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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 01/12/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott.ssa Gabriella Lupoli presidente dott.ssa Claudia De Santi giudice relatore dott.ssa Giulia Orefice giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 125 del 2025 R.G.V.G., pendente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Filomena Valeria Cortese ed elettivamente domiciliata come in atti;
e
(C.F. ), rappresentato Controparte_1 C.F._2
e difeso dall'avv. Daniela Marrabello ed elettivamente domiciliato come in atti;
-ricorrenti-
Pubblico Ministero in sede interventore ex lege
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21 febbraio 2025, i ricorrenti hanno adito congiuntamente l'intestato Tribunale al fine di ottenere la declaratoria di
1 cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Vibo Valentia in data
10 ottobre 2004 e hanno dedotto che dalla loro unione sono nati i figli:
, in data 4 febbraio 2005; in data 27 aprile 2007; , in Per_1 Per_2 Per_3
data 25 dicembre 2011.
Gli atti del giudizio sono stati regolarmente comunicati al Pubblico Ministero in sede.
Con note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c., nel rispetto del termine assegnato, è stato chiesto l'accoglimento della domanda.
Nel merito
La domanda è fondata e va accolta.
Infatti, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), della L.
1.12.1970 n.
898 in quanto: 1) sono decorsi i termini di legge dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da avvocati (convenzione trascritta al n. 27, parte II, serie C, anno 2021); 2) è perdurata la separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I coniugi, inoltre, hanno concordato le seguenti condizioni di divorzio:
“A modifica di quanto previsto nell'accordo di negoziazione assistita, a seguito di sopraggiunte esigenze lavorative della SI.ra , si Parte_1
prevede: il SI. , padre, eserciterà la responsabilità Controparte_1
genitoriale 2 pomeriggi a settimana, martedì e giovedì, dalle ore 14.00
(uscita da scuola) ore 12:00 nei mesi estivi alle ore 22.00; 2 week-end al mese, alternativamente alla madre, dal sabato dalle 12:00 (ore di pranzo) alla domenica sera alle ore 22:00; nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane, anche non consecutive, da stabilirsi concordemente entro il 30 Giugno di ogni anno;
durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé i figli ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio, stessi orari di prelievo
e rientro dei minori già previsto per i periodi feriali;
nelle vacanze pasquali, 2 ad anni alterni, i minori trascorreranno con il padre 2 giorni dal Sabato santo alla Domenica di Pasqua, stessi orari previsti per le vacanze natalizie.
Nell'anno in cui il genitore non collocatario non trascorrerà le vacanze pasquali con i figli le recupererà con un ponte (del 25 aprile o 1 maggio)
CONDIZIONI inerenti ai rapporti economici
Il SI. concorrerà al mantenimento dei figli con un Controparte_1
contributo mensile di euro 600,00, entro il 20 di ogni mese decorrenti dalla sottoscrizione del presente accordo e l'assegno di mantenimento verrà rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT, nonché al 50% dell'abbigliamento per il cambio di stagione 2 volte all'anno per i figli e al
50% delle spese dei libri e corredo scolastico di inizio anno (cancelleria e zaini). Concorrerà, altresì, al pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute per i figli , e purché previamente Per_1 Per_2 Per_3
concordate e debitamente documentate dalla madre (sanitarie non coperte dal servizio nazionale, sportive e ludiche e scolastiche intese quale mensa e gite scolastiche con pernotto)”.
Tali condizioni non appaiono essere in contrasto con norme imperative né con gli interessi della prole e il Tribunale ritiene di poter omologare l'accordo.
Con la precisazione che le condizioni relative all'esercizio della responsabilità genitoriale potranno riguardare solo i figli minori.
Ricorrono i presupposti per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti tenuto conto della natura del procedimento e dell'esito dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nell'ambito del procedimento n. 125 del 2025 R.G.V.G., così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Vibo
Valentia, in data 10 ottobre 2004, tra e Parte_1 CP_1
3 , sopra generalizzati, alle condizioni concordate e riportate in parte CP_1
motiva;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria e in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vibo Valentia per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lettera d), del D.P.R. n. 396 del 2000 -
Ordinamento Stato Civile (R.A.M.: anno 2004, parte II, serie A, n. 102);
c) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del 28 novembre 2025
Il giudice estensore Il presidente dott.ssa Claudia De Santi dott.ssa Gabriella Lupoli
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott.ssa Gabriella Lupoli presidente dott.ssa Claudia De Santi giudice relatore dott.ssa Giulia Orefice giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 125 del 2025 R.G.V.G., pendente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Filomena Valeria Cortese ed elettivamente domiciliata come in atti;
e
(C.F. ), rappresentato Controparte_1 C.F._2
e difeso dall'avv. Daniela Marrabello ed elettivamente domiciliato come in atti;
-ricorrenti-
Pubblico Ministero in sede interventore ex lege
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21 febbraio 2025, i ricorrenti hanno adito congiuntamente l'intestato Tribunale al fine di ottenere la declaratoria di
1 cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Vibo Valentia in data
10 ottobre 2004 e hanno dedotto che dalla loro unione sono nati i figli:
, in data 4 febbraio 2005; in data 27 aprile 2007; , in Per_1 Per_2 Per_3
data 25 dicembre 2011.
Gli atti del giudizio sono stati regolarmente comunicati al Pubblico Ministero in sede.
Con note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c., nel rispetto del termine assegnato, è stato chiesto l'accoglimento della domanda.
Nel merito
La domanda è fondata e va accolta.
Infatti, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), della L.
1.12.1970 n.
898 in quanto: 1) sono decorsi i termini di legge dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da avvocati (convenzione trascritta al n. 27, parte II, serie C, anno 2021); 2) è perdurata la separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I coniugi, inoltre, hanno concordato le seguenti condizioni di divorzio:
“A modifica di quanto previsto nell'accordo di negoziazione assistita, a seguito di sopraggiunte esigenze lavorative della SI.ra , si Parte_1
prevede: il SI. , padre, eserciterà la responsabilità Controparte_1
genitoriale 2 pomeriggi a settimana, martedì e giovedì, dalle ore 14.00
(uscita da scuola) ore 12:00 nei mesi estivi alle ore 22.00; 2 week-end al mese, alternativamente alla madre, dal sabato dalle 12:00 (ore di pranzo) alla domenica sera alle ore 22:00; nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane, anche non consecutive, da stabilirsi concordemente entro il 30 Giugno di ogni anno;
durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé i figli ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio, stessi orari di prelievo
e rientro dei minori già previsto per i periodi feriali;
nelle vacanze pasquali, 2 ad anni alterni, i minori trascorreranno con il padre 2 giorni dal Sabato santo alla Domenica di Pasqua, stessi orari previsti per le vacanze natalizie.
Nell'anno in cui il genitore non collocatario non trascorrerà le vacanze pasquali con i figli le recupererà con un ponte (del 25 aprile o 1 maggio)
CONDIZIONI inerenti ai rapporti economici
Il SI. concorrerà al mantenimento dei figli con un Controparte_1
contributo mensile di euro 600,00, entro il 20 di ogni mese decorrenti dalla sottoscrizione del presente accordo e l'assegno di mantenimento verrà rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT, nonché al 50% dell'abbigliamento per il cambio di stagione 2 volte all'anno per i figli e al
50% delle spese dei libri e corredo scolastico di inizio anno (cancelleria e zaini). Concorrerà, altresì, al pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute per i figli , e purché previamente Per_1 Per_2 Per_3
concordate e debitamente documentate dalla madre (sanitarie non coperte dal servizio nazionale, sportive e ludiche e scolastiche intese quale mensa e gite scolastiche con pernotto)”.
Tali condizioni non appaiono essere in contrasto con norme imperative né con gli interessi della prole e il Tribunale ritiene di poter omologare l'accordo.
Con la precisazione che le condizioni relative all'esercizio della responsabilità genitoriale potranno riguardare solo i figli minori.
Ricorrono i presupposti per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti tenuto conto della natura del procedimento e dell'esito dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nell'ambito del procedimento n. 125 del 2025 R.G.V.G., così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Vibo
Valentia, in data 10 ottobre 2004, tra e Parte_1 CP_1
3 , sopra generalizzati, alle condizioni concordate e riportate in parte CP_1
motiva;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria e in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vibo Valentia per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lettera d), del D.P.R. n. 396 del 2000 -
Ordinamento Stato Civile (R.A.M.: anno 2004, parte II, serie A, n. 102);
c) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del 28 novembre 2025
Il giudice estensore Il presidente dott.ssa Claudia De Santi dott.ssa Gabriella Lupoli
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