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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XII, sentenza 10/02/2026, n. 1164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1164 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1164/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
FAZZI LIBORIO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4264/2024 depositato il 16/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239020307633000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320120003742724000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora Ricorrente_1 promuoveva ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione avverso l'intimazione di pagamento meglio indicata in epigrafe, notifica in data 26.02.2024, con la quale si intimava il pagamento della complessiva somma di € 221,89, relativamente alla cartella di pagamento n.29320120003742724000 afferente al mancato versamento di diritti camerali relativi all'anno 2007.
Il ricorrente fondava la pretesa di annullamento dell'atto impugnato eccependo l'estinzione della pretesa per decorso dei termini di prescrizione e decadenza;
lamentava, inoltre, l'omessa notifica della cartella di pagamento richiamata nell'intimazione, nonché l'indeterminatezza delle sanzioni, l'omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi e l'illegittimità delle somme pretese a titolo di agio.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione, riconoscendo l'estinzione della pretesa per decorso del termine di prescrizione;
chiedeva, quindi, l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
All'udienza del 16 gennaio 2026 la causa veniva assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questo giudice che non sussistano i presupposti per estinguere il giudizio per cessazione della materia del contendere.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si è limitata a riconoscere la fondatezza dell'eccezione di prescrizione dedotta da parte ricorrente, senza procedere allo sgravio del ruolo a carico del contribuente.
Questi all'udienza fissata per la discussione della causa non è comparso in giudizio.
E' evidente, pertanto, che, in mancanza di uno sgravio formale o di una rinuncia al giudizio da parte del ricorrente, sotto il profilo processuale permane l'interesse ad agire di quest'ultimo, rimanendo esistente la pretesa erariale, con conseguente impossibilità di dichiarare estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
Nel merito il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto per quanto di ragione.
Emerge dalla documentazione in atti che la cartella di pagamento n.29320120003742724000, cui si riferisce l'intimazione impugnata, risulti notificata nel giugno 2012.
Ora, è noto che il diritto camerale, oggetto della cartella di pagamento - disciplinato dall'art. 18 della l. n. 580 del 1993 e finalizzato al finanziamento ordinario delle Camere di Commercio - va versato con cadenza annuale ed è, pertanto, assimilabile ai tributi aventi cadenza periodica, configurandosi alla stregua di un'obbligazione periodica o di durata, che soggiace conseguentemente all'applicazione dell'art. 2948 n. 4
c.c., e quindi alla prescrizione quinquennale (cfr. da ultimo Cass. Ordinanza n. 22897 del 21/07/2022).
Ne consegue che la pretesa risulta estinta per decorso del termine di prescrizione nel giugno del 2017.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo e distratte a favore del difensore antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, in persona del giudice monocratico, dott. Liborio
Fazzi, in accoglimento del ricorso, annulla l'atto impugnato e la cartella di pagamento in esso richiamata per estinzione della pretesa per decorso del termine di prescrizione. Condanna parte resistente alla refusione delle spese processuali a favore di parte ricorrente, che liquida in complessive € 250,00, oltre per contributo unificato, spese generali, iva e cpa se ed in quanto dovute, da distrarre a favore del difensore antistatario Avv. Difensore_1.
Così deciso in Catania il 16 gennaio 2026 Il giudice monocraticoLiborio Fazzi
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
FAZZI LIBORIO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4264/2024 depositato il 16/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239020307633000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320120003742724000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora Ricorrente_1 promuoveva ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione avverso l'intimazione di pagamento meglio indicata in epigrafe, notifica in data 26.02.2024, con la quale si intimava il pagamento della complessiva somma di € 221,89, relativamente alla cartella di pagamento n.29320120003742724000 afferente al mancato versamento di diritti camerali relativi all'anno 2007.
Il ricorrente fondava la pretesa di annullamento dell'atto impugnato eccependo l'estinzione della pretesa per decorso dei termini di prescrizione e decadenza;
lamentava, inoltre, l'omessa notifica della cartella di pagamento richiamata nell'intimazione, nonché l'indeterminatezza delle sanzioni, l'omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi e l'illegittimità delle somme pretese a titolo di agio.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione, riconoscendo l'estinzione della pretesa per decorso del termine di prescrizione;
chiedeva, quindi, l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
All'udienza del 16 gennaio 2026 la causa veniva assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questo giudice che non sussistano i presupposti per estinguere il giudizio per cessazione della materia del contendere.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si è limitata a riconoscere la fondatezza dell'eccezione di prescrizione dedotta da parte ricorrente, senza procedere allo sgravio del ruolo a carico del contribuente.
Questi all'udienza fissata per la discussione della causa non è comparso in giudizio.
E' evidente, pertanto, che, in mancanza di uno sgravio formale o di una rinuncia al giudizio da parte del ricorrente, sotto il profilo processuale permane l'interesse ad agire di quest'ultimo, rimanendo esistente la pretesa erariale, con conseguente impossibilità di dichiarare estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
Nel merito il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto per quanto di ragione.
Emerge dalla documentazione in atti che la cartella di pagamento n.29320120003742724000, cui si riferisce l'intimazione impugnata, risulti notificata nel giugno 2012.
Ora, è noto che il diritto camerale, oggetto della cartella di pagamento - disciplinato dall'art. 18 della l. n. 580 del 1993 e finalizzato al finanziamento ordinario delle Camere di Commercio - va versato con cadenza annuale ed è, pertanto, assimilabile ai tributi aventi cadenza periodica, configurandosi alla stregua di un'obbligazione periodica o di durata, che soggiace conseguentemente all'applicazione dell'art. 2948 n. 4
c.c., e quindi alla prescrizione quinquennale (cfr. da ultimo Cass. Ordinanza n. 22897 del 21/07/2022).
Ne consegue che la pretesa risulta estinta per decorso del termine di prescrizione nel giugno del 2017.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo e distratte a favore del difensore antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, in persona del giudice monocratico, dott. Liborio
Fazzi, in accoglimento del ricorso, annulla l'atto impugnato e la cartella di pagamento in esso richiamata per estinzione della pretesa per decorso del termine di prescrizione. Condanna parte resistente alla refusione delle spese processuali a favore di parte ricorrente, che liquida in complessive € 250,00, oltre per contributo unificato, spese generali, iva e cpa se ed in quanto dovute, da distrarre a favore del difensore antistatario Avv. Difensore_1.
Così deciso in Catania il 16 gennaio 2026 Il giudice monocraticoLiborio Fazzi