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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIV, sentenza 26/02/2026, n. 3417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3417 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3417/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 24, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
AMURA MARCELLO, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17973/2025 depositato il 23/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Casamicciola Terme
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0193986 TARI 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0193987 TARI 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3163/2026 depositato il
19/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste per l'accoglimento
Resistente/Appellato: si riporta a quanto despositato in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ll sig. Ricorrente_1 ha impugnato due intimazioni di pagamento relative alla TARI per le annualità 2016 e 2017 che la società Soget S.p.A., qualificatasi concessionaria del Comune di Casamicciola Terme, gli ha notificato tramite posta elettronica certificata il 25 giugno 2025.
Le intimazioni hanno richiesto il pagamento di complessivi 741,30 euro per il 2016 e 736,51 euro per il 2017, indirizzando la richiesta sia al padre del ricorrente, Nominativo_1 , sia allo stesso Ricorrente_1
in qualità di erede. Il ricorrente ha sostenuto che tali atti sono risultati illegittimi poiché il padre è deceduto nel 2015, in epoca antecedente agli anni di imposta contestati, e pertanto non avrebbe potuto generare la pretesa tributaria che gli è stata attribuita.
Ha richiamato la normativa TARI, spiegando che il tributo grava su chi occupa o detiene gli immobili e produce rifiuti, precisando che non ha mai vissuto nell'abitazione del padre e non ha mai convissuto con lui negli anni in contestazione. Ha affermato che gli unici soggetti obbligati avrebbero dovuto essere gli effettivi residenti dell'immobile, in particolare il coniuge superstite, come previsto sia dalla disciplina TARI sia dal regolamento comunale di Casamicciola Terme, che attribuisce rilievo alla dichiarazione resa dall'occupante e ai dati anagrafici relativi ai residenti.
Ha inoltre eccepito che gli avvisi di accertamento presupposti non gli sono mai stati notificati, evidenziando che questa omissione ha compromesso l'intera sequenza procedimentale prevista dalla legge. Ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione, le quali hanno chiarito che la notifica dell'atto presupposto è un requisito indispensabile e che la sua mancanza comporta la nullità degli atti successivi, inclusa l'intimazione di pagamento. Ha sostenuto che la mancata notifica degli avvisi ha reso impossibile l'esercizio del diritto di difesa e ha determinato una nullità insanabile.
Ha poi contestato la legittimazione della Soget S.p.A. ad agire per la riscossione dei tributi locali, indicando che gli atti notificati non riportavano alcun riferimento alla convenzione o al titolo che avrebbe autorizzato la società a operare per conto del Comune. Ha fatto presente che non è stata fornita alcuna prova dell'iscrizione della società negli albi richiesti dalla normativa per i concessionari della riscossione e ha citato anche una recente pronuncia della Corte di Giustizia Tributaria di Napoli che aveva dichiarato l'assenza di legittimazione della stessa società in casi analoghi.
Infine, ha lamentato sia la decadenza del potere impositivo, poiché gli avvisi di accertamento avrebbero dovuto essere notificati entro il quinto anno successivo al dovuto, sia la prescrizione della pretesa tributaria, non essendo stati prodotti atti interruttivi tra le annualità 2016 e 2017 e le intimazioni del 2025. Ha concluso chiedendo l'annullamento degli atti e la condanna degli enti resistenti al pagamento delle spese.
La Soget S.p.A. si è costituita in giudizio e ha presentato le proprie controdeduzioni sostenendo che le argomentazioni sviluppate dal ricorrente sono risultate del tutto infondate.
Ha affermato che la pretesa erariale oggetto di contestazione è stata pienamente legittima e che gli elementi posti a fondamento delle intimazioni di pagamento hanno trovato riscontro nella normativa vigente e negli atti contenuti nel fascicolo. Ha dichiarato che le eccezioni sollevate dal contribuente non hanno avuto alcun supporto giuridico e che le ragioni addotte non hanno inciso sulla validità degli atti impugnati. La società ha precisato che le intimazioni di pagamento relative alla TARI 2016 e 2017 sono state regolarmente emesse e notificate, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia di riscossione dei tributi locali.
Ha evidenziato che il proprio operato ha rispettato la normativa e che gli atti hanno conservato piena efficacia, contestando completamente le ricostruzioni del ricorrente. Ha sostenuto che le sue deduzioni hanno dimostrato la correttezza del procedimento seguito e che la documentazione prodotta ha confermato la piena fondatezza della pretesa tributaria.
La resistente ha quindi insistito perché il giudice rigettasse integralmente il ricorso e la correlata istanza di sospensione, ritenendo che non vi fosse alcuna illegittimità negli atti emessi e che le doglianze dell'opponente non avessero avuto alcun fondamento. Ha concluso chiedendo la conferma della legittimità della propria attività e la condanna del ricorrente alle spese, depositando insieme alle controdeduzioni la procura e la documentazione rilevante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
D'all'esame della documentazione prodotta da SOGET emerge che:
a) l'avviso di accertamento relativo alla TARI 2016 è indirizzato impersonalmente agli eredi di
Nominativo_1 e presso l'ultimo domicilio (Casamicciola Indirizzo_1); nella relata di notifica si rinviene la seguente attestazione “Nell'impossibilità di effettuare la notifica degli atti di competenza ai sotto elencati destinatari deceduti, si dichiara di aver provveduto all'affissione [secondo quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 26, comma quarto, del D.P.R. 29/09/1973 n. 602, art. 60, comma 1, lett. e) del D.P.R.
29/09/1973 n. 600, e art. 65 del DPR 20/09/1973 n. 600, e Legge n.890 del 20/11/1982 e successive modificazioni] per notifica agli eredi collettivamente ed impersonalmente, non avendo rinvenuto persone idonee a ricevere l'atto nell'ultimo domicilio in vita del contribuente, e che i documenti riportati nel riepilogo di affissione sono depositati e conservati per 5 (cinque) anni presso la sede di SO.G.E.T. S.p.A.”;
b) l'avviso di accertamento relativo alla TARI 2017 è stato notificato in forma semplificato (raccomandata a/r ordinaria) mediante atto indirizzato impersonalmente agli eredi di Nominativo_1 e presso l'ultimo domicilio (Casamicciola Indirizzo_1); l'atto risulta, inoltre, ricevuto in data 1 dicembre 2022, come si evince dall'avviso di ricevimento in atti.
Le successive intimazioni, impugnate nella presente sede giudiziale, sono, invece, espressamente indirizzate al signor Ricorrente_1, nella qualità di erede del signor Nominativo_1, e presso il suo indirizzo di residenza (luogo diverso dall'ultimo domicilio del de cuius e dall'immobile oggetto di imposizione fiscale).
Va parimenti esplicitato che il signor Nominativo_1 è morto in data 20 febbraio 2015, ovvero in epoca anteriore agli anni (2016 e 2017) cui si riferiscono le intimazioni opposte.
Il ricorrente sostiene che “gli avvisi di accertamento prodromici, trattandosi nel caso di specie di annualità di imposta (2016 e 2017) successive alla morte del sig. Nominativo_1 , andavano notificati direttamente al sig. Ricorrente_1, odierno ricorrente e non agli eredi impersonalmente.
In sostanza, gli eredi rispondono delle obbligazioni tributarie solo nel momento in cui il presupposto si sia verificato anteriormente alla morte del dante causa ovvero alla morte del soggetto passivo di imposta. Nel caso di specie, il sig. Nominativo_1 è deceduto in data 20 ottobre 2015, mentre le annualità di imposta accertate sono successive (2016 e 2017).
L'ente impositore, quindi, avrebbe dovuto accertare l'omesso versamento del tributo in questione non nei confronti degli eredi del sig. Nominativo_1”. L'assunto è condivisibile.
Per le annualità successive alla morte del contribuente, il presupposto della TARI non riguarda più il de cuius, bensì chi possiede o detiene l'immobile dopo il decesso.
Il presupposto impositivo è infatti la detenzione/occupazione e non la proprietà formale;
ciò emerge dall'analisi della normativa nazionale secondo cui la TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali suscettibili di produrre rifiuti urbani (art. 1, commi 641-642, L. 147/2013).
Di conseguenza, dal giorno successivo alla morte il soggetto passivo non può più essere il defunto. Occorre dunque identificare:
· se vi è un erede che utilizza/occupa l'immobile, egli sarà individuato come esclusivo soggetto passivo TARI;
· se più coeredi mantengono il compossesso dell'immobile, tutti i coeredi, in solido, saranno individuati quali soggetti obbligati (art. 1 comma 642 L. 147/2013).
Se l'annualità TARI è successiva al decesso, il soggetto passivo non è più il defunto, ma chi detiene/occupa l'immobile dopo la morte (erede/i o altro detentore).
In tal caso l'avviso non può essere notificato “agli eredi di…” collettivamente e impersonalmente presso l'ultimo domicilio del defunto: tale modalità è ammessa dall'art. 65, comma 4, DPR 600/1973 solo per gli atti intestati al dante causa (cioè riferiti al defunto) e quindi per obbligazioni sorte in capo al de cuius (periodi ante decesso).
Per le annualità post decesso, l'atto va intestato e notificato ai soggetti passivi effettivi (gli eredi/detentori individuati), personalmente e nominativamente nei rispettivi domicili
Da quanto sopra evidenziato deriva la nullità delle notifiche degli avvisi di accertamento presupposti alle impugnate intimazioni di pagamento, atteso che l'emissione e la notifica degli stessi, afferendo ad annualità successive alla morte dell'originario contribuente, avrebbe imposto la preventiva individuazione dei nuovi soggetti aventi la disponibilità materiale dell'immobile.
La modalità di notifica concretamente utilizzata (atto indirizzato collettivamente ed impersonalmente a tutti gli eredi presso l'ultimo domicilio del de cuius) afferisce alla diversa ipotesi in cui l'imposta sia maturata in capo al de cuius (sicchè il debito tributario Banca_1 un debito ereditario) e l'accertamento intervenga successivamente alla morte dello stesso;
trattasi, con tutta evidenza, di fattispecie diversa da quella sopra delineata che, di contro, avrebbe imposto la notifica dell'avviso di accertamento direttamente nei confronti del ricorrente presso il suo domicilio fiscale/residente nonché la specifica individuazione del presupposto d'imposta, ovvero il possesso/detenzione dell'immobile nell'annualità di riferimento.
L'assenza di una valida attività di accertamento dell'imposta nei confronti del ricorrente determina l'invalidità derivata degli atti impugnati e la loro caducazione, con conseguente declaratoria di decadenza dal potere di accertamento dei tributi in oggetti nei confronti dello stesso.
Le spese di lite seguono la soccombenza della resistente e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli così provvede:
1) accoglie il ricorso, annulla gli atti impugnati e dichiara la resistente Soget S.p.A. decaduta dal potere di accertamento delle imposte ivi indicate;
2) condanna Soget S.p.A. alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente che si liquidano in euro 500,00 per onorari, oltre rimborso spese esenti, rimborso forfettario per spese generali, iva e cassa, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in NAPOLI, lì 18 febbraio 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
(dott. Marcello Amura)
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 24, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
AMURA MARCELLO, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17973/2025 depositato il 23/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Casamicciola Terme
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0193986 TARI 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0193987 TARI 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3163/2026 depositato il
19/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste per l'accoglimento
Resistente/Appellato: si riporta a quanto despositato in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ll sig. Ricorrente_1 ha impugnato due intimazioni di pagamento relative alla TARI per le annualità 2016 e 2017 che la società Soget S.p.A., qualificatasi concessionaria del Comune di Casamicciola Terme, gli ha notificato tramite posta elettronica certificata il 25 giugno 2025.
Le intimazioni hanno richiesto il pagamento di complessivi 741,30 euro per il 2016 e 736,51 euro per il 2017, indirizzando la richiesta sia al padre del ricorrente, Nominativo_1 , sia allo stesso Ricorrente_1
in qualità di erede. Il ricorrente ha sostenuto che tali atti sono risultati illegittimi poiché il padre è deceduto nel 2015, in epoca antecedente agli anni di imposta contestati, e pertanto non avrebbe potuto generare la pretesa tributaria che gli è stata attribuita.
Ha richiamato la normativa TARI, spiegando che il tributo grava su chi occupa o detiene gli immobili e produce rifiuti, precisando che non ha mai vissuto nell'abitazione del padre e non ha mai convissuto con lui negli anni in contestazione. Ha affermato che gli unici soggetti obbligati avrebbero dovuto essere gli effettivi residenti dell'immobile, in particolare il coniuge superstite, come previsto sia dalla disciplina TARI sia dal regolamento comunale di Casamicciola Terme, che attribuisce rilievo alla dichiarazione resa dall'occupante e ai dati anagrafici relativi ai residenti.
Ha inoltre eccepito che gli avvisi di accertamento presupposti non gli sono mai stati notificati, evidenziando che questa omissione ha compromesso l'intera sequenza procedimentale prevista dalla legge. Ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione, le quali hanno chiarito che la notifica dell'atto presupposto è un requisito indispensabile e che la sua mancanza comporta la nullità degli atti successivi, inclusa l'intimazione di pagamento. Ha sostenuto che la mancata notifica degli avvisi ha reso impossibile l'esercizio del diritto di difesa e ha determinato una nullità insanabile.
Ha poi contestato la legittimazione della Soget S.p.A. ad agire per la riscossione dei tributi locali, indicando che gli atti notificati non riportavano alcun riferimento alla convenzione o al titolo che avrebbe autorizzato la società a operare per conto del Comune. Ha fatto presente che non è stata fornita alcuna prova dell'iscrizione della società negli albi richiesti dalla normativa per i concessionari della riscossione e ha citato anche una recente pronuncia della Corte di Giustizia Tributaria di Napoli che aveva dichiarato l'assenza di legittimazione della stessa società in casi analoghi.
Infine, ha lamentato sia la decadenza del potere impositivo, poiché gli avvisi di accertamento avrebbero dovuto essere notificati entro il quinto anno successivo al dovuto, sia la prescrizione della pretesa tributaria, non essendo stati prodotti atti interruttivi tra le annualità 2016 e 2017 e le intimazioni del 2025. Ha concluso chiedendo l'annullamento degli atti e la condanna degli enti resistenti al pagamento delle spese.
La Soget S.p.A. si è costituita in giudizio e ha presentato le proprie controdeduzioni sostenendo che le argomentazioni sviluppate dal ricorrente sono risultate del tutto infondate.
Ha affermato che la pretesa erariale oggetto di contestazione è stata pienamente legittima e che gli elementi posti a fondamento delle intimazioni di pagamento hanno trovato riscontro nella normativa vigente e negli atti contenuti nel fascicolo. Ha dichiarato che le eccezioni sollevate dal contribuente non hanno avuto alcun supporto giuridico e che le ragioni addotte non hanno inciso sulla validità degli atti impugnati. La società ha precisato che le intimazioni di pagamento relative alla TARI 2016 e 2017 sono state regolarmente emesse e notificate, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia di riscossione dei tributi locali.
Ha evidenziato che il proprio operato ha rispettato la normativa e che gli atti hanno conservato piena efficacia, contestando completamente le ricostruzioni del ricorrente. Ha sostenuto che le sue deduzioni hanno dimostrato la correttezza del procedimento seguito e che la documentazione prodotta ha confermato la piena fondatezza della pretesa tributaria.
La resistente ha quindi insistito perché il giudice rigettasse integralmente il ricorso e la correlata istanza di sospensione, ritenendo che non vi fosse alcuna illegittimità negli atti emessi e che le doglianze dell'opponente non avessero avuto alcun fondamento. Ha concluso chiedendo la conferma della legittimità della propria attività e la condanna del ricorrente alle spese, depositando insieme alle controdeduzioni la procura e la documentazione rilevante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
D'all'esame della documentazione prodotta da SOGET emerge che:
a) l'avviso di accertamento relativo alla TARI 2016 è indirizzato impersonalmente agli eredi di
Nominativo_1 e presso l'ultimo domicilio (Casamicciola Indirizzo_1); nella relata di notifica si rinviene la seguente attestazione “Nell'impossibilità di effettuare la notifica degli atti di competenza ai sotto elencati destinatari deceduti, si dichiara di aver provveduto all'affissione [secondo quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 26, comma quarto, del D.P.R. 29/09/1973 n. 602, art. 60, comma 1, lett. e) del D.P.R.
29/09/1973 n. 600, e art. 65 del DPR 20/09/1973 n. 600, e Legge n.890 del 20/11/1982 e successive modificazioni] per notifica agli eredi collettivamente ed impersonalmente, non avendo rinvenuto persone idonee a ricevere l'atto nell'ultimo domicilio in vita del contribuente, e che i documenti riportati nel riepilogo di affissione sono depositati e conservati per 5 (cinque) anni presso la sede di SO.G.E.T. S.p.A.”;
b) l'avviso di accertamento relativo alla TARI 2017 è stato notificato in forma semplificato (raccomandata a/r ordinaria) mediante atto indirizzato impersonalmente agli eredi di Nominativo_1 e presso l'ultimo domicilio (Casamicciola Indirizzo_1); l'atto risulta, inoltre, ricevuto in data 1 dicembre 2022, come si evince dall'avviso di ricevimento in atti.
Le successive intimazioni, impugnate nella presente sede giudiziale, sono, invece, espressamente indirizzate al signor Ricorrente_1, nella qualità di erede del signor Nominativo_1, e presso il suo indirizzo di residenza (luogo diverso dall'ultimo domicilio del de cuius e dall'immobile oggetto di imposizione fiscale).
Va parimenti esplicitato che il signor Nominativo_1 è morto in data 20 febbraio 2015, ovvero in epoca anteriore agli anni (2016 e 2017) cui si riferiscono le intimazioni opposte.
Il ricorrente sostiene che “gli avvisi di accertamento prodromici, trattandosi nel caso di specie di annualità di imposta (2016 e 2017) successive alla morte del sig. Nominativo_1 , andavano notificati direttamente al sig. Ricorrente_1, odierno ricorrente e non agli eredi impersonalmente.
In sostanza, gli eredi rispondono delle obbligazioni tributarie solo nel momento in cui il presupposto si sia verificato anteriormente alla morte del dante causa ovvero alla morte del soggetto passivo di imposta. Nel caso di specie, il sig. Nominativo_1 è deceduto in data 20 ottobre 2015, mentre le annualità di imposta accertate sono successive (2016 e 2017).
L'ente impositore, quindi, avrebbe dovuto accertare l'omesso versamento del tributo in questione non nei confronti degli eredi del sig. Nominativo_1”. L'assunto è condivisibile.
Per le annualità successive alla morte del contribuente, il presupposto della TARI non riguarda più il de cuius, bensì chi possiede o detiene l'immobile dopo il decesso.
Il presupposto impositivo è infatti la detenzione/occupazione e non la proprietà formale;
ciò emerge dall'analisi della normativa nazionale secondo cui la TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali suscettibili di produrre rifiuti urbani (art. 1, commi 641-642, L. 147/2013).
Di conseguenza, dal giorno successivo alla morte il soggetto passivo non può più essere il defunto. Occorre dunque identificare:
· se vi è un erede che utilizza/occupa l'immobile, egli sarà individuato come esclusivo soggetto passivo TARI;
· se più coeredi mantengono il compossesso dell'immobile, tutti i coeredi, in solido, saranno individuati quali soggetti obbligati (art. 1 comma 642 L. 147/2013).
Se l'annualità TARI è successiva al decesso, il soggetto passivo non è più il defunto, ma chi detiene/occupa l'immobile dopo la morte (erede/i o altro detentore).
In tal caso l'avviso non può essere notificato “agli eredi di…” collettivamente e impersonalmente presso l'ultimo domicilio del defunto: tale modalità è ammessa dall'art. 65, comma 4, DPR 600/1973 solo per gli atti intestati al dante causa (cioè riferiti al defunto) e quindi per obbligazioni sorte in capo al de cuius (periodi ante decesso).
Per le annualità post decesso, l'atto va intestato e notificato ai soggetti passivi effettivi (gli eredi/detentori individuati), personalmente e nominativamente nei rispettivi domicili
Da quanto sopra evidenziato deriva la nullità delle notifiche degli avvisi di accertamento presupposti alle impugnate intimazioni di pagamento, atteso che l'emissione e la notifica degli stessi, afferendo ad annualità successive alla morte dell'originario contribuente, avrebbe imposto la preventiva individuazione dei nuovi soggetti aventi la disponibilità materiale dell'immobile.
La modalità di notifica concretamente utilizzata (atto indirizzato collettivamente ed impersonalmente a tutti gli eredi presso l'ultimo domicilio del de cuius) afferisce alla diversa ipotesi in cui l'imposta sia maturata in capo al de cuius (sicchè il debito tributario Banca_1 un debito ereditario) e l'accertamento intervenga successivamente alla morte dello stesso;
trattasi, con tutta evidenza, di fattispecie diversa da quella sopra delineata che, di contro, avrebbe imposto la notifica dell'avviso di accertamento direttamente nei confronti del ricorrente presso il suo domicilio fiscale/residente nonché la specifica individuazione del presupposto d'imposta, ovvero il possesso/detenzione dell'immobile nell'annualità di riferimento.
L'assenza di una valida attività di accertamento dell'imposta nei confronti del ricorrente determina l'invalidità derivata degli atti impugnati e la loro caducazione, con conseguente declaratoria di decadenza dal potere di accertamento dei tributi in oggetti nei confronti dello stesso.
Le spese di lite seguono la soccombenza della resistente e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli così provvede:
1) accoglie il ricorso, annulla gli atti impugnati e dichiara la resistente Soget S.p.A. decaduta dal potere di accertamento delle imposte ivi indicate;
2) condanna Soget S.p.A. alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente che si liquidano in euro 500,00 per onorari, oltre rimborso spese esenti, rimborso forfettario per spese generali, iva e cassa, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in NAPOLI, lì 18 febbraio 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
(dott. Marcello Amura)