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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 04/12/2025, n. 2179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2179 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 04/12/2025, ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nelle controversie iscritte ai nn. 3554/2022 e 2401/2024 R. G., promossa da:
, nata a [...], il [...]c. f: , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. MICHELE RIDOLFO, giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. MARIA ANTONIETTA CANU elettivamente domiciliato presso il proprio Ufficio Legale in Messina, via Vittorio Emanuele 100;
- resistente -
OGGETTO: disconoscimento rapporto agricolo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 09/10/2022, adiva codesto Giudice del Lavoro Parte_1 premettendo di essere bracciante agricola e di aver svolto attività lavorativa, negli anni 2011, 2013,
2014 e 2015 rispettivamente per 51, 52, 51 e 52 giornate annue alle dipendenze della ditta La
LA Soc. Coop.
Lamentava che l' , con quattro note notificate in data 29.04.2022, aveva comunicato la CP_1 cancellazione delle giornate sopra indicate. Rilevava che inutile era stato il successivo ricorso amministrativo.
Chiedeva, pertanto, la condanna dell' a reiscriverla presso gli elenchi anagrafici per gli CP_1 anni e le giornate cancellati, come sopra indicati, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Con successivo ricorso iscritto a ruolo il 29/7/2024, portante rg. 2401/24, parte ricorrente proponeva opposizione avverso due provvedimenti di indebito con cui L' chiedeva la CP_1 restituzione delle somme erogate a titolo di disoccupazione agricola negli anni 2014 e 2015. Insisteva per l'annullamento degli atti impugnati, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore costituito.
L' resisteva in entrambi giudizio eccependo, preliminarmente, la decadenza e nel merito CP_1
l'inammissibilità del ricorso e contestando nel merito la fondatezza della domanda, della quale chiedeva il rigetto con vittoria di spese e compensi.
All'udienza odierna le cause, istruite documentalmente e a mezzo prova testimoniale, previa riunione, a seguito della discussione venivano decise con la presente sentenza.
Va, preliminarmente, dato atto della tempestività del ricorso, risultando rispettati i termini decadenziali.
Parte ricorrente chiede accertarsi il proprio diritto ad essere iscritta presso gli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per le annualità dedotte, deducendo l'esistenza di un rapporto di lavoro di tipo subordinato in agricoltura per le suindicate giornate alle dipendenze della ditta La
LA.
La domanda ha ad oggetto l'accertamento del dedotto rapporto di lavoro in agricoltura con i caratteri propri della subordinazione con conseguente condanna dell'Istituto previdenziale a ripristinare l'iscrizione della lavoratrice negli elenchi anagrafici per i periodi e le giornate già indicate.
Passando al merito della domanda, occorre, anzitutto, dare atto che la vicenda sottostante alla cancellazione del ricorrente dagli elenchi dei lavoratori agricoli, ad opera dell' , trova fonte in CP_1 un accertamento, da parte di ispettori dell'Istituto, avente ad oggetto la Ditta la LA al fine di verificarne la regolarità complessiva, oltre che l'effettiva attività posta in essere dall'azienda e dei rapporti di lavoro denunciati.
Tali operazioni, sono state documentate nei verbali ispettivi del 27.12.2015 e del 14.10.2021, prodotti in atti dall' , redatti rispettivamente dagli ispettori , e CP_1 Persona_1 Persona_2
per il primo, e dagli ispettori Persona_3 Persona_2 Persona_4 Persona_1
e per il secondo, nei quali si dà atto di operazioni di accertamento compiute Persona_5 sull'azienda in questione.
Secondo le risultanze di tale verbale, l'esito dei detti accertamenti svelerebbe il carattere fittizio dei rapporti di lavoro in agricoltura denunciati alle dipendenze della ditta La LA.
In particolare, all'esito degli accertamenti ispettivi suddetti, sulla scorta della documentazione aziendale esaminata oltre che del controllo incrociato con quanto rinvenuto negli archivi e delle dichiarazioni raccolte in sede amministrativa, gli ispettori, supportati dall'attività della Guardia di
Finanza, hanno accertato, l'artificiosità delle operazioni contabili, così come rappresentate dall'azienda, disponendo il disconoscimento “ab origine” dei fittizi rapporti di lavoro, così come dolosamente denunciati dalla società cooperativa, per il periodo dal 2011 al 2016. Con il primo verbale si era provveduto a disconoscere i rapporti ritenuti inesistenti per CP_1 gli anni 2013 e 2014, mentre con il secondo verbale, gli ispettori hanno provveduto, per il periodo
2011 – 2016, ad annullare ab origine i rapporti di lavoro fittiziamente denunciati dalla Cooperativa
“La LA”, compresi i rapporti di lavoro che nel precedente verbale di accertamento erano CP_1 stati ritenuti genuini sulla base degli elementi forniti dall'amministratore unico agli ispettori.
Da ciò i provvedimenti di disconoscimento dei rapporti lavorativi posti in essere dall' CP_1 resistente.
Deve rilevare il Tribunale, che parte ricorrente, a fronte delle contestazioni del verbale ispettivo, aveva l'onere di dimostrare, con prova rigorosa, l'esistenza del rapporto di lavoro, con tutti i caratteri tipici della subordinazione, alle dipendenze della ditta La LA.
Orbene, facendo corretta applicazione del suindicato principio giurisprudenziale, ritiene questo decidente che parte ricorrente abbia, per le annualità in oggetto, adempiuto all'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro, la natura subordinata e l'effettiva durata dello stesso.
Su richiesta istruttoria della ricorrente, sono stati sentiti nel corso di causa due testimoni,
[...]
e . Tes_1 Testimone_2
La teste figlia della ricorrente, ha affermato che all'epoca dei fatti di causa Testimone_1 viveva con i genitori, e ha confermato che “ha lavorato per la ditta “La LA” Parte_1 in Gliaca di Piraino negli anni 2011-2013-2014-2015 come bracciante agricola. Sui terreni siti in
Sant'Angelo di Brolo, Torrenova, Santa DO OR e Librizzi. Usciva verso le sei e mezzo la mattina per andare al lavoro e qualche volta l'accompagnavo io personalmente al lavoro e ritornava intorno alle 16 e 30. Noi abitavamo in Capo D'Orlando ed i terreni erano come detto sopra ed il più vicino era quello di Torrenova. Mia madre è stata regolarmente pagata ed in tutti questi anni ha lavorato circa 51-52 giornate circa ogni anno. A volte sono andata anche a prenderla al lavoro.”
La teste , collega di lavoro del ricorrente, ha integralmente confermato le Testimone_2 circostanze indicate in ricorso;
ha confermato che la ricorrente ha lavorato alle dipendenze della Ditta
La LA per le giornate e le annualità indicate in ricorso e di avere diretta conoscenza di tale circostanza per aver lavorato negli stessi anni e nello stesso periodo per la ditta, specificando l'ubicazione dei terreni nei quali si svolgeva l'attività lavorativa (Santa DO, Librizzi,
Torrenova, Sant'Angelo). È stato confermato che la ricorrente ha osservato l'orario di lavoro prestabilito (dalle 07.00 alle 16.00) ed ha svolto le mansioni a lui assegnate dal datore di lavoro;
ancora, è stato specificato l'importo della retribuzione giornaliera e identificato chi aveva il compito di impartire le direttive dell'attività di lavoro ( . Persona_6 Nonostante la stessa abbia affermato di avere contenzioso contro l' , si ritiene che le sue CP_1 dichiarazioni possano essere considerate attendibili, dal momento che trovano anche conferma in quanto dichiarato dall'altro teste Testimone_1
Di contro, l' , che ha prodotto i verbali ispettivi sopra richiamati, non ha articolato istanze CP_1 istruttorie e non ha insistito affinchè venissero sentiti gli ispettori verbalizzanti.
Dalla dimostrazione del rapporto di lavoro alle dipendenze della ditta la LA per l'anno
2011 (51 giornate), anno 2013 (52 giornate), anno 2014 (51 giornate) e 2015 (52 giornate) ne deriva che la domanda di parte ricorrente, volta ad ottenere la reiscrizione della stessa negli elenchi CP_ anagrafici dei lavoratori agricoli, è fondata e va accolta, con condanna dell' a provvedere alla reiscrizione della stessa nel relativo elenco per le giornate suindicate.
Del pari, ritenendo sussistente il requisito contributivo richiesto per l'indennità di DS agricola per gli anni 2014 e 2015, in accoglimento del rispettivo ricorso proposto, i provvedimenti di indebito impugnati relativi alla DS agricola 2014 e 2015, vanno annullati, e ogni atto presupposto e consequenziale. CP_ Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico dell' Le stesse si liquidano in dispositivo, ex DM n. 55/2014, parametri minimi, in ragione del valore della controversia e della semplicità delle questioni trattate, con distrazione in favore del procuratore ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da , contro l' con ricorsi depositati il 09/10/2022 e Parte_1 CP_1
29/07/2024 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Dichiara che ha lavorato, quale bracciante agricola, alle dipendenze Parte_1 della ditta la LA Soc. Coop. per 51 giornate nell'anno 2011, per 52 giornate nell'anno
2013, per 51 giornata nell'anno 2014 e per 52 giornate nell'anno 2015;
- Condanna l' a provvedere alla reiscrizione della ricorrente presso gli elenchi anagrafici CP_1 dei lavoratori agricoli per gli anni e le giornate di cui al punto che precede;
- Annulla i provvedimenti di indebito relativi all'indennità di DS agricola per gli anni 2014 e
2015, e ogni atto presupposto o consequenziale;
- Condanna l' al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite che liquida in CP_1 euro 2.697,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Patti, 04/12/2025.
Il Giudice Pietro Paolo Arena