TRIB
Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 07/03/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3812/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TIVOLI
Il Tribunale in composizione collegiale, composto dai magistrati
Dott. Michele Cappai Presidente relatore
Dott. Francesco Maria Ciaralli Giudice
Dott.ssa Beatrice Ruperto Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3812/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
RANIERI GIOVANNA ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
FICCO ALESSANDRO resistente
e con la partecipazione del PM presso il Tribunale di Tivoli parte necessaria
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni, dell'11 novembre 2024.
pagina1 di 10 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, ha citato a Parte_1 comparire innanzi all'intestato Tribunale la propria ex coniuge , Controparte_1 proponendo domanda intesa allo scioglimento del matrimonio che lo stesso ha dedotto di avere con lei contratto in data 16 aprile 2004 nel comune di Trevignano Romano (Atto N. 2004 parte II serie C n. 6). Ha rappresentato il ricorrente:
- dal matrimonio sono nati i figli (6.1.2006) e Persona_1 Persona_2
(13.11.2009);
- le parti si sono separate giudizialmente innanzi il Tribunale di Tivoli con sentenza n. 1650/2016 del 13.9.2016;
- da allora i coniugi non si sono più riconciliati ed hanno vissuto costantemente separati: sono quindi maturati i requisiti per la dichiarazione dello scioglimento del matrimonio richiesti dall'art. 3 L. 898/70;
- la sig.ra vive a Guidonia insieme ai figli ed al compagno sig. CP
, mentre il sig. si è stabilito ormai da diversi Persona_3 Parte_1 anni (dal 2016) in Australia e precisamente a PERTH nel quartiere di CT e vive con la sua nuova compagna e la figlia della medesima di anni nove in una villa trifamiliare di proprietà anche della sorella;
- delle condizioni patrimoniali della sig.ra poco si sa, perché la CP medesima se ne guarda bene dal riferire la sua reale occupazione lavorativa, ed i figli con il padre evitano di parlare delle questioni personali della madre, tuttavia, sembrerebbe che l'odierna resistente percepisca il reddito di cittadinanza, come del resto il suo compagno, dopo avere precedentemente svolto altri lavori;
- il compagno della sig.ra è un musicista;
CP
- Il ricorrente, dal suo canto, lavora dal 2020 come parrucchiere con contratto di natura occasionale / collaborazione grazie al quale nell'anno 2021 ha percepito circa $44.000,00, quindi con un reddito mensile di circa euro 2.400,00 lordi mensili;
- la sua compagna, italiana, anche lei si è da poco trasferita in Australia, con la figlia di nove anni. Il sig. provvede al mantenimento anche di lei;
Parte_1
- fin dal 2020 i figli del ricorrente hanno manifestato la volontà di tornare con il padre e di stabilirsi con lui in Australia;
- il sig. ha chiesto espressamente alla madre di poter portare con sé i Parte_1 figli in Australia, ma la sua richiesta è rimasta senza riscontro;
- da quanto risulta al sig. i ragazzi dopo la scuola, tornano a casa e Parte_1 stanno per la maggior parte del tempo da soli. Spesso sia per i pasti, che per il resto del pomeriggio si recano a casa dei nonni sia materni, che paterni;
- la GN e il compagno sono fuori gran parte del giorno, e spesso CP escono la sera, sembrerebbe anche per motivi di lavoro e in tali occasioni i figli rimangono soli a casa. Sia che non svolgono alcuna attività sportiva, o Per_1 Per_2 altro interesse culturale e/o ludico che li lega in modo pregnante al territorio italiano.
pagina2 di 10 - dal momento in cui anche i genitori del sig. si recheranno in Parte_1
Australia, come sono intenzionati a fare, i due ragazzi perderanno un altro punto fondamentale della famiglia paterna;
- per i ragazzi, l'Australia non è un posto a loro sconosciuto, infatti, già nell'anno 2015, prima a gennaio per più di un mese, e poi da Novembre 2015 a Gennaio 2016, sia la , che gli allora bambini, sono andati a vivere a Perth, CP frequentando anche la scuola del luogo.
- nell'abitazione del ricorrente già ci sono due camere indipendenti per i ragazzi, la casa si trova in una zona centrale della città, per cui dalle scuole, ai centri sportivi, e ricreativi tutto è facilmente raggiungibile;
- la sig.ra , da quando ha lasciato l'Australia, ha fatto tutto quello che CP era nelle sue possibilità per allontanare i figli dal padre, non confrontandosi con quest'ultimo sull'andamento scolastico dei figli e nulla raccontando di loro al padre;
- i ragazzi non hanno un buon rapporto con il compagno della madre, con il quale spesso si trovano in contrasto e, anche al fine di stare il più possibile lontano da lui, i ragazzi tendono ad uscire di casa e se ciò non è possibile si isolano per non trovarsi in compagnia della madre e del compagno;
- quando i figli si oppongono a seguire le scelte di e della madre _3 vengono sottoposti a sedute di convincimento che durano ore, nell'ambito delle quali le loro idee vengono sempre disattese. Se esternano quanto di brutto succede dentro casa (o di manchevole) hanno paura delle conseguenze che potrebbero subire, fra le quali i feroci rimproveri dal compagno della madre;
- i ragazzi, non sentendosi liberi di esprimere la loro opinione, preferiscono comunicare con il padre solo quando escono di casa, oltretutto si sentono nel dovere di cancellare anche i messaggi con il padre che mandano o ricevono perché in più di una occasione sono stati spiati e ciò è motivo di litigio. Ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
“All'ill.mo Presidente adito, nell'interesse preminente dei minori, che venga fissata l'udienza presidenziale in tempo utile a che i ragazzi possano iniziare l'anno scolastico 2022/2023 in Australia, dove la scuola inizia a fine gennaio/inizio febbraio e finisce a dicembre ed in quella sede Voglia il Tribunale adito, contrariis recjectis 1) DICHIARARE Anche con sentenza non definitiva, ai sensi dell'art. 4, comma 12, L. 898/70, dichiarare lo scioglimento del matrimonio, del sig. e della sig.ra Parte_1
contratto a Trevignano Romano, il 16.4.2001 e trascritto all'atto Controparte_1
n. 2004, parte II serie C n. 6 ordinando per l'effetto, le prescrizioni di legge all'Ufficiale dello Stato Civile, alle seguenti condizioni:
2) MODIFICARE LE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE E STABILIRE CHE
3) I figli e saranno affidati in modo condiviso ad entrambi genitori e Per_1 Per_2 saranno collocati con prevalenza presso il padre in Australia
4) La madre potrà vederli e tenerli con sé quando vorrà se si recherà in Australia, previo accordo telefonico con il padre.
pagina3 di 10 5) I ragazzi potranno tornare in Italia dalla madre durante i periodi in cui in Australia non si tiene la scuola (ogni 10 settimane di scuola ci sono due settimane di riposo)
6) Nel periodo dal 20 dicembre al 25 gennaio ad anni alterni i ragazzi potranno stare con la madre e vi potrebbero recare anche nel mese di luglio indicativamente dal 5 luglio al 20 in base anche al calendario scolastico per godere dell'estate europea.
7) la madre entro il 5 di ciascun mese corrisponderà all'odierno ricorrente quale contributo al mantenimento per i minori la somma di 600, 00 mensili per entrambi i figli, o quella minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia. Tale somma sarà rivalutata autonomamente annualmente secondo gli indici istat di incremento del costo della vita;
e) i genitori continueranno nella misura del 50% ciascun alle spese sanitarie non coperte dal SSU ed a quelle scolastiche . Saranno altresì a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno le spese ludiche, sportive e quindi le spese straordinarie previamente concordate come da Protocollo del tribunale di Tivoli.
8) Nel caso in cui invece il collocamento verrà stabilito con la madre, a modifica delle condizioni di separazione e tenendo conto della distanza, i ragazzi staranno con il padre dal 10 giugno al 10 di settembre, nelle vacanze Natalizie trascorreranno ad anni alterni tutto il periodo di vacanze scolastiche con l'uno o altro genitore. Nel caso in cui il padre starà in Italia potrà vedere i figli e stare con loro previo avviso telefonico con la madre per tutto il tempo che vorrà portandoli con sé anche per il pernotto. Entrambi i genitori dovranno agevolare le comunicazioni telefoniche e con altro mezzo idoneo i rapporti con i figli.
9) In caso di dissenso della madre al collocamento con il padre si chiede fin da ora l'audizione dei figli o in difetto ctu diretta a stabilire le migliori modalità di collocamento di visita nell'interesse preminente dei i ragazzi.
10) Si chiede fin dora ordine di esibizione alla delle dichiarazione dei CP redditi degli ultimi tre anni e degli estratti di conto correnti, libretti postali e bancari, carte di credito e ricaricabili sulle quali può comunque operare anche come delegata
11) Con vittoria di spese di giudizio, in caso di resistenza da parte della resistente”. Si è costituita la parte resistente, contestando quanto dedotto dal ricorrente ed evidenziando quanto segue:
- non è vero che la sig.ra conviva con il compagno CP _3
, il quale, vivendo a Foligno, si reca saltuariamente a casa sua;
[...]
- non è vero che i figli della sig.ra e del sig. almeno dal 2020 CP Parte_1 hanno manifestato la volontà di stabilirsi in Australia. A causa delle restrizioni COVID19, negli ultimi 2 anni i ragazzi non sono potuti andare a trovare il padre in Australia. E' evidente e comprensibile che, a causa del forzato allontanamento del sig. a causa delle restrizioni Covid19, i piccoli, sentendo la mancanza del Parte_1 padre, hanno espresso in alcune occasioni l'intenzione di recarsi in Australia per pagina4 di 10 andare a trovare (non per vivere con) il padre. Voler frequentare il padre non vuol dire trasferirsi definitivamente in Australia;
- non è vero che la GN si sia opposta ad un affidamento CP congiunto dei minori.
- i ragazzi frequentano da sempre la scuola italiana dell'obbligo, fanno attività sportiva in Italia, hanno in Italia amicizie, affetti e tutte le loro parentele;
- se i figli si trasferissero in Australia la madre, per vederli, dovrebbe ottenere permessi di viaggio e sostenere spese di viaggio e alloggio per circa 5.000 € oltre a intraprendere un viaggio di almeno 15 giorni;
- non è vero che il sig. non conosce le sostanze patrimoniali e Parte_1 reddituali della GN . La stessa percepisce il reddito di cittadinanza ed è CP altresì tenuta al pagamento anche del canone di affitto della propria abitazione;
- non è vero che i ragazzi stanno la maggior parte del tempo a casa da soli e che non svolgono alcuna attività sportiva, o altro interesse culturale e/o ludico. La resistente da circa 10 anni (dal provvedimento presidenziale di separazione) che si occupa da sola della gestione dei bambini, dovendo necessariamente occuparsi anche di quanto avrebbe dovuto fare il sig. che invece ha deciso di Parte_1 trasferirsi all'estero lasciando alla moglie di dover provvedere ad ogni esigenza dei minori;
- non è vero che i ragazzi avrebbero un cattivo rapporto con la madre e/o con il compagno di questa;
- non è vero che la GN non abbia risposto alle richieste del sig. CP
Parte_1
Ha aderito alla richiesta di pronuncia della sentenza di divorzio, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“disporre, per quanto possibile, l'affido condiviso dei figli minori e e Per_1 Per_2 in riferimento all'art. 155, comma 3, c.c., disporre che le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute siano assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Limitatamente alle decisioni inerenti questioni di ordinaria amministrazione (anche riguardanti l'istruzione, l'educazione e la salute) esse saranno assunte in forma disgiunta, secondo i tempi di permanenza presso l'abitazione di ciascun genitore.
2. In deroga alla regola generale dell'affido condiviso, con particolare riguardo all'assunzione di decisioni di particolare importanza, tenuto conto della distanza geografica, del fuso orario e della potenziale indisponibilità del padre o della madre a esprimere il proprio parere sulle questioni di oggettiva ed estrema urgenza, disporre che a ciascun genitore venga riconosciuta la possibilità di decidere anche autonomamente per i propri figli nei tempi di permanenza di questi presso di loro;
tale ipotesi eccezionale, si ribadisce, avrà vigore solo in casi di particolare e oggettiva eccezionalità e urgenza, tale da rendere estremamente difficoltoso o sostanzialmente impossibile contattare per tempo l'altro genitore per ricevere il parere relativamente a questioni di maggiore interesse di cui all'art. 155, comma 3,
pagina5 di 10 c.c.. Ad ogni modo, sarà onere del genitore che assumerà le decisioni per entrambi, avvisare l'altro con tutti i canali di comunicazione possibili tempestivamente, comprovando l'impossibilità di comunicazione (chiamate rimaste prive di risposta, email trasmesse, etc.).
3. I minori verranno collocati prevalentemente presso la residenza della madre nella provincia di Roma, e precisamente a Guidonia, in via Monte Granparadiso n. 57, attuale residenza degli stessi, salvo periodicamente soggiornare presso il padre in Australia e/o presso la residenza dei nonni paterni o altra soluzione abitativa che avrà in uso il sig. nei periodi in cui questi si troverà in Italia. Parte_1
SUL CALENDARIO PATERNO Considerata la notevole distanza geografica che divide padre-figli, i figli trascorrano con il padre i periodi di seguito indicati:
- per le vacanze estive: in Australia, a Perth, presso la residenza paterna, per un periodo non inferiore a 45 giorni (indicativamente – e non necessariamente – da inizio agosto a metà settembre di ogni anno e comunque entro l'inizio della scuola) da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
- per il periodo delle vacanze natalizie: se il sig. sarà a Roma (presso Parte_1 la residenza dei nonni paterni o altra soluzione abitativa che avrà in uso il sig. quando in Italia) per sette giorni dalle ore 10.00 del 24 Dicembre alle ore Parte_1
20.00 del 30 Dicembre o, alternativamente, dalle ore 20.00 del 30 Dicembre alle ore 20.00 del 6 Gennaio;
se invece il sig. sarà in Australia i ragazzi si Parte_1 recheranno lì, presso la residenza del padre, per non oltre 20 giorni (compresi i giorni di viaggio e eventuali quarantene).
- oltre al periodo delle vacanze estive e natalizie come sopra concordate, il sig. potrà trascorrere con i figli un ulteriore periodo non inferiore ad altri 30 Parte_1 giorni, ogni qualvolta lui si troverà in Italia, il tutto fatti salvi diversi e migliori accordi tra i genitori nell'interesse dei minori.
- Disporre che il sig. si impegni a non far viaggiare da soli in aereo i Parte_1 figli fintantochè questi non siano entrambi maggiorenni, adoperandosi affinchè lui, o un altro familiare di comune accordo con la GN , accompagni i minori CP per l'intera durata del viaggio fino in Australia.
- Il padre potrà comunicare telefonicamente con i figli, anche quotidianamente, in ogni periodo dell'anno, e così pure la madre quando e saranno presso Per_1 Per_2 il padre utilizzando anche il sistema di videochiamata o ogni altro opportuno e idoneo mezzo di comunicazione.
- il sig. verserà a titolo di contributo al mantenimento dei figli l'importo Parte_1 di € 300,00 mensili per ciascuno, e quindi per la somma complessiva di € 700,00 mensili per 12 (dodici) mesi all'anno, rtivalutabili secondo indice ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come previste da protocollo del Tribunale di Tivoli (anche considerato l'aggiornamento ISTAT mai versato dal sig. dalla data della Parte_1 separazione);
- Ciascuna parte provvederà autonomamente al proprio mantenimento.
- I sigg.ri e daranno il reciproco consenso per il rilascio e per Parte_1 CP il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per i figli minori.
pagina6 di 10 Con vittoria di spese competenze ed onorari del presente giudizio”. All'esito dell'udienza del 9 novembre 2022 il Presidente ha confermato in via provvisoria e urgente i provvedimenti già vigenti a seguito della separazione personale. Intrapresa la fase di istruzione del giudizio, sono stati concessi i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.. All'udienza del 27 novembre 2023 il Giudice istruttore ha proceduto all'audizione dei minori. La causa è stata dunque rinviata all'11 novembre 2024 per la precisazione delle conclusioni. In quella sede il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, con termini come da art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
* * *
Tanto premesso, ritiene il Collegio che in primo luogo debba pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, giacché è decorso il termine previsto dalla legge dal momento in cui i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale (art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 come successivamente modificata) e non vi è dubbio alcuno sulla impossibilità di ricostituire la comunione di vita familiare avuto riguardo al contenuto degli atti delle parti ed al loro contegno processuale. Tali circostanze militano nel senso della definitiva cessazione della communio omnis vitae coessenziale al vincolo di coniugio. Non può trovare accoglimento la richiesta della parte resistente intesa al riconoscimento in proprio favore dell'assegno divorzile, tenuto conto che è emerso nel corso del giudizio – la circostanza è stata esposta da entrambe i figli delle parti, nel corso delle rispettive audizioni – che la resistente abbia instaurato una CP convivenza di fatto con il proprio compagno, abitando con lui ed i propri figli. Sul punto si richiama l'indirizzo espresso dalla Suprema Corte, secondo cui:
“L'instaurazione da parte dell'ex coniuge di una stabile convivenza di fatto, giudizialmente accertata, incide sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio o alla sua revisione, nonché sulla quantificazione del suo ammontare, in virtù del progetto di vita intrapreso con il terzo e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano, ma non determina, necessariamente, la perdita automatica ed integrale del diritto all'assegno, in relazione alla sua componente compensativa” (Sez. U - , Sentenza n. 32198 del 05/11/2021 (Rv. 663241 - 01), precisandosi che nel caso di specie la resistente non ha allegato circostanze indicative del contributo dalla stessa in concreto fornito alla vita familiare, non potendosi per l'effetto l'assegno riconoscere neppure nella sua dimensione compensativo-perequativa. Quanto alla richiesta avanzata dal resistente di modifica delle condizioni stabilite in sede di separazione quanto al collocamento dei minori presso la madre, con conseguente autorizzazione al trasferimento dei ragazzi in Australia presso il pagina7 di 10 padre, ritiene il Collegio che, a seguito di quanto emerso nel corso dell'audizione di questi ultimi, la stessa meriti accoglimento. è divenuto maggiorenne e potrà stabilirsi in Australia, secondo quanto lo Per_1 stesso ha chiaramente indicato di voler fare, in piena autonomia ed a prescindere dall'autorizzazione giudiziale. Lo stesso attualmente frequenta l'ultimo anno di scuola ed è dunque verosimile che possa attuare il proprio proposito una volta portato a termine il percorso scolastico. E' chiaro che la vigenza delle condizioni giudiziali di separazione, le quali prevedono il collocamento del fratello presso la madre, possano avere Per_2 costituito un disincentivo per ad operare il trasferimento una volta raggiunta la Per_1 maggiore età. E' infatti verosimile (contrariamente a quanto si deduce negli scritti conclusionali della parte resistente, laddove si evidenzia che pur potendo, Per_1 ancora non si sia trasferito in Australia) che i fratelli possano voler operare una scelta di vita tanto dirompente e significativa per il loro futuro in modo congiunto, senza cioè volersi separare. La volontà di entrambe i ragazzi di trasferirsi è del resto emersa chiaramente nel corso della loro audizione e non vi è ragione ad avviso del Collegio, avuto riguardo al pieno grado di maturità espresso, di ostacolare la loro scelta. D'altra parte il ricorrente ha dimostrato di avere già previsto una Parte_1 sistemazione alloggiativa per i ragazzi, oltre che di avere già assunto iniziative per la prosecuzione del loro percorso di studi. Appare in ogni caso opportuno prevedere che porti a termine l'anno Per_2 scolastico in corso in Italia per poi trasferirsi in Australia in un momento successivo. Il trasferimento dei figli presso il padre, fermi restando per il passato i provvedimenti sinora vigenti, porta con sé la revoca dell'obbligo di versamento del mantenimento per i figli da parte del ricorrente Parte_1
L'obbligo deve essere posto a carico della resistente . Avuto riguardo CP alla superiore capacità reddituale di cui è indiscutibilmente titolare il ricorrente, si ritiene che possa essere posto a carico della madre un assegno di mantenimento nella misura di euro 150,00 per ciascun figlio, oltre al concorso nella misura del 50% alle spese di carattere straordinario, trattandosi di spesa compatibile con la situazione reddituale di un soggetto già percettore di reddito di cittadinanza ovvero percettore di indennità di disoccupazione, considerato peraltro che la resistente ha dimostrato capacità economica tale da provvedere al mantenimento dei figli con lei dimoranti a fronte di un assegno ricevuto dall'altro genitore di euro 300,00 ciascuno al mese. Non può accogliersi la richiesta di versamento diretto del mantenimento in favore del figlio maggiorenne, alla quale ha fatto riferimento la parte ricorrente (sostenendo, senza che ciò abbia trovato riscontro, che tale opzione sarebbe condivisa anche dalla controparte) e ciò in quanto non può a tal fine prescindersi dall'espressa domanda di parte del beneficiario dell'assegno (cfr. Cass., Sez. 1 - , Ordinanza n. 34100 del 12/11/2021 (Rv. 663110 - 01)). Non si ritiene che il trasferimento di in Australia sia preclusivo al Per_2 mantenimento del regime ordinario dell'affidamento genitoriale condiviso (cfr. Cass.,
pagina8 di 10 Sez. 1 - , Ordinanza n. 21054 del 01/07/2022 (Rv. 665359 - 01)) e ciò tenuto altresì conto dell'età del ragazzo, ormai adolescente ed in grado di esprimere autonomamente le proprie decisioni, spettando ai genitori solo un compito di semplice indirizzo. In ordine al regime di frequentazione con il genitore non collocatario, si ritiene opportuno, alla luce della notevole distanza che intercorrerà tra la madre ed il figlio e dell'impossibilità di calendarizzare in modo specifico gli incontri, disporre che lo stesso debba attuarsi liberamente previo accordo con il genitore collocatario, il quale viene per l'effetto espressamente invitato a favorire i rapporti tra il minore e la figura materna. Appare nondimeno necessario prevedere, a tutela della figura materna e quale garanzia minima all'esercizio del proprio diritto di frequentazione del minore, che la stessa possa trascorrere con almeno 20 giorni continuativi Per_2 ogni 6 mesi. La particolarità degli interessi dedotti nel giudizio e la soccombenza reciproca tra le parti, essendo state accolte solo talune delle domande rispettivamente proposte, giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3812/2022 R.G.A.C., così decide:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 16 aprile 2004 in Trevignano Romano tra e , trascritto nei registri Parte_1 Controparte_1 dello stato civile di quel Comune, anno 2004, parte II, serie C, n. 6, con ordine al competente ufficiale dello stato civile di annotazione della presente sentenza;
2. rigetta la domanda avanzata dalla parte resistente ed intesa al riconoscimento dell'assegno divorzile;
3. revoca le statuizioni in ordine al collocamento, all'affidamento ed al regime di frequentazione con il genitore non collocatario assunte in sede di separazione personale e concernenti il figlio ora maggiorenne Persona_1
4. fermi restando i provvedimenti sinora vigenti sino al termine dell'anno scolastico in corso, dispone, con riferimento al figlio Persona_2
- il collocamento presso il padre, con autorizzazione al trasferimento in Australia;
- l'affidamento condiviso tra i genitori;
- la resistente potrà vedere e tenere con sé il figlio minore quando vorrà compatibilmente con le sue richieste ed esigenze, previo accordo con il padre. In ogni caso potrà tenere il figlio con sé per un periodo continuativo di almeno 20 giorni ogni 6 mesi;
- il ricorrente è tenuto a favorire il più possibile le comunicazioni telefoniche o con altro mezzo idoneo tra la madre e il figlio e a rendere note tempestivamente alla resistente tutte le notizie più rilevanti relative alla vita del figlio;
5. pone a carico della resistente l'obbligo di provvedere al mantenimento per spese ordinarie dei figli, nella misura mensile di euro 150,00 ciascuno, oltre pagina9 di 10 rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, nonché l'obbligo di concorrere nella misura del 50% al pagamento delle spese di carattere straordinario nell'interesse dei figli, da corrispondersi, a seguito del trasferimento dei figli presso il padre, entro il giorno 5 di ogni mese;
6. compensa interamente le spese di lite. Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Tivoli, 7 marzo 2025
Il Presidente
Michele Cappai
pagina10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TIVOLI
Il Tribunale in composizione collegiale, composto dai magistrati
Dott. Michele Cappai Presidente relatore
Dott. Francesco Maria Ciaralli Giudice
Dott.ssa Beatrice Ruperto Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3812/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
RANIERI GIOVANNA ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
FICCO ALESSANDRO resistente
e con la partecipazione del PM presso il Tribunale di Tivoli parte necessaria
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni, dell'11 novembre 2024.
pagina1 di 10 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, ha citato a Parte_1 comparire innanzi all'intestato Tribunale la propria ex coniuge , Controparte_1 proponendo domanda intesa allo scioglimento del matrimonio che lo stesso ha dedotto di avere con lei contratto in data 16 aprile 2004 nel comune di Trevignano Romano (Atto N. 2004 parte II serie C n. 6). Ha rappresentato il ricorrente:
- dal matrimonio sono nati i figli (6.1.2006) e Persona_1 Persona_2
(13.11.2009);
- le parti si sono separate giudizialmente innanzi il Tribunale di Tivoli con sentenza n. 1650/2016 del 13.9.2016;
- da allora i coniugi non si sono più riconciliati ed hanno vissuto costantemente separati: sono quindi maturati i requisiti per la dichiarazione dello scioglimento del matrimonio richiesti dall'art. 3 L. 898/70;
- la sig.ra vive a Guidonia insieme ai figli ed al compagno sig. CP
, mentre il sig. si è stabilito ormai da diversi Persona_3 Parte_1 anni (dal 2016) in Australia e precisamente a PERTH nel quartiere di CT e vive con la sua nuova compagna e la figlia della medesima di anni nove in una villa trifamiliare di proprietà anche della sorella;
- delle condizioni patrimoniali della sig.ra poco si sa, perché la CP medesima se ne guarda bene dal riferire la sua reale occupazione lavorativa, ed i figli con il padre evitano di parlare delle questioni personali della madre, tuttavia, sembrerebbe che l'odierna resistente percepisca il reddito di cittadinanza, come del resto il suo compagno, dopo avere precedentemente svolto altri lavori;
- il compagno della sig.ra è un musicista;
CP
- Il ricorrente, dal suo canto, lavora dal 2020 come parrucchiere con contratto di natura occasionale / collaborazione grazie al quale nell'anno 2021 ha percepito circa $44.000,00, quindi con un reddito mensile di circa euro 2.400,00 lordi mensili;
- la sua compagna, italiana, anche lei si è da poco trasferita in Australia, con la figlia di nove anni. Il sig. provvede al mantenimento anche di lei;
Parte_1
- fin dal 2020 i figli del ricorrente hanno manifestato la volontà di tornare con il padre e di stabilirsi con lui in Australia;
- il sig. ha chiesto espressamente alla madre di poter portare con sé i Parte_1 figli in Australia, ma la sua richiesta è rimasta senza riscontro;
- da quanto risulta al sig. i ragazzi dopo la scuola, tornano a casa e Parte_1 stanno per la maggior parte del tempo da soli. Spesso sia per i pasti, che per il resto del pomeriggio si recano a casa dei nonni sia materni, che paterni;
- la GN e il compagno sono fuori gran parte del giorno, e spesso CP escono la sera, sembrerebbe anche per motivi di lavoro e in tali occasioni i figli rimangono soli a casa. Sia che non svolgono alcuna attività sportiva, o Per_1 Per_2 altro interesse culturale e/o ludico che li lega in modo pregnante al territorio italiano.
pagina2 di 10 - dal momento in cui anche i genitori del sig. si recheranno in Parte_1
Australia, come sono intenzionati a fare, i due ragazzi perderanno un altro punto fondamentale della famiglia paterna;
- per i ragazzi, l'Australia non è un posto a loro sconosciuto, infatti, già nell'anno 2015, prima a gennaio per più di un mese, e poi da Novembre 2015 a Gennaio 2016, sia la , che gli allora bambini, sono andati a vivere a Perth, CP frequentando anche la scuola del luogo.
- nell'abitazione del ricorrente già ci sono due camere indipendenti per i ragazzi, la casa si trova in una zona centrale della città, per cui dalle scuole, ai centri sportivi, e ricreativi tutto è facilmente raggiungibile;
- la sig.ra , da quando ha lasciato l'Australia, ha fatto tutto quello che CP era nelle sue possibilità per allontanare i figli dal padre, non confrontandosi con quest'ultimo sull'andamento scolastico dei figli e nulla raccontando di loro al padre;
- i ragazzi non hanno un buon rapporto con il compagno della madre, con il quale spesso si trovano in contrasto e, anche al fine di stare il più possibile lontano da lui, i ragazzi tendono ad uscire di casa e se ciò non è possibile si isolano per non trovarsi in compagnia della madre e del compagno;
- quando i figli si oppongono a seguire le scelte di e della madre _3 vengono sottoposti a sedute di convincimento che durano ore, nell'ambito delle quali le loro idee vengono sempre disattese. Se esternano quanto di brutto succede dentro casa (o di manchevole) hanno paura delle conseguenze che potrebbero subire, fra le quali i feroci rimproveri dal compagno della madre;
- i ragazzi, non sentendosi liberi di esprimere la loro opinione, preferiscono comunicare con il padre solo quando escono di casa, oltretutto si sentono nel dovere di cancellare anche i messaggi con il padre che mandano o ricevono perché in più di una occasione sono stati spiati e ciò è motivo di litigio. Ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
“All'ill.mo Presidente adito, nell'interesse preminente dei minori, che venga fissata l'udienza presidenziale in tempo utile a che i ragazzi possano iniziare l'anno scolastico 2022/2023 in Australia, dove la scuola inizia a fine gennaio/inizio febbraio e finisce a dicembre ed in quella sede Voglia il Tribunale adito, contrariis recjectis 1) DICHIARARE Anche con sentenza non definitiva, ai sensi dell'art. 4, comma 12, L. 898/70, dichiarare lo scioglimento del matrimonio, del sig. e della sig.ra Parte_1
contratto a Trevignano Romano, il 16.4.2001 e trascritto all'atto Controparte_1
n. 2004, parte II serie C n. 6 ordinando per l'effetto, le prescrizioni di legge all'Ufficiale dello Stato Civile, alle seguenti condizioni:
2) MODIFICARE LE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE E STABILIRE CHE
3) I figli e saranno affidati in modo condiviso ad entrambi genitori e Per_1 Per_2 saranno collocati con prevalenza presso il padre in Australia
4) La madre potrà vederli e tenerli con sé quando vorrà se si recherà in Australia, previo accordo telefonico con il padre.
pagina3 di 10 5) I ragazzi potranno tornare in Italia dalla madre durante i periodi in cui in Australia non si tiene la scuola (ogni 10 settimane di scuola ci sono due settimane di riposo)
6) Nel periodo dal 20 dicembre al 25 gennaio ad anni alterni i ragazzi potranno stare con la madre e vi potrebbero recare anche nel mese di luglio indicativamente dal 5 luglio al 20 in base anche al calendario scolastico per godere dell'estate europea.
7) la madre entro il 5 di ciascun mese corrisponderà all'odierno ricorrente quale contributo al mantenimento per i minori la somma di 600, 00 mensili per entrambi i figli, o quella minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia. Tale somma sarà rivalutata autonomamente annualmente secondo gli indici istat di incremento del costo della vita;
e) i genitori continueranno nella misura del 50% ciascun alle spese sanitarie non coperte dal SSU ed a quelle scolastiche . Saranno altresì a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno le spese ludiche, sportive e quindi le spese straordinarie previamente concordate come da Protocollo del tribunale di Tivoli.
8) Nel caso in cui invece il collocamento verrà stabilito con la madre, a modifica delle condizioni di separazione e tenendo conto della distanza, i ragazzi staranno con il padre dal 10 giugno al 10 di settembre, nelle vacanze Natalizie trascorreranno ad anni alterni tutto il periodo di vacanze scolastiche con l'uno o altro genitore. Nel caso in cui il padre starà in Italia potrà vedere i figli e stare con loro previo avviso telefonico con la madre per tutto il tempo che vorrà portandoli con sé anche per il pernotto. Entrambi i genitori dovranno agevolare le comunicazioni telefoniche e con altro mezzo idoneo i rapporti con i figli.
9) In caso di dissenso della madre al collocamento con il padre si chiede fin da ora l'audizione dei figli o in difetto ctu diretta a stabilire le migliori modalità di collocamento di visita nell'interesse preminente dei i ragazzi.
10) Si chiede fin dora ordine di esibizione alla delle dichiarazione dei CP redditi degli ultimi tre anni e degli estratti di conto correnti, libretti postali e bancari, carte di credito e ricaricabili sulle quali può comunque operare anche come delegata
11) Con vittoria di spese di giudizio, in caso di resistenza da parte della resistente”. Si è costituita la parte resistente, contestando quanto dedotto dal ricorrente ed evidenziando quanto segue:
- non è vero che la sig.ra conviva con il compagno CP _3
, il quale, vivendo a Foligno, si reca saltuariamente a casa sua;
[...]
- non è vero che i figli della sig.ra e del sig. almeno dal 2020 CP Parte_1 hanno manifestato la volontà di stabilirsi in Australia. A causa delle restrizioni COVID19, negli ultimi 2 anni i ragazzi non sono potuti andare a trovare il padre in Australia. E' evidente e comprensibile che, a causa del forzato allontanamento del sig. a causa delle restrizioni Covid19, i piccoli, sentendo la mancanza del Parte_1 padre, hanno espresso in alcune occasioni l'intenzione di recarsi in Australia per pagina4 di 10 andare a trovare (non per vivere con) il padre. Voler frequentare il padre non vuol dire trasferirsi definitivamente in Australia;
- non è vero che la GN si sia opposta ad un affidamento CP congiunto dei minori.
- i ragazzi frequentano da sempre la scuola italiana dell'obbligo, fanno attività sportiva in Italia, hanno in Italia amicizie, affetti e tutte le loro parentele;
- se i figli si trasferissero in Australia la madre, per vederli, dovrebbe ottenere permessi di viaggio e sostenere spese di viaggio e alloggio per circa 5.000 € oltre a intraprendere un viaggio di almeno 15 giorni;
- non è vero che il sig. non conosce le sostanze patrimoniali e Parte_1 reddituali della GN . La stessa percepisce il reddito di cittadinanza ed è CP altresì tenuta al pagamento anche del canone di affitto della propria abitazione;
- non è vero che i ragazzi stanno la maggior parte del tempo a casa da soli e che non svolgono alcuna attività sportiva, o altro interesse culturale e/o ludico. La resistente da circa 10 anni (dal provvedimento presidenziale di separazione) che si occupa da sola della gestione dei bambini, dovendo necessariamente occuparsi anche di quanto avrebbe dovuto fare il sig. che invece ha deciso di Parte_1 trasferirsi all'estero lasciando alla moglie di dover provvedere ad ogni esigenza dei minori;
- non è vero che i ragazzi avrebbero un cattivo rapporto con la madre e/o con il compagno di questa;
- non è vero che la GN non abbia risposto alle richieste del sig. CP
Parte_1
Ha aderito alla richiesta di pronuncia della sentenza di divorzio, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“disporre, per quanto possibile, l'affido condiviso dei figli minori e e Per_1 Per_2 in riferimento all'art. 155, comma 3, c.c., disporre che le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute siano assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Limitatamente alle decisioni inerenti questioni di ordinaria amministrazione (anche riguardanti l'istruzione, l'educazione e la salute) esse saranno assunte in forma disgiunta, secondo i tempi di permanenza presso l'abitazione di ciascun genitore.
2. In deroga alla regola generale dell'affido condiviso, con particolare riguardo all'assunzione di decisioni di particolare importanza, tenuto conto della distanza geografica, del fuso orario e della potenziale indisponibilità del padre o della madre a esprimere il proprio parere sulle questioni di oggettiva ed estrema urgenza, disporre che a ciascun genitore venga riconosciuta la possibilità di decidere anche autonomamente per i propri figli nei tempi di permanenza di questi presso di loro;
tale ipotesi eccezionale, si ribadisce, avrà vigore solo in casi di particolare e oggettiva eccezionalità e urgenza, tale da rendere estremamente difficoltoso o sostanzialmente impossibile contattare per tempo l'altro genitore per ricevere il parere relativamente a questioni di maggiore interesse di cui all'art. 155, comma 3,
pagina5 di 10 c.c.. Ad ogni modo, sarà onere del genitore che assumerà le decisioni per entrambi, avvisare l'altro con tutti i canali di comunicazione possibili tempestivamente, comprovando l'impossibilità di comunicazione (chiamate rimaste prive di risposta, email trasmesse, etc.).
3. I minori verranno collocati prevalentemente presso la residenza della madre nella provincia di Roma, e precisamente a Guidonia, in via Monte Granparadiso n. 57, attuale residenza degli stessi, salvo periodicamente soggiornare presso il padre in Australia e/o presso la residenza dei nonni paterni o altra soluzione abitativa che avrà in uso il sig. nei periodi in cui questi si troverà in Italia. Parte_1
SUL CALENDARIO PATERNO Considerata la notevole distanza geografica che divide padre-figli, i figli trascorrano con il padre i periodi di seguito indicati:
- per le vacanze estive: in Australia, a Perth, presso la residenza paterna, per un periodo non inferiore a 45 giorni (indicativamente – e non necessariamente – da inizio agosto a metà settembre di ogni anno e comunque entro l'inizio della scuola) da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
- per il periodo delle vacanze natalizie: se il sig. sarà a Roma (presso Parte_1 la residenza dei nonni paterni o altra soluzione abitativa che avrà in uso il sig. quando in Italia) per sette giorni dalle ore 10.00 del 24 Dicembre alle ore Parte_1
20.00 del 30 Dicembre o, alternativamente, dalle ore 20.00 del 30 Dicembre alle ore 20.00 del 6 Gennaio;
se invece il sig. sarà in Australia i ragazzi si Parte_1 recheranno lì, presso la residenza del padre, per non oltre 20 giorni (compresi i giorni di viaggio e eventuali quarantene).
- oltre al periodo delle vacanze estive e natalizie come sopra concordate, il sig. potrà trascorrere con i figli un ulteriore periodo non inferiore ad altri 30 Parte_1 giorni, ogni qualvolta lui si troverà in Italia, il tutto fatti salvi diversi e migliori accordi tra i genitori nell'interesse dei minori.
- Disporre che il sig. si impegni a non far viaggiare da soli in aereo i Parte_1 figli fintantochè questi non siano entrambi maggiorenni, adoperandosi affinchè lui, o un altro familiare di comune accordo con la GN , accompagni i minori CP per l'intera durata del viaggio fino in Australia.
- Il padre potrà comunicare telefonicamente con i figli, anche quotidianamente, in ogni periodo dell'anno, e così pure la madre quando e saranno presso Per_1 Per_2 il padre utilizzando anche il sistema di videochiamata o ogni altro opportuno e idoneo mezzo di comunicazione.
- il sig. verserà a titolo di contributo al mantenimento dei figli l'importo Parte_1 di € 300,00 mensili per ciascuno, e quindi per la somma complessiva di € 700,00 mensili per 12 (dodici) mesi all'anno, rtivalutabili secondo indice ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come previste da protocollo del Tribunale di Tivoli (anche considerato l'aggiornamento ISTAT mai versato dal sig. dalla data della Parte_1 separazione);
- Ciascuna parte provvederà autonomamente al proprio mantenimento.
- I sigg.ri e daranno il reciproco consenso per il rilascio e per Parte_1 CP il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per i figli minori.
pagina6 di 10 Con vittoria di spese competenze ed onorari del presente giudizio”. All'esito dell'udienza del 9 novembre 2022 il Presidente ha confermato in via provvisoria e urgente i provvedimenti già vigenti a seguito della separazione personale. Intrapresa la fase di istruzione del giudizio, sono stati concessi i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.. All'udienza del 27 novembre 2023 il Giudice istruttore ha proceduto all'audizione dei minori. La causa è stata dunque rinviata all'11 novembre 2024 per la precisazione delle conclusioni. In quella sede il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, con termini come da art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
* * *
Tanto premesso, ritiene il Collegio che in primo luogo debba pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, giacché è decorso il termine previsto dalla legge dal momento in cui i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale (art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 come successivamente modificata) e non vi è dubbio alcuno sulla impossibilità di ricostituire la comunione di vita familiare avuto riguardo al contenuto degli atti delle parti ed al loro contegno processuale. Tali circostanze militano nel senso della definitiva cessazione della communio omnis vitae coessenziale al vincolo di coniugio. Non può trovare accoglimento la richiesta della parte resistente intesa al riconoscimento in proprio favore dell'assegno divorzile, tenuto conto che è emerso nel corso del giudizio – la circostanza è stata esposta da entrambe i figli delle parti, nel corso delle rispettive audizioni – che la resistente abbia instaurato una CP convivenza di fatto con il proprio compagno, abitando con lui ed i propri figli. Sul punto si richiama l'indirizzo espresso dalla Suprema Corte, secondo cui:
“L'instaurazione da parte dell'ex coniuge di una stabile convivenza di fatto, giudizialmente accertata, incide sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio o alla sua revisione, nonché sulla quantificazione del suo ammontare, in virtù del progetto di vita intrapreso con il terzo e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano, ma non determina, necessariamente, la perdita automatica ed integrale del diritto all'assegno, in relazione alla sua componente compensativa” (Sez. U - , Sentenza n. 32198 del 05/11/2021 (Rv. 663241 - 01), precisandosi che nel caso di specie la resistente non ha allegato circostanze indicative del contributo dalla stessa in concreto fornito alla vita familiare, non potendosi per l'effetto l'assegno riconoscere neppure nella sua dimensione compensativo-perequativa. Quanto alla richiesta avanzata dal resistente di modifica delle condizioni stabilite in sede di separazione quanto al collocamento dei minori presso la madre, con conseguente autorizzazione al trasferimento dei ragazzi in Australia presso il pagina7 di 10 padre, ritiene il Collegio che, a seguito di quanto emerso nel corso dell'audizione di questi ultimi, la stessa meriti accoglimento. è divenuto maggiorenne e potrà stabilirsi in Australia, secondo quanto lo Per_1 stesso ha chiaramente indicato di voler fare, in piena autonomia ed a prescindere dall'autorizzazione giudiziale. Lo stesso attualmente frequenta l'ultimo anno di scuola ed è dunque verosimile che possa attuare il proprio proposito una volta portato a termine il percorso scolastico. E' chiaro che la vigenza delle condizioni giudiziali di separazione, le quali prevedono il collocamento del fratello presso la madre, possano avere Per_2 costituito un disincentivo per ad operare il trasferimento una volta raggiunta la Per_1 maggiore età. E' infatti verosimile (contrariamente a quanto si deduce negli scritti conclusionali della parte resistente, laddove si evidenzia che pur potendo, Per_1 ancora non si sia trasferito in Australia) che i fratelli possano voler operare una scelta di vita tanto dirompente e significativa per il loro futuro in modo congiunto, senza cioè volersi separare. La volontà di entrambe i ragazzi di trasferirsi è del resto emersa chiaramente nel corso della loro audizione e non vi è ragione ad avviso del Collegio, avuto riguardo al pieno grado di maturità espresso, di ostacolare la loro scelta. D'altra parte il ricorrente ha dimostrato di avere già previsto una Parte_1 sistemazione alloggiativa per i ragazzi, oltre che di avere già assunto iniziative per la prosecuzione del loro percorso di studi. Appare in ogni caso opportuno prevedere che porti a termine l'anno Per_2 scolastico in corso in Italia per poi trasferirsi in Australia in un momento successivo. Il trasferimento dei figli presso il padre, fermi restando per il passato i provvedimenti sinora vigenti, porta con sé la revoca dell'obbligo di versamento del mantenimento per i figli da parte del ricorrente Parte_1
L'obbligo deve essere posto a carico della resistente . Avuto riguardo CP alla superiore capacità reddituale di cui è indiscutibilmente titolare il ricorrente, si ritiene che possa essere posto a carico della madre un assegno di mantenimento nella misura di euro 150,00 per ciascun figlio, oltre al concorso nella misura del 50% alle spese di carattere straordinario, trattandosi di spesa compatibile con la situazione reddituale di un soggetto già percettore di reddito di cittadinanza ovvero percettore di indennità di disoccupazione, considerato peraltro che la resistente ha dimostrato capacità economica tale da provvedere al mantenimento dei figli con lei dimoranti a fronte di un assegno ricevuto dall'altro genitore di euro 300,00 ciascuno al mese. Non può accogliersi la richiesta di versamento diretto del mantenimento in favore del figlio maggiorenne, alla quale ha fatto riferimento la parte ricorrente (sostenendo, senza che ciò abbia trovato riscontro, che tale opzione sarebbe condivisa anche dalla controparte) e ciò in quanto non può a tal fine prescindersi dall'espressa domanda di parte del beneficiario dell'assegno (cfr. Cass., Sez. 1 - , Ordinanza n. 34100 del 12/11/2021 (Rv. 663110 - 01)). Non si ritiene che il trasferimento di in Australia sia preclusivo al Per_2 mantenimento del regime ordinario dell'affidamento genitoriale condiviso (cfr. Cass.,
pagina8 di 10 Sez. 1 - , Ordinanza n. 21054 del 01/07/2022 (Rv. 665359 - 01)) e ciò tenuto altresì conto dell'età del ragazzo, ormai adolescente ed in grado di esprimere autonomamente le proprie decisioni, spettando ai genitori solo un compito di semplice indirizzo. In ordine al regime di frequentazione con il genitore non collocatario, si ritiene opportuno, alla luce della notevole distanza che intercorrerà tra la madre ed il figlio e dell'impossibilità di calendarizzare in modo specifico gli incontri, disporre che lo stesso debba attuarsi liberamente previo accordo con il genitore collocatario, il quale viene per l'effetto espressamente invitato a favorire i rapporti tra il minore e la figura materna. Appare nondimeno necessario prevedere, a tutela della figura materna e quale garanzia minima all'esercizio del proprio diritto di frequentazione del minore, che la stessa possa trascorrere con almeno 20 giorni continuativi Per_2 ogni 6 mesi. La particolarità degli interessi dedotti nel giudizio e la soccombenza reciproca tra le parti, essendo state accolte solo talune delle domande rispettivamente proposte, giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3812/2022 R.G.A.C., così decide:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 16 aprile 2004 in Trevignano Romano tra e , trascritto nei registri Parte_1 Controparte_1 dello stato civile di quel Comune, anno 2004, parte II, serie C, n. 6, con ordine al competente ufficiale dello stato civile di annotazione della presente sentenza;
2. rigetta la domanda avanzata dalla parte resistente ed intesa al riconoscimento dell'assegno divorzile;
3. revoca le statuizioni in ordine al collocamento, all'affidamento ed al regime di frequentazione con il genitore non collocatario assunte in sede di separazione personale e concernenti il figlio ora maggiorenne Persona_1
4. fermi restando i provvedimenti sinora vigenti sino al termine dell'anno scolastico in corso, dispone, con riferimento al figlio Persona_2
- il collocamento presso il padre, con autorizzazione al trasferimento in Australia;
- l'affidamento condiviso tra i genitori;
- la resistente potrà vedere e tenere con sé il figlio minore quando vorrà compatibilmente con le sue richieste ed esigenze, previo accordo con il padre. In ogni caso potrà tenere il figlio con sé per un periodo continuativo di almeno 20 giorni ogni 6 mesi;
- il ricorrente è tenuto a favorire il più possibile le comunicazioni telefoniche o con altro mezzo idoneo tra la madre e il figlio e a rendere note tempestivamente alla resistente tutte le notizie più rilevanti relative alla vita del figlio;
5. pone a carico della resistente l'obbligo di provvedere al mantenimento per spese ordinarie dei figli, nella misura mensile di euro 150,00 ciascuno, oltre pagina9 di 10 rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, nonché l'obbligo di concorrere nella misura del 50% al pagamento delle spese di carattere straordinario nell'interesse dei figli, da corrispondersi, a seguito del trasferimento dei figli presso il padre, entro il giorno 5 di ogni mese;
6. compensa interamente le spese di lite. Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Tivoli, 7 marzo 2025
Il Presidente
Michele Cappai
pagina10 di 10