Articolo 2823 del Codice civile
Articolo 2776Articolo 2778
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19 aprile 1942
Art. 2823.

(Ipoteca su beni futuri).

L'ipoteca su cosa futura puo' essere validamente iscritta solo quando la cosa e' venuta a esistenza.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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