Rigetto
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 24/07/2025, n. 6617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6617 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06617/2025REG.PROV.COLL.
N. 08719/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8719 del 2023, proposto da H.P.E. Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Grolla e Gianluca Ghirigatto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Rosà, non costituito in giudizio;
nei confronti
L’Alveare s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Denis Marsan, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto (Sezione Seconda) n. 00610/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della società L’Alveare s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 aprile 2025 il Cons. Rosario Carrano e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con il ricorso di primo grado, la società H.P.E. Italia s.r.l. ha impugnato il provvedimento prot. 4505 del 22 marzo 2019 con il quale il Comune di Rosà, in riscontro ad una apposita istanza della suddetta società, ha comunicato l’insussistenza di elementi per dichiarare non agibile il fabbricato a destinazione produttiva, condotto in locazione dalla ricorrente, oltre ad impugnare il successivo provvedimento dell’8 aprile 2019 di conferma della precedente determinazione, emanato a seguito di apposita istanza di autotutela.
2. – A sostegno della propria domanda, ha dedotto: - di essere un’azienda specializzata nella produzione di tondi pieni e forati in PE HD polietilene e PPH polipropilene, commercializzati in tutto il territorio nazionale ed internazionale; - di aver stipulato in data 20 luglio 2016, con la società Luber’s s.r.l., un contratto di locazione di un capannone ad uso industriale, adibito alla produzione della suddetta merce; - che l’art. 5 di tale contratto prevede che “ il locatore dichiara che l’immobile è in regola con le norme edilizie e urbanistiche avendo ottenuto concessione di edificazione e licenza di agibilità ed è stato effettuato un adeguamento normativo dell’impianto elettrico esistente ”; - che, in data 10 luglio 2017, ha formulato apposita richiesta scritta alla società Luber’s s.r.l., comunicata via p.e.c., al fine di ottenere una copia del certificato di agibilità industriale dell’intero capannone locato, che avrebbe dovuto essere rilasciata già al momento della stipula del contratto; - che, in mancanza di riscontro, ha comunicato altresì l’intenzione di sospendere il pagamento dei canoni fino a quando non fosse stata consegnata la certificazione di agibilità del capannone concesso in locazione, anche in ragione della mancata copertura assicurativa determinata dall’assenza di agibilità; - che, in data 24 luglio 2017, è pervenuta a mezzo p.e.c. una segnalazione certificata di agibilità (di seguito, SCA) da parte di Luber’s s.r.l., risalente però a più di un anno di distanza dalla stipula del contratto di locazione, oltre a riferirsi alla sola parte del fabbricato destinato al laboratorio; - che, tuttavia, la Luber’s, in data 18 dicembre 2017, ha notificato un atto di intimazione di sfratto per morosità, a cui si è opposta la società H.P.E. Italia s.r.l., instaurando così il relativo giudizio civile; - che, nel frattempo, in data 4 settembre 2018, la società H.P.E. Italia s.r.l. ha presentato un’istanza al Comune di Rosà al fine di chiedere la conferma della sussistenza dei requisiti di agibilità del fabbricato in questione; - che, con il provvedimento prot. 4505 del 22 marzo 2019, il Comune ha comunicato l’insussistenza di “ elementi per dichiarare non agibile il fabbricato in oggetto ” ai sensi degli artt. 42-44-45 del regolamento edilizio comunale; - che, a seguito di apposita istanza di annullamento in autotutela del 4 aprile 2019, il Comune, con il successivo provvedimento dell’8 aprile 2019, ha confermato la precedente determinazione precisando che “ non appaiono esistere gravi carenze igieniche o altri requisiti sostanziali tali da inibire l’utilizzo del fabbricato ” .
3. – La società ha quindi agito dinanzi al T.a.r. nei confronti del Comune chiedendo l’annullamento di questi ultimi due provvedimenti “ nonché per il risarcimento del danno da lesione di interesse legittimo ” (pag. 2 del ricorso di primo grado), deducendo: a) un vizio di difetto di istruttoria, in quanto il provvedimento sarebbe stato emanato senza un concreto accertamento da parte dell’amministrazione, anche attraverso appositi sopralluoghi sulle unità immobiliari interessate, in ordine all’effettiva sussistenza dei presupposti necessari per il riconoscimento dell’agibilità parziale, essendosi invece limitata a prendere atto delle controdeduzioni della controinteressata, che non sarebbero però sufficienti a chiarire le carenze denunciate; b) un vizio di incompetenza, in quanto, in forza del combinato disposto degli artt. 222 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e dell’art. 26 del d.P.R. n. 380 del 2001, la competenza a dichiarare l’inagibilità (o a confermare l’agibilità) sarebbe da ricondurre esclusivamente all’autorità sindacale.
Ha, quindi, concluso chiedendo l’annullamento degli atti impugnati e, in subordine, “ in caso di impossibilità di risarcimento in forma specifica, condannarsi la convenuta amministrazione al risarcimento in forma equivalente nella misura che verrà determinata in corso di causa ” (pag. 10 del ricorso di primo grado).
4. – Con la sentenza impugnata, il primo giudice ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse, in quanto sostanzialmente volto a “ contestare la validità di titoli risalenti nel tempo ” (certificati di agibilità del 13 gennaio 1984 e del 29 dicembre 1989, nonché degli effetti della S.C.A. del 24 luglio 2017) “ in assenza di specifiche censure sul contenuto dei provvedimenti impugnati ” (punto 1, pag. 5 della sentenza impugnata).
4.1. – Inoltre, ha dichiarato inammissibile anche la domanda risarcitoria essendo priva di “ qualsiasi allegazione sugli elementi costitutivi dell’illecito ” (punto 2, pag. 7 della sentenza impugnata).
5. – Con atto di appello, la società ha impugnato la suddetta sentenza.
5.1. – Con il primo motivo di appello (pag. 4-13), ha articolato una prima censura (lett. a, pag. 4-8 dell’appello) volta a contestare la statuizione di inammissibilità per difetto di interesse, deducendo la sindacabilità del certificato di agibilità senza limiti di tempo e reiterando le censure di illegittimità dello stesso.
5.2. – Con una seconda censura del medesimo primo motivo di appello (lett. b, pag. 8-11 dell’appello), ha dedotto la sussistenza di un interesse ad agire alla luce della rilevanza del presente giudizio rispetto a quello civilistico, ancora pendente.
5.3. – Con una terza censura del medesimo primo motivo di appello (lett. c, pag. 11-13 dell’appello), ha dedotto l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che l’istanza di annullamento in autotutela avesse ad oggetto i certificati di agibilità o la SCA del 2017, essendo invece rivolta nei confronti della precedente determinazione negativa del 22 marzo 2019, prot. 4505.
5.4. – Con il secondo motivo di appello (pag. 13), ha contestato la statuizione di inammissibilità della domanda risarcitoria, non potendo determinarsi il quantum in mancanza della definizione del giudizio civile.
6. – Nelle more del processo, è intervenuta la sentenza civile del Tribunale di Vicenza che ha respinto l’opposizione della società ricorrente (sentenza del 15 dicembre 2020, n. 2233), con pronuncia confermata in appello (sentenza del 7 marzo 2023, n. 525) e attualmente pendente in Cassazione.
7. – Con apposita memoria, si è costituita la società L’alveare s.r.l., subentrata nella posizione giuridica della Luber’s s.r.l. nel corso del processo di primo grado, chiedendo il rigetto dell’appello.
8. – Con successiva memoria del 6 marzo 2025, la parte appellante ha quantificato il danno in € 681.860,27 per lo spostamento dell’attività produttiva in conseguenza della mancanza di agibilità, oltre che per le spese sostenute a fronte della soccombenza nel giudizio civile.
9. – All’udienza pubblica del 10 aprile 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
10. – L’appello è infondato.
11. – Invero, con il presente giudizio la società appellante intende dimostrare l’insussistenza delle condizioni di agibilità dei capannoni in epoca anteriore alla conclusione del contratto di locazione, al fine di dimostrare l’inadempimento della società locatrice, contro cui pende un giudizio civile di sfratto per morosità, in quanto il mancato pagamento dei canoni di locazione sarebbe stato motivato proprio dal mancato rilascio del certificato di agibilità, asseritamente rilevante anche ai fini della copertura assicurativa.
A ben vedere, però, si tratta di una vicenda meramente civilistica nella quale l’unico interesse che muove la società ad agire in sede amministrativa è solo quello di dimostrare l’inadempimento della locatrice rispetto ad una specifica clausola contrattuale relativa alla regolarità amministrativa dell’immobile concesso in locazione (art. 5 del contratto di locazione), il cui accertamento spetta al giudice ordinario (il cui giudizio, peraltro, è ancora pendente).
12. – Ciò posto, il primo motivo di appello deve ritenersi infondato, in quanto, come già evidenziato anche dal primo giudice, con il presente giudizio la società ricorrente intende sostanzialmente contestare la legittimità di atti risalenti nel tempo ed ormai non più contestabili.
Né può ritenersi di poter contestare tali atti mediante l’impugnazione del relativo diniego di autotutela che, peraltro, nella specie, risulta adottato a seguito di apposita istruttoria e con adeguata motivazione.
In ogni caso, non viene dimostrata quale sarebbe l’incidenza del presente giudizio sulle sorti del parallelo giudizio civile, in quanto non si spiega in che modo le asserite illegittimità dei certificati di agibilità avrebbero impedito il regolare svolgimento del rapporto contrattuale di locazione e quale sarebbe la loro rilevanza al fine di giustificare il mancato pagamento dei canoni di locazione dal parte della società appellante, a titolo di eccezione di inadempimento.
Pertanto, in mancanza di una riforma della sentenza di primo grado, devono ritenersi assorbite le ulteriori censure di merito riproposte in questa sede.
13. – La domanda risarcitoria è parimenti infondata, in mancanza di qualsiasi allegazione in ordine ai relativi elementi costitutivi dell’illecito, come correttamente rilevato dal primo giudice, non venendo in rilievo la mera quantificazione del danno (secondo motivo di appello), ma la stessa sussistenza di una fattispecie di responsabilità risarcitoria nei confronti del Comune.
14. – In conclusione, quindi, l’appello deve essere respinto.
15. – Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte appellante al pagamento delle spese di lite nei confronti della parte costituita che si liquidano in complessivi € 5.000,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, di IVA e di CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Neri, Presidente
Michele Conforti, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere
Rosario Carrano, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rosario Carrano | Vincenzo Neri |
IL SEGRETARIO