CASS
Sentenza 1 febbraio 2024
Sentenza 1 febbraio 2024
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- 1. Guida in stato di ebbrezza aggravato da incidente stradale e revoca della patente (nota a Cass. civ., Sez. II, 1/2/2024, n. 3019)Antonio Sette · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
- 2. Guida in stato di ebbrezza aggravato da incidente stradale e revoca della patente (nota a Cass. civ., Sez. II, 1/2/2024, n. 3019)Antonio Sette · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 14 luglio 2025
- 3. Guida in stato di ebbrezza aggravato da incidente stradale e revoca della patente (nota a Cass. civ., Sez. II, 1/2/2024, n. 3019)Antonio Sette · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Sommario: 1. La fattispecie concreta e la soluzione della Corte di Cassazione - 2. Il quadro normativo di riferimento – le norme del Codice della strada - 2.1. L'art. 186, commi 1), 2) e 2bis) - 2.2. L'art. 186 comma 9 bis - 2.3. L'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie - 3. Effetti dell'introduzione dell'istituto della messa alla prova (MAP) sulle norme del codice della strada in materia di guida in stato di ebbrezza - 3.1. L'art. 168 bis e l'art. 168 ter c.p. - 3.2. Effetti sul trattamento sanzionatorio accessorio - 4. La giurisprudenza della Corte costituzionale - 4.1. Corte costituzionale, 24/4/2020, n. 75 - 4.2. Corte costituzionale, 30/6/2022, n. 163 - 4.3. Corte …
Leggi di più… - 4. Informazione GiuridicaAnna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 01/02/2024, n. 3019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3019 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2024 |
Testo completo
Sentenza sul ricorso iscritto al n. 33611/2018 proposto da BA SE, difeso dagli avvocati ES Di IO, AN ZI, LO ON e ES Di IO;
-ricorrente- contro Ministero dell'Interno Commissariato del Governo per la Pro- vincia di Trento;
-intimato- Avverso la sentenza del Tribunale di Trento n. 388/2018 del 24/04/2018. Ascoltata la relazione del consigliere Remo Caponi. Ascoltate il Sostituto Procuratore Generale Corrado Mistri, che ha con- cluso per l’accoglimento del ricorso. Ascoltato l’avvocato LO ON per il ricorrente. Civile Sent. Sez. 2 Num. 3019 Anno 2024 Presidente: MANNA FELICE Relatore: CAPONI REMO Data pubblicazione: 01/02/2024 2 di 5 – 33611/2018 – 2 – 9/1/2024 (15) – Caponi Est. Fatti di causa Nel 2016 SE BA proponeva dinanzi al Giudice di Pace di Cles nei confronti del Commissariato del Governo per la Provincia di Trento opposizione alla sanzione accessoria della revoca per tre anni della patente di guida in quanto disposta a decorrere dalla data in cui la sentenza del Tribunale di Rovereto n. 610/2016 è diventata definitiva (2/7/2016) e non già dalla data del fatto (3/7/2014). Accolta in primo grado, l’opposizione è stata rigettata in appello dal Tribunale di Trento. Ricorre in cassazione la parte privata con tre motivi. La p.a. è rimasta intimata. Cass. 22659/2020 ha rimesso la trattazione del ricorso in pubblica udienza. Ragioni della decisione 1. - Il primo motivo (p. 6) denuncia la violazione dell’art. 219 co.
3- ter c.d.s. (codice della strada), in relazione agli artt. 464-bis c.p.p. e 168-bis e ss. c.p., per avere il giudice di appello equiparato la pronun- cia di estinzione del reato per esito positivo della prova (lavori di pub- blica utilità) ad una sentenza di condanna al fine della sanzione acces- soria della revoca per tre anni della patente di guida, mentre nella prima ipotesi manca qualsiasi accertamento positivo della responsabi- lità dell'imputato. Il secondo motivo (p. 11) denuncia ex art. 219 c.d.s. in relazione all'art. 2 l. 241/1990 che il provvedimento di revoca della patente di guida sia intervenuto a distanza di oltre due anni dal fatto, cosicché la parte privata avrebbe subito prima la sospensione per oltre due anni e poi la revoca della patente di guida per altri tre anni, per una durata complessiva di cinque anni. Viceversa, la p.a. avrebbe dovuto adottare il provvedimento di revoca entro un termine ragionevole dal fatto, coin- cidente con il termine generale di 90 giorni per la definizione dei pro- cedimenti amministrativi ex art. 2 l. 241/1990. 3 di 5 – 33611/2018 – 2 – 9/1/2024 (15) – Caponi Est. Il terzo motivo (p. 14) censura ex art. 219 co.
3-ter c.d.s. che dalla durata della revoca della patente di guida non sia stato scomputato il periodo di sospensione della stessa. 2. – Il primo motivo è fondato. La sentenza impugnata accerta che la sanzione accessoria della re- voca della patente di guida è applicabile anche in ipotesi di estinzione del reato per esito positivo della prova. È questo il punto censurato con successo. È da muovere dalla considerazione che l’art. 224-ter co. 6 c.d.s. dispone che, in caso di estinzione del reato per causa diversa dalla morte dell’imputato, la pubblica amministrazione verifica la sus- sistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione della san- zione amministrativa accessoria. Ebbene, Corte cost. 75/2020 ha di- chiarato incostituzionale tale disposizione nella parte in cui prevede che il prefetto verifica la sussistenza delle condizioni di legge per l'applica- zione della sanzione amministrativa accessoria della confisca del vei- colo, anziché disporne la restituzione all'avente diritto, in caso di estin- zione del reato di guida sotto l'influenza dell'alcool per esito positivo della messa alla prova. Infatti, ha osservato la Corte costituzionale: «è manifestamente irragionevole che, pur al cospetto di una prestazione analoga, qual è il lavoro di pubblica utilità, e pur a fronte della mede- sima conseguenza dell’estinzione del reato, la confisca del veicolo venga meno per revoca del giudice, nel caso di svolgimento positivo del lavoro sostitutivo, e possa essere invece disposta per ordine del prefetto, nel caso di esito positivo della messa alla prova. L’irragione- volezza è resa ancor più evidente dal fatto che la sanzione amministra- tiva accessoria della confisca, mentre viene meno per revoca giudiziale nell’ipotesi di svolgimento positivo del lavoro sostitutivo, può essere disposta per ordinanza prefettizia nell’ipotesi di esito positivo della messa alla prova, nonostante quest’ultima costituisca una misura più 4 di 5 – 33611/2018 – 2 – 9/1/2024 (15) – Caponi Est. articolata ed impegnativa dell’altra, in quanto il lavoro di pubblica utilità vi figura insieme al compimento di atti riparatori da parte dell’imputato e all’affidamento dello stesso al servizio sociale» (così, Corte cost. 75/2020, paragrafo 3.4.1). Questa Corte ha già avuto occasione di applicare questa pronuncia d’incostituzionalità annullando la sanzione accessoria della confisca in un caso di specie in cui vi era stata pronuncia di estinzione del reato per esito positivo della messa in prova (cfr. Cass. 33082/2021). Non vi è ragione per non estendere il principio desumibile da Corte cost. 75/2020 al caso in cui la sanzione accessoria irrogata sia la revoca della patente, come nel presente caso di specie. 3. – Accolto il primo motivo, sono da dichiarare assorbiti i restanti motivi, è da cassare la sentenza impugnata, e, decidendo nel merito, è da accogliere l’opposizione, e in favore del ricorrente sono da liqui- dare le spese: € 1.110 per il giudizio di primo grado, € 3.980 per il giudizio di secondo grado, € 2.630, oltre a € 200 per esborsi, per il giudizio di legittimità; il tutto oltre alle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i re- stanti motivi, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’opposizione, annullando la sanzione irrogata. Condanna il Mi- nistero dell'Interno (Commissariato del Governo per la Provincia di Trento) a rimborsare al ricorrente le spese dell’intero processo, così liquidate: € 1.110 per il giudizio di primo grado, € 3.980 per il giudizio di secondo grado, € 2.630, oltre a € 200 per esborsi, per il giudizio di legittimità; il tutto oltre alle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 9/1/2024.
-ricorrente- contro Ministero dell'Interno Commissariato del Governo per la Pro- vincia di Trento;
-intimato- Avverso la sentenza del Tribunale di Trento n. 388/2018 del 24/04/2018. Ascoltata la relazione del consigliere Remo Caponi. Ascoltate il Sostituto Procuratore Generale Corrado Mistri, che ha con- cluso per l’accoglimento del ricorso. Ascoltato l’avvocato LO ON per il ricorrente. Civile Sent. Sez. 2 Num. 3019 Anno 2024 Presidente: MANNA FELICE Relatore: CAPONI REMO Data pubblicazione: 01/02/2024 2 di 5 – 33611/2018 – 2 – 9/1/2024 (15) – Caponi Est. Fatti di causa Nel 2016 SE BA proponeva dinanzi al Giudice di Pace di Cles nei confronti del Commissariato del Governo per la Provincia di Trento opposizione alla sanzione accessoria della revoca per tre anni della patente di guida in quanto disposta a decorrere dalla data in cui la sentenza del Tribunale di Rovereto n. 610/2016 è diventata definitiva (2/7/2016) e non già dalla data del fatto (3/7/2014). Accolta in primo grado, l’opposizione è stata rigettata in appello dal Tribunale di Trento. Ricorre in cassazione la parte privata con tre motivi. La p.a. è rimasta intimata. Cass. 22659/2020 ha rimesso la trattazione del ricorso in pubblica udienza. Ragioni della decisione 1. - Il primo motivo (p. 6) denuncia la violazione dell’art. 219 co.
3- ter c.d.s. (codice della strada), in relazione agli artt. 464-bis c.p.p. e 168-bis e ss. c.p., per avere il giudice di appello equiparato la pronun- cia di estinzione del reato per esito positivo della prova (lavori di pub- blica utilità) ad una sentenza di condanna al fine della sanzione acces- soria della revoca per tre anni della patente di guida, mentre nella prima ipotesi manca qualsiasi accertamento positivo della responsabi- lità dell'imputato. Il secondo motivo (p. 11) denuncia ex art. 219 c.d.s. in relazione all'art. 2 l. 241/1990 che il provvedimento di revoca della patente di guida sia intervenuto a distanza di oltre due anni dal fatto, cosicché la parte privata avrebbe subito prima la sospensione per oltre due anni e poi la revoca della patente di guida per altri tre anni, per una durata complessiva di cinque anni. Viceversa, la p.a. avrebbe dovuto adottare il provvedimento di revoca entro un termine ragionevole dal fatto, coin- cidente con il termine generale di 90 giorni per la definizione dei pro- cedimenti amministrativi ex art. 2 l. 241/1990. 3 di 5 – 33611/2018 – 2 – 9/1/2024 (15) – Caponi Est. Il terzo motivo (p. 14) censura ex art. 219 co.
3-ter c.d.s. che dalla durata della revoca della patente di guida non sia stato scomputato il periodo di sospensione della stessa. 2. – Il primo motivo è fondato. La sentenza impugnata accerta che la sanzione accessoria della re- voca della patente di guida è applicabile anche in ipotesi di estinzione del reato per esito positivo della prova. È questo il punto censurato con successo. È da muovere dalla considerazione che l’art. 224-ter co. 6 c.d.s. dispone che, in caso di estinzione del reato per causa diversa dalla morte dell’imputato, la pubblica amministrazione verifica la sus- sistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione della san- zione amministrativa accessoria. Ebbene, Corte cost. 75/2020 ha di- chiarato incostituzionale tale disposizione nella parte in cui prevede che il prefetto verifica la sussistenza delle condizioni di legge per l'applica- zione della sanzione amministrativa accessoria della confisca del vei- colo, anziché disporne la restituzione all'avente diritto, in caso di estin- zione del reato di guida sotto l'influenza dell'alcool per esito positivo della messa alla prova. Infatti, ha osservato la Corte costituzionale: «è manifestamente irragionevole che, pur al cospetto di una prestazione analoga, qual è il lavoro di pubblica utilità, e pur a fronte della mede- sima conseguenza dell’estinzione del reato, la confisca del veicolo venga meno per revoca del giudice, nel caso di svolgimento positivo del lavoro sostitutivo, e possa essere invece disposta per ordine del prefetto, nel caso di esito positivo della messa alla prova. L’irragione- volezza è resa ancor più evidente dal fatto che la sanzione amministra- tiva accessoria della confisca, mentre viene meno per revoca giudiziale nell’ipotesi di svolgimento positivo del lavoro sostitutivo, può essere disposta per ordinanza prefettizia nell’ipotesi di esito positivo della messa alla prova, nonostante quest’ultima costituisca una misura più 4 di 5 – 33611/2018 – 2 – 9/1/2024 (15) – Caponi Est. articolata ed impegnativa dell’altra, in quanto il lavoro di pubblica utilità vi figura insieme al compimento di atti riparatori da parte dell’imputato e all’affidamento dello stesso al servizio sociale» (così, Corte cost. 75/2020, paragrafo 3.4.1). Questa Corte ha già avuto occasione di applicare questa pronuncia d’incostituzionalità annullando la sanzione accessoria della confisca in un caso di specie in cui vi era stata pronuncia di estinzione del reato per esito positivo della messa in prova (cfr. Cass. 33082/2021). Non vi è ragione per non estendere il principio desumibile da Corte cost. 75/2020 al caso in cui la sanzione accessoria irrogata sia la revoca della patente, come nel presente caso di specie. 3. – Accolto il primo motivo, sono da dichiarare assorbiti i restanti motivi, è da cassare la sentenza impugnata, e, decidendo nel merito, è da accogliere l’opposizione, e in favore del ricorrente sono da liqui- dare le spese: € 1.110 per il giudizio di primo grado, € 3.980 per il giudizio di secondo grado, € 2.630, oltre a € 200 per esborsi, per il giudizio di legittimità; il tutto oltre alle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i re- stanti motivi, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’opposizione, annullando la sanzione irrogata. Condanna il Mi- nistero dell'Interno (Commissariato del Governo per la Provincia di Trento) a rimborsare al ricorrente le spese dell’intero processo, così liquidate: € 1.110 per il giudizio di primo grado, € 3.980 per il giudizio di secondo grado, € 2.630, oltre a € 200 per esborsi, per il giudizio di legittimità; il tutto oltre alle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 9/1/2024.