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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/11/2025, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- SETTIMA SEZIONE CIVILE –
riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati: dr. Gian Piero Scoppa Presidente dr. Francesco Paolo Feo Giudice rel. dr. Marco Pugliese Giudice sciogliendo la riserva formulata all'udienza di comparizione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale iscritto nel procedimento unitario n. 567
/2025 , nei confronti della c.f. con sede in San Giorgio a Cremano, via Pini di Parte_1 P.IVA_1 Solimene 27 (come da visura camerale in atti);
MOTIVI
Il contraddittorio risulta regolarmente instaurato con la notifica del ricorso e del decreto di fissazione DEudienza di comparizione a cura della cancelleria a mezzo pec.
La società convenuta presenta i requisiti di assoggettabilità alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale: in particolare sussiste la qualità di imprenditore commerciale privato assoggettabile alle disposizioni di cui agli artt. 2 e 121 e segg. C.C.I.I., in assenza di ogni elemento di prova contraria, tenuto conto che dall'ultimo bilancio depositato (relativo all'esercizio 2022) risultavano valori di attivo e ricavi ben superiori alle soglie di cui alle predette norme;
Lo stato di insolvenza della società convenuta è dimostrato dal perdurante inadempimento relativo al credito che la ricorrente ha posto a base del ricorso, gravante sulla convenuta per l'importo di euro 49.956,47 (quindi di misura superiore alla soglia di cui all'art. 49 co. 5 C.C.I.I.); CP_ a ciò si aggiunge la rilevante debitoria nei confronti DE (per importi pari a complessivi euro 84.269,48) DEIO (per un importo di 94.643), viste le relative informative trasmesse dai suddetti enti.
Ulteriore elemento dimostrativo DEinsolvenza è nell'assenza di ogni informazione in ordine all'attuale stato della società ed alla sua operatività sul mercato, mancando così ogni notizia circa eventuali prospettive di ripresa economico e finanziaria e, quindi, di soddisfazione dei creditori.
Sussistono pertanto tutti gli elementi per l'apertura della liquidazione giudiziale della Parte_1 con sede in San Giorgio a Cremano, Via Pini di Solimene 27 (cf ); P.IVA_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella composizione sopra indicata DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale della con sede in San Giorgio a Cremano, alla Parte_1 Via Pini di Solimene 27 (cf ); P.IVA_1
ORDINA che il curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili che si trovino presso la sede principale DEimpresa nonché su tutti gli altri beni del debitore, ovunque essi si trovino, secondo quanto disposto dal C.C.I.I.;
NOMINA giudice delegato alla procedura il dottor Marco Pugliese e Curatore l'Avvocato Luigi Vespoli
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta alla liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie DEimpresa in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma DEarticolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché DEelenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma DEarticolo 39;
FISSA il giorno 29 Gennaio 2026, ore 9.30, presso l'aula di udienza del giudice delegato, per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio del trentesimo giorno anteriore alla data sopra fissata per l'esame dello stato passivo per la presentazione a mezzo PEC delle domande di insinuazione al passivo ex art. 201 CCII;
ORDINA al curatore di effettuare le comunicazioni di cui all'art. 200 CCII;
autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati DEanagrafe tributaria e DEarchivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 Luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 5 Novembre 2025
Il giudice est. dr. Francesco Paolo Feo
Il Presidente dr. Gian Piero Scoppa