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Sentenza 13 giugno 2024
Sentenza 13 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/06/2024, n. 23742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23742 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AN ET AN natcx il 30/11/1993 avverso la sentenza del 18/10/2023 della CORTE di APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini ha concluso chiedendo l'inammissibilità. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Bologna confermava la condanna della ricorrente per il reato di ricettazione di un assegno provento di furto. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: Penale Sent. Sez. 2 Num. 23742 Anno 2024 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 07/05/2024 2.1. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle dichiarazioni ricognitive che sarebbero incerte, non attendibili e non confortate da elementi esterni al dichiarato;
2.2. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall'art. 648, comma 4, cod. proc. pen., tenuto conto dell'esiguo valore economico del "documento- assegno". CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1.11 primo motivo di ricorso non supera la soglia di ammissibilità in quanto si risolve nella richiesta di rivalutare la capacità dimostrativa delle prove, attività non compresa nel perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità. In materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione si riafferma che la Corte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di "merito" in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate devono essere allegate - o indicate - in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965). Nel caso in esame la Corte di appello confermava la capacità dimostrativa delle dichiarazioni ricognitive con motivazione accurata e persuasiva. Veniva infatti rilevato che nel corso del dibattimento la persona offesa riconosceva con un grado di certezza del 99% (affermazione contenuta in entrambe le sentenze di merito) la persona che le aveva fornito l'assegno; le incertezze venivano giustificate con il tempo trascorso tra la dichiarazione ricognitiva ed il tempo della commissione del reato;
l'attendibilità della identificazione veniva confermata dal fatto che il codice fiscale fornito dalla persona che aveva consegnato l'assegno corrispondeva a quello dell'imputata, come si evinceva dal verbale di udienza del 17 gennaio 2020. La motivazione non si presta, pertanto, ad alcuna censura in questa sede. 1.2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il collegio riafferma che non è configurabile la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità con riferimento al delitto di ricettazione avente ad oggetto assegni in bianco e documenti, poiché il valore da considerare per la valutazione del danno non è quello dello stampato, ma quello, non determinabile, derivante dalla sua potenziale utilizzabilità (Sez. 2, n. 24075 del 04/02/2015, Dicecca, Rv. 264115; Sez. 2, n. 14 del 09/10/1992 Ud., dep. 1993, Tonicello, Rv. 192644 - 01). Peraltro la Corte di appello, con motivazione ineccepibile, escludeva non solo che il bene ricettato fosse di esiguo valore, ma anche la tenuità della condotta di ricettazione 2 contestata, ritenendola complessivamente grave e sicuramente ostativa al riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 648, comma 4 cod. pen.. E' infatti consolidato il principio secondo cui in tema di ricettazione, il valore del bene è un elemento concorrente solo in via sussidiaria ai fini della valutazione dell'attenuante speciale della particolare tenuità del fatto, nel senso che, se esso "non" è esiguo, la tenuità deve essere sempre esclusa, mentre, se è accertata la lieve consistenza economica del bene ricettato, "può" verificarsi la sussistenza degli ulteriori parametri di apprezzamento della circostanza desumibili all'art. 133 cod. pen., inerenti al profilo obbiettivo del fatto (l'entità del profitto) e a quello soggettivo delta capacità a delinquere dell'agente (tra le altre: Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv. 283340 - 01). Anche in questo caso la motivazione non si presta ad alcuna censura. 3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 7 maggio 2024 L'estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini ha concluso chiedendo l'inammissibilità. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Bologna confermava la condanna della ricorrente per il reato di ricettazione di un assegno provento di furto. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: Penale Sent. Sez. 2 Num. 23742 Anno 2024 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 07/05/2024 2.1. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle dichiarazioni ricognitive che sarebbero incerte, non attendibili e non confortate da elementi esterni al dichiarato;
2.2. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall'art. 648, comma 4, cod. proc. pen., tenuto conto dell'esiguo valore economico del "documento- assegno". CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1.11 primo motivo di ricorso non supera la soglia di ammissibilità in quanto si risolve nella richiesta di rivalutare la capacità dimostrativa delle prove, attività non compresa nel perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità. In materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione si riafferma che la Corte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di "merito" in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate devono essere allegate - o indicate - in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965). Nel caso in esame la Corte di appello confermava la capacità dimostrativa delle dichiarazioni ricognitive con motivazione accurata e persuasiva. Veniva infatti rilevato che nel corso del dibattimento la persona offesa riconosceva con un grado di certezza del 99% (affermazione contenuta in entrambe le sentenze di merito) la persona che le aveva fornito l'assegno; le incertezze venivano giustificate con il tempo trascorso tra la dichiarazione ricognitiva ed il tempo della commissione del reato;
l'attendibilità della identificazione veniva confermata dal fatto che il codice fiscale fornito dalla persona che aveva consegnato l'assegno corrispondeva a quello dell'imputata, come si evinceva dal verbale di udienza del 17 gennaio 2020. La motivazione non si presta, pertanto, ad alcuna censura in questa sede. 1.2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il collegio riafferma che non è configurabile la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità con riferimento al delitto di ricettazione avente ad oggetto assegni in bianco e documenti, poiché il valore da considerare per la valutazione del danno non è quello dello stampato, ma quello, non determinabile, derivante dalla sua potenziale utilizzabilità (Sez. 2, n. 24075 del 04/02/2015, Dicecca, Rv. 264115; Sez. 2, n. 14 del 09/10/1992 Ud., dep. 1993, Tonicello, Rv. 192644 - 01). Peraltro la Corte di appello, con motivazione ineccepibile, escludeva non solo che il bene ricettato fosse di esiguo valore, ma anche la tenuità della condotta di ricettazione 2 contestata, ritenendola complessivamente grave e sicuramente ostativa al riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 648, comma 4 cod. pen.. E' infatti consolidato il principio secondo cui in tema di ricettazione, il valore del bene è un elemento concorrente solo in via sussidiaria ai fini della valutazione dell'attenuante speciale della particolare tenuità del fatto, nel senso che, se esso "non" è esiguo, la tenuità deve essere sempre esclusa, mentre, se è accertata la lieve consistenza economica del bene ricettato, "può" verificarsi la sussistenza degli ulteriori parametri di apprezzamento della circostanza desumibili all'art. 133 cod. pen., inerenti al profilo obbiettivo del fatto (l'entità del profitto) e a quello soggettivo delta capacità a delinquere dell'agente (tra le altre: Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv. 283340 - 01). Anche in questo caso la motivazione non si presta ad alcuna censura. 3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 7 maggio 2024 L'estensore Il Presidente