Sentenza 23 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 23/03/2026, n. 757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 757 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00757/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01275/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1275 del 2024, proposto da
AL RI, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dagli avvocati Marta Savoca e Andrea Policarpo, entrambi con domicilio digitale come da REGINDE ed elettivo in Palermo, via Nunzio Morello n. 40;
contro
Comune di Palermo, Area Urbanistica Ufficio Condono, Sanatorie Edilizie e Abusivismo, Corpo della Polizia Municipale, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocatessa Roberta Cannarozzo Fazzari dell’Ufficio dell’Avvocatura Comunale, con domicilio digitale come da REGINDE ed elettivo in Palermo, Piazza Marina n. 39;
per l’annullamento
- del provvedimento del Comune di Palermo, Area Urbanistica della Rigenerazione Urbana, della Mobilità e del Centro Storico, Ufficio Condono, Sanatorie Edilizie e Abusivismo, n. 8 del 19.04.2024, notificato il successivo 18.06.2024, con cui è stata denegata la domanda di condono edilizio presentata ai sensi della legge n. 326/2003 relativa ad “ampliamento del piano cantinato, e ... cambio di destinazione d’uso del piano cantinato da agibile ad abitabile” dell’immobile di sua proprietà, sito in Palermo, via Castellana n. 205, identificato al Catasto al foglio 38, part. 5047, sub nn. 5, 13, 19;
- ove occorra e per quanto di ragione, della nota prot. n. 41651 del 10.02.2006, con cui l’Amministrazione comunale ha comunicato l’avvio del procedimento finalizzato al diniego della domanda di condono edilizio sopra indicata;
- ove occorra e per quanto di ragione, della nota prot. n. 215858 del 26.03.2008, con cui l’Amministrazione comunale ha “reiterato” la comunicazione di avvio del procedimento finalizzato al diniego della domanda di condono edilizio sopra indicata;
- ove occorra e per quanto di ragione, della nota prot. n. 743169 del giorno 11.09.2013, con cui l’Amministrazione comunale ha nuovamente “reiterato” la comunicazione di avvio del procedimento finalizzato al diniego della domanda di condono edilizio sopra indicata;
- ove occorra e per quanto di ragione, della “segnalazione n. 142/03 del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Palermo Sezione Edilizia redatta in data 22 maggio 2003” , richiamata nel corpo provvedimento impugnato sub a) e allo stato non conosciuta dalla ricorrente;
- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale e/o, comunque, connesso, pregiudizievole per la ricorrente e allo stato non conosciuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2026 il dott. IO BO e uditi per la parte ricorrente i difensori, avvocati Savoca e Policarpo, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
1.1) Mercé atto di gravame incardinato ritualmente dinanzi questo Tribunale parta ricorrente ha domandato l’annullamento delle determinazioni specificate in epigrafe, prospettandone l’illegittimità per i motivi seguenti:
I) Violazione e falsa applicazione dell’art. 32, comma 25, d.l. n. 269/2003, conv. con mod. legge n. 326/2003; violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui ai capi IV e V della legge n. 47/1985 ss.mm.ii., come modificate dall’art. 39 legge n. 724/1994 ss.mm.ii.; eccesso di potere sotto il profilo dell’insussistenza e del travisamento delle circostanze; violazione dell’art. 3 legge n. 241/1990 e dell’art. 3 legge reg. n. 7/2019; difetto di motivazione ;
II) Violazione e falsa applicazione dell’art. 32 d.l. n. 269/2003, conv. con mod. legge n. 326/2003; violazione dell’art. 3 legge n. 241/1990 e dell’art. 3 legge reg. n. 7/2019; eccesso di potere sotto il profilo del difetto della motivazione; insussistenza dei presupposti e travisamento delle circostanze; contraddittorietà ;
III) Violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 8, 10, 10 bis, legge n. 241/1990 e degli artt. 9, 10, 12, 13, legge reg. n. 7/2019; violazione e falsa applicazione dell’art. 2 legge n. 662/1996; violazione dei principi di buona fede e buon andamento dell’azione amministrativa; violazione del contraddittorio procedimentale; violazione del principio di non aggravamento del procedimento amministrativo; eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria; difetto di motivazione sotto altro profilo.
1.2) Per quel che concerne i fatti oggetto del decidere ha esposto di essere proprietaria di un’unità immobiliare ad uso di civile abitazione nel territorio di Palermo, via Castellana n. 205, identificata al N.C.E.U. al foglio 38, part. 5047, sub nn. 5, 13, 19, realizzata in forza di a Concessione edilizia n. 543 del 23.08.1977.
Ha aggiunto di aver realizzato, in assenza di titolo edilizio, dei lavori al piano cantinato di tale u.i., consistenti nell’ampliamento del medesimo, previo sbancamento del retrostante giardino di pertinenza; e di avere così realizzato un vano di circa mq. 25,00 con struttura in c.a., dei quali mq. 18,00 coperti, i restanti mq. 7,00 scoperti e tamponati con blocchetti in pomicemento.
Al fine di regolarizzare i suddetti manufatti è stata presentata, dapprima, un’istanza di concessione edilizia in condono ai sensi dell’art. 13 legge reg. n. 37/1985, poi abbandonata in favore di un’ulteriore istanza di condono (prot. n. 16407/2004) sulla base di quanto disposto dal d.l. n. 269/2003, conv. con mod. legge n. 326/2003.
A seguito di una prima comunicazione sul possibile diniego di tale richiesta, stante la ritenuta mancata ultimazione delle opere nel termine previsto dalla legge per accedere alla procedura di condono edilizio, sono state presentate delle controdeduzioni endoprocedimentali, a cui ha fatto seguito una seconda comunicazione di motivi ostativi (ad integrazione della precedente) attinente all’esistenza nell’area di via Castellana (Palermo) del vincolo d’inedificabilità per ragioni idrogeologiche.
Reiterato ancora una volta tale incombente preliminare, mercé le determinazioni gravate l’istanza della ricorrente è stata infine denegata.
2) Costituitasi in giudizio l’Amministrazione intimata ed assolti gli incombenti difensivi, di cui all’art. 73, comma 1, cod. proc. amm., all’udienza pubblica del 27.01.2026 i difensori di parte ricorrente hanno rassegnato le loro conclusioni al Tribunale. Quindi la causa è stata trattenuta in decisione.
3.1) Il ricorso è infondato e meritevole di rigetto per le ragioni, che seguono, alle quali è opportuno fare una breve premessa metodologica.
Secondo un radicato indirizzo giurisprudenziale, dal quale questo Tribunale non vede motivo per decampare, nell’eventualità di provvedimenti amministrativi plurimotivati (come quello oggetto del decidere) è sufficiente la legittimità di una sola delle ragioni espresse a sua giustificazione per rendere superfluo l’esame delle deduzioni avverso le altre parti del provvedimento gravato, sicché il giudice, qualora ritenga infondate le censure indirizzate verso uno dei motivi assunti a base dell’atto controverso, idoneo, di per sé, a sostenerne ed a comprovarne la legittimità, ha la potestà di respingere il ricorso sulla sola base di tale rilievo, con assorbimento delle censure dedotte avverso altri capi del provvedimento, indipendentemente dall’ordine, con cui le deduzioni di parte ricorrente sono state articolate nel gravame, in quanto la conservazione dell’atto implica la perdita di interesse del ricorrente all’esame delle altre doglianze (cfr. Cons. Stato, Sez. III, sent. 14.11.2025, n. 8924).
3.2) Posta tale premessa e passando ad esaminare i motivi di doglianza di parte ricorrente, mercé il primo dei medesimi è stato prospettato che, contrariamente a quanto ritenuto dall’Amministrazione intimata, le opere abusive, di cui era stata richiesta la regolarizzazione, erano da considerarsi già ultimate (sia dal punto di vista strutturale che funzionale) al momento dell’inoltro dell’istanza di condono edilizio. L’Amministrazione intimata avrebbe, in realtà, travisato quanto riportato dalla locale Polizia Municipale nel verbale di constatazione dello stato dei luoghi, propedeutico all’esame di tale istanza.
Con il secondo motivo, invece, la ricorrente ha dedotto, dall’avvenuto rilascio dell’apposito N.O. da parte dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo (N.O. 21.012.2004 del Corpo Forestale), l’illegittimità degli atti gravati nel punto, in cui hanno ritenuto preclusa la sanabilità delle opere abusive per la presenza del vincolo idrogeologico.
Infine, con il terzo motivo ha lamentato che, a causa delle modalità con cui il procedimento amministrativo è stato condotto dal Comune intimato, mercé diverse comunicazioni sui motivi ostativi all’accoglimento della sua istanza, nelle quali, però, non sarebbe stata mai esplicitata alcuna ragione effettiva sull’infondatezza delle sue controdeduzioni difensive, sarebbe stata violata la disciplina sulla partecipazione procedimentale.
3.3) In applicazione del principio di economia dei mezzi processuali il Tribunale ritiene di esaminare in via prioritaria il secondo di tali motivi di gravame, il quale risulta infondato.
Invero, il tema dei limiti all’ammissibilità della regolarizzazione edilizia di opere abusive in applicazione di quanto disposto dal d.l. n. 269/2003, conv. con mod. legge n. 326/2003, è stato affrontato di recente da questo Collegio con considerazioni, che è opportuno ribadire in questa sede.
Come chiarito da un consolidato indirizzo interpretativo, in forza della disciplina sul cd. terzo condono (art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003, conv. legge n. 326/2003, recepito in Sicilia con l’art. 24 legge reg. n. 15/2004, successivamente oggetto d’interpretazione autentica mercé l’art. 1 legge reg. n. 19/2021, a sua volta di novella dell’art. 25 bis della legge reg. n. 16/2016, disciplina regionale in seguito dichiarata incostituzionale dalla Corte cost. con sent. 19.12.2022, n. 252) sono sanabili le opere abusive realizzate in aree sottoposte a vincoli relativi d’inedificabilità, allorché ricorrano, in maniera congiunta, le seguenti condizioni a ) che si tratti di opere realizzate prima dell’imposizione del vincolo; b ) che pur realizzate in assenza o in difformità del titolo edilizio, siano conformi alle prescrizioni urbanistiche; c ) che siano opere di minore rilevanza, corrispondenti alle tipologie d’illeciti, di cui ai numeri 4, 5, 6, Allegato 1 al d.l. n. 269/2003; d ) che sia intervenuto il parere favorevole dell’Autorità preposta al vincolo (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. VI, sent. 30.01.2023, n. 1036; Cons. Stato, Sez. I, sent. 18.01.2023, n. 90; Cons. Stato, Sez. VI, sent. 14.10.2022, n. 8781; T.A.R.S. Catania, Sez. III, sent. 25.06.2024, n. 2316).
In effetti, l’art. 32, comma 26, d.l. n. 269/2003 (conv. legge n. 326/2003) prevede che “ Sono suscettibili di sanatoria edilizia le tipologie di illecito di cui all’allegato 1: a) numeri da 1 a 3, nell’ambito dell’intero territorio nazionale, fermo restando quanto previsto alla lettera e) del comma 27 del presente articolo, nonché 4, 5 e 6 nell’ambito degli immobili soggetti a vincolo di cui all’articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47; b) numeri 4, 5 e 6, nelle aree non soggette ai vincoli di cui all’articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in attuazione di legge regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con la quale è determinata la possibilità, le condizioni e le modalità per l’ammissibilità a sanatoria di tali tipologie di abuso edilizio ”.
A sua volta l’Allegato 1 al d.l. cit. annovera i seguenti interventi edilizi ai nn. 4, 5, 6:
Tipologia 4 : Opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall’art. 3, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 380/2001, realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio, nelle zone omogenee A di cui all’art. 2 d.m. 02.04.1968 n. 1444;
Tipologia 5 : Opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall’art. 3, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 380/2001, realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio;
Tipologia 6 : Opere di manutenzione straordinaria, come definite all’art. 3, comma 1, lettera b), d.P.R. n. 380/2001, realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio, nonché opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie o di volume.
Infine, ai sensi dell’art. 3, lett. b), d.P.R. n. 380/2016, recante il T.U. Edilizia, recepito in Sicilia con l’art. 1 legge reg. n. 16/2016, per “interventi di manutenzione straordinaria” si intendono le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico/sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d’uso implicanti incremento del carico urbanistico. Nell’ambito dei suddetti interventi sono inoltre ricompresi quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle uu.ii. con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole uu.ii., nonché del carico urbanistico, purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso; così come le modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati necessarie per mantenerne o acquisirne l’agibilità ovvero per l’accesso allo stesso, che non pregiudichino il decoro architettonico dell’edificio, purché l’intervento risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. n. 42/2004.
Sulla base di quanto previsto dalla successiva lett. c) dell’art. 3 cit. sono poi da ritenere “interventi di restauro e di risanamento conservativo” quelli rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d’uso, purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi. Tali interventi comprendono altresì il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio; l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso; l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio.
Qualora i manufatti abusivi, di cui è chiesta la regolarizzazione, consistano in un ampliamento plano/volumetrico del corpo di fabbrica preesistente (come nel caso a mani), si è al cospetto di opere non aventi, invece, le caratteristiche necessarie per poter essere ammesse a condono sulla base della disciplina testé riportata (cfr. T.A.R.S. Palermo, Sez. III, sent. 21.01.2026, n. 234).
La tesi interpretativa seguita da questo Tribunale ha trovato riscontro, peraltro, in una recente decisone del Consiglio di Stato, secondo cui, con riguardo agli abusi edilizi commessi in aree sottoposte a vincolo relativo d’inedificabilità, il condono ai sensi della disciplina prefata è applicabile esclusivamente agli interventi di minore rilevanza (cd. abusi minori) indicati ai numeri 4, 5 e 6 dell’Allegato 1 del d.l. n. 269/2003 (i.e., opere di restauro e risanamento conservativo, nonché di manutenzione straordinaria, realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio), “purché gli stessi non comportino aumento di cubatura e superficie” e sussistano le ulteriori condizioni ivi previste, ossia che le opere siano realizzate prima della imposizione del vincolo; siano conformi alle prescrizioni urbanistiche; vi sia il previo parere dell'Autorità tutoria (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, sent. 04.02.2023, n. 936 ed in senso conforme ibidem , sent. 08.09.2025, n. 7247 e sent. 15.09.2025, n. 7320).
3.4) In considerazione dell’infondatezza del secondo motivo di gravame e richiamate le premesse, di cui al precedente punto 3.1) le ulteriori deduzioni di parte ricorrente devono essere dichiarate assorbite e la impugnazione oggetto del decidere rigettata.
4) Infine, in ordine alle spese di lite, in applicazione della regola della soccombenza, le stesse sono poste a carico della ricorrente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 2.000,00, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
BE LE, Presidente
IO BO, Referendario, Estensore
Marco Maria Cellini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO BO | BE LE |
IL SEGRETARIO