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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 24/04/2025, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 1372/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Michele Basta e in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro di primo grado iscritta al n. r.g. 1372/2024 promossa da
(C.F.: ), nato il [...] in [...] e Parte_1 C.F._1 residente a Torino, Corso Siracusa n. 46, elettivamente domiciliato in Torino, via Palmieri n. 23, presso lo studio dell'avv. Fausto Raffone (C.F.: - pec C.F._2
- fax 011/4366268), che lo rappresenta e Email_1 difende,
RICORRENTE
Contro
(C.F. e P.IVA: , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, con sede legale in Mondovì (CN), Corso Europa n. 19,
RESISTENTE CONTUMACE
Si intendono richiamati gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
PREMESSO CHE
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 414 c.p.c. ha agito in giudizio dinanzi Parte_1 al Tribunale civile di Cuneo, sezione lavoro e previdenza sociale, contro la società
[...] per chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_1
“Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a conseguire le retribuzioni maturate e non percepite e, per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare la convenuta al pagamento in favore del signor della somma Pt_1
Pag. 1 a 4 complessiva pari ad €3.395,83 (di cui €493,12 a titolo di TFR) o della veriore somma accertata dal Giudice, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
Col favore delle spese di giudizio, oltre accessori come per legge, aumentate dell'ulteriore 30%, ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, del D.M. n. 55/2014.”.
Non si è invece costituita nel presente giudizio la parte resistente, che è stata pertanto dichiarata contumace, stante la regolarità della notifica nei suoi confronti del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione.
RITENUTO CHE
Il presente giudizio ha ad oggetto la richiesta formulata da parte ricorrente di vedersi riconosciute le retribuzioni ordinarie.
Più in particolare, la parte ricorrente ha allegato a fondamento della propria domanda giudiziale: di aver lavorato alle dipendenze della parte resistente dal 20.6.2023 al 19.12.2023, in forza di contratto di lavoro a tempo determinato ed a tempo pieno, con la qualifica di Operaio inquadrato al Livello 1 – CCNL Edilizia Industria, svolgendo la mansione di muratore piastrellista, addetto ad intonaco e facciate;
che l'orario di lavoro contrattuale del ricorrente era stabilito nel seguente modo: dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e dalle ore 13:00 alle ore 17:00; che la parte resistente ha omesso di versare le quote contributive presso la “Cassa Edile”, di consegnare al lavoratore i cedolini paga (salvo quello relativo alla retribuzione del mese di settembre 2023), nonché il prospetto di liquidazione del TFR e delle altre spettanze di fine rapporto;
che pertanto, nel caso di specie, la parte resistente ha omesso di adempiere la propria obbligazione, consistente nel pagamento della retribuzione spettante al ricorrente il quale, invece, ha prestato sempre la propria attività lavorativa nei modi e nei tempi richiesti dalla società datrice di lavoro.
Tanto premesso, occorre considerare che in tema di prova dell'inadempimento dell'obbligazione retributiva nell'ambito dei contratti di lavoro subordinato, il dipendente che lamenti la mancata corresponsione della paga deve documentare il rapporto di subordinazione, l'orario di lavoro e lo svolgimento delle mansioni dedotte attraverso la produzione delle buste paga, dei CUD e dei cedolini paga. A fronte di tale produzione documentale, è onere del datore di lavoro offrire prova dell'avvenuto pagamento degli emolumenti richiesti.
Nel caso di specie, la prova del rapporto di lavoro emerge dal contratto di assunzione, (cfr. doc. 2 fasc. ricorrente, contratto di lavoro a tempo determinato), dalla busta paga del mese di settembre 2023 (cfr. doc. 3 fasc. ricorrente), nonché dal listino orario del lavoratore (cfr. doc. 4 fasc. ricorrente) e dall'esame dell'estratto conto Cassa edile (cfr. doc. 5 fasc. ricorrente) da cui si evince, in particolare, l'omesso versamento dalla parte resistente delle quote contributive spettanti al lavoratore.
In conclusione, dalle considerazioni delineate si evince la fondatezza del ricorso, che deve essere pertanto accolto, con conseguente condanna a carico della parte resistente a pagare in favore della parte ricorrente l'importo complessivo lordo pari ad euro 3.395,83, come risulta dai conteggi offerti in comunicazione dalla parte ricorrente, cui questo Giudice
Pag. 2 a 4
intende aderire in quanto redatti in conformità ai criteri di logicità, di coerenza, di completezza e di ragionevolezza.
Sulla somma così determinata a titolo risarcitorio devono essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto, decorrenti, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte Suprema (sent. n. 1712/95), dalla produzione dell'evento di danno fino al tempo della liquidazione e che si calcolano al tasso legale sulla somma devalutata alla data del fatto e via via rivalutate nell'arco di tempo suddetto e non sulla somma già rivalutata;
dal giorno della liquidazione all'effettivo saldo decorrono inoltre gli interessi legali sulla somma sopra liquidata in moneta attuale.
Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal DM n.147/2022 e, dato atto del modesto grado di difficoltà della decisione, considerando gli scaglioni minimi delle seguenti fasi del presente giudizio: studio;
introduttiva; istruttoria/trattazione; decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del lavoro e previdenza sociale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così dispone:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la parte resistente a pagare in favore della parte ricorrente l'importo complessivo lordo pari ad euro 3.395,83; con interessi legali e rivalutazione monetaria come indicato in motivazione;
2) condanna la parte resistente a pagare in favore della parte ricorrente le spese processuali, che così si liquidano: in euro 1.314 per onorari e compensi;
oltre al 15% della somma che precede;
oltre al versamento del contributo unificato, se e in quanto dovuto. IVA e Cassa come per legge.
Cuneo, 24.4.2025
Il Giudice dott. Michele Basta
Pag. 3 a 4
Pag. 4 a 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Michele Basta e in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro di primo grado iscritta al n. r.g. 1372/2024 promossa da
(C.F.: ), nato il [...] in [...] e Parte_1 C.F._1 residente a Torino, Corso Siracusa n. 46, elettivamente domiciliato in Torino, via Palmieri n. 23, presso lo studio dell'avv. Fausto Raffone (C.F.: - pec C.F._2
- fax 011/4366268), che lo rappresenta e Email_1 difende,
RICORRENTE
Contro
(C.F. e P.IVA: , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, con sede legale in Mondovì (CN), Corso Europa n. 19,
RESISTENTE CONTUMACE
Si intendono richiamati gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
PREMESSO CHE
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 414 c.p.c. ha agito in giudizio dinanzi Parte_1 al Tribunale civile di Cuneo, sezione lavoro e previdenza sociale, contro la società
[...] per chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_1
“Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a conseguire le retribuzioni maturate e non percepite e, per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare la convenuta al pagamento in favore del signor della somma Pt_1
Pag. 1 a 4 complessiva pari ad €3.395,83 (di cui €493,12 a titolo di TFR) o della veriore somma accertata dal Giudice, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
Col favore delle spese di giudizio, oltre accessori come per legge, aumentate dell'ulteriore 30%, ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, del D.M. n. 55/2014.”.
Non si è invece costituita nel presente giudizio la parte resistente, che è stata pertanto dichiarata contumace, stante la regolarità della notifica nei suoi confronti del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione.
RITENUTO CHE
Il presente giudizio ha ad oggetto la richiesta formulata da parte ricorrente di vedersi riconosciute le retribuzioni ordinarie.
Più in particolare, la parte ricorrente ha allegato a fondamento della propria domanda giudiziale: di aver lavorato alle dipendenze della parte resistente dal 20.6.2023 al 19.12.2023, in forza di contratto di lavoro a tempo determinato ed a tempo pieno, con la qualifica di Operaio inquadrato al Livello 1 – CCNL Edilizia Industria, svolgendo la mansione di muratore piastrellista, addetto ad intonaco e facciate;
che l'orario di lavoro contrattuale del ricorrente era stabilito nel seguente modo: dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e dalle ore 13:00 alle ore 17:00; che la parte resistente ha omesso di versare le quote contributive presso la “Cassa Edile”, di consegnare al lavoratore i cedolini paga (salvo quello relativo alla retribuzione del mese di settembre 2023), nonché il prospetto di liquidazione del TFR e delle altre spettanze di fine rapporto;
che pertanto, nel caso di specie, la parte resistente ha omesso di adempiere la propria obbligazione, consistente nel pagamento della retribuzione spettante al ricorrente il quale, invece, ha prestato sempre la propria attività lavorativa nei modi e nei tempi richiesti dalla società datrice di lavoro.
Tanto premesso, occorre considerare che in tema di prova dell'inadempimento dell'obbligazione retributiva nell'ambito dei contratti di lavoro subordinato, il dipendente che lamenti la mancata corresponsione della paga deve documentare il rapporto di subordinazione, l'orario di lavoro e lo svolgimento delle mansioni dedotte attraverso la produzione delle buste paga, dei CUD e dei cedolini paga. A fronte di tale produzione documentale, è onere del datore di lavoro offrire prova dell'avvenuto pagamento degli emolumenti richiesti.
Nel caso di specie, la prova del rapporto di lavoro emerge dal contratto di assunzione, (cfr. doc. 2 fasc. ricorrente, contratto di lavoro a tempo determinato), dalla busta paga del mese di settembre 2023 (cfr. doc. 3 fasc. ricorrente), nonché dal listino orario del lavoratore (cfr. doc. 4 fasc. ricorrente) e dall'esame dell'estratto conto Cassa edile (cfr. doc. 5 fasc. ricorrente) da cui si evince, in particolare, l'omesso versamento dalla parte resistente delle quote contributive spettanti al lavoratore.
In conclusione, dalle considerazioni delineate si evince la fondatezza del ricorso, che deve essere pertanto accolto, con conseguente condanna a carico della parte resistente a pagare in favore della parte ricorrente l'importo complessivo lordo pari ad euro 3.395,83, come risulta dai conteggi offerti in comunicazione dalla parte ricorrente, cui questo Giudice
Pag. 2 a 4
intende aderire in quanto redatti in conformità ai criteri di logicità, di coerenza, di completezza e di ragionevolezza.
Sulla somma così determinata a titolo risarcitorio devono essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto, decorrenti, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte Suprema (sent. n. 1712/95), dalla produzione dell'evento di danno fino al tempo della liquidazione e che si calcolano al tasso legale sulla somma devalutata alla data del fatto e via via rivalutate nell'arco di tempo suddetto e non sulla somma già rivalutata;
dal giorno della liquidazione all'effettivo saldo decorrono inoltre gli interessi legali sulla somma sopra liquidata in moneta attuale.
Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal DM n.147/2022 e, dato atto del modesto grado di difficoltà della decisione, considerando gli scaglioni minimi delle seguenti fasi del presente giudizio: studio;
introduttiva; istruttoria/trattazione; decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del lavoro e previdenza sociale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così dispone:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la parte resistente a pagare in favore della parte ricorrente l'importo complessivo lordo pari ad euro 3.395,83; con interessi legali e rivalutazione monetaria come indicato in motivazione;
2) condanna la parte resistente a pagare in favore della parte ricorrente le spese processuali, che così si liquidano: in euro 1.314 per onorari e compensi;
oltre al 15% della somma che precede;
oltre al versamento del contributo unificato, se e in quanto dovuto. IVA e Cassa come per legge.
Cuneo, 24.4.2025
Il Giudice dott. Michele Basta
Pag. 3 a 4
Pag. 4 a 4