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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 23/01/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2269/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sandra Moselli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
dopo il deposito di note scritte nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2269/2021 promossa da:
(CF. ) Parte_1 C.F._1
(CF. ) Parte_2 C.F._2 difesi dall'avv. MAGARELLI MICHELE MARCELLO
ATTORI contro
(C.F. ) - contumace CP_1 C.F._3
CONVENUTI
OGGETTO: Usucapione
CONCLUSIONI: come in atti
:
Motivi della decisione
e hanno chiesto di accertare l'intervenuto acquisto per Parte_1 Parte_2
usucapione della proprietà dell'immobile in Molfetta alla via Giacomo dei Medici n.c. 12, riportato in
NCEU di Bari al fg. 55, particella n. 2612, subalterno 11, piano primo, zona censuaria 1, categoria A/4, classe 4, vani 2.
Hanno sostenuto le seguenti circostanze:
pagina 1 di 3 - che in data 3 settembre 1999 acquistavano dai signori e , per Persona_1 Persona_2
atto del Notaio dottoressa un immobile posto in abitato di Molfetta alla Controparte_2
via Giacono Dei Medici n.c. 12, riportato in NCEU al fg. 55, particella n. 2612, subalterno 12;
- che attiguo al predetto immobile ve ne è un altro, di poco più di 52 mq., riportato in catasto al fg. 55, particella n. 2612, subalterno 11, intestato a tale , abbandonato da decenni e CP_1
detenuto prima dai dante causa degli odierni attori e, dal momento dell'acquisto dell'immobile di cui al precedente punto, dagli attori stessi;
- che sin dal 1999, hanno occupato l'immobile provvedendo a porre una serratura, di cui posseggono le chiavi ed hanno pacificamente goduto dell'immobile in via esclusiva e, fin dalla occupazione dello stesso, hanno inoltre sempre pagato per intero le spese di condominio ed hanno regolarmente effettuato i lavori di manutenzione, quali, per esempio, imbiancatura delle pareti, sostituzione della porta d'ingresso, lavori di messa in sicurezza di una tavoletta del balcone pertinenziale all'immobile.
non si è costituita in giudizio. CP_1
***
Ciò premesso, la domanda è infondata e non può trovare accoglimento.
Preliminarmente occorre rilevare che nei giudizi di usucapione occorre procedere ad un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo con pronuncia del 30.8.2007; ciò impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento - anche sul piano probatorio – della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale (cfr. Cass. n. 20539 del 30/08/2017).
Nel caso in esame non vi è prova della sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie dell'acquisto del diritto di proprietà per usucapione, cioè il possesso, pacifico ed ininterrotto, del bene cum animo domini et rem sibi habendi per la durata stabilita dalla legge (artt. 1158 e 1140 c.c.).
I testi escussi non hanno fornito delle dichiarazioni precise sul decorso del termine ventennale necessario per usucapire il bene.
Il teste ha dichiarato di poter riferire le circostanze accadute a partire dal 2013 poiché a Testimone_1
tale data veniva contattato, nella sua qualità di imprenditore edile, per ristrutturare l'immobile di proprietà degli attori. Il teste, comunque, dichiara che nel 2013 ebbe modo di conoscere la convenuta pagina 2 di 3 che venne ad abitare nell'unità immobiliare di cui si chiede l'usucapione anche solo per una settimana ma in quella circostanza la convenuta richiedeva di realizzare alcuni interventi nello stesso appartamento.
Anche il teste riferisce di circostanze successive al 2000 , ma non sa ricordare Testimone_2
precisamente la data in cui furono eseguiti dei lavori da parte dell'attore, non sa riferire precisamente la data in cui è stata cambiata la porta dell'appartamento e non ricorda neanche l'anno in cui furono imbiancate le pereti.
Entrambi i testimoni affermano che l'abitazione della convenuta era comunque un'abitazione abbandonata circostanza che denota un mancato utilizzo e quindi anche un mancato possesso da parte degli attori.
L'istruttoria orale, quindi, non ha dimostrato la disponibilità del bene per il tempo necessario all'usucapione.
Per le ragioni indicate, in definitiva, la domanda deve essere respinta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2269/2021
, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda;
- nulla sulle spese.
Trani, 23 gennaio 2025
Il Giudice
Sandra Moselli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sandra Moselli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
dopo il deposito di note scritte nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2269/2021 promossa da:
(CF. ) Parte_1 C.F._1
(CF. ) Parte_2 C.F._2 difesi dall'avv. MAGARELLI MICHELE MARCELLO
ATTORI contro
(C.F. ) - contumace CP_1 C.F._3
CONVENUTI
OGGETTO: Usucapione
CONCLUSIONI: come in atti
:
Motivi della decisione
e hanno chiesto di accertare l'intervenuto acquisto per Parte_1 Parte_2
usucapione della proprietà dell'immobile in Molfetta alla via Giacomo dei Medici n.c. 12, riportato in
NCEU di Bari al fg. 55, particella n. 2612, subalterno 11, piano primo, zona censuaria 1, categoria A/4, classe 4, vani 2.
Hanno sostenuto le seguenti circostanze:
pagina 1 di 3 - che in data 3 settembre 1999 acquistavano dai signori e , per Persona_1 Persona_2
atto del Notaio dottoressa un immobile posto in abitato di Molfetta alla Controparte_2
via Giacono Dei Medici n.c. 12, riportato in NCEU al fg. 55, particella n. 2612, subalterno 12;
- che attiguo al predetto immobile ve ne è un altro, di poco più di 52 mq., riportato in catasto al fg. 55, particella n. 2612, subalterno 11, intestato a tale , abbandonato da decenni e CP_1
detenuto prima dai dante causa degli odierni attori e, dal momento dell'acquisto dell'immobile di cui al precedente punto, dagli attori stessi;
- che sin dal 1999, hanno occupato l'immobile provvedendo a porre una serratura, di cui posseggono le chiavi ed hanno pacificamente goduto dell'immobile in via esclusiva e, fin dalla occupazione dello stesso, hanno inoltre sempre pagato per intero le spese di condominio ed hanno regolarmente effettuato i lavori di manutenzione, quali, per esempio, imbiancatura delle pareti, sostituzione della porta d'ingresso, lavori di messa in sicurezza di una tavoletta del balcone pertinenziale all'immobile.
non si è costituita in giudizio. CP_1
***
Ciò premesso, la domanda è infondata e non può trovare accoglimento.
Preliminarmente occorre rilevare che nei giudizi di usucapione occorre procedere ad un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo con pronuncia del 30.8.2007; ciò impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento - anche sul piano probatorio – della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale (cfr. Cass. n. 20539 del 30/08/2017).
Nel caso in esame non vi è prova della sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie dell'acquisto del diritto di proprietà per usucapione, cioè il possesso, pacifico ed ininterrotto, del bene cum animo domini et rem sibi habendi per la durata stabilita dalla legge (artt. 1158 e 1140 c.c.).
I testi escussi non hanno fornito delle dichiarazioni precise sul decorso del termine ventennale necessario per usucapire il bene.
Il teste ha dichiarato di poter riferire le circostanze accadute a partire dal 2013 poiché a Testimone_1
tale data veniva contattato, nella sua qualità di imprenditore edile, per ristrutturare l'immobile di proprietà degli attori. Il teste, comunque, dichiara che nel 2013 ebbe modo di conoscere la convenuta pagina 2 di 3 che venne ad abitare nell'unità immobiliare di cui si chiede l'usucapione anche solo per una settimana ma in quella circostanza la convenuta richiedeva di realizzare alcuni interventi nello stesso appartamento.
Anche il teste riferisce di circostanze successive al 2000 , ma non sa ricordare Testimone_2
precisamente la data in cui furono eseguiti dei lavori da parte dell'attore, non sa riferire precisamente la data in cui è stata cambiata la porta dell'appartamento e non ricorda neanche l'anno in cui furono imbiancate le pereti.
Entrambi i testimoni affermano che l'abitazione della convenuta era comunque un'abitazione abbandonata circostanza che denota un mancato utilizzo e quindi anche un mancato possesso da parte degli attori.
L'istruttoria orale, quindi, non ha dimostrato la disponibilità del bene per il tempo necessario all'usucapione.
Per le ragioni indicate, in definitiva, la domanda deve essere respinta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2269/2021
, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda;
- nulla sulle spese.
Trani, 23 gennaio 2025
Il Giudice
Sandra Moselli
pagina 3 di 3