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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 21/05/2025, n. 604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 604 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa Silvia Codispoti, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dell'udienza del
21.05.2025, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1532 del Ruolo degli Affari Contenziosi Civile dell'anno 2023 promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F. ) in Parte_1 C.F._1
proprio e quale unico socio e legale rappresentante pro tempore della
[...]
(P.IVA con sede ad Isola del Gran Sasso (TE), Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato a L'Aquila Strada Statale 80, n. 63 presso lo studio dell'Avv. Cristiana Burgamazzi, giusta procura in atti;
Ricorrente contro
La di Montorio al Vomano (TE), con sede in Montorio al Controparte_2
Vomano alla Piazza Ercole V. Orsini n. 11
Resistente contumace
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.06.2023 ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c. e ritualmente notificato, in proprio e in qualità di unico socio e Parte_1 rappresentante legale pro tempore dell' ha chiesto a Controparte_1 questo Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “
1. accertare e dichiarare che la mancata corresponsione di €. 12.933,53 dovuti all'odierno ricorrente sono conseguenza di un inadempimento da parte dalla di Montorio al Controparte_2
Vomano; il tutto per colpa legata all'imperizia e alla negligenza riscontrabili nella Cont condotta omissiva tenuta dalla stessa;
2. per l'effetto condannare la citata di
Montorio al Vomano al pagamento della somma di €. 12.933,53 oltre agli interessi dovuti dalla domanda fino alla data dell'effettivo soddisfo;
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio oltre agli accessori di legge.”
A sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto, in sintesi e per quanto d'interesse:
- che, con domanda n. 04730092675, egli aveva partecipato al Programma di Sviluppo
Rurale 2007/2013 P.S.R. della Regione Abruzzo- Misura 221, “Imboschimento terreni agricoli” e Misura 13 “Indennità compensativa”;
- che egli era risultato tra i soggetti beneficiari (cfr. doc. 1 in atti, Determinazione n.
DH36/301 dell'8/09/2014);
- che per effetto dell'ammissione al programma richiamato, il soggetto beneficiario, avrebbe dovuto presentare annualmente, in via telematica, la domanda di conferma per poter continuare a godere dei benefici al medesimo concessi;
- che, in adempimento del richiamato onere, il ricorrente aveva presentato, telematicamente e per il tramite dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) accreditati dall' (ente pagatore), la domanda di conferma per l'anno 2017, ma CP_3
che, a causa di un mal funzionamento della piattaforma informatica (SIAN/AGEA), le domande non erano state validate;
- che, a seguito di numerosa corrispondenza tra il procuratore della ricorrente e l' , CP_3
quest'ultima, con p.e.c. del 16.11.2022, gli aveva comunicato l'esclusione della domanda presentata per l'anno 2017 dalla lista delle domande ammesse al perfezionamento per l'anno 2017;
- che, anche dalla corrispondenza con la Regione Abruzzo – Dipartimento politiche dello sviluppo rurale della pesca - risultava la mancata presentazione della domanda di ammissione al beneficio per l'anno 2017;
- che vani erano stati i tentativi di giungere a una risoluzione bonaria della controversia.
Tanto dedotto, il ricorrente ha concluso come sopra riportato.
La convenuta di Montorio al Vomano, benché ritualmente Controparte_2
citata in giudizio, ha scelto di rimanere contumace. La causa, istruita solo con le produzioni documentali della parte ricorrente, è stata quindi rinviata, per la discussione
2 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza odierna sostituita dalle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Lette le note depositate dalla ricorrente, la causa viene quindi decisa con la presente sentenza.
1. Il ricorrente ha instaurato il giudizio al fine di ottenere la declaratoria dell'inadempimento della di Montorio Al Vomano, inadempimento a Controparte_2
suo avviso consistito nel mancato inoltro della domanda di conferma dei benefici previsti dal Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 della Regione Abruzzo;
al Cont contempo, il ricorrente ha agito per ottenere la condanna della convenuta al pagamento della somma di euro 12.933,53, corrispondente all'ammontare complessivo degli indennizzi di cui egli avrebbe beneficiato se la convenuta avesse correttamente inoltrato la domanda.
Ritiene il decidente che il ricorso non sia fondato per i motivi che seguono.
2. Prima di procedere all'analisi della questione nel merito, giova richiamare un principio fondamentale e cioè quello in forza del quale, nell'ipotesi in cui una parte sia inadempiente, la controparte adempiente non potrà limitarsi a dichiarare l'inadempimento altrui, ma incombe sulla stessa, uno specifico onere probatorio volto a dimostrare il titolo dal quale deriva la sua pretesa creditoria.
Tale principio è stato più volte ribadito da unanime giurisprudenza nei seguenti termini:
“in materia contrattuale, sia che agisca per la risoluzione, che per l'esatto adempimento, che per il risarcimento del danno, l'attore si può limitare a provare la fonte dell'obbligazione ed allegare l'inadempimento, mentre grava sul convenuto dimostrare l'esatto adempimento, cioè il pagamento dell'importo dovuto, così estinguendo il diritto azionato, ovvero l'impossibilità sopravvenuta a se' non imputabile” (cfr., sul riparto dell'onere probatorio, Cass., Sez. Un., 30.10.2001, n.
13533) ed ancora, “in tema di prova dell'inadempimento, il creditore deve soltanto provare la fonte, negoziale o legale, del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. ex multis,
Cassazione civile, sez. III, 12/02/2010, n. 3373).
3 Nel caso di specie, il ricorrente ha sostenuto che la parte convenuta non abbia adempiuto all'incarico ad essa conferitole, consistente nell'inoltro delle domande relative alle misure “221 Imboschimento dei terreni agricoli” e “13 indennità compensativa” per l'anno 2017.
Tuttavia, il ricorrente ha omesso di provare l'avvenuto conferimento dell'incarico.
In proposito, va rilevato che l'art. 7 del bando adottato dal Dipartimento politiche dello sviluppo rurale e della pesca della Regione Abruzzo - rubricato: “presentazione delle domande” - espressamente dispone: “Il beneficiario deve presentare la domanda esclusivamente in forma telematica utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'OP AGEA sul portale SIAN, previa apertura e aggiornamento del fascicolo aziendale, secondo una delle seguenti modalità: a) per il tramite dei Centri
Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) accreditato dall'OP AGEA, previo conferimento di un mandato. (…)”. (cfr. doc. n. 2). La necessità del conferimento di un mandato ai Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) è condizione in forza della quale i detti centri possono inoltrare la domanda in luogo del beneficiario, così come disposto all'art. 7.
Nel caso di specie, nessuna prova è stata data in ordine al conferimento del mandato di rappresentanza, ossia il titolo da cui deriverebbe la pretesa azionata in giudizio.
Peraltro, lo stesso ricorrente ha allegato la missiva trasmessagli da genzia per CP_3
le Erogazioni in Agricoltura) la quale, in risposta alle diffide inviate dal medesimo, ha rilevato l'inoltro tardivo sia delle cd. domande di aiuto (o di conferma) sia delle segnalazioni di malfunzionamento del sistema. (cfr. doc. n. 8 in cui si legge: “per
l'annualità 2017 non risulta sul Portale SIAN nessuna domanda di aiuto, pertanto, pur rimanendo invariati gli impegni assunti con la domanda iniziale 04730092675, non sarà corrisposto il contributo annuale per il mancato reddito e la manutenzione relativa al 2° anno (…). A tale riguardo si precisa che la prima segnalazione valida (…) è del
19 luglio 2017, quindi fuori termine”).
A nulla rileva il fatto che, nell'ultimo periodo della predetta missiva, l' faccia CP_3
riferimento alla circostanza per cui la ditta avrebbe conferito il mandato con rappresentanza al CAA nel 2017, poiché – sulla base dei principi sopra illustrati – ciò
4 non vale certo a sostituire la necessità che il ricorrente avrebbe dovuto provare il conferimento del mandato.
A tanto si aggiunga che, dall'esame della documentazione offerta, emerge che il ricorrente non avrebbe rispettato i termini necessari per l'inoltro delle domande di conferma ovvero di eventuali segnalazioni.
Ed ancora, anche nel documento n. 9 (peraltro non chiaramente leggibile) è inserita un'altra missiva del Dipartimento Politiche dello sviluppo rurale e della pesca in cui si rende noto al ricorrente che, nell'istruttoria relativa alla sua domanda per la misura 221,
è emersa un'anomalia (cd. bloccante), alla luce del fatto che la superficie richiesta eccedeva quella ammissibile per gli interventi.
Dunque, da un lato, il ricorrente ha omesso totalmente di provare il titolo da cui originerebbe la pretesa azionata, dall'altro, il medesimo ha allegato fatti potenzialmente estintivi della pretesa stessa.
Inoltre, dall'esame dei documenti versati in atti, emerge che sono diversi i soggetti coinvolti nella vicenda: i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA), l'
[...]
e la convenuta di Controparte_4 Controparte_2
Montorio al Vomano. A fronte di ciò, il ricorrente non spiega minimamente a quale titolo siano coinvolti tali soggetti, con la conseguenza che non v'è chiarezza nemmeno in ordine al legittimato passivo della pretesa azionata.
Peraltro – ma ciò lo si rileva solo ad abundantiam – il ricorrente ha dedotto che, a causa dell'asserito inadempimento, egli “non si è visto corrispondere l'importo di €. 1.727,53
e cioè: per SAU fino a 10HA 120€/HA, per SAU da 10 HA a 20HA 60€/HA e cioè
10,00x120,00+8,7922x60 pari a 1.200,00+527,53 dunque 1.727,53 (cfr. Bando
Pubblico P.S.R. 2014/2020 pag.7 doc.2) relativo alla Misura 13 “Indennità compensativa in zone montane” per l'anno 2017, ed €. 5.172,00 (manutenzione impianto) oltre €. 6.034,00 (mancato reddito) 2° indennità (cfr. doc. 1 pag. 2) per complessivi €. 12.933,53”.
Ciò, senza specificare in nessun modo i calcoli effettuati.
È evidente che, per come articolata, la domanda sia del tutto generica e non provata.
3. Le argomentazioni sin qui esposte conducono al rigetto del ricorso.
5 Nulla deve disporsi sulle spese di lite, in ragione della contumacia di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe indicata, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria domanda o eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla per le spese.
Teramo, 21 maggio 2025
Il Giudice
Silvia Codispoti
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa Silvia Codispoti, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dell'udienza del
21.05.2025, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1532 del Ruolo degli Affari Contenziosi Civile dell'anno 2023 promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F. ) in Parte_1 C.F._1
proprio e quale unico socio e legale rappresentante pro tempore della
[...]
(P.IVA con sede ad Isola del Gran Sasso (TE), Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato a L'Aquila Strada Statale 80, n. 63 presso lo studio dell'Avv. Cristiana Burgamazzi, giusta procura in atti;
Ricorrente contro
La di Montorio al Vomano (TE), con sede in Montorio al Controparte_2
Vomano alla Piazza Ercole V. Orsini n. 11
Resistente contumace
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.06.2023 ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c. e ritualmente notificato, in proprio e in qualità di unico socio e Parte_1 rappresentante legale pro tempore dell' ha chiesto a Controparte_1 questo Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “
1. accertare e dichiarare che la mancata corresponsione di €. 12.933,53 dovuti all'odierno ricorrente sono conseguenza di un inadempimento da parte dalla di Montorio al Controparte_2
Vomano; il tutto per colpa legata all'imperizia e alla negligenza riscontrabili nella Cont condotta omissiva tenuta dalla stessa;
2. per l'effetto condannare la citata di
Montorio al Vomano al pagamento della somma di €. 12.933,53 oltre agli interessi dovuti dalla domanda fino alla data dell'effettivo soddisfo;
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio oltre agli accessori di legge.”
A sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto, in sintesi e per quanto d'interesse:
- che, con domanda n. 04730092675, egli aveva partecipato al Programma di Sviluppo
Rurale 2007/2013 P.S.R. della Regione Abruzzo- Misura 221, “Imboschimento terreni agricoli” e Misura 13 “Indennità compensativa”;
- che egli era risultato tra i soggetti beneficiari (cfr. doc. 1 in atti, Determinazione n.
DH36/301 dell'8/09/2014);
- che per effetto dell'ammissione al programma richiamato, il soggetto beneficiario, avrebbe dovuto presentare annualmente, in via telematica, la domanda di conferma per poter continuare a godere dei benefici al medesimo concessi;
- che, in adempimento del richiamato onere, il ricorrente aveva presentato, telematicamente e per il tramite dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) accreditati dall' (ente pagatore), la domanda di conferma per l'anno 2017, ma CP_3
che, a causa di un mal funzionamento della piattaforma informatica (SIAN/AGEA), le domande non erano state validate;
- che, a seguito di numerosa corrispondenza tra il procuratore della ricorrente e l' , CP_3
quest'ultima, con p.e.c. del 16.11.2022, gli aveva comunicato l'esclusione della domanda presentata per l'anno 2017 dalla lista delle domande ammesse al perfezionamento per l'anno 2017;
- che, anche dalla corrispondenza con la Regione Abruzzo – Dipartimento politiche dello sviluppo rurale della pesca - risultava la mancata presentazione della domanda di ammissione al beneficio per l'anno 2017;
- che vani erano stati i tentativi di giungere a una risoluzione bonaria della controversia.
Tanto dedotto, il ricorrente ha concluso come sopra riportato.
La convenuta di Montorio al Vomano, benché ritualmente Controparte_2
citata in giudizio, ha scelto di rimanere contumace. La causa, istruita solo con le produzioni documentali della parte ricorrente, è stata quindi rinviata, per la discussione
2 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza odierna sostituita dalle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Lette le note depositate dalla ricorrente, la causa viene quindi decisa con la presente sentenza.
1. Il ricorrente ha instaurato il giudizio al fine di ottenere la declaratoria dell'inadempimento della di Montorio Al Vomano, inadempimento a Controparte_2
suo avviso consistito nel mancato inoltro della domanda di conferma dei benefici previsti dal Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 della Regione Abruzzo;
al Cont contempo, il ricorrente ha agito per ottenere la condanna della convenuta al pagamento della somma di euro 12.933,53, corrispondente all'ammontare complessivo degli indennizzi di cui egli avrebbe beneficiato se la convenuta avesse correttamente inoltrato la domanda.
Ritiene il decidente che il ricorso non sia fondato per i motivi che seguono.
2. Prima di procedere all'analisi della questione nel merito, giova richiamare un principio fondamentale e cioè quello in forza del quale, nell'ipotesi in cui una parte sia inadempiente, la controparte adempiente non potrà limitarsi a dichiarare l'inadempimento altrui, ma incombe sulla stessa, uno specifico onere probatorio volto a dimostrare il titolo dal quale deriva la sua pretesa creditoria.
Tale principio è stato più volte ribadito da unanime giurisprudenza nei seguenti termini:
“in materia contrattuale, sia che agisca per la risoluzione, che per l'esatto adempimento, che per il risarcimento del danno, l'attore si può limitare a provare la fonte dell'obbligazione ed allegare l'inadempimento, mentre grava sul convenuto dimostrare l'esatto adempimento, cioè il pagamento dell'importo dovuto, così estinguendo il diritto azionato, ovvero l'impossibilità sopravvenuta a se' non imputabile” (cfr., sul riparto dell'onere probatorio, Cass., Sez. Un., 30.10.2001, n.
13533) ed ancora, “in tema di prova dell'inadempimento, il creditore deve soltanto provare la fonte, negoziale o legale, del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. ex multis,
Cassazione civile, sez. III, 12/02/2010, n. 3373).
3 Nel caso di specie, il ricorrente ha sostenuto che la parte convenuta non abbia adempiuto all'incarico ad essa conferitole, consistente nell'inoltro delle domande relative alle misure “221 Imboschimento dei terreni agricoli” e “13 indennità compensativa” per l'anno 2017.
Tuttavia, il ricorrente ha omesso di provare l'avvenuto conferimento dell'incarico.
In proposito, va rilevato che l'art. 7 del bando adottato dal Dipartimento politiche dello sviluppo rurale e della pesca della Regione Abruzzo - rubricato: “presentazione delle domande” - espressamente dispone: “Il beneficiario deve presentare la domanda esclusivamente in forma telematica utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'OP AGEA sul portale SIAN, previa apertura e aggiornamento del fascicolo aziendale, secondo una delle seguenti modalità: a) per il tramite dei Centri
Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) accreditato dall'OP AGEA, previo conferimento di un mandato. (…)”. (cfr. doc. n. 2). La necessità del conferimento di un mandato ai Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) è condizione in forza della quale i detti centri possono inoltrare la domanda in luogo del beneficiario, così come disposto all'art. 7.
Nel caso di specie, nessuna prova è stata data in ordine al conferimento del mandato di rappresentanza, ossia il titolo da cui deriverebbe la pretesa azionata in giudizio.
Peraltro, lo stesso ricorrente ha allegato la missiva trasmessagli da genzia per CP_3
le Erogazioni in Agricoltura) la quale, in risposta alle diffide inviate dal medesimo, ha rilevato l'inoltro tardivo sia delle cd. domande di aiuto (o di conferma) sia delle segnalazioni di malfunzionamento del sistema. (cfr. doc. n. 8 in cui si legge: “per
l'annualità 2017 non risulta sul Portale SIAN nessuna domanda di aiuto, pertanto, pur rimanendo invariati gli impegni assunti con la domanda iniziale 04730092675, non sarà corrisposto il contributo annuale per il mancato reddito e la manutenzione relativa al 2° anno (…). A tale riguardo si precisa che la prima segnalazione valida (…) è del
19 luglio 2017, quindi fuori termine”).
A nulla rileva il fatto che, nell'ultimo periodo della predetta missiva, l' faccia CP_3
riferimento alla circostanza per cui la ditta avrebbe conferito il mandato con rappresentanza al CAA nel 2017, poiché – sulla base dei principi sopra illustrati – ciò
4 non vale certo a sostituire la necessità che il ricorrente avrebbe dovuto provare il conferimento del mandato.
A tanto si aggiunga che, dall'esame della documentazione offerta, emerge che il ricorrente non avrebbe rispettato i termini necessari per l'inoltro delle domande di conferma ovvero di eventuali segnalazioni.
Ed ancora, anche nel documento n. 9 (peraltro non chiaramente leggibile) è inserita un'altra missiva del Dipartimento Politiche dello sviluppo rurale e della pesca in cui si rende noto al ricorrente che, nell'istruttoria relativa alla sua domanda per la misura 221,
è emersa un'anomalia (cd. bloccante), alla luce del fatto che la superficie richiesta eccedeva quella ammissibile per gli interventi.
Dunque, da un lato, il ricorrente ha omesso totalmente di provare il titolo da cui originerebbe la pretesa azionata, dall'altro, il medesimo ha allegato fatti potenzialmente estintivi della pretesa stessa.
Inoltre, dall'esame dei documenti versati in atti, emerge che sono diversi i soggetti coinvolti nella vicenda: i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA), l'
[...]
e la convenuta di Controparte_4 Controparte_2
Montorio al Vomano. A fronte di ciò, il ricorrente non spiega minimamente a quale titolo siano coinvolti tali soggetti, con la conseguenza che non v'è chiarezza nemmeno in ordine al legittimato passivo della pretesa azionata.
Peraltro – ma ciò lo si rileva solo ad abundantiam – il ricorrente ha dedotto che, a causa dell'asserito inadempimento, egli “non si è visto corrispondere l'importo di €. 1.727,53
e cioè: per SAU fino a 10HA 120€/HA, per SAU da 10 HA a 20HA 60€/HA e cioè
10,00x120,00+8,7922x60 pari a 1.200,00+527,53 dunque 1.727,53 (cfr. Bando
Pubblico P.S.R. 2014/2020 pag.7 doc.2) relativo alla Misura 13 “Indennità compensativa in zone montane” per l'anno 2017, ed €. 5.172,00 (manutenzione impianto) oltre €. 6.034,00 (mancato reddito) 2° indennità (cfr. doc. 1 pag. 2) per complessivi €. 12.933,53”.
Ciò, senza specificare in nessun modo i calcoli effettuati.
È evidente che, per come articolata, la domanda sia del tutto generica e non provata.
3. Le argomentazioni sin qui esposte conducono al rigetto del ricorso.
5 Nulla deve disporsi sulle spese di lite, in ragione della contumacia di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe indicata, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria domanda o eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla per le spese.
Teramo, 21 maggio 2025
Il Giudice
Silvia Codispoti
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