzioni del CTU, non Controparte_2 ritenendo integrato il caso fortuito.
Ha concluso, pertanto, chiedendo l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza gravata, con rigetto della domanda di risarcimento del danno proposta da Controparte_1
; con vittoria di spese relative a entrambi i gradi di giudizio.
[...]
L'udienza di prima comparizione del 5.06.2023 veniva rinviata, ex artt. 181 e 309 c.p.c., all'udienza del 13.11.2023.
Con provvedimento del 15.11.2023, preso atto che la Parte_1 aveva dichiarato la morte del procuratore di , Avv. Controparte_1 CP_3
, intervenuta dopo la notifica dell'atto di appello al medesimo, e chiesto
[...] contestualmente la prosecuzione del processo ex art. 302 c.p.c., è stata dichiarata l'interruzione del giudizio e fissata l'udienza ai fini della riassunzione. 2 Ritualmente costituitosi con comparsa di costituzione in appello depositata in data
18.03.2024, ha chiesto il rigetto dell'appello proposto e la Controparte_1 conferma della sentenza di primo grado;
con vittoria di spese e compensi.
All'udienza cartolare del 15.04.2024, il procedimento, ritenuto maturo per la decisione, è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare del 27.10.2025 per discussione e decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.
Alla predetta udienza, celebrata nelle modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del giudizio, il Tribunale rileva e osserva quanto segue.
2. Sul merito dell'impugnazione
Preliminarmente all'esame del merito, è opportuno ricordare che il giudizio di appello ha un effetto devolutivo in quanto attribuisce al giudice la cognizione dello stesso rapporto sostanziale conosciuto in primo grado, limitatamente alle domande ed eccezioni espressamente riproposte in appello nei cd. motivi di impugnazione (cfr. Cass. n.
20636/2006).
L'effetto devolutivo dell'appello entro i limiti dei motivi d'impugnazione preclude al giudice del gravame esclusivamente di estendere le sue statuizioni a punti che non siano compresi, neanche implicitamente, nel tema del dibattito esposto nei motivi d'impugnazione, mentre non viola il principio del “tantum devolutum quantum appellatum” il giudice di appello che fondi la decisione su ragioni che, pur non specificamente fatte valere dall'appellante, tuttavia appaiano, nell'ambito della censura proposta, in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi, costituendone necessario antecedente logico e giuridico.
Nel giudizio d'appello, infatti, com'è noto, il giudice può riesaminare l'intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti, purché tale indagine non travalichi i margini della richiesta, coinvolgendo punti decisivi della statuizione impugnata suscettibili di acquisire forza di giudicato interno in assenza di contestazione, e decidere, con pronunzia che ha natura ed effetto sostitutivo di quella gravata, anche sulla base di ragioni diverse da quelle svolte nei motivi d'impugnazione. (Cass. n. 2973/2006).
Venendo al merito dell'an della domanda attorea, è bene rammentare che in tema di responsabilità per danni cagionati da cosa in custodia, la funzione della norma di cui all'articolo 2051 del c.c., secondo cui “…ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito…” è quella di imputare la responsabilità a chi si trova 3 nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, in conformità al principio “cuius commoda eius et incommoda”.
Ne discende che elementi essenziali di tale fattispecie di responsabilità sono: a)
l'esistenza di una relazione di custodia tra un soggetto e la “res”, tale da consentire al custode il potere di controllare le modalità di uso e conservazione della stessa, di eliminare le situazioni di pericolo eventualmente insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa;
b) la sussistenza del nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, a prescindere dalla pericolosità attuale o potenziale della cosa e dalla condotta, diligente o meno, in concreto tenuta dal custode.
Quanto, infine, al regime di riparto dell'onere della prova, muovendo dall'assunto che la responsabilità in esame si fonda, non su un comportamento o un'attività del custode, ma su una relazione di custodia intercorrente tra questi e la cosa dannosa e che il limite di tale responsabilità risiede nell'intervento di un fattore (il caso fortuito) che attiene non ad un comportamento del responsabile, ma alle modalità di causazione del danno, discende che all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o del danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'assoluta eccezionalità.
In altri termini, opera al riguardo un'inversione dell'onere della prova, per cui il danneggiato ha solo l'onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa e il danno, mentre sul custode grava l'onere di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, nel cui ambito possono essere compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e quello dello stesso danneggiato.
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, invero, “la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 cod. civ., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode, posto che funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, intendendosi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta, salva la prova, che incombe a carico di tale soggetto, del caso fortuito, inteso nel senso più ampio di fattore idoneo ad interrompere il nesso causale e comprensivo del fatto del terzo o dello stesso danneggiato” (ex multis, Cass. n. 11016/2011;
Cass. n. 25243/2006). 4 La più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, in ordine alla prova del caso fortuito nelle specifiche ipotesi di insidie presenti sul manto stradale, ha, inoltre, affermato che l'Amministrazione è liberata dalla responsabilità solo “ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode.” (cfr., da ultimo, Cass.
n. 4963/2019; Cass. n. 4768/2016; Cass. n. 5622/2016; Cass. n. 5695/2016; Cass. n.
6101/2013; Cass. n. 5042/2008).
Nel caso di specie, alla luce dell'istruttoria espletata in primo grado, deve ritenersi - come correttamente affermato dal Giudice di Pace di Termini Imerese - pienamente provata la dinamica del sinistro così come rappresentata dall'attore, dinamica che trova riscontro non solo nelle dichiarazioni dei testi escussi di parte attrice (cfr. verbali del
21.01.2020 e del 26.04.2022), ma anche negli esiti della consulenza tecnica d'ufficio (cfr. ctu a firma del geom. depositata il 25.10.2022). Persona_1
Le deposizioni rese dai testi e da Controparte_2 Testimone_1 sono concordanti nel riferire la presenza, già dal giorno precedente al fatto oggetto di causa, di un'ampia macchia d'olio sul manto stradale della S.P. 37, macchia non segnalata e rimossa in maniera soltanto parziale.
Tali dichiarazioni, valutate congiuntamente, permettono di collocare l'insidia in un arco temporale non momentaneo né circoscritto, ma protrattosi almeno dalla sera del 13 febbraio sino alle prime ore del mattino del 14 febbraio 2018.
In particolare, ha confermato i capitoli di prova di cui Controparte_2 all'atto di citazione precisando: “so solo che quando sono passato per andare a c'erano delle Pt_1 persone che pulivano la strada anzi avevano appena finito di pulire la strada. Quando poi sono ritornato a
EL in quel punto ho assistito all'incidente per cui è causa. Io andavo piano perché sapevo che cera
l'olio a terra. Adr: l'incidente è avvenuto intorno alle 7:00 del mattino, io ero sceso a verso le 4:00 Pt_1 del mattino per andare al mercato ortofrutticolo.” (cfr. verbale di udienza del 21.01.2020 del fascicolo di primo grado).
Analogamente, il teste ha confermato quanto dedotto in sede di Testimone_1 memoria ex art. 320 c.p.c. di parte attrice, riferendo di aver personalmente visto, nella serata del 13 febbraio, la macchia d'olio all'altezza del civico n. 7 della S.P. 37 (cfr. verbale di udienza 26.04.2022).
5 Tali dichiarazioni confermano ulteriormente la circostanza che l'insidia fosse presente già almeno la sera antecedente il sinistro e che, pertanto, l'ente custode avesse a disposizione un arco temporale ampio e sufficiente per intervenire efficacemente.
Anche la consulenza tecnica d'ufficio ha offerto un contributo significativo alla ricostruzione del fatto.
Il ctu geom. ha ritenuto pienamente compatibili i danni riportati Persona_1 dall'autovettura con la dinamica del sinistro così come prospettata dall'attore, evidenziando, mediante la documentazione fotografica allegata alla relazione, la presenza dell'estensione oleosa sul tratto stradale oggetto di causa (cfr. ctu a firma del geom. , in Persona_1 atti).
La circostanza che il consulente, nelle proprie osservazioni, abbia rilevato l'impossibilità di ricostruire la dinamica per assenza di alcuni elementi non indebolisce affatto il quadro probatorio, in quanto, come egli stesso ha chiarito, ha comunque avuto modo di “ottenere un risultato abbastanza soddisfacente per la verifica dei danni “ e che “si può comunque asseverare in base agli elementi a disposizione che” la velocità del veicolo “non fosse elevata” (cfr. risposta alle osservazioni di parte convenuta, pag. 2, allegata alla ctu a firma del geom. Per_1
).
[...]
Non risulta, parimenti, raggiunta la prova, incombente sull'ente custode della strada, del caso fortuito, non avendo dimostrato parte appellante, alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode.
Il teste di parte convenuta , dipendete dell'Ente convenuto con la Testimone_2 qualifica di cantoniere, ha dichiarato su adr: “confermo di non avere rinvenuto alcuno sversamento oleoso e confermo il detto articolato”.
Ha, altresì, dichiarato: “in quel periodo mi occupavo del controllo di quel tratto di strada… il
14.02.2018 ho preso servizio alle ore 8.00 come di regola avviene…il mio servizio dalle ore 8.00 alle ore
14.00. Intorno a quell'orario non ho riscontrato nulla di anomalo…nel caso di un nostro intervento noi lo comunichiamo al nostro superiore” (cfr. verbale di udienza del 21.01.2020 del fascicolo di primo grado).
Parimenti, i testi e , dipendenti della Testimone_3 Testimone_4 Controparte_4 società partecipata dall'Ente convenuto, hanno confermato il capitolo di prova secondo cui 6 “nel periodo intercorrente tra il 12 e il 16 febbraio 2018, nel tratto della S.P. 37 all'altezza dei civici nn.
7-9, non è stato da me effettuato alcun intervento di rimozione di sostanze oleose presenti sulla carreggiata, né sul medesimo tratto di strada ho rimosso residui attribuibili all'impatto di un autoveicolo”.
Il teste ha, inoltre, precisato: “Sono passato sui luoghi per recarmi al lavoro alle ore 7.30 Tes_3 circa e non ho notato alcun residuo di olio né detriti;
il giorno precedente avevo smontato alle ore 15.30 circa
e, anche in tale circostanza, non avevo notato macchie di olio sulla carreggiata”.
Il teste ha, infine, dichiarato: “Il giorno 14.02.2018 ho iniziato il mio orario di servizio Tes_4 alle ore 8.00; il giorno 13.02.2018 ho smontato alle ore 15.06” (cfr. verbale di udienza del
21.01.2020).
Tuttavia, tali affermazioni, complessivamente considerate, non valgono a interrompere il nesso eziologico.
Tutti i testi di parte convenuta, infatti, hanno precisato di svolgere il servizio in orari ben circoscritti (generalmente tra le ore 8:00 e le ore 14:00/15:00), senza alcuna attività di vigilanza e controllo nelle fasce pomeridiane, serali, notturne e nelle prime ore del mattino.
Proprio in tali fasce temporali le prove testimoniali di parte attrice collocano la presenza dell'olio sul manto stradale, nonché l'intervento di soggetti intenti alla pulizia.
In ogni caso, la mancata percezione dell'insidia durante l'orario di lavoro del personale addetto non può equivalere alla prova dell'inesistenza dell'insidia stessa durante tale periodo.
A ciò si aggiunga che la dichiarazione del teste , secondo cui alle ore Testimone_3
7:30 del mattino del 14 febbraio egli non avrebbe notato alcuna traccia di olio o detriti, appare intrinsecamente inattendibile, posto che l'incidente si era verificato appena trenta minuti prima.
È difficilmente credibile che un sinistro occorso da così poco tempo, con urto contro un muretto, non lasciasse tracce visibili sul manto stradale o nelle immediate vicinanze, quantomeno in termini di detriti o residui di olio sull'asfalto.
Pertanto, le deposizioni dei testi di parte convenuta non risultano idonee a dimostrare un fattore imprevedibile, improvviso e inevitabile, tale da integrare il caso fortuito richiesto dall'art. 2051 c.c. per escludere la responsabilità dell'ente custode. Al contrario, dall'insieme del materiale probatorio emerge che la presenza dell'olio sulla carreggiata era già nota, almeno dal giorno precedente, e che il fenomeno non poteva qualificarsi come evento eccezionale, improvviso o non ragionevolmente conoscibile.
Al riguardo, appare opportuno ricordare che il disposto dell'art. 2697 c.c. distribuisce tra le parti le conseguenze negative che derivano dalla mancata prova dei fatti disponendo in 7 tal caso la soccombenza della parte che non ha fornito la dimostrazione del fatto che aveva l'onere di provare;
sicché in applicazione di tale principio, qualora all'esito dell'istruttoria sussista un insanabile contrasto tra le risultanze delle prove acquisite sui fatti costitutivi della domanda, l'insufficienza del quadro probatorio ricade in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta (Cass. n. 4773/2015).
Per le ragioni esposte, deve ritenersi corretta la decisione di prime cure, la quale ha coerentemente riconosciuto la responsabilità della e accolto Parte_1 la domanda risarcitoria proposta da . Controparte_1
L'appello, pertanto, deve essere rigettato.
3. Le spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza, per cui vanno poste a carico dell'appellante - liquidate ex DM 55/14, così come aggiornato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 - applicando i valori minimi, esclusa la fase istruttoria, quantificate in € 852,00 oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge, in favore di . Controparte_1
Per questi motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di grado d'appello in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede,
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
614/2022, resa dal Giudice di Pace di Termini Imerese, dott.ssa Giovanna Cannizzaro, in data 8.11.2022, depositata il 21.11.2022, non notificata, emessa nell'ambito del procedimento recante il n. 163/2019 R.G., che, per l'effetto, conferma;
- condanna , al pagamento delle spese di lite del Parte_1 presente grado di giudizio a favore di , che liquida nella misura di € Controparte_1
852,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione di quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Così deciso in Termini Imerese, 20 dicembre 2025
Il Giudice
SS EC
8
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, in persona del giudice dott.ssa SS EC, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di grado d'appello, iscritta al n° 792 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2023, e vertente tra
, in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Caterina Cantiello e Simona Vitale per mandato in atti;
appellante
e
, rappresentato e difesa dall'Avv. Giuseppa Barrale per Controparte_1 mandato in atti;
appellato
CONCLUSIONI delle PARTI: come da verbale di udienza cartolare del 27.10.2025 e atti ivi richiamati e scritti conclusionali ritualmente depositati.
MOTIVI della DECISIONE
1. I fatti oggetto del giudizio
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza n. 614/2022, resa dal Giudice di Pace di Termini
Imerese, dott.ssa Giovanna Cannizzaro, in data 8.11.2022, depositata il 21.11.2022, non notificata, emessa nell'ambito del procedimento recante il n. 163/2019 R.G., che aveva accolto la domanda di condanna al risarcimento dei danni ex art. 2051 c.c. promossa da nei confronti della , condannando Controparte_1 Parte_1 quest'ultima al pagamento di € 3.887,13, IVA inclusa, a titolo di danni materiali, nonché di
€ 219,60 per fermo tecnico, oltre alle spese di lite, liquidate in € 1.200,00 oltre accessori di
1 legge, e agli onorari del C.T.U. quantificati in € 450,00 oltre oneri, danni cagionati all'attore quale conseguenza del sinistro occorsogli in data 14.02.2018.
Per una migliore intelligenza dei fatti di causa è opportuno premettere che
[...]
aveva citato la , odierna appellante, a CP_1 Parte_1 comparire innanzi al Giudice di pace di Termini Imerese per ivi sentirne accertare la responsabilità ex art. 2051 c.c. e ottenerne la conseguente condanna al risarcimento dei danni subiti a causa del sinistro verificatosi in EL Mezzagno il 14.02.2018.
In tale occasione, mentre era alla guida dell'autovettura Opel Zafira targata DA934LK di sua proprietà e percorreva la S.P. 37 in direzione , giunto all'altezza del civico n. 7 Pt_1 perdeva il controllo del mezzo ed impattava contro un muretto posto in prossimità del civico n. 9 a causa della presenza sulla carreggiata di una chiazza di olio, non segnalata né visibile.
A seguito dell'urto il veicolo riportava danni quantificati in € 4.129,70, oltre fermo tecnico pari ad € 400,00.
Il Giudice di Pace, espletata l'istruttoria mediante assunzione di prove testimoniali e consulenza tecnica d'ufficio, aveva accolto la domanda, ritenendo provati i presupposti della responsabilità dell'ente ai sensi dell'art. 2051 c.c., condannando la Parte_1
a rifondere i danni come da dispositivo sopra indicato.
[...]
La , così, ha proposto appello, deducendo, la violazione Parte_1 degli artt. 116 c.p.c. e 2051 c.c.
Sostiene, infatti, parte appellante che il Giudice di primo grado abbia erroneamente accolto la domanda attorea, fondando la propria decisione sulle risultanze della prova testimoniale resa da , e sulle deduzioni del CTU, non Controparte_2 ritenendo integrato il caso fortuito.
Ha concluso, pertanto, chiedendo l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza gravata, con rigetto della domanda di risarcimento del danno proposta da Controparte_1
; con vittoria di spese relative a entrambi i gradi di giudizio.
[...]
L'udienza di prima comparizione del 5.06.2023 veniva rinviata, ex artt. 181 e 309 c.p.c., all'udienza del 13.11.2023.
Con provvedimento del 15.11.2023, preso atto che la Parte_1 aveva dichiarato la morte del procuratore di , Avv. Controparte_1 CP_3
, intervenuta dopo la notifica dell'atto di appello al medesimo, e chiesto
[...] contestualmente la prosecuzione del processo ex art. 302 c.p.c., è stata dichiarata l'interruzione del giudizio e fissata l'udienza ai fini della riassunzione. 2 Ritualmente costituitosi con comparsa di costituzione in appello depositata in data
18.03.2024, ha chiesto il rigetto dell'appello proposto e la Controparte_1 conferma della sentenza di primo grado;
con vittoria di spese e compensi.
All'udienza cartolare del 15.04.2024, il procedimento, ritenuto maturo per la decisione, è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare del 27.10.2025 per discussione e decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.
Alla predetta udienza, celebrata nelle modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del giudizio, il Tribunale rileva e osserva quanto segue.
2. Sul merito dell'impugnazione
Preliminarmente all'esame del merito, è opportuno ricordare che il giudizio di appello ha un effetto devolutivo in quanto attribuisce al giudice la cognizione dello stesso rapporto sostanziale conosciuto in primo grado, limitatamente alle domande ed eccezioni espressamente riproposte in appello nei cd. motivi di impugnazione (cfr. Cass. n.
20636/2006).
L'effetto devolutivo dell'appello entro i limiti dei motivi d'impugnazione preclude al giudice del gravame esclusivamente di estendere le sue statuizioni a punti che non siano compresi, neanche implicitamente, nel tema del dibattito esposto nei motivi d'impugnazione, mentre non viola il principio del “tantum devolutum quantum appellatum” il giudice di appello che fondi la decisione su ragioni che, pur non specificamente fatte valere dall'appellante, tuttavia appaiano, nell'ambito della censura proposta, in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi, costituendone necessario antecedente logico e giuridico.
Nel giudizio d'appello, infatti, com'è noto, il giudice può riesaminare l'intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti, purché tale indagine non travalichi i margini della richiesta, coinvolgendo punti decisivi della statuizione impugnata suscettibili di acquisire forza di giudicato interno in assenza di contestazione, e decidere, con pronunzia che ha natura ed effetto sostitutivo di quella gravata, anche sulla base di ragioni diverse da quelle svolte nei motivi d'impugnazione. (Cass. n. 2973/2006).
Venendo al merito dell'an della domanda attorea, è bene rammentare che in tema di responsabilità per danni cagionati da cosa in custodia, la funzione della norma di cui all'articolo 2051 del c.c., secondo cui “…ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito…” è quella di imputare la responsabilità a chi si trova 3 nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, in conformità al principio “cuius commoda eius et incommoda”.
Ne discende che elementi essenziali di tale fattispecie di responsabilità sono: a)
l'esistenza di una relazione di custodia tra un soggetto e la “res”, tale da consentire al custode il potere di controllare le modalità di uso e conservazione della stessa, di eliminare le situazioni di pericolo eventualmente insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa;
b) la sussistenza del nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, a prescindere dalla pericolosità attuale o potenziale della cosa e dalla condotta, diligente o meno, in concreto tenuta dal custode.
Quanto, infine, al regime di riparto dell'onere della prova, muovendo dall'assunto che la responsabilità in esame si fonda, non su un comportamento o un'attività del custode, ma su una relazione di custodia intercorrente tra questi e la cosa dannosa e che il limite di tale responsabilità risiede nell'intervento di un fattore (il caso fortuito) che attiene non ad un comportamento del responsabile, ma alle modalità di causazione del danno, discende che all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o del danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'assoluta eccezionalità.
In altri termini, opera al riguardo un'inversione dell'onere della prova, per cui il danneggiato ha solo l'onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa e il danno, mentre sul custode grava l'onere di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, nel cui ambito possono essere compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e quello dello stesso danneggiato.
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, invero, “la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 cod. civ., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode, posto che funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, intendendosi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta, salva la prova, che incombe a carico di tale soggetto, del caso fortuito, inteso nel senso più ampio di fattore idoneo ad interrompere il nesso causale e comprensivo del fatto del terzo o dello stesso danneggiato” (ex multis, Cass. n. 11016/2011;
Cass. n. 25243/2006). 4 La più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, in ordine alla prova del caso fortuito nelle specifiche ipotesi di insidie presenti sul manto stradale, ha, inoltre, affermato che l'Amministrazione è liberata dalla responsabilità solo “ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode.” (cfr., da ultimo, Cass.
n. 4963/2019; Cass. n. 4768/2016; Cass. n. 5622/2016; Cass. n. 5695/2016; Cass. n.
6101/2013; Cass. n. 5042/2008).
Nel caso di specie, alla luce dell'istruttoria espletata in primo grado, deve ritenersi - come correttamente affermato dal Giudice di Pace di Termini Imerese - pienamente provata la dinamica del sinistro così come rappresentata dall'attore, dinamica che trova riscontro non solo nelle dichiarazioni dei testi escussi di parte attrice (cfr. verbali del
21.01.2020 e del 26.04.2022), ma anche negli esiti della consulenza tecnica d'ufficio (cfr. ctu a firma del geom. depositata il 25.10.2022). Persona_1
Le deposizioni rese dai testi e da Controparte_2 Testimone_1 sono concordanti nel riferire la presenza, già dal giorno precedente al fatto oggetto di causa, di un'ampia macchia d'olio sul manto stradale della S.P. 37, macchia non segnalata e rimossa in maniera soltanto parziale.
Tali dichiarazioni, valutate congiuntamente, permettono di collocare l'insidia in un arco temporale non momentaneo né circoscritto, ma protrattosi almeno dalla sera del 13 febbraio sino alle prime ore del mattino del 14 febbraio 2018.
In particolare, ha confermato i capitoli di prova di cui Controparte_2 all'atto di citazione precisando: “so solo che quando sono passato per andare a c'erano delle Pt_1 persone che pulivano la strada anzi avevano appena finito di pulire la strada. Quando poi sono ritornato a
EL in quel punto ho assistito all'incidente per cui è causa. Io andavo piano perché sapevo che cera
l'olio a terra. Adr: l'incidente è avvenuto intorno alle 7:00 del mattino, io ero sceso a verso le 4:00 Pt_1 del mattino per andare al mercato ortofrutticolo.” (cfr. verbale di udienza del 21.01.2020 del fascicolo di primo grado).
Analogamente, il teste ha confermato quanto dedotto in sede di Testimone_1 memoria ex art. 320 c.p.c. di parte attrice, riferendo di aver personalmente visto, nella serata del 13 febbraio, la macchia d'olio all'altezza del civico n. 7 della S.P. 37 (cfr. verbale di udienza 26.04.2022).
5 Tali dichiarazioni confermano ulteriormente la circostanza che l'insidia fosse presente già almeno la sera antecedente il sinistro e che, pertanto, l'ente custode avesse a disposizione un arco temporale ampio e sufficiente per intervenire efficacemente.
Anche la consulenza tecnica d'ufficio ha offerto un contributo significativo alla ricostruzione del fatto.
Il ctu geom. ha ritenuto pienamente compatibili i danni riportati Persona_1 dall'autovettura con la dinamica del sinistro così come prospettata dall'attore, evidenziando, mediante la documentazione fotografica allegata alla relazione, la presenza dell'estensione oleosa sul tratto stradale oggetto di causa (cfr. ctu a firma del geom. , in Persona_1 atti).
La circostanza che il consulente, nelle proprie osservazioni, abbia rilevato l'impossibilità di ricostruire la dinamica per assenza di alcuni elementi non indebolisce affatto il quadro probatorio, in quanto, come egli stesso ha chiarito, ha comunque avuto modo di “ottenere un risultato abbastanza soddisfacente per la verifica dei danni “ e che “si può comunque asseverare in base agli elementi a disposizione che” la velocità del veicolo “non fosse elevata” (cfr. risposta alle osservazioni di parte convenuta, pag. 2, allegata alla ctu a firma del geom. Per_1
).
[...]
Non risulta, parimenti, raggiunta la prova, incombente sull'ente custode della strada, del caso fortuito, non avendo dimostrato parte appellante, alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode.
Il teste di parte convenuta , dipendete dell'Ente convenuto con la Testimone_2 qualifica di cantoniere, ha dichiarato su adr: “confermo di non avere rinvenuto alcuno sversamento oleoso e confermo il detto articolato”.
Ha, altresì, dichiarato: “in quel periodo mi occupavo del controllo di quel tratto di strada… il
14.02.2018 ho preso servizio alle ore 8.00 come di regola avviene…il mio servizio dalle ore 8.00 alle ore
14.00. Intorno a quell'orario non ho riscontrato nulla di anomalo…nel caso di un nostro intervento noi lo comunichiamo al nostro superiore” (cfr. verbale di udienza del 21.01.2020 del fascicolo di primo grado).
Parimenti, i testi e , dipendenti della Testimone_3 Testimone_4 Controparte_4 società partecipata dall'Ente convenuto, hanno confermato il capitolo di prova secondo cui 6 “nel periodo intercorrente tra il 12 e il 16 febbraio 2018, nel tratto della S.P. 37 all'altezza dei civici nn.
7-9, non è stato da me effettuato alcun intervento di rimozione di sostanze oleose presenti sulla carreggiata, né sul medesimo tratto di strada ho rimosso residui attribuibili all'impatto di un autoveicolo”.
Il teste ha, inoltre, precisato: “Sono passato sui luoghi per recarmi al lavoro alle ore 7.30 Tes_3 circa e non ho notato alcun residuo di olio né detriti;
il giorno precedente avevo smontato alle ore 15.30 circa
e, anche in tale circostanza, non avevo notato macchie di olio sulla carreggiata”.
Il teste ha, infine, dichiarato: “Il giorno 14.02.2018 ho iniziato il mio orario di servizio Tes_4 alle ore 8.00; il giorno 13.02.2018 ho smontato alle ore 15.06” (cfr. verbale di udienza del
21.01.2020).
Tuttavia, tali affermazioni, complessivamente considerate, non valgono a interrompere il nesso eziologico.
Tutti i testi di parte convenuta, infatti, hanno precisato di svolgere il servizio in orari ben circoscritti (generalmente tra le ore 8:00 e le ore 14:00/15:00), senza alcuna attività di vigilanza e controllo nelle fasce pomeridiane, serali, notturne e nelle prime ore del mattino.
Proprio in tali fasce temporali le prove testimoniali di parte attrice collocano la presenza dell'olio sul manto stradale, nonché l'intervento di soggetti intenti alla pulizia.
In ogni caso, la mancata percezione dell'insidia durante l'orario di lavoro del personale addetto non può equivalere alla prova dell'inesistenza dell'insidia stessa durante tale periodo.
A ciò si aggiunga che la dichiarazione del teste , secondo cui alle ore Testimone_3
7:30 del mattino del 14 febbraio egli non avrebbe notato alcuna traccia di olio o detriti, appare intrinsecamente inattendibile, posto che l'incidente si era verificato appena trenta minuti prima.
È difficilmente credibile che un sinistro occorso da così poco tempo, con urto contro un muretto, non lasciasse tracce visibili sul manto stradale o nelle immediate vicinanze, quantomeno in termini di detriti o residui di olio sull'asfalto.
Pertanto, le deposizioni dei testi di parte convenuta non risultano idonee a dimostrare un fattore imprevedibile, improvviso e inevitabile, tale da integrare il caso fortuito richiesto dall'art. 2051 c.c. per escludere la responsabilità dell'ente custode. Al contrario, dall'insieme del materiale probatorio emerge che la presenza dell'olio sulla carreggiata era già nota, almeno dal giorno precedente, e che il fenomeno non poteva qualificarsi come evento eccezionale, improvviso o non ragionevolmente conoscibile.
Al riguardo, appare opportuno ricordare che il disposto dell'art. 2697 c.c. distribuisce tra le parti le conseguenze negative che derivano dalla mancata prova dei fatti disponendo in 7 tal caso la soccombenza della parte che non ha fornito la dimostrazione del fatto che aveva l'onere di provare;
sicché in applicazione di tale principio, qualora all'esito dell'istruttoria sussista un insanabile contrasto tra le risultanze delle prove acquisite sui fatti costitutivi della domanda, l'insufficienza del quadro probatorio ricade in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta (Cass. n. 4773/2015).
Per le ragioni esposte, deve ritenersi corretta la decisione di prime cure, la quale ha coerentemente riconosciuto la responsabilità della e accolto Parte_1 la domanda risarcitoria proposta da . Controparte_1
L'appello, pertanto, deve essere rigettato.
3. Le spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza, per cui vanno poste a carico dell'appellante - liquidate ex DM 55/14, così come aggiornato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 - applicando i valori minimi, esclusa la fase istruttoria, quantificate in € 852,00 oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge, in favore di . Controparte_1
Per questi motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di grado d'appello in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede,
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
614/2022, resa dal Giudice di Pace di Termini Imerese, dott.ssa Giovanna Cannizzaro, in data 8.11.2022, depositata il 21.11.2022, non notificata, emessa nell'ambito del procedimento recante il n. 163/2019 R.G., che, per l'effetto, conferma;
- condanna , al pagamento delle spese di lite del Parte_1 presente grado di giudizio a favore di , che liquida nella misura di € Controparte_1
852,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione di quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Così deciso in Termini Imerese, 20 dicembre 2025
Il Giudice
SS EC
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