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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 15/12/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 12103/2025 R.G.
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro
Il Giudice del Lavoro dott. EA Basta;
esaminati gli atti del procedimento ex art.700 c.p.c. promosso da (rapp.ta dall' Parte_1
Avv. Francesco Calcagnile), contro (rapp.to dai Controparte_1 funzionari autorizzati dott.ssa Elena Lezzi e dot.ssa Rosa Tanzarella) sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 04.12.2025;
OSSERVA
Con ricorso cautelare depositato il 06.10.2025 la ricorrente indicata in epigrafe esponeva:
- di essere docente di ruolo titolare, per la classe di concorso AM2B (lingua Inglese), della cattedra di insegnamento su posto normale a tempo pieno (18 ore) presso la scuola secondaria di I grado di Gagliano del Capo;
- di aver presentato domanda di assegnazione provvisoria provinciale per l' a.s. 2025/26, ai fini del ricongiungimento con familiare, indicando nella sezione “G2” la propria disponibilità ad accettare, in assenza di cattedre uniche all'interno dello stesso istituto, “posti derivanti dalla somma di spezzoni purchè compatibili con l'orario di servizio”;
- di essere titolare di un diritto di precedenza nell'assegnazione della sede in quanto persona invalida con patologie gravi e invalidanti superiore ai 2/3 ai sensi dell'art. 21 della legge n.104/1992, come prescritto dall'art. 8, comma 1, punto III, lett. d) CCNI del 10.07.2025 per gli anni scolastici 2025-2028; nonché di prestare assistenza alla madre portatrice di handicap grave;
- che nel corso delle operazioni di assegnazione il aveva provveduto ad attribuire una cattedra CP_1 di lingua inglese con completamento orario esterno – cd. COE - composta da n.12 ore presso l'I.C. Diaz di Lecce e da n.6 ore presso l'I.C. di Calimera ad altra docente, titolare di cattedra di Controparte_2 lingua francese, con semplice abilitazione all'insegnamento di lingua inglese e priva di ulteriori titoli di precedenza;
- che il aveva rigettato la sua domanda di assegnazione provvisoria poiché parte ricorrente, in CP_1 sede di compilazione della medesima, non aveva selezionato la voce “25: richiesta cattedre articolate su più scuole” e, pertanto, non aveva manifestato interesse alcuno ad accettare cattedre costituite tra scuole di comuni diversi.
Ciò premesso, contestava l'operato di parte resistente ritenendolo illegittimo per violazione delle norme della contrattazione collettiva integrativa regolanti le operazioni di utilizzazione e assegnazione
1 provvisoria dei docenti e del personale ATA, in particolare dell'art. 7 del CCNI che detta un ordine di priorità nelle assegnazioni provvisorie del personale docente nonché delle norme di cui all'art. 8 del CCNI in tema di precedenze, e chiedeva quindi l'assegnazione provvisoria in proprio favore della cattedra articolata presso l'I.c. Diaz di Lecce e la scuola media di Calimera, per la classe di concorso AM2B.
Si costituiva in giudizio il che deduceva la legittimità del proprio Controparte_1 operato, ritenendo l'infondatezza della domanda proposta da parte ricorrente, oltre che l'insussistenza del periculum in mora. Concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso.
Uditi i procuratori delle parti, all'udienza del 04.12.2025 la causa era riservata per la decisione.
* * *
L'art..700 c.p.c. stabilisce: “Fuori dei casi regolati nelle precedenti sezioni di questo capo, chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente
e irreparabile, può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d'urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito”.
Presupposti per l'accesso alla tutela in via d'urgenza sono il fumus boni juris (la verosimile fondatezza del diritto di cui si chiede il riconoscimento) ed il periculum in mora (l'esposizionedel diritto ad un pregiudizio di imminente verificazione ed insuscettibile di riparazione nei tempi della giustizia ordinaria).
In particolare, nel processo del lavoro, il ricorso allo strumento cautelare è consentito solo in via eccezionale rispetto al rito ordinario e solo nel caso in cui il trascorrere del tempo fino alla decisione del giudizio di merito possa cagionare un danno grave, irreparabile ed incombente, esigendo il requisito del periculum in mora allegazioni concrete e puntuali da parte del ricorrente, che diano conto del duplice profilo della irreparabilità e della imminenza voluto dalla norma.
Nel caso di specie, la domanda cautelare può trovare accoglimento.
L'art. 7, comma 10, del contratto collettivo integrativo (CCNI) relativo alle utilizzazioni e alle assegnazioni provvisorie per gli anni scolastici 2025/26, 2026/27 e 2027/28, testualmente recita: “Le operazioni di assegnazione provvisoria possono essere effettuate sui posti dell'organico dell'autonomia e sui posti istituiti ai sensi dell'art.
1 comma 69 della legge 107/2015, anche sommando, a richiesta degli interessati, spezzoni diversi compatibili. Per il personale in part-time l'assegnazione provvisoria può essere effettuata su spezzoni corrispondenti al proprio orario di servizio
e, a richiesta degli interessati, anche sommando spezzoni diversi compatibili”.
Gli artt. 5 e 6 dell'ordinanza ministeriale n. 191 del 19.03.1997, in materia di determinazione degli organici del personale docente delle scuole medie statali, disciplinano le modalità di formazione delle cattedre:
“Art.
5 - Cattedre all'interno della scuola.
Acquisita la situazione effettiva, integrata da quella previsionale, i Provveditori agli Studi determinano, distintamente per classi di concorso, per le singole scuole e sezioni staccate le cattedre all'interno di ciascuna unità scolastica secondo le seguenti regole:
1) Per le scuole esclusivamente con classi a tempo normale:
2 A) la formazione delle cattedre ordinarie ai sensi del D.P.R. 14/5/1982, n. 782;
B) con gli spezzoni orari residui la formazione delle cattedre orario interne.
(…)
3) Per le scuole con classi a tempo normale e a tempo prolungato:
A) formazione delle cattedre ordinarie e orario interne delle classi a tempo normale secondo le regole di cui al punto 1);
B) formazione delle cattedre orario delle classi a tempo prolungato secondo le regole di cui al D.M.22/7/1983;
C) formazione con gli spezzoni, con i quali non sia stato possibile costituire cattedre ordinarie e orario interne secondo i precedenti punti A) e B), di cattedre, che d'ora in poi, saranno denominate «cattedre miste», secondo le regole seguenti:
- Lingua straniera : 16 o 17 ore con completamento fino a 18 ore.
Art.
6 - Cattedre tra più scuole
Solo dopo aver costituito all'interno della scuola, con precedenza assoluta, tutte le cattedre possibili, si procederà alla formazione delle cattedre orario esterne, utilizzando indifferentemente gli spezzoni a tempo normale e a tempo prolungato.
(…)
Le cattedre orario sono costituite da due o tre scuole funzionanti, possibilmente, nell'ambito dello stesso Comune e dello stesso Distretto”.
Nella fattispecie in esame, dalla documentazione in atti emerge che la ricorrente ha manifestato interesse ad ottenere un'assegnazione provvisoria per l'anno scolastico in oggetto anche su cattedra formata da singoli spezzoni di orari, purché sia garantito l'orario di servizio effettivo di 18 ore.
La controversia nasce da una mancata specificazione del significato da attribuire alle voci inserite nel riquadro G2 della domanda di assegnazione provvisoria, ovvero la “voce 23: posti derivanti dalla somma di spezzoni purchè compatibili con l'orario di servizio” e la “voce 25: richiesta cattedre articolate su più scuole”.
Secondo la tesi dell'Amministrazione resistente: “Le cattedre articolate su più scuole prevedono una scuola di titolarità presso cui viene svolta una parte dell'orario di servizio con completamento in una o due altre scuole e sono istituite direttamente dall' in fase di predisposizione degli organici di diritto (…) gli spezzoni, invece, non Controparte_3 formano una vera e propria cattedra in quanto residuano dalla fase di predisposizione degli organici e dalla costituzione delle COE”.
Ebbene, tale deduzione non trova riscontro in atti in quanto non vi è documentazione alcuna che specifichi in maniera dettagliata quale significato debba essere attribuito alle locuzioni di cui alla voce 23
“posti derivanti dalla somma di cattedre” e 25 “richiesta cattedre articolate su più scuole” della domanda di assegnazione provvisoria;
tale distinzione non si evince dalla Contrattazione collettiva integrativa del
10.07.2025, né dall'ordinanza ministeriale del 1997 in atti. Il convenuto non ha neppure CP_1 prodotto una nota esplicativa contenente precise indicazioni operative sulle modalità di compilazione della stessa domanda;
tra l'altro, secondo i dettami dell'ordinanza ministeriale sia le classi a tempo normale o prolungato interne alla singola scuola che quelle esterne possono essere formate tramite spezzoni.
Alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi sussistente il diritto della ricorrente all'assegnazione
3 provvisoria, per l'anno scolastico 2025-2026, presso la cattedra (COE) istituita presso l'I.C. Diaz di Lecce
e presso la scuola media di Calimera, stante la propria disponibilità ad accettare, in assenza di cattedre uniche all'interno dello stesso istituto, anche spezzoni di orari presso istituti diversi (questi ultimi tra l'altro già espressamente individuati nella domanda di assegnazione) ed in virtù altresì dell'incontestato diritto di precedenza di cui all'art.8, comma1, punto III, lett. d) del CCNI del 10.07.2025 “Personale docente con disabilità di cui all'art. 21 della legge n. 104/1992, richiamato dall'art. 601 del decreto legislativo n. 297/1994, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni ascritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella
"A" annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648”.
Sussiste, altresì, il periculum in mora, considerato che l'attesa della definizione di un ordinario giudizio di merito si tradurrebbe in un imminente ed irreparabile pregiudizio per la ricorrente, (persona invalida il cui stato di salute limita sensibilmente la capacità di spostamento atteso che è titolare di cattedra presso l'I.C. di Gagliano del Capo, ed inoltre presta assistenza alla madre disabile) non ristorabile per equivalente, anche in considerazione del fatto che l'assegnazione provvisoria è limitata ad un solo anno scolastico.
In forza delle considerazioni che precedono e nei limiti di una sommaria valutazione della vicenda in esame, la domanda cautelare deve essere accolta.
La novità della questione esaminata giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
- visti gli artt.700 e 669 septies c.p.c.;
- ordina alla amministrazione convenuta di assegnare alla ricorrente per l'a.s. Parte_1
2025/2026, la cattedra per la classe di concorso AM2B presso l'I.C. Alighieri-Diaz di Lecce e l'IC di
Calimera Calimera;
- compensa le spese processuali tra le parti.
Si comunichi.
Lecce, 15.12.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to EA Basta)
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TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro
Il Giudice del Lavoro dott. EA Basta;
esaminati gli atti del procedimento ex art.700 c.p.c. promosso da (rapp.ta dall' Parte_1
Avv. Francesco Calcagnile), contro (rapp.to dai Controparte_1 funzionari autorizzati dott.ssa Elena Lezzi e dot.ssa Rosa Tanzarella) sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 04.12.2025;
OSSERVA
Con ricorso cautelare depositato il 06.10.2025 la ricorrente indicata in epigrafe esponeva:
- di essere docente di ruolo titolare, per la classe di concorso AM2B (lingua Inglese), della cattedra di insegnamento su posto normale a tempo pieno (18 ore) presso la scuola secondaria di I grado di Gagliano del Capo;
- di aver presentato domanda di assegnazione provvisoria provinciale per l' a.s. 2025/26, ai fini del ricongiungimento con familiare, indicando nella sezione “G2” la propria disponibilità ad accettare, in assenza di cattedre uniche all'interno dello stesso istituto, “posti derivanti dalla somma di spezzoni purchè compatibili con l'orario di servizio”;
- di essere titolare di un diritto di precedenza nell'assegnazione della sede in quanto persona invalida con patologie gravi e invalidanti superiore ai 2/3 ai sensi dell'art. 21 della legge n.104/1992, come prescritto dall'art. 8, comma 1, punto III, lett. d) CCNI del 10.07.2025 per gli anni scolastici 2025-2028; nonché di prestare assistenza alla madre portatrice di handicap grave;
- che nel corso delle operazioni di assegnazione il aveva provveduto ad attribuire una cattedra CP_1 di lingua inglese con completamento orario esterno – cd. COE - composta da n.12 ore presso l'I.C. Diaz di Lecce e da n.6 ore presso l'I.C. di Calimera ad altra docente, titolare di cattedra di Controparte_2 lingua francese, con semplice abilitazione all'insegnamento di lingua inglese e priva di ulteriori titoli di precedenza;
- che il aveva rigettato la sua domanda di assegnazione provvisoria poiché parte ricorrente, in CP_1 sede di compilazione della medesima, non aveva selezionato la voce “25: richiesta cattedre articolate su più scuole” e, pertanto, non aveva manifestato interesse alcuno ad accettare cattedre costituite tra scuole di comuni diversi.
Ciò premesso, contestava l'operato di parte resistente ritenendolo illegittimo per violazione delle norme della contrattazione collettiva integrativa regolanti le operazioni di utilizzazione e assegnazione
1 provvisoria dei docenti e del personale ATA, in particolare dell'art. 7 del CCNI che detta un ordine di priorità nelle assegnazioni provvisorie del personale docente nonché delle norme di cui all'art. 8 del CCNI in tema di precedenze, e chiedeva quindi l'assegnazione provvisoria in proprio favore della cattedra articolata presso l'I.c. Diaz di Lecce e la scuola media di Calimera, per la classe di concorso AM2B.
Si costituiva in giudizio il che deduceva la legittimità del proprio Controparte_1 operato, ritenendo l'infondatezza della domanda proposta da parte ricorrente, oltre che l'insussistenza del periculum in mora. Concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso.
Uditi i procuratori delle parti, all'udienza del 04.12.2025 la causa era riservata per la decisione.
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L'art..700 c.p.c. stabilisce: “Fuori dei casi regolati nelle precedenti sezioni di questo capo, chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente
e irreparabile, può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d'urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito”.
Presupposti per l'accesso alla tutela in via d'urgenza sono il fumus boni juris (la verosimile fondatezza del diritto di cui si chiede il riconoscimento) ed il periculum in mora (l'esposizionedel diritto ad un pregiudizio di imminente verificazione ed insuscettibile di riparazione nei tempi della giustizia ordinaria).
In particolare, nel processo del lavoro, il ricorso allo strumento cautelare è consentito solo in via eccezionale rispetto al rito ordinario e solo nel caso in cui il trascorrere del tempo fino alla decisione del giudizio di merito possa cagionare un danno grave, irreparabile ed incombente, esigendo il requisito del periculum in mora allegazioni concrete e puntuali da parte del ricorrente, che diano conto del duplice profilo della irreparabilità e della imminenza voluto dalla norma.
Nel caso di specie, la domanda cautelare può trovare accoglimento.
L'art. 7, comma 10, del contratto collettivo integrativo (CCNI) relativo alle utilizzazioni e alle assegnazioni provvisorie per gli anni scolastici 2025/26, 2026/27 e 2027/28, testualmente recita: “Le operazioni di assegnazione provvisoria possono essere effettuate sui posti dell'organico dell'autonomia e sui posti istituiti ai sensi dell'art.
1 comma 69 della legge 107/2015, anche sommando, a richiesta degli interessati, spezzoni diversi compatibili. Per il personale in part-time l'assegnazione provvisoria può essere effettuata su spezzoni corrispondenti al proprio orario di servizio
e, a richiesta degli interessati, anche sommando spezzoni diversi compatibili”.
Gli artt. 5 e 6 dell'ordinanza ministeriale n. 191 del 19.03.1997, in materia di determinazione degli organici del personale docente delle scuole medie statali, disciplinano le modalità di formazione delle cattedre:
“Art.
5 - Cattedre all'interno della scuola.
Acquisita la situazione effettiva, integrata da quella previsionale, i Provveditori agli Studi determinano, distintamente per classi di concorso, per le singole scuole e sezioni staccate le cattedre all'interno di ciascuna unità scolastica secondo le seguenti regole:
1) Per le scuole esclusivamente con classi a tempo normale:
2 A) la formazione delle cattedre ordinarie ai sensi del D.P.R. 14/5/1982, n. 782;
B) con gli spezzoni orari residui la formazione delle cattedre orario interne.
(…)
3) Per le scuole con classi a tempo normale e a tempo prolungato:
A) formazione delle cattedre ordinarie e orario interne delle classi a tempo normale secondo le regole di cui al punto 1);
B) formazione delle cattedre orario delle classi a tempo prolungato secondo le regole di cui al D.M.22/7/1983;
C) formazione con gli spezzoni, con i quali non sia stato possibile costituire cattedre ordinarie e orario interne secondo i precedenti punti A) e B), di cattedre, che d'ora in poi, saranno denominate «cattedre miste», secondo le regole seguenti:
- Lingua straniera : 16 o 17 ore con completamento fino a 18 ore.
Art.
6 - Cattedre tra più scuole
Solo dopo aver costituito all'interno della scuola, con precedenza assoluta, tutte le cattedre possibili, si procederà alla formazione delle cattedre orario esterne, utilizzando indifferentemente gli spezzoni a tempo normale e a tempo prolungato.
(…)
Le cattedre orario sono costituite da due o tre scuole funzionanti, possibilmente, nell'ambito dello stesso Comune e dello stesso Distretto”.
Nella fattispecie in esame, dalla documentazione in atti emerge che la ricorrente ha manifestato interesse ad ottenere un'assegnazione provvisoria per l'anno scolastico in oggetto anche su cattedra formata da singoli spezzoni di orari, purché sia garantito l'orario di servizio effettivo di 18 ore.
La controversia nasce da una mancata specificazione del significato da attribuire alle voci inserite nel riquadro G2 della domanda di assegnazione provvisoria, ovvero la “voce 23: posti derivanti dalla somma di spezzoni purchè compatibili con l'orario di servizio” e la “voce 25: richiesta cattedre articolate su più scuole”.
Secondo la tesi dell'Amministrazione resistente: “Le cattedre articolate su più scuole prevedono una scuola di titolarità presso cui viene svolta una parte dell'orario di servizio con completamento in una o due altre scuole e sono istituite direttamente dall' in fase di predisposizione degli organici di diritto (…) gli spezzoni, invece, non Controparte_3 formano una vera e propria cattedra in quanto residuano dalla fase di predisposizione degli organici e dalla costituzione delle COE”.
Ebbene, tale deduzione non trova riscontro in atti in quanto non vi è documentazione alcuna che specifichi in maniera dettagliata quale significato debba essere attribuito alle locuzioni di cui alla voce 23
“posti derivanti dalla somma di cattedre” e 25 “richiesta cattedre articolate su più scuole” della domanda di assegnazione provvisoria;
tale distinzione non si evince dalla Contrattazione collettiva integrativa del
10.07.2025, né dall'ordinanza ministeriale del 1997 in atti. Il convenuto non ha neppure CP_1 prodotto una nota esplicativa contenente precise indicazioni operative sulle modalità di compilazione della stessa domanda;
tra l'altro, secondo i dettami dell'ordinanza ministeriale sia le classi a tempo normale o prolungato interne alla singola scuola che quelle esterne possono essere formate tramite spezzoni.
Alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi sussistente il diritto della ricorrente all'assegnazione
3 provvisoria, per l'anno scolastico 2025-2026, presso la cattedra (COE) istituita presso l'I.C. Diaz di Lecce
e presso la scuola media di Calimera, stante la propria disponibilità ad accettare, in assenza di cattedre uniche all'interno dello stesso istituto, anche spezzoni di orari presso istituti diversi (questi ultimi tra l'altro già espressamente individuati nella domanda di assegnazione) ed in virtù altresì dell'incontestato diritto di precedenza di cui all'art.8, comma1, punto III, lett. d) del CCNI del 10.07.2025 “Personale docente con disabilità di cui all'art. 21 della legge n. 104/1992, richiamato dall'art. 601 del decreto legislativo n. 297/1994, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni ascritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella
"A" annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648”.
Sussiste, altresì, il periculum in mora, considerato che l'attesa della definizione di un ordinario giudizio di merito si tradurrebbe in un imminente ed irreparabile pregiudizio per la ricorrente, (persona invalida il cui stato di salute limita sensibilmente la capacità di spostamento atteso che è titolare di cattedra presso l'I.C. di Gagliano del Capo, ed inoltre presta assistenza alla madre disabile) non ristorabile per equivalente, anche in considerazione del fatto che l'assegnazione provvisoria è limitata ad un solo anno scolastico.
In forza delle considerazioni che precedono e nei limiti di una sommaria valutazione della vicenda in esame, la domanda cautelare deve essere accolta.
La novità della questione esaminata giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
- visti gli artt.700 e 669 septies c.p.c.;
- ordina alla amministrazione convenuta di assegnare alla ricorrente per l'a.s. Parte_1
2025/2026, la cattedra per la classe di concorso AM2B presso l'I.C. Alighieri-Diaz di Lecce e l'IC di
Calimera Calimera;
- compensa le spese processuali tra le parti.
Si comunichi.
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