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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 01/07/2025, n. 2178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2178 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario dott. Silvio La
Rana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4995 / 2008 di R.G. avente ad oggetto “pagamento” promossa da
Sig. (c.f. ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1 avv.ti Maria e Guglielmo Mauri con studio in Angri (SA) alla Via Raffaele De
Pascale 11, elett.te dom.ti come in atti, attore contro
Sig.ra (c.f. ), nata a [...] Controparte_1 C.F._2
(MI) il 29.09.1971 e residente in [...], nonché della
Sig.ra (c.f. ), nata in [...] il [...] CP_2 C.F._3 ed ivi residente a[...], rispettivamente figlia e coniuge del Sig.
(c.f. ) ed eredi dello stesso, rappresentate CP_3 C.F._4
e difese anche disgiuntamente dagli avv.ti Augusto Zingaropoli e Giuseppe
Cerrato, elett.te dom.ti come in atti, convenuti in riconvenzionale
e
Sig. (c.f. nato a [...] il [...], Controparte_4 CodiceFiscale_5 nella qualità di erede del Sig. , rappresentato e difeso dall'avv. CP_3
Flavio Del Forno, elett.te dom.ti come in atti, convenuto in riconvenzionale
e
Sig. (c.f. ), rappresentato e difeso Controparte_5 C.F._6 dall'avv. Maria Mauri, elett.te dom.ti come in atti, terzo chiamato
CONCLUSIONI
All'udienza del 20 gennaio 2025 i difensori della parte costituita rassegnavano le conclusioni così come riportate nel verbale in atti, in pari data redatto;
all'esito la causa veniva trattenuta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si omette di sviluppare lo svolgimento del processo atteso che l'art. 132 c.p.c. stabilisce che la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”. Pertanto, devono all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.
Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza premettere la concisa
Pagina 1 esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art. 132 c.p.c., la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, nonché dai verbali dell'udienza in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (cfr. in tal senso, sia pure con riguardo all'ipotesi analoga ma non identica dell'art. 281 sexies
C.p.c., Cass. N° 22409/06).
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 30 settembre 2008, il Sig. conveniva in Parte_1 giudizio il Sig. , deducendo di aver eseguito, su incarico verbale, CP_3 lavori edili presso l'autolavaggio multipista di proprietà del convenuto, sito in Angri
(SA), e di vantare un residuo credito di € 27.146,94, oltre IVA, rispetto al computo metrico finale di € 46.729,94. Deduceva altresì che parte del corrispettivo era stato versato (€ 19.583,00 oltre IVA), ma restava insoluto il saldo. Lamentava, infine, che il Sig. avesse posto in essere atti dispositivi del proprio patrimonio, CP_3 chiedendo, in via cautelare, il sequestro conservativo.
Si costituiva in giudizio il Sig. rappresentato prima dall'avv. Francesco CP_3
Buonaventura, successivamente dall'avv. Rosario Iannuzzi, ed alla morte di questi il giudizio veniva proseguito dagli eredi del Sig. con l'avv.to Controparte_4
Flavio Del Forno e dalle Sigg.re e con gli Controparte_1 CP_2 avv.ti Augusto Zingaropoli e Giuseppe Cerrato, contestando la pretesa attorea sia nel quantum sia nell'an debeatur, evidenziando l'inesatta esecuzione delle opere, la presenza di gravi vizi e difetti, nonché il ritardo nell'ultimazione dei lavori.
Veniva spiegata domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni patrimoniali e morali, e veniva chiamato in causa il geom. Controparte_5 quale direttore dei lavori.
Il ricorso per sequestro conservativo sui beni dei convenuti è stato rigettato con provvedimento del dr. Levita del 29.03.2014.
Nel corso del processo è stata ammessa ed espletata consulenza tecnica e prova testimoniale e la causa, sulle conclusioni rassegnate dalle parti è stata trattenuta per la decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
Preliminarmente, al giudice adito piace ricordare alle parti che è suo dovere decidere sulla base degli atti e delle risultanze istruttorie di cui al fascicolo d'ufficio e quelli prodotti dagli interessati al giudizio.
Ciò premesso, si rileva innanzitutto che, nella fattispecie in esame, il codice nel titolo IV del libro I tratta dell'esercizio dell'azione ma non determina il concetto d'azione, né fornisce la nozione della domanda alla quale fa riferimento. La norma contenuta nell'art.99 c.p.c. dispone che chi vuol far valere un diritto in giudizio deve proporre domanda al giudice competente.
Pagina 2 Tale disposizione si collega all'altra contenuta nell'art. 2907 1° comma c.c. secondo cui alla tutela giurisdizionale dei diritti provvede l'autorità giudiziaria su domanda di parte.
Le condizioni dell'azione devono essere accertate dal giudice d'ufficio, indipendentemente dal comportamento processuale del convenuto, che può non contestare la verità di certi fatti allegati da parte dell'attore a fondamento della domanda.
Quello che importa tener presente è che l'art. 115 c.p.c. pone il divieto dell'utilizzazione del sapere privato del giudice e della ricerca d'ufficio della verità oltre il thema decidendum ed il thema probandum.
Il giudice, quindi, deve giudicare secundum alligata et probata.
Orbene, dall'esame della documentazione allegata dall'attore sembra che esista in capo allo stesso un diritto sostanziale e che lo stesso appartenga a chi ne ha chiesto la tutela.
La domanda appare, quindi, fondata e meritevole di accoglimento per quanto di ragione.
Preliminarmente va dichiarata la legittimazione delle parti ad agire ed a resistere nel presente giudizio: dalla documentazione in atti, dalla istruttoria nonchè CP_ dall'atteggiamento processuale della convenuta (che non ha negato il fatto storico), è fuori di ogni dubbio che le parti in causa sono state protagoniste del rapporto intercorso fra di esse.
Va dichiarata altresì l'inammissibilità di domande nuove (nullità del contratto) introdotte al giudizio in corso con la costituzione dei nuovi difensori degli eredi del
Sig. tendenti ad ampliare il thema decidendum e sui cui la controparte CP_3 non ha accettato il contraddittorio.
Nel merito, dunque, la domanda è fondata e, per quanto di ragione, va accolta.
La fattispecie in esame va inquadrata nel paradigma normativo degli artt. 1655 e segg. c.c. che disciplina il contratto di appalto che si configura quando una parte assume con organizzazione di mezzi necessari e con gestione a proprio rischio il compimento di un'opera o di un servizio;
tra le varie obbligazioni dipendenti dal rapporto vi è quella prevista dall'art. 1667 c.c. secondo la quale l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera.
La istruttoria espletata ha dato conto che il dante causa degli odierni convenuti commissionava alla ditta attrice la esecuzione delle opere murarie interrate per la costruzione di un autolavaggio multipista, da realizzare in Angri alla Via Stabia presso l'autolavaggio “San Giovanni” ivi sito. Per l'esecuzione di tali lavori veniva depositata, in data 25.10.2005, all'Ufficio
Tecnico del Comune di Angri, ad integrazione di pratica già protocollata al n.14450/A del 01.10.2004 pratica 1713, la comunicazione della ditta che avrebbe effettuato formalmente i lavori commissionati, tale comunicazione veniva sottoscritta sia dal committente Sig. che dall'impresa esecutrice Controparte_3 ditta che dal Direttore dei Lavori Geom. . Parte_1 Controparte_5 Pagina 3 Con comunicazione del 03.08.2006 prot. 020547 veniva depositata all'Ufficio
Tecnico del Comune di Angri, ad integrazione di pratica già protocollata al n.
14450/A del 01.10.2004 pratica 1713, la comunicazione dell'ultimazione dei lavori inerenti la realizzazione delle vasche di raccolta delle acque reflue, tale comunicazione veniva sottoscritta sia dal committente Sig. che Controparte_3 dall'impresa esecutrice ditta che dal Direttore dei Lavori Geom. Parte_1
. Controparte_5
Nel corso dell'istruttoria è stata data prova dell'esecuzione di parte dei lavori commissionati di cui è stato chiesto il pagamento, come è stata data prova che alcuni lavori sono stati affidati ad altra ditta ( ) autonomamente Controparte_7 dal committente sig. CP_3
L'esecuzione dei lavori eseguiti è stata dimostrata con la escussione all'udienza del 22.02.2012 dei testi Sigg. e della cui Testimone_1 Testimone_2 attendibilità non vi è motivo di dubitare, che hanno confermato sia la presenza di altra ditta sul cantiere in contemporanea sia l'esecuzione di altri lavori da parte di terze ditte…. la pavimentazione non è stata fatta dalla ditta …. Parte_1
Ancora il teste all'udienza del 10.02.2016 precisava il numero dei Testimone_3 dipendenti della ditta sul cantiere nel numero di tre fissi. Parte_1
Era onere della convenuta, sulla base della ripartizione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., dimostrare l'inesatto adempimento di quanto commissionato. La CTU, poi, espletata dall'Ing. , ha quantificato sia i costi dei Persona_1 lavori eseguiti dall'attrice in € 34.962,00 che i costi per eliminare i vizi denunciati, quantificandone il costo in € 8.816,99.
Le conclusioni del CTU, pertanto, si condividono perché sono il frutto di un ragionamento logico, privo di vizi, che va ad individuare con precisione solo i vizi prodotti dalla convenuta e non anche gli altri pure denunciati.
Comunque alla luce delle risultanze istruttorie emerge che alla attrice, al netto degli acconti versati per € 19.583,00 ed € 8.816,00 per costi, per eliminare i vizi denunciati competono € 6.563,00 oltre iva come per legge.
La convenuta va condannata, pertanto, al pagamento di tale somma, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Non può essere accolta, invece, la domanda di risarcimento danno atteso che non risulta fornita alcuna prova circa la sussistenza e l'entità materiale del danno richiesto, cosi come la domanda nei confronti del geom. , il Controparte_5
Tribunale ritiene che, pur essendo figura non terza nel procedimento, la sua responsabilità non possa ritenersi accertata sulla base delle risultanze istruttorie, mancando elementi di colpa grave o dolo.
Se ne deduce, quindi, che nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente in base all'articolo 132 n.4 cpc che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo Pagina 4 ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppur non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. Civ. Sez. VI, 17 maggio 2013, n.12123;
Cass. Civ. Sez. III, 21 febbraio 2013 n.4346; Trib. Nocera Inferiore, Sez. I, 26 novembre 2013 n.1431).
L'accoglimento parziale sia della domanda attorea che della domanda riconvenzionale spiegata e del chiesto risarcimento danni, giustificano una compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
il Giudice Onorario del Tribunale civile di Nocera Inferiore, dott. Silvio La Rana, definitivamente pronunciando sulla domanda, così provvede:
1) accoglie per quanto di ragione la domanda attorea e per l'effetto condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore della attrice della somma di €
6.563,00 oltre iva come per legge ed interessi legali dalla domanda al saldo;
2) compensa le spese tra le parti.
3) pone a definitivo carico della convenuta le spese di ctu come già liquidate, in favore dell'Ing. . Persona_1
Così deciso in Nocera Inferiore il 01/07/2025.
Il Giudice Onorario
(dott. Silvio La Rana)
Pagina 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario dott. Silvio La
Rana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4995 / 2008 di R.G. avente ad oggetto “pagamento” promossa da
Sig. (c.f. ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1 avv.ti Maria e Guglielmo Mauri con studio in Angri (SA) alla Via Raffaele De
Pascale 11, elett.te dom.ti come in atti, attore contro
Sig.ra (c.f. ), nata a [...] Controparte_1 C.F._2
(MI) il 29.09.1971 e residente in [...], nonché della
Sig.ra (c.f. ), nata in [...] il [...] CP_2 C.F._3 ed ivi residente a[...], rispettivamente figlia e coniuge del Sig.
(c.f. ) ed eredi dello stesso, rappresentate CP_3 C.F._4
e difese anche disgiuntamente dagli avv.ti Augusto Zingaropoli e Giuseppe
Cerrato, elett.te dom.ti come in atti, convenuti in riconvenzionale
e
Sig. (c.f. nato a [...] il [...], Controparte_4 CodiceFiscale_5 nella qualità di erede del Sig. , rappresentato e difeso dall'avv. CP_3
Flavio Del Forno, elett.te dom.ti come in atti, convenuto in riconvenzionale
e
Sig. (c.f. ), rappresentato e difeso Controparte_5 C.F._6 dall'avv. Maria Mauri, elett.te dom.ti come in atti, terzo chiamato
CONCLUSIONI
All'udienza del 20 gennaio 2025 i difensori della parte costituita rassegnavano le conclusioni così come riportate nel verbale in atti, in pari data redatto;
all'esito la causa veniva trattenuta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si omette di sviluppare lo svolgimento del processo atteso che l'art. 132 c.p.c. stabilisce che la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”. Pertanto, devono all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.
Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza premettere la concisa
Pagina 1 esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art. 132 c.p.c., la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, nonché dai verbali dell'udienza in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (cfr. in tal senso, sia pure con riguardo all'ipotesi analoga ma non identica dell'art. 281 sexies
C.p.c., Cass. N° 22409/06).
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 30 settembre 2008, il Sig. conveniva in Parte_1 giudizio il Sig. , deducendo di aver eseguito, su incarico verbale, CP_3 lavori edili presso l'autolavaggio multipista di proprietà del convenuto, sito in Angri
(SA), e di vantare un residuo credito di € 27.146,94, oltre IVA, rispetto al computo metrico finale di € 46.729,94. Deduceva altresì che parte del corrispettivo era stato versato (€ 19.583,00 oltre IVA), ma restava insoluto il saldo. Lamentava, infine, che il Sig. avesse posto in essere atti dispositivi del proprio patrimonio, CP_3 chiedendo, in via cautelare, il sequestro conservativo.
Si costituiva in giudizio il Sig. rappresentato prima dall'avv. Francesco CP_3
Buonaventura, successivamente dall'avv. Rosario Iannuzzi, ed alla morte di questi il giudizio veniva proseguito dagli eredi del Sig. con l'avv.to Controparte_4
Flavio Del Forno e dalle Sigg.re e con gli Controparte_1 CP_2 avv.ti Augusto Zingaropoli e Giuseppe Cerrato, contestando la pretesa attorea sia nel quantum sia nell'an debeatur, evidenziando l'inesatta esecuzione delle opere, la presenza di gravi vizi e difetti, nonché il ritardo nell'ultimazione dei lavori.
Veniva spiegata domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni patrimoniali e morali, e veniva chiamato in causa il geom. Controparte_5 quale direttore dei lavori.
Il ricorso per sequestro conservativo sui beni dei convenuti è stato rigettato con provvedimento del dr. Levita del 29.03.2014.
Nel corso del processo è stata ammessa ed espletata consulenza tecnica e prova testimoniale e la causa, sulle conclusioni rassegnate dalle parti è stata trattenuta per la decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
Preliminarmente, al giudice adito piace ricordare alle parti che è suo dovere decidere sulla base degli atti e delle risultanze istruttorie di cui al fascicolo d'ufficio e quelli prodotti dagli interessati al giudizio.
Ciò premesso, si rileva innanzitutto che, nella fattispecie in esame, il codice nel titolo IV del libro I tratta dell'esercizio dell'azione ma non determina il concetto d'azione, né fornisce la nozione della domanda alla quale fa riferimento. La norma contenuta nell'art.99 c.p.c. dispone che chi vuol far valere un diritto in giudizio deve proporre domanda al giudice competente.
Pagina 2 Tale disposizione si collega all'altra contenuta nell'art. 2907 1° comma c.c. secondo cui alla tutela giurisdizionale dei diritti provvede l'autorità giudiziaria su domanda di parte.
Le condizioni dell'azione devono essere accertate dal giudice d'ufficio, indipendentemente dal comportamento processuale del convenuto, che può non contestare la verità di certi fatti allegati da parte dell'attore a fondamento della domanda.
Quello che importa tener presente è che l'art. 115 c.p.c. pone il divieto dell'utilizzazione del sapere privato del giudice e della ricerca d'ufficio della verità oltre il thema decidendum ed il thema probandum.
Il giudice, quindi, deve giudicare secundum alligata et probata.
Orbene, dall'esame della documentazione allegata dall'attore sembra che esista in capo allo stesso un diritto sostanziale e che lo stesso appartenga a chi ne ha chiesto la tutela.
La domanda appare, quindi, fondata e meritevole di accoglimento per quanto di ragione.
Preliminarmente va dichiarata la legittimazione delle parti ad agire ed a resistere nel presente giudizio: dalla documentazione in atti, dalla istruttoria nonchè CP_ dall'atteggiamento processuale della convenuta (che non ha negato il fatto storico), è fuori di ogni dubbio che le parti in causa sono state protagoniste del rapporto intercorso fra di esse.
Va dichiarata altresì l'inammissibilità di domande nuove (nullità del contratto) introdotte al giudizio in corso con la costituzione dei nuovi difensori degli eredi del
Sig. tendenti ad ampliare il thema decidendum e sui cui la controparte CP_3 non ha accettato il contraddittorio.
Nel merito, dunque, la domanda è fondata e, per quanto di ragione, va accolta.
La fattispecie in esame va inquadrata nel paradigma normativo degli artt. 1655 e segg. c.c. che disciplina il contratto di appalto che si configura quando una parte assume con organizzazione di mezzi necessari e con gestione a proprio rischio il compimento di un'opera o di un servizio;
tra le varie obbligazioni dipendenti dal rapporto vi è quella prevista dall'art. 1667 c.c. secondo la quale l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera.
La istruttoria espletata ha dato conto che il dante causa degli odierni convenuti commissionava alla ditta attrice la esecuzione delle opere murarie interrate per la costruzione di un autolavaggio multipista, da realizzare in Angri alla Via Stabia presso l'autolavaggio “San Giovanni” ivi sito. Per l'esecuzione di tali lavori veniva depositata, in data 25.10.2005, all'Ufficio
Tecnico del Comune di Angri, ad integrazione di pratica già protocollata al n.14450/A del 01.10.2004 pratica 1713, la comunicazione della ditta che avrebbe effettuato formalmente i lavori commissionati, tale comunicazione veniva sottoscritta sia dal committente Sig. che dall'impresa esecutrice Controparte_3 ditta che dal Direttore dei Lavori Geom. . Parte_1 Controparte_5 Pagina 3 Con comunicazione del 03.08.2006 prot. 020547 veniva depositata all'Ufficio
Tecnico del Comune di Angri, ad integrazione di pratica già protocollata al n.
14450/A del 01.10.2004 pratica 1713, la comunicazione dell'ultimazione dei lavori inerenti la realizzazione delle vasche di raccolta delle acque reflue, tale comunicazione veniva sottoscritta sia dal committente Sig. che Controparte_3 dall'impresa esecutrice ditta che dal Direttore dei Lavori Geom. Parte_1
. Controparte_5
Nel corso dell'istruttoria è stata data prova dell'esecuzione di parte dei lavori commissionati di cui è stato chiesto il pagamento, come è stata data prova che alcuni lavori sono stati affidati ad altra ditta ( ) autonomamente Controparte_7 dal committente sig. CP_3
L'esecuzione dei lavori eseguiti è stata dimostrata con la escussione all'udienza del 22.02.2012 dei testi Sigg. e della cui Testimone_1 Testimone_2 attendibilità non vi è motivo di dubitare, che hanno confermato sia la presenza di altra ditta sul cantiere in contemporanea sia l'esecuzione di altri lavori da parte di terze ditte…. la pavimentazione non è stata fatta dalla ditta …. Parte_1
Ancora il teste all'udienza del 10.02.2016 precisava il numero dei Testimone_3 dipendenti della ditta sul cantiere nel numero di tre fissi. Parte_1
Era onere della convenuta, sulla base della ripartizione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., dimostrare l'inesatto adempimento di quanto commissionato. La CTU, poi, espletata dall'Ing. , ha quantificato sia i costi dei Persona_1 lavori eseguiti dall'attrice in € 34.962,00 che i costi per eliminare i vizi denunciati, quantificandone il costo in € 8.816,99.
Le conclusioni del CTU, pertanto, si condividono perché sono il frutto di un ragionamento logico, privo di vizi, che va ad individuare con precisione solo i vizi prodotti dalla convenuta e non anche gli altri pure denunciati.
Comunque alla luce delle risultanze istruttorie emerge che alla attrice, al netto degli acconti versati per € 19.583,00 ed € 8.816,00 per costi, per eliminare i vizi denunciati competono € 6.563,00 oltre iva come per legge.
La convenuta va condannata, pertanto, al pagamento di tale somma, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Non può essere accolta, invece, la domanda di risarcimento danno atteso che non risulta fornita alcuna prova circa la sussistenza e l'entità materiale del danno richiesto, cosi come la domanda nei confronti del geom. , il Controparte_5
Tribunale ritiene che, pur essendo figura non terza nel procedimento, la sua responsabilità non possa ritenersi accertata sulla base delle risultanze istruttorie, mancando elementi di colpa grave o dolo.
Se ne deduce, quindi, che nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente in base all'articolo 132 n.4 cpc che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo Pagina 4 ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppur non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. Civ. Sez. VI, 17 maggio 2013, n.12123;
Cass. Civ. Sez. III, 21 febbraio 2013 n.4346; Trib. Nocera Inferiore, Sez. I, 26 novembre 2013 n.1431).
L'accoglimento parziale sia della domanda attorea che della domanda riconvenzionale spiegata e del chiesto risarcimento danni, giustificano una compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
il Giudice Onorario del Tribunale civile di Nocera Inferiore, dott. Silvio La Rana, definitivamente pronunciando sulla domanda, così provvede:
1) accoglie per quanto di ragione la domanda attorea e per l'effetto condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore della attrice della somma di €
6.563,00 oltre iva come per legge ed interessi legali dalla domanda al saldo;
2) compensa le spese tra le parti.
3) pone a definitivo carico della convenuta le spese di ctu come già liquidate, in favore dell'Ing. . Persona_1
Così deciso in Nocera Inferiore il 01/07/2025.
Il Giudice Onorario
(dott. Silvio La Rana)
Pagina 5