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19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 2823.
(Ipoteca su beni futuri).
L'ipoteca su cosa futura puo' essere validamente iscritta solo quando la cosa e' venuta a esistenza.
(Ipoteca su beni futuri).
L'ipoteca su cosa futura puo' essere validamente iscritta solo quando la cosa e' venuta a esistenza.
Commentari • 6
- 1. Art. 2823 c.c., Ipoteca su beni futuriVirginia Sacco · https://www.lexplain.it/diritto/ · 26 agosto 2023 · 253.19847
L'articolo 2823 del Codice Civile, di cui alla Sezione IV, Capo IV, Titolo III, del Libro VI, dispone: “L'ipoteca su cosa futura può essere validamente iscritta solo quando la cosa è venuta a esistenza”. La norma fa in modo da arginare un'eventuale violazione del principio di specialità dell'ipoteca dovuta all'impossibilità di descrivere il bene. Con riferimento alla disciplina sin qui descritta, assume particolare importanza il richiamo giurisprudenziale compiuto nel 1980. Vediamo adesso la sentenza della Corte di Cassazione sul tema:
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Giurisprudenza • 18
- 1. Corte d'Appello Catania, sentenza 04/10/2021, n. 1911Provvedimento: […] sarebbe comunque valida ed opponibile all'acquirente, opponendosi a tale conclusione il precetto contenuto nell'art 2823 cc che considera nulla“ l'ipoteca su cosa futura che può essere validamente iscritta solo quando la cosa è venuta ad esistenza”. […] Così come il principio contenuto nell'art 2823 del c.c. non impedisce all'ipoteca iscritta sul terreno di espandersi sugli edificati in quanto detto articolo va coniugato sia con l'art 2826 del c.c., che prevede la possibilità di iscrivere ipoteca sui fabbricati in corso di costruzione ( purchè vengano indicati i dati catastali del terreno su cui verranno ad insistere i fabbricati in costruzione) sia con l'art 2811 c.c., […]Leggi di più...
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