Art. 4. Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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4 novembre 2007
4 novembre 2007
Giurisprudenza • 3
- 1. TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 09/09/2014, n. 9543Provvedimento: N. 02585/2013 REG.RIC. N. 09543/2014 REG.PROV.COLL. N. 02585/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2585 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da: PR DI, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Sasso ed elettivamente domiciliato presso il dottor AN MA EZ in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, n. 18; contro il MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E IL TURISMO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la cui …Leggi di più...
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