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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 20/12/2025, n. 2010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 2010 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1164/2024 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Cosenza, Via Alimena n. 61, presso lo Parte_1
studio dell'Avv. Massimo Urso che lo rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Loredana
Ventrella - ricorrente
E
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto n.
22/A, presso l'ufficio legale dell' , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto CP_1
RA e AR AL - resistente
Oggetto: pensione di vecchiaia.
Conclusioni di parte ricorrente: “… - Dichiarare cessata la materia del contendere per
intervenuto riconoscimento e liquidazione della prestazione previdenziale richiesta da parte
dell' nelle more del giudizio;
- Condannare l' al pagamento delle distraende spese CP_1 CP_1
processuali e competenze difensive ex art. 93 c.p.c.…”.
Conclusioni di parte resistente: “… - Rendere declaratoria dell'inammissibilità della
domanda, atteso l'evidenziato difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario;
- In via
1 gradata, rigettare integralmente il ricorso promosso, in quanto inammissibile e/o,
comunque, infondato, con favore di spese e competenze…”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di aver presentato domanda di pensione
CP_ di vecchiaia con domande del 19.10.2020 e del 5.12.2022; che l' aveva rigettato la domanda per carenza del requisito contributivo, omettendo erroneamente di calcolare la contribuzione per il servizio prestato presso la Polizia di Stato nel periodo
1.9.1971/30.9.1985; che il ricorso amministrativo non aveva avuto esito positivo;
che spettava la prestazione richiesta, sussistendo tutti i requisiti di legge. Ha chiesto inizialmente il riconoscimento della pensione di vecchiaia con decorrenza dal primo giorno del mese
CP_ successivo al perfezionamento dei requisiti e la condanna dell' al pagamento della prestazione dovuta.
CP_ L' si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando in particolare che sussisteva la giurisdizione della Corte dei Conti e che la domanda era comunque infondata, non sussistendo il requisito contributivo per il riconoscimento della prestazione. Ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 28.11.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte, con cui ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
La giurisdizione deve attribuirsi al Giudice Ordinario, trattandosi di sommatoria dei periodi assicurativi, anche presso la Gestione pubblica per il periodo 1.9.1971/30.9.1985, e della
2 liquidazione di unica pensione conseguente alla sommatoria dei distinti periodi assicurativi
(cfr. Cass. SS. UU. 12863/2020).
CP_ La parte ricorrente ha affermato che l' aveva riconosciuto la pensione in corso di giudizio, depositando documentazione afferente a tale riconoscimento e chiedendo declaratoria di cessazione della materia del contendere.
CP_ L' non ha depositato note scritte, non contestando comunque l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
Su tali premesse, deve affermarsi che non residua alcun interesse ad una pronuncia del
Giudice per una questione superata dall'evolversi della vicenda, in maniera tale che deve dirsi avverata la cessazione della materia del contendere [potendo il Giudice valutare tale venir meno dell'interesse alla pronuncia anche in assenza di conclusioni delle parti conformi,
laddove dalle allegazioni in fatto delle parti risulti non controversa la detta cessazione della materia del contendere (cfr. principi affermati da Cass. 22650/2008)], valorizzandosi in particolare la circostanza per cui la presente pronuncia è assolutamente inidonea ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere (cfr. Cass. SS. UU.
1048/2000; Cass. 4167/2020).
In ordine alle spese di lite, da regolare sul principio di soccombenza virtuale, con il
CP_ riconoscimento della prestazione in corso di giudizio l' ha di fatto confermato la fondatezza della domanda, dovendosi anche valorizzare la circostanza per cui la parte resistente non ha depositato note scritte sostitutive dell'udienza dopo l'intervenuta cessazione della materia del contendere, non contestando dunque la richiesta di condanna al pagamento delle spese.
CP_ Per tale ragione le spese di lite, liquidate come da dispositivo, sono poste a carico dell'
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
CP_ dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in €. 3.290,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, con distrazione in favore di procuratori costituiti.
Si comunichi
Cosenza, 20.12.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1164/2024 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Cosenza, Via Alimena n. 61, presso lo Parte_1
studio dell'Avv. Massimo Urso che lo rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Loredana
Ventrella - ricorrente
E
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto n.
22/A, presso l'ufficio legale dell' , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto CP_1
RA e AR AL - resistente
Oggetto: pensione di vecchiaia.
Conclusioni di parte ricorrente: “… - Dichiarare cessata la materia del contendere per
intervenuto riconoscimento e liquidazione della prestazione previdenziale richiesta da parte
dell' nelle more del giudizio;
- Condannare l' al pagamento delle distraende spese CP_1 CP_1
processuali e competenze difensive ex art. 93 c.p.c.…”.
Conclusioni di parte resistente: “… - Rendere declaratoria dell'inammissibilità della
domanda, atteso l'evidenziato difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario;
- In via
1 gradata, rigettare integralmente il ricorso promosso, in quanto inammissibile e/o,
comunque, infondato, con favore di spese e competenze…”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di aver presentato domanda di pensione
CP_ di vecchiaia con domande del 19.10.2020 e del 5.12.2022; che l' aveva rigettato la domanda per carenza del requisito contributivo, omettendo erroneamente di calcolare la contribuzione per il servizio prestato presso la Polizia di Stato nel periodo
1.9.1971/30.9.1985; che il ricorso amministrativo non aveva avuto esito positivo;
che spettava la prestazione richiesta, sussistendo tutti i requisiti di legge. Ha chiesto inizialmente il riconoscimento della pensione di vecchiaia con decorrenza dal primo giorno del mese
CP_ successivo al perfezionamento dei requisiti e la condanna dell' al pagamento della prestazione dovuta.
CP_ L' si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando in particolare che sussisteva la giurisdizione della Corte dei Conti e che la domanda era comunque infondata, non sussistendo il requisito contributivo per il riconoscimento della prestazione. Ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 28.11.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte, con cui ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
La giurisdizione deve attribuirsi al Giudice Ordinario, trattandosi di sommatoria dei periodi assicurativi, anche presso la Gestione pubblica per il periodo 1.9.1971/30.9.1985, e della
2 liquidazione di unica pensione conseguente alla sommatoria dei distinti periodi assicurativi
(cfr. Cass. SS. UU. 12863/2020).
CP_ La parte ricorrente ha affermato che l' aveva riconosciuto la pensione in corso di giudizio, depositando documentazione afferente a tale riconoscimento e chiedendo declaratoria di cessazione della materia del contendere.
CP_ L' non ha depositato note scritte, non contestando comunque l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
Su tali premesse, deve affermarsi che non residua alcun interesse ad una pronuncia del
Giudice per una questione superata dall'evolversi della vicenda, in maniera tale che deve dirsi avverata la cessazione della materia del contendere [potendo il Giudice valutare tale venir meno dell'interesse alla pronuncia anche in assenza di conclusioni delle parti conformi,
laddove dalle allegazioni in fatto delle parti risulti non controversa la detta cessazione della materia del contendere (cfr. principi affermati da Cass. 22650/2008)], valorizzandosi in particolare la circostanza per cui la presente pronuncia è assolutamente inidonea ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere (cfr. Cass. SS. UU.
1048/2000; Cass. 4167/2020).
In ordine alle spese di lite, da regolare sul principio di soccombenza virtuale, con il
CP_ riconoscimento della prestazione in corso di giudizio l' ha di fatto confermato la fondatezza della domanda, dovendosi anche valorizzare la circostanza per cui la parte resistente non ha depositato note scritte sostitutive dell'udienza dopo l'intervenuta cessazione della materia del contendere, non contestando dunque la richiesta di condanna al pagamento delle spese.
CP_ Per tale ragione le spese di lite, liquidate come da dispositivo, sono poste a carico dell'
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
CP_ dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in €. 3.290,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, con distrazione in favore di procuratori costituiti.
Si comunichi
Cosenza, 20.12.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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