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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/10/2025, n. 4141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4141 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del la Giudice dott.ssa IA TI, nella causa iscritta al N. 11884 del 2023 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
Con le avv.te AN ANGELA MARIA e AN STEFANIA ricorrente
CONTRO
Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro-
[...]
tempore, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417-bis c.p.c., dal funzionario Dott.ssa
NUCERA DOMENICA resistente
Controparte_2
[...]
[...] convenuti contumaci
Avente ad oggetto: Altre ipotesi all'udienza di trattazione scritta del 06/10/2025 ha pronunziato
SENTENZA
Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara la contumacia dell;
del Controparte_3
e del Controparte_2 [...]
; Controparte_2
condanna l Controparte_1
al pagamento in favore del ricorrente dell'indennità prevista in favore
[...]
1 degli operai a tempo indeterminato dall'art. 11, lettera c, del contratto integrativo regionale del 2001 (nella misura di euro 3,87 mensili) e dall'art. 4 del contratto integrativo di cui all'allegato A della deliberazione n. 387 adottata dalla Giunta regionale della Regione Siciliana il 19 ottobre 2018 (nella misura di Euro 4,00 mensili), maturate dal 27/10/2018 e sino alla data di deposito del ricorso (04/10/2023), calcolate considerando le relative indennità mensili (corrispondenti ai mesi effettivamente lavorati) per ogni anno di permanenza nelle graduatorie fino ad un massimo di 16anni
(conteggiando, ai fini di tale limite, anche le “annualità prescritte”); condanna l Controparte_1
al pagamento delle spese processuali, che liquida in €. 2.000,00, oltre
[...] rimborso spese generali, IVA e C.P.A. con distrazione in favore delle Avv.te AN
ST e AN AN RI, nella qualità di procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione premesso che con ricorso depositato il 04/10/2023 il ricorrente in epigrafe - lavoratore forestale a tempo determinato - conveniva in giudizio l
[...]
, l Controparte_1 [...]
, il Controparte_2 Controparte_2
e il , chiedendo
[...] Controparte_2 la condanna al pagamento dell'indennità professionale mensile riconosciuta in favore degli omologhi operai a tempo indeterminato prima dall'art. 11 del contratto integrativo regionale del 27 aprile 2001 (integrativo del CCNL di settore) e poi dall'art. 4 del successivo contratto approvato nel 2018 sulla base dell'anzianità di servizio;
la condanna al pagamento degli scatti biennali di anzianità previsto dagli artt. 39 e 41 del
CCNL 2006 di settore;
nonché la declaratoria del carattere abusivo della reiterazione dei contratti a tempo determinato stipulati, con conseguente condanna degli Assessorati convenuti al risarcimento del cd. danno comunitario.
A sostegno delle superiori pretese il ricorrente, lavoratore forestale di cui alla L.R.
16/1996, denunciava la disparità di trattamento, rilevante ai sensi della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva n.
1999/70/CE, rispetto ai lavoratori che svolgono lo stesso lavoro a tempo indeterminato;
- premesso che, ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l Controparte_1
, che, preliminarmente, eccepiva la prescrizione quinquennale dei crediti
[...]
e, nel merito, contestava la fondatezza del ricorso, del quale ne chiedeva il rigetto.
Non si costituivano in giudizio, invece, l , Controparte_2
il Controparte_4
[...
[...] , benché ritualmente citati, sicché ne va
[...]
dichiarata la contumacia.
-premesso che, in assenza di attività istruttoria, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc del 06/10/2025 la causa veniva decisa;
- rilevato che il ricorso merita parziale accoglimento per le argomentazioni che seguono;
- rilevato che, quanto alla pretesa concernente l'indennità professionale, essa va ritenuta fondata per le ragioni già espresse da questo stesso Tribunale, anche in diversa composizione (cfr., fra le altre, sentenza n. 2347/2022 del 1° luglio 2022: “Venendo al merito, deve ritenersi illegittima la mancata corresponsione ai ricorrenti di alcuna indennità o retribuzione derivante dall'anzianità di servizio, con particolare riferimento a quella prevista per i lavoratori comparabili. Ed invero, la disciplina nazionale del contratto a termine va letta alla luce della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, relativa all'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato siglato da CES, UNICE e CEEP, che fissa i principi e le regole fondamentali che gli stati membri dell'Unione Europea sono tenuti a osservare ai fini della corretta regolamentazione di tale forma di lavoro flessibile e che è finalizzato a migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato prestato sul territorio dell'Unione. La direttiva in esame è stata recepita dallo stato italiano con il d.lgs. n. 368/2001, poi modificato dalla l. n. 247/2007 e, da ultimo, dal d.lgs. n.
81/2015; peraltro, con riferimento specifico al settore dell'impiego a tempo determinato presso pubbliche amministrazioni, occorre far riferimento anche alle disposizioni contenute nel decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165. Un particolare peso specifico è stato riconosciuto al principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato, di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro, che così dispone: “per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”. Inoltre, il comma 4 della clausola in esame stabilisce che “i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”. Sul versante nazionale, l'art. 6 del d.lgs.
n. 368/2001 - “principio di non discriminazione” – ha stabilito che “al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spettano le ferie e la gratifica natalizia o la tredicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto e ogni altro trattamento in atto nell'impresa per i lavoratori a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva (…) sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine”. In materia di trattamenti discriminatori tra lavoratori a tempo determinano e non, si è pronunciata la Corte di Giustizia, tra l'altro, con la sentenza 22 dicembre 2010, procedimento riuniti C 444/09 e C 456/09, ove è stato affermato che “tenuto conto dell'importanza del principio della parità di trattamento e del
3 divieto di discriminazione, che fanno parte dei principi generali del diritto comunitario, alle disposizioni previste dalla direttiva 1999/70 e dall'accordo quadro al fine di garantire ai lavoratori a tempo determinato di beneficiare degli stessi vantaggi riservati ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili, a meno che un trattamento differenziato non si giustifichi per ragioni oggettive, dev'essere riconosciuta una portata generale, in quanto costituiscono norme di diritto sociale dell'Unione di particolare importanza, di cui ogni lavoratore deve usufruire in quanto prescrizioni minime di tutela”. Nella medesima pronuncia, la Corte ha precisato che “risulta da una giurisprudenza costante che, in tutti i casi in cui disposizioni di una direttiva appaiano, dal punto di vista sostanziale, incondizionate e sufficientemente precise, tali disposizioni possono essere invocate dai singoli nei confronti dello Stato, anche in qualità di datore di lavoro”. La clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva
1999/70/CE, è stata più volte interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C- 307/05, Del 8.9.2011, causa C-177/10 SA Santana); b) il principio di Persona_1 non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (Del
ER ON, cit., punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C-
177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi) (cfr. per tale ricostruzione
Cass. civ., sez. lav., ord. 22 maggio 2020, n. 9491). Non v'è dubbio, peraltro, che la disciplina dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE possa applicarsi anche in ipotesi, quale
4 è quella che ci occupa, in cui il reclutamento di personale a tempo determinato risponda anche legalmente a esigenze di politica sociale e occupazionale. In una fattispecie analoga a quella odierna, in tema di progetti di pubblica utilità realizzati dagli enti locali avvalendosi dei lavoratori socialmente utili ex l. r. n. 85/1995 (le cui assunzioni erano caratterizzate da esigenze socio-occupazionali, come, del resto, avvenuto nel caso dei rapporti di lavoro instaurati con i lavoratori forestali a termine, secondo il modello delineato dalla l. r. n. 16/1996), la Suprema
Corte ha affermato l'applicabilità dell'accordo quadro sul lavoro a termine posto che “la qualificazione normativa di tale rapporto speciale, avente matrice assistenziale e componente formativa, non esclude che in concreto il rapporto possa avere le caratteristiche di un ordinario rapporto di lavoro subordinato (…) e, ai fini della qualificazione come rapporto di lavoro prestato di fatto alle dipendenze di una pubblica Amministrazione, rileva che il lavoratore risulti effettivamente inserito nella organizzazione pubblicistica e adibito ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'Amministrazione, non rilevando in senso contrario l'assenza di un atto formale di nomina, né che si tratti di un rapporto a termine, e neppure che il rapporto sia affetto da nullità per violazione delle norme imperative sul divieto di nuove assunzioni” (Cass. civ., sez. lav., 27.10.2017, n. 25673). I ricorrenti non hanno mai ricevuto alcun tipo di compenso fondato sull'anzianità di servizio, atteso che il riconoscimento dell'anzianità di servizio, nel settore dei lavoratori forestali – impiegati e operai – spetta solamente a coloro che vengono assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato. L'accordo quadro sul lavoro a termine ammette la possibilità che i lavoratori a tempo determinato vengano trattati in maniera meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili solamente nell'ipotesi in cui sussistano “ragioni oggettive” che giustifichino la disparità di trattamento. Nella specie, tuttavia, non appaiono costituire “ragioni oggettive” quelle menzionate dall'Amministrazione resistente, che le ha indicate nelle modalità di assunzione e, per alcuni ricorrenti, in una non precisa corrispondenza tra il profilo di appartenenza e uno dei profili stabiliti per i dipendenti a tempo indeterminato. Ed invero, la legislazione regionale recante la disciplina della materia non prevedono alcuna peculiarità nel rapporto dei lavoratori a tempo determinato (se non la mera temporaneità del rapporto) né, tantomeno, impongono a questi ultimi di rendere la prestazione lavorativa con modalità differenti da quelle dei lavoratori a tempo indeterminato. Inoltre, le declaratorie contenute nel CCNL non operano alcuna distinzione in base alla natura temporanea del rapporto;
e infatti: - ai sensi dell'art. 35 del CCNL 2006 (cfr. doc. 2), “gli impiegati forestali si classificano in sei livelli. Nell'ambito di ciascun livello ai dipendenti sono attribuite le mansioni riportate nelle singole declaratorie. 6° Livello – par. 152: appartengono a questo livello gli impiegati che, non investiti dei poteri e delle incombenze proprie del dirigente, collaborano direttamente con il dirigente o con il datore di lavoro o con chi dallo stesso preposto, alla organizzazione e gestione generale, tecnica e/o amministrativa dell'azienda o di settori operativi della stessa, con autonomia e potere di iniziativa. Profili esemplificativi: Direttori tecnici, amministrativi, ed altre figure con analoghe caratteristiche e funzioni, analista CED o
5 responsabile servizio CED, responsabili di progetto e/o della realizzazione dei lavori. 5° Livello – par. 133: appartengono a questo livello gli impiegati che, in base alle direttive del datore di lavoro o di un superiore provvedono, con relativo potere di iniziativa, alla gestione tecnica e/o amministrativa dell'azienda o di parte di essa, con corrispondente responsabilità. Profili esemplificativi: programmatore CED, responsabile dell'ufficio tecnico e/o amministrativo, responsabile tecnico o amministrativo di cantiere, addetto alla progettazione. 4° livello – par.
122: appartengono a questo livello gli impiegati che, in esecuzione delle disposizioni loro impartite, con relativo potere di iniziativa operativa, esplicano mansioni del ramo tecnico o amministrativo in relazione alla loro specifica competenza professionale. Profili esemplificativi: contabili, impiegati amministrativi, disegnatori tecnici, assistenti di progetto o di cantiere, operatore CED. 3° Livello par. 115: appartengono a questo livello gli impiegati che, sotto la guida del datore di lavoro o di impiegati del livello superiore, eseguono, secondo le disposizioni ricevute, mansioni tecniche e/o amministrative. Profili esemplificativi: addetti ai servizi amministrativi e tecnici, terminalisti CED addetti all'inserimento dati, magazzinieri con tenuta dei libri di carico e scarico e con responsabilità delle merci e degli attrezzi. 2° Livello – par. 108: appartengono a questo livello gli impiegati che esplicano mansioni esecutive non richiedenti una particolare preparazione tecnica e/o amministrativa. Profili esemplificativi: addetti a mansioni di segreteria, stenografi, dattilografi- terminalisti, addetti alle spedizioni. 1° livello – par. 100: appartengono a questo livello gli impiegati che svolgono mansioni esecutive proprie della qualifica”. Nella previsione contrattuale recante la classificazione degli operai (art. 49 del CCNL 2006), invece, si stabilisce che “ai fini dell'applicazione del presente contratto gli operai vengono classificati nei seguenti livelli: 5° Livello/Specializzati Super/Parametro 123: per operai specializzati super si intendono quegli operai che, in possesso di specifici titoli professionali e delle patenti necessarie svolgono, con conoscenze tecnico-pratiche e competenza professionale acquisita anche con esperienza azienda, attività complesse e di rilevante specializzazione. Profili esemplificativi: responsabili di vivaio;
operatori di macchine complesse per il livellamento e il movimento-terra o di altre macchine a tecnologia elevata, manovratori di teleferiche e gru a cavo;
falegnami, carpentieri, idraulici ed elettricisti impiantisti;
autisti di autotreni ed autoarticolati. 4°
Livello/Operai specializzati/Parametro 116: per operai specializzati si intendono quegli operai che, in possesso o non di titoli rilasciati da scuole professionali, svolgono con conoscenze tecnico pratiche e capacità, lavori complessi che richiedono esperienza e professionalità. Profili esemplificativi: operatori di attrezzature meccaniche specifiche per il miglioramento e l'utilizzazione del patrimonio forestale e per le sistemazioni idraulicoforestali;
meccanici; innestatori, potatori;
reparatori ed irroratori di prodotti antiparassitari, diserbanti e fitopatologici;
vivaisti specializzati;
raccoglitori-selezionatori di semi forestali;
muratori specializzati;
addetti all'allevamento di bestiame e di selvaggina;
motoseghisti addetti al tagli di selezione;
addetti alla salvaguardia di patrimoni silvo-pastorali. 3° Livello/Operai qualificati super/Parametro 111: per operai qualificati super si intendono quegli operai in possesso delle
6 conoscenze e capacità professionali dell'operaio qualificato che, in possesso o non di titoli rilasciati da scuole professionali, siano in grado di svolgere mansioni polivalenti e tali da permettere loro di gestire singoli processi produttivi e/o di lavorazione. Profili esemplificativi: estrattori di sughero;
vivaisti qualificati con comprovata esperienza professionale;
conduttori di macchine per la prima lavorazione del legno (…); muratori, ferraioli e falegnami qualificati con comprovata esperienza professionale;
addetti alla costruzione di opere di sistemazione idraulico- forestale a tecnologie di bioingegneria;
allevatori e conduttori di animali da soma (…). 2°
Livello/Operai qualificati/Parametro 108: per operai qualificati si intendono quegli operai che, in possesso o non di titoli rilasciati da scuole professionali, svolgono, con un certo grado di conoscenze tecnico-pratiche e di capacità professionali, compiti esecutivi variabili. Profili esemplificativi: conduttori di macchine ed attrezzature agricole o forestali semplici e/o semoventi;
addetti alle utilizzazioni forestali (…); selezionatori, preparatori ed imballatori di piantine forestali;
addetti agli impianti di irrigazione nei vivai e aiuto-vivaisti; muratori, ferraioli e falegnami qualificati;
conduttori di veicoli a trazione animale;
addetti alla realizzazione di semenzai e piantonai;
addetti alla realizzazione di opere sussidiarie (…). 1° Livello/Operai comuni/Parametro 100: per operai comuni si intendono quegli operai che, non in possesso di particolari conoscenze o requisiti tecnico-operativi, svolgono lavori generici e semplici nonché tutte le altre attività che non possono essere ricomprese nei livelli superiori. Profili esemplificativi: addetti alla zappatura, vangature, spicconature per la preparazione del terreno, sarchiature, zappettature, modeste opere sussidiare, estirpazione delle vegetazioni infestanti, semina e messa a dimora delle piantine e lavori di manovalanza per semplici opere di presidio
(…), carico e scarico da automezzi, riceppatura, sramatura ed esbosco senza uso di mezzi meccanici”. Le declaratorie sopra trascritte dimostrano che le mansioni cui adibire il personale forestale, impiegato od operaio, a tempo determinato o meno, dipendono esclusivamente dal livello posseduto, e non certamente dalla temporaneità (o meno) del singolo contratto di lavoro.
Neppure la contrattazione regionale ha previsto la benché minima differenziazione tra personale a tempo determinato e non, limitandosi a introdurre il riconoscimento dell'indennità legata all'anzianità di inserimento per i soli operai a tempo indeterminato. Osserva il giudicante che non risulta essere stato specificamente contestato dall'Amministrazione resistente lo svolgimento da parte di ciascuno dei ricorrenti – tutti operai forestali a tempo determinato - delle mansioni dedotte in ricorso, né che dette mansioni vengano svolte anche da alcuni operai a tempo indeterminato. Risulta, quindi, provato che la prestazione richiesta ed esigibile dal personale forestale precario, come i ricorrenti, è assolutamente identica a quella prestata dai dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, con l'unica differenza che i primi non svolgono la prestazione come i secondi per tutti i giorni dell'anno, circostanza che, tuttavia, per giurisprudenza costante europea ed interna non costituisce di per sé ragione oggettiva che legittimerebbe da differenziazione. La Corte d'Appello di Catania, con sentenza prodotta in atti, che si condivide e richiama anche ex art. 118 disp att. c.p.c., si è recentemente espressa su una
7 questione assolutamente identica affermando a chiare lettere che “emerge quindi nitidamente che gli operai addetti al servizio antincendio, oltre a essere per certo adibiti ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'Amministrazione forestale, con pieno inserimento nella relativa organizzazione pubblicistica, svolgono mansioni che non sono qualitativamente diverse da quelle degli operai a tempo indeterminato addetti al mantenimento del patrimonio forestale e sono soggetti ad una disciplina unitaria, non solo legislativa, ma anche contrattual-collettiva, rappresentata, in virtù del combinato disposto di cui all'art. 45 ter e 49 l n. 16/1996, dal contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico – forestale, in quanto recepito dalla Regione (cfr. Cass. n. 31386/2019 da ultimo) e dalle stesse norme della contrattazione integrativa regionale” (Corte d'Appello di Catania, sezione lavoro, n. 150 del
27.2.2020, in atti). Osserva, a questo punto, la scrivente giudice che, nell'ambito sopra descritto, non possono, tuttavia, essere ritenuti lavoratori comparabili rispetto ai ricorrenti gli impiegati a tempo indeterminato, perché questi ultimi appartengono a una diversa categoria e disimpegnano diverse mansioni ed atteso che la contrattazione e la legge contemplano solo la figura degli operai a tempo determinato e non quella degli impiegati, mentre vanno certamente ritenuti lavoratori comparabili gli operai a tempo indeterminato. Venendo, quindi, ad esaminare il trattamento di anzianità previsto per questi ultimi, deve osservarsi che secondo l'art. 11 del CIRL 2001 (in atti), gli operai a tempo indeterminato beneficiano di una “indennità professionale da corrispondersi mensilmente, legata all'anzianità di inserimento nelle fasce O.T.I. pari a L.
7.500 per ogni anno maturato e sino ad un massimo di 16 anni (…)”. Tale indennità professionale è richiamata anche dall'art. 4 del CIRL 2017 (in atti), il cui ultimo comma dispone che “ai lavoratori L.T.I. spetta un'indennità professionale, pari a 4 euro mensili, per ogni anno di servizio maturato a seguito della permanenza nel contingente L.T.I. fino a un massimo di 16 anni”. Nessuna indennità professionale legata all'anzianità di servizio è prevista, invece, per gli operai a tempo determinato, la cui retribuzione è composta, invece, solamente dal minimo contrattuale nazionale conglobato, dal salario integrativo regionale e dal c.d. “terzo elemento”, nel quale non può considerarsi inglobata la predetta indennità professionale, essendo il terzo elemento “pari al corrispettivo degli istituti riconosciuti agli operai a tempo indeterminato (ferie, 13a mensilità,
14a mensilità, festività nazionali ed infrasettimanali (…), riduzione di orario di lavoro), da applicarsi sul minimo contrattuale nazionale conglobato e su quello integrativo”, laddove l'indennità professionale è legata all'anzianità di servizio. Il CCNL non menziona gli emolumenti connessi all'anzianità di servizio fra quelli inclusi nel terzo elemento, sicché, in difetto di specifica inclusione nelle voci ivi ricomprese, non è possibile ritenere che detta inclusione sia stata prevista. Il contratto integrativo, quindi, opera una disparità di trattamento vietata ai danni dei ricorrenti che – quali lavoratori a tempo determinato – non beneficiano di quanto previsto dalla contrattazione collettiva regionale a favore degli operai a tempo indeterminato, che, come detto, devono considerarsi lavoratori “comparabili” ai sensi della quarta clausola dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE, considerata l'ovvia
8 appartenenza alla medesima categoria legale, nonché per l'assenza di ragioni oggettive idonee a giustificare il trattamento differenziato.”), e, tra gli uffici giudiziari di secondo grado, dalla
Corte d'Appello di Catania (cfr. sentenza n. 150/2020): “Osserva il Collegio che la Corte di
Cassazione, già con riferimento all'ipotesi di realizzazione, da parte degli enti locali, di progetti di pubblica utilità avvalendosi, mediante la stipula di contratti di diritto privato, di lavoratori
LSU, ai sensi della legge regionale siciliana n. 85/1995 (essa pure caratterizzata da esigenze di politica sociale/occupazionale, come nel caso dei rapporti di lavoro instaurati nel settore cd. forestale secondo il sistema delineato dalla legge regionale siciliana n. 16/1996), ha affermato l'applicabilità della disciplina dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE, laddove in concreto il rapporto presenti le caratteristiche di un ordinario rapporto di lavoro subordinato, ai suddetti fini non essendo sufficiente la qualificazione formale del rapporto, come operata da parte del legislatore regionale, bensì rilevando che il lavoratore risulti effettivamente inserito nell'organizzazione pubblicistica e sia adibito ad un servizio rientrante nei fini istituzionali della
Amministrazione, in difetto di alcun programma specifico di inserimento, formazione o riqualificazione (cfr. Cass. n. 25673 del 2017). Come infatti ripetutamente affermato dalla Corte di Giustizia UE, la diversità di condizioni d'impiego dei lavoratori a termine rispetto a quelle riservate all'assunto a tempo indeterminato "comparabile", può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 55 tra le altre); mentre parte appellante ha invece per lo più fatto leva su circostanze che prescindono dalle caratteristiche intrinseche delle mansioni e delle funzioni esercitate, avendo insistito sulla stagionalità dei rapporti, nonché sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare, ossia sulle ragioni oggettive che legittimano il ricorso al contratto a tempo determinato (e che rilevano ai sensi della clausola 5 dell'Accordo quadro), da non confondere, però, con le ragioni richiamate nella clausola
4, che attengono, invece, alle condizioni di lavoro che contraddistinguono i due tipi di rapporto in comparazione (cfr. Cass. n. 23869/2016 in tema di personale scolastico). Ciò premesso, fermo restando che - per come oggetto di doglianza - nessuna violazione del principio di discriminazione può ipotizzarsi tra gli odierni appellati e gli impiegati a tempo indeterminato addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria, trattandosi di categorie tra loro non comparabili, per diversità di qualifiche e mansioni/funzioni esercitate, viceversa, non trova idonea giustificazione la diversità di trattamento economico, in ragione dell'anzianità di inserimento nei relativi elenchi, tra gli operai a tempo determinato addetti al servizio antincendio, quali gli appellati, e gli operai a tempo indeterminato addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria utilizzati dalla stessa amministrazione forestale (cui l'art. 11 del contratto collettivo integrativo regionale del 27.4.2001 riserva l'indennità professionale legata all'anzianità di inserimento nelle fasce), non essendo riscontrabile - ma neppure prospettata -, come evidenziato dal tribunale, alcuna differenza
9 qualitativa ("ontologica") tra le prestazioni rese da entrambe le categorie in favore dell'amministrazione forestale regionale. Si evidenzi al riguardo, anzitutto, che entrambe le categorie di operai forestali risultano disciplinate dalla legge regionale siciliana n. 16 del 1996, titolo III (Delle prestazioni lavorative nel settore forestale e degli addetti alla difesa dei boschi dagli incendi), rispettivamente agli artt. 46 e 47 la prima (contingente operai a tempo indeterminato) e all'art. 56 la seconda (lavoratori impegnati nei servizi antincendio); detta ultima norma, in particolare, dispone che per le esigenze di difesa e conservazione del patrimonio boschivo e delle aree protette dagli incendi, l'Amministrazione forestale si avvale, in ciascun distretto, di contingenti di operai (distinti in addetti alle squadre di pronto intervento;
addetti alla guida delle autobotti e dei mezzi tecnici speciali per il trasporto delle squadre di pronto intervento;
addetti alle torrette di avvistamento ed alle sale operative) ai quali viene attribuita una garanzia di fascia occupazionale per centouno giornate lavorative ai fini previdenziali;
inoltre, al comma 2, prevede che “Gli operai addetti alle attività antincendio sono assunti con rapporto di lavoro a tempo determinato con avviamenti programmati, di norma, dal 15 maggio e dal 15 giugno di ciascun anno”. La successiva legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, di integrazione e modifica della legge n. 16/1996, ha tra l'altro istituito, con l'art. 45 ter, l'elenco speciale regionale dei lavoratori forestali, articolato su base provinciale. La legge regionale
28.1.2014 n. 5, ha poi inteso unificare alle dipendenze di un unico ramo dell'amministrazione regionale tutti i lavoratori già iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 45-ter della l. regionale n.
16 del 1996, sia quelli impiegati nel servizio di antincendio boschivo, che quelli addetti alla manutenzione del patrimonio forestale, introducendo un sistema di avviamento unico, al fine di
"migliorare l'efficienza del lavoro attraverso la riorganizzazione delle risorse umane del settore forestale", con l'accorpamento delle graduatorie distrettuali del personale impiegato nell'attività di prevenzione e lotta degli incendi boschivi e della vegetazione - transitato alle dipendenze del dipartimento regionale delle foreste - con gli elenchi speciali su base regionale dei lavoratori forestali addetti al mantenimento del patrimonio forestale (“il personale impiegato nel servizio di antincendio boschivo di cui all'elenco speciale dei lavoratori forestali di cui all'articolo 45–ter della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche e integrazioni e di cui all'articolo 44 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, è inserito in un'unica graduatoria distrettuale congiuntamente a tutti gli altri lavoratori forestali di cui all'articolo 45–ter della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche e integrazioni, nei relativi contingenti di appartenenza e con i criteri previsti dall'articolo 49 della legge regionale n. 16/1996. Gli addetti al servizio antincendio boschivo sono individuati prioritariamente in coloro che svolgevano già detta funzione, previo accertamento dell'idoneità specifica nella mansione”). L'art. 47, comma 5, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, ha quindi soppresso la previsione del trasferimento al
(già Controparte_2 Controparte_5
della titolarità dei rapporti di lavoro con il personale impiegato nel servizio di
[...] antincendio boschivo, tuttavia al contempo mantenendo le graduatorie uniche distrettuali di
10 tutti i lavoratori forestali (cfr. C. Cost. ordinanza n. 73/2016). Da quanto sopra evidenziato emerge quindi chiaramente che gli operai addetti al servizio antincendio, oltre a essere per certo adibiti ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'Amministrazione forestale, con pieno inserimento nella relativa organizzazione pubblicistica, svolgono mansioni che non sono qualitativamente diverse da quelle degli operai a tempo indeterminato addetti al mantenimento del patrimonio forestale e sono soggetti ad una disciplina unitaria, non solo legislativa, ma anche contrattual-collettiva, rappresentata, in virtù del combinato disposto di cui all'art. 45 ter e 49 l.
n.16/1996, dal contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico - forestale, in quanto recepito dalla Regione (cfr. Cass. n. 31386/2019 da ultimo) e dalle stesse norme della contrattazione collettiva integrativa regionale. Orbene, l'art. 11 del contratto regionale di lavoro per gli operai addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale della regione
Sicilia del 27.4.2001 (integrativo del CCNL 16.7.1998) in atti, prevede, in favore degli operai a tempo indeterminato, alla lettera c), una “indennità professionale da corrispondersi mensilmente, legata all'anzianità di inserimento nelle fasce OTI pari a £.
7.500 per ogni anno maturato e sino ad un massimo di 16 anni”. Detta norma, nella parte in cui limita l'applicazione del beneficio in questione ai lavoratori assunti a tempo indeterminato, stabilisce un'evidente e non giustificata discriminazione ai danni degli operai assunti con contratto a termine;
e in virtù dell'efficacia diretta della clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 70/1999, ben può fondare la pretesa di lavoratori impegnati con rapporti a termine di beneficiare delle maggiorazioni retributive riconosciute ai corrispondenti lavoratori a tempo indeterminato. Va poi precisato che, ai fini del calcolo di tali incrementi di retribuzione legati all'anzianità, non può che tenersi conto degli stessi presupposti previsti per gli OTI dalla contrattazione regionale, la quale fa riferimento (non all'anzianità di servizio, ma) alla “anzianità di inserimento nelle fasce”, ossia agli anni di permanenza nella graduatoria di appartenenza. Sicché l'indennità mensile di € 3,87 va riconosciuta per ogni anno di permanenza nelle graduatorie, per un massimo di 16 anni. In mancanza di offerta di conteggi analitici, da parte dei ricorrenti odierni appellati, dai quali possa scorporarsi l'esatto ammontare dei crediti in questa sede riconosciuti, va pertanto disposta condanna nei termini di cui al dispositivo”).
Tale indirizzo questo Tribunale intende mantenere fermo, anche in relazione alla presente controversia, non essendo emersi profili di novità, tanto più che nel medesimo senso si è espressa la Corte di Appello di Palermo, sezione Lavoro, con la recentissima sentenza n° 70/2025.
Esattamente come nei precedenti citati, poi, il credito del lavoratore va riconosciuto nei limiti dell'eccepita prescrizione quinquennale, visto che non sussiste alcun dubbio circa il decorso del termine prescrizionale dalla maturazione del singolo credito retributivo
(il primo atto interruttivo, può dirsi subito, va individuato nella notifica del ricorso, avvenuta a mezzo pec in data 27/10/2023: cfr. pec depositata nel fascicolo processuale, nonché Cass., sez. lav., sentenza n. 10219 del 28 maggio 2020, secondo cui “nell'impiego
11 pubblico contrattualizzato, la domanda con la quale il dipendente assunto a tempo determinato, invocando il principio di non discriminazione nelle condizioni di impiego, rivendica il medesimo trattamento retributivo previsto per l'assunto a tempo indeterminato soggiace al termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 2948 nn. 4 e 5 c.c., il quale decorre, anche in caso di illegittimità del termine apposto ai contratti, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza, e per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto a partire da tale momento”).
La prescrizione, tuttavia, riguarda esclusivamente i crediti, ma non anche l'anzianità, che, essendo un fatto, è insuscettibile di prescrizione (istituto riguardante esclusivamente i diritti), con la conseguenza che nel quantificare i l credito maturato nell'ultimo quinquennio dovrà considerarsi l'anzianità precedentemente maturata (cfr. sul punto il più articolato ed esaustivo ragionamento svolto dai precedenti già richiamati).
Alla luce delle considerazioni che precedono, il credito maturato dal ricorrente nel periodo antecedente al 27/10/2018 (ovvero oltre cinque anni prima della data di notifica del ricorso) va dichiarato prescritto e, conseguentemente, l Controparte_1
va condannato al pagamento in favore del ricorrente dell'indennità
[...] prevista in favore degli operai a tempo indeterminato dall'art. 11, lettera c, del contratto integrativo regionale del 2001 e dall'art. 4 del contratto integrativo di cui all'allegato A della deliberazione n. 387 adottata dalla Giunta regionale della Regione Siciliana il 19 ottobre 2018, maturate dal 27/10/2018 alla data di deposito del ricorso (04/10/2023), calcolando le relative indennità mensili (corrispondenti ai mesi effettivamente lavorati) per ogni anno di permanenza nelle graduatorie fino ad un massimo di 16 anni
(conteggiando, ai fini di tale limite, anche le “annualità prescritte”: cfr. ancora Corte
d'Appello di Catania, secondo cui “ai fini del calcolo di tali incrementi di retribuzione legati all'anzianità, non può che tenersi conto degli stessi presupposti previsti per gli OTI dalla contrattazione regionale, la quale fa riferimento (non all'anzianità di servizio, ma) alla
“anzianità di inserimento nelle fasce”, ossia agli anni di permanenza nella graduatoria di appartenenza. Sicché l'indennità mensile di € 3,87 va riconosciuta per ogni anno di permanenza nelle graduatorie, per un massimo di 16 anni. In mancanza di offerta di conteggi analitici, da parte dei ricorrenti odierni appellati, dai quali possa scorporarsi l'esatto ammontare dei crediti in questa sede riconosciuti, va pertanto disposta condanna nei termini di cui al dispositivo”).
- rilevato che, invece, non può trovare accoglimento la domanda concernente i benefici retributivi legati agli scatti biennali di anzianità previsti dall'art. 41 del CCNL 2006.
Infatti, occorre evidenziare che, sotto questo profilo, non sussiste alcuna disparità di trattamento tra il ricorrente, lavoratore a tempo determinato, e gli omologhi lavoratori a tempo indeterminato, che, non possono che essere operai come lui. Il beneficio retributivo anelato è riconosciuto dalla contrattazione collettiva esclusivamente in
12 favore degli impiegati (e non anche degli operai), con la conseguenza che la disparità denunciata non è tra due categorie di lavoratori comparabili, ma tra due categorie del tutto diverse (cfr. Trib. Caltanissetta, sentenza n. 471/2020 del 7 dicembre 2020 nella parte in cui ha efficacemente affermato che “gli scatti di anzianità sono previsti solo in favore degli impiegati mentre nessuna previsione riguarda gli operai, siano essi a tempo determinato che indeterminato”).
- rilevato che parimenti infondata deve ritenersi la domanda relativa al risarcimento del danno cd “comunitario”;
- rilevato, in particolare (come già statuito da altra giurisprudenza di merito, che deve ritenersi richiamata anche si sensi dell'art. 118 disp att cpc), che la clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva UE n. 1999/70 persegue l'obiettivo di garantire il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato, stabilendo testualmente che “Per prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali a norma delle leggi, dei contratti collettivi e della prassi nazionali, e/o le parti sociali stesse, dovranno introdurre, in assenza di norme equivalenti per la prevenzione degli abusi e in un modo che tenga conto delle esigenze di settori e/o categorie specifici di lavoratori, una o più misure relative a: a) ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti;
b) la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi;
c) il numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti”.
La Corte di Giustizia, con la sentenza n. 22/2014, ha puntualizzato che “per quanto riguarda tale nozione di «ragioni obiettive» che figura nella clausola 5, punto 1, lettera a), dell'accordo quadro, la Corte ha già dichiarato che essa deve essere intesa nel senso che si riferisce a circostanze precise e concrete che contraddistinguono una determinata attività e, pertanto, tali da giustificare, in tale peculiare contesto, l'utilizzo di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato. Dette circostanze possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi i contratti in questione, dalle caratteristiche ad esse inerenti o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro” (p. 87) nonché che “l'esistenza di una «ragione obiettiva» ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), dell'accordo quadro esclude quindi, in linea di principio, l'esistenza di un abuso, a meno che un esame globale delle circostanze sottese al rinnovo dei contratti o dei rapporti di lavoro a tempo determinato di cui trattasi riveli che le prestazioni richieste del lavoratore non corrispondono ad una mera esigenza temporanea (sentenza Kücük, EU:C:2012:39, punto 51)”
(p. 103);
13 - rilevato che, nel caso di specie (come già affermato da altri tribunali sulla base di argomentazioni che si condividono e si richiamano ai sensi dell'art. 118 disp. att.
c.p.c. (cfr. Trib. Trapani, sent. n. 60/2020), la L.R. Siciliana n. 16/96 consente di affiancare al personale assunto a tempo indeterminato altra forza lavoro, in particolare nei periodi estivi in cui notoriamente vi è una maggiore mole di lavoro, in modo tale da garantire un adeguato svolgimento di tutte quelle attività volte alla salvaguardia della superficie boscata.
L'art. 56 della citata legge regionale prevede infatti la possibilità per il
[...]
e dell di avvalersi Controparte_2 Controparte_6
“per le esigenze di difesa e conservazione del patrimonio boschivo e delle aree protette dagli incendi” di contingenti di operai ai quali viene attribuita una garanzia di fascia occupazionale per centouno giornate lavorative ai fini previdenziali (comma 1). Tali operai, addetti alle attività antincendio, “sono assunti con rapporto di lavoro a tempo determinato con avviamenti programmati, di norma, dal 15 maggio e dal 15 giugno di ciascun anno” (comma 2) con possibilità “in relazione a specifiche esigenze tecniche ed all'andamento climatico” di variare “la data di avviamento al lavoro (…) fermo restando il rapporto di lavoro a tempo determinato di centouno giornate lavorative annue” (comma 3).
Le ragioni di politica sociale sottese a tali assunzioni, la stagionalità dell'attività lavorativa svolta dai lavoratori e le finalità di tutela dei valori occupazionali espresse nell'obbligo posto in capo al datore di lavoro pubblico di assicurare un numero minimo di giornate lavorative nel corso dell'anno a contingenti predeterminati di operai configurano ragioni oggettive idonee a derogare al sistema delle tutele del lavoro a termine e dei rimedi apprestati in caso di abusiva successione contrattuale, escludendo la invocata discriminazione.
Nel medesimo senso si è da ultimo pronunciata la Corte di Appello di Palermo con la sentenza n. 323/2025 (cfr.:“[…] E' noto che la L.R. n. 16/96 come modificata dalla L.R. n.
14/2006 rappresenta la cornice normativa in forza della quale la Regione esercita in modo sistematico e continuativo attività di prevenzione e lotta contro gli incendi dei boschi e della vegetazione” avvalendosi di contingenti di operai a tempo determinato ai quali viene attribuita una garanzia occupazionale di centouno o centocinquantuno giornate annue ai fini previdenziali (art. 46 comma 2°)
Ed invero, quantunque dell'attività prestata dagli OTD forestali non possa affermarsi l'asserita natura “eccezionale e provvisoria” legata a “singoli interventi d'urgenza”, tenuto conto che “gli operai addetti alle attività antincendio sono assunti con rapporto di lavoro a tempo determinato con avviamenti programmati, di norma, dal 15 maggio e dal 15 giugno di ciascun anno e sebbene tali “avviamenti programmati” rientrino in un'ampia attività di
14 pianificazione per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva per la difesa della vegetazione contro gli incendi (con apposito piano adottato ex art. 34 l.r.
16/1996 ), che presuppone attività di previsione e prevenzione del rischio di incendi boschivi tramite pianificazione territoriale urbanistica (art. 34-bis l.r. 16/1996); che deve pertanto ritenersi che l'esigenza di assumere lavoratori, come gli appellati , non scaturisca da “singoli interventi d'urgenza”, ma piuttosto da un'esigenza costante, reiterata e finanche programmata di tutela del patrimonio boschivo regionale, ciò nonostante non può aprioristicamente predicarsi l'incompatibilità ontologica tra le rilevate esigenze stabili e durature della P.A. e il connotato di stagionalità della prestazione destinata a soddisfarle.
Deve infatti ritenersi che le esigenze del patrimonio boschivo interessate dagli interventi dei lavoratori a termine ben possono coesistere e conciliarsi con una prestazione di carattere stagionale che peraltro è intrinseca alla ratio della garanza occupazionale che deve essere assicurata per legge soltanto in determinati periodi dell'anno.
Non a caso la finalità della direttiva eurounitaria appare quella di contrastare la reiterazione di contratti a termine per sopperire ad esigenze stabili e durature in ordine all'impiego di personale ma non preclude che l'esigenza produttiva implicante il reclutamento di lavoro a termine sia ciclica, seppure ricorrente, in quanto collegata alla variabilità delle condizioni climatiche, in ciò riposando il connotato della stagionalità dell'impiego. Deve pertanto concludersi che laddove il CCNL sopra menzionato include sia pure senza alcun carattere di tassatività (“a titolo esemplificativo e non esaustivo”) le attività di prevenzione degli incendi tra quelle avente carattere stagionale, ha esercitato una opzione aderente alle finalità della delega legislativa nonché coerente con la tipologia delle attività individuabili tra quelle concentrate per loro natura in un determinato periodo dell'anno solare.
Per le ragioni che precedono – assorbenti del motivo di gravame incidentale proposto dai lavoratori - deve allora pronunciarsi la riforma in parte qua della sentenza appellata con conseguente rigetto anche della domanda di risarcimento del danno correlato all'abusiva successione dei rapporti a termine”.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano a carico dell Controparte_1
, come in dispositivo, avuto riguardo ai valori minimi dello scaglione
[...]
di riferimento, attesa la serialità della causa, disponendone la distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione scritta del 06/10/2025
La Giudice
IA TI
15
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del la Giudice dott.ssa IA TI, nella causa iscritta al N. 11884 del 2023 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
Con le avv.te AN ANGELA MARIA e AN STEFANIA ricorrente
CONTRO
Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro-
[...]
tempore, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417-bis c.p.c., dal funzionario Dott.ssa
NUCERA DOMENICA resistente
Controparte_2
[...]
[...] convenuti contumaci
Avente ad oggetto: Altre ipotesi all'udienza di trattazione scritta del 06/10/2025 ha pronunziato
SENTENZA
Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara la contumacia dell;
del Controparte_3
e del Controparte_2 [...]
; Controparte_2
condanna l Controparte_1
al pagamento in favore del ricorrente dell'indennità prevista in favore
[...]
1 degli operai a tempo indeterminato dall'art. 11, lettera c, del contratto integrativo regionale del 2001 (nella misura di euro 3,87 mensili) e dall'art. 4 del contratto integrativo di cui all'allegato A della deliberazione n. 387 adottata dalla Giunta regionale della Regione Siciliana il 19 ottobre 2018 (nella misura di Euro 4,00 mensili), maturate dal 27/10/2018 e sino alla data di deposito del ricorso (04/10/2023), calcolate considerando le relative indennità mensili (corrispondenti ai mesi effettivamente lavorati) per ogni anno di permanenza nelle graduatorie fino ad un massimo di 16anni
(conteggiando, ai fini di tale limite, anche le “annualità prescritte”); condanna l Controparte_1
al pagamento delle spese processuali, che liquida in €. 2.000,00, oltre
[...] rimborso spese generali, IVA e C.P.A. con distrazione in favore delle Avv.te AN
ST e AN AN RI, nella qualità di procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione premesso che con ricorso depositato il 04/10/2023 il ricorrente in epigrafe - lavoratore forestale a tempo determinato - conveniva in giudizio l
[...]
, l Controparte_1 [...]
, il Controparte_2 Controparte_2
e il , chiedendo
[...] Controparte_2 la condanna al pagamento dell'indennità professionale mensile riconosciuta in favore degli omologhi operai a tempo indeterminato prima dall'art. 11 del contratto integrativo regionale del 27 aprile 2001 (integrativo del CCNL di settore) e poi dall'art. 4 del successivo contratto approvato nel 2018 sulla base dell'anzianità di servizio;
la condanna al pagamento degli scatti biennali di anzianità previsto dagli artt. 39 e 41 del
CCNL 2006 di settore;
nonché la declaratoria del carattere abusivo della reiterazione dei contratti a tempo determinato stipulati, con conseguente condanna degli Assessorati convenuti al risarcimento del cd. danno comunitario.
A sostegno delle superiori pretese il ricorrente, lavoratore forestale di cui alla L.R.
16/1996, denunciava la disparità di trattamento, rilevante ai sensi della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva n.
1999/70/CE, rispetto ai lavoratori che svolgono lo stesso lavoro a tempo indeterminato;
- premesso che, ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l Controparte_1
, che, preliminarmente, eccepiva la prescrizione quinquennale dei crediti
[...]
e, nel merito, contestava la fondatezza del ricorso, del quale ne chiedeva il rigetto.
Non si costituivano in giudizio, invece, l , Controparte_2
il Controparte_4
[...
[...] , benché ritualmente citati, sicché ne va
[...]
dichiarata la contumacia.
-premesso che, in assenza di attività istruttoria, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc del 06/10/2025 la causa veniva decisa;
- rilevato che il ricorso merita parziale accoglimento per le argomentazioni che seguono;
- rilevato che, quanto alla pretesa concernente l'indennità professionale, essa va ritenuta fondata per le ragioni già espresse da questo stesso Tribunale, anche in diversa composizione (cfr., fra le altre, sentenza n. 2347/2022 del 1° luglio 2022: “Venendo al merito, deve ritenersi illegittima la mancata corresponsione ai ricorrenti di alcuna indennità o retribuzione derivante dall'anzianità di servizio, con particolare riferimento a quella prevista per i lavoratori comparabili. Ed invero, la disciplina nazionale del contratto a termine va letta alla luce della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, relativa all'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato siglato da CES, UNICE e CEEP, che fissa i principi e le regole fondamentali che gli stati membri dell'Unione Europea sono tenuti a osservare ai fini della corretta regolamentazione di tale forma di lavoro flessibile e che è finalizzato a migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato prestato sul territorio dell'Unione. La direttiva in esame è stata recepita dallo stato italiano con il d.lgs. n. 368/2001, poi modificato dalla l. n. 247/2007 e, da ultimo, dal d.lgs. n.
81/2015; peraltro, con riferimento specifico al settore dell'impiego a tempo determinato presso pubbliche amministrazioni, occorre far riferimento anche alle disposizioni contenute nel decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165. Un particolare peso specifico è stato riconosciuto al principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato, di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro, che così dispone: “per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”. Inoltre, il comma 4 della clausola in esame stabilisce che “i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”. Sul versante nazionale, l'art. 6 del d.lgs.
n. 368/2001 - “principio di non discriminazione” – ha stabilito che “al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spettano le ferie e la gratifica natalizia o la tredicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto e ogni altro trattamento in atto nell'impresa per i lavoratori a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva (…) sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine”. In materia di trattamenti discriminatori tra lavoratori a tempo determinano e non, si è pronunciata la Corte di Giustizia, tra l'altro, con la sentenza 22 dicembre 2010, procedimento riuniti C 444/09 e C 456/09, ove è stato affermato che “tenuto conto dell'importanza del principio della parità di trattamento e del
3 divieto di discriminazione, che fanno parte dei principi generali del diritto comunitario, alle disposizioni previste dalla direttiva 1999/70 e dall'accordo quadro al fine di garantire ai lavoratori a tempo determinato di beneficiare degli stessi vantaggi riservati ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili, a meno che un trattamento differenziato non si giustifichi per ragioni oggettive, dev'essere riconosciuta una portata generale, in quanto costituiscono norme di diritto sociale dell'Unione di particolare importanza, di cui ogni lavoratore deve usufruire in quanto prescrizioni minime di tutela”. Nella medesima pronuncia, la Corte ha precisato che “risulta da una giurisprudenza costante che, in tutti i casi in cui disposizioni di una direttiva appaiano, dal punto di vista sostanziale, incondizionate e sufficientemente precise, tali disposizioni possono essere invocate dai singoli nei confronti dello Stato, anche in qualità di datore di lavoro”. La clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva
1999/70/CE, è stata più volte interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C- 307/05, Del 8.9.2011, causa C-177/10 SA Santana); b) il principio di Persona_1 non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (Del
ER ON, cit., punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C-
177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi) (cfr. per tale ricostruzione
Cass. civ., sez. lav., ord. 22 maggio 2020, n. 9491). Non v'è dubbio, peraltro, che la disciplina dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE possa applicarsi anche in ipotesi, quale
4 è quella che ci occupa, in cui il reclutamento di personale a tempo determinato risponda anche legalmente a esigenze di politica sociale e occupazionale. In una fattispecie analoga a quella odierna, in tema di progetti di pubblica utilità realizzati dagli enti locali avvalendosi dei lavoratori socialmente utili ex l. r. n. 85/1995 (le cui assunzioni erano caratterizzate da esigenze socio-occupazionali, come, del resto, avvenuto nel caso dei rapporti di lavoro instaurati con i lavoratori forestali a termine, secondo il modello delineato dalla l. r. n. 16/1996), la Suprema
Corte ha affermato l'applicabilità dell'accordo quadro sul lavoro a termine posto che “la qualificazione normativa di tale rapporto speciale, avente matrice assistenziale e componente formativa, non esclude che in concreto il rapporto possa avere le caratteristiche di un ordinario rapporto di lavoro subordinato (…) e, ai fini della qualificazione come rapporto di lavoro prestato di fatto alle dipendenze di una pubblica Amministrazione, rileva che il lavoratore risulti effettivamente inserito nella organizzazione pubblicistica e adibito ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'Amministrazione, non rilevando in senso contrario l'assenza di un atto formale di nomina, né che si tratti di un rapporto a termine, e neppure che il rapporto sia affetto da nullità per violazione delle norme imperative sul divieto di nuove assunzioni” (Cass. civ., sez. lav., 27.10.2017, n. 25673). I ricorrenti non hanno mai ricevuto alcun tipo di compenso fondato sull'anzianità di servizio, atteso che il riconoscimento dell'anzianità di servizio, nel settore dei lavoratori forestali – impiegati e operai – spetta solamente a coloro che vengono assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato. L'accordo quadro sul lavoro a termine ammette la possibilità che i lavoratori a tempo determinato vengano trattati in maniera meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili solamente nell'ipotesi in cui sussistano “ragioni oggettive” che giustifichino la disparità di trattamento. Nella specie, tuttavia, non appaiono costituire “ragioni oggettive” quelle menzionate dall'Amministrazione resistente, che le ha indicate nelle modalità di assunzione e, per alcuni ricorrenti, in una non precisa corrispondenza tra il profilo di appartenenza e uno dei profili stabiliti per i dipendenti a tempo indeterminato. Ed invero, la legislazione regionale recante la disciplina della materia non prevedono alcuna peculiarità nel rapporto dei lavoratori a tempo determinato (se non la mera temporaneità del rapporto) né, tantomeno, impongono a questi ultimi di rendere la prestazione lavorativa con modalità differenti da quelle dei lavoratori a tempo indeterminato. Inoltre, le declaratorie contenute nel CCNL non operano alcuna distinzione in base alla natura temporanea del rapporto;
e infatti: - ai sensi dell'art. 35 del CCNL 2006 (cfr. doc. 2), “gli impiegati forestali si classificano in sei livelli. Nell'ambito di ciascun livello ai dipendenti sono attribuite le mansioni riportate nelle singole declaratorie. 6° Livello – par. 152: appartengono a questo livello gli impiegati che, non investiti dei poteri e delle incombenze proprie del dirigente, collaborano direttamente con il dirigente o con il datore di lavoro o con chi dallo stesso preposto, alla organizzazione e gestione generale, tecnica e/o amministrativa dell'azienda o di settori operativi della stessa, con autonomia e potere di iniziativa. Profili esemplificativi: Direttori tecnici, amministrativi, ed altre figure con analoghe caratteristiche e funzioni, analista CED o
5 responsabile servizio CED, responsabili di progetto e/o della realizzazione dei lavori. 5° Livello – par. 133: appartengono a questo livello gli impiegati che, in base alle direttive del datore di lavoro o di un superiore provvedono, con relativo potere di iniziativa, alla gestione tecnica e/o amministrativa dell'azienda o di parte di essa, con corrispondente responsabilità. Profili esemplificativi: programmatore CED, responsabile dell'ufficio tecnico e/o amministrativo, responsabile tecnico o amministrativo di cantiere, addetto alla progettazione. 4° livello – par.
122: appartengono a questo livello gli impiegati che, in esecuzione delle disposizioni loro impartite, con relativo potere di iniziativa operativa, esplicano mansioni del ramo tecnico o amministrativo in relazione alla loro specifica competenza professionale. Profili esemplificativi: contabili, impiegati amministrativi, disegnatori tecnici, assistenti di progetto o di cantiere, operatore CED. 3° Livello par. 115: appartengono a questo livello gli impiegati che, sotto la guida del datore di lavoro o di impiegati del livello superiore, eseguono, secondo le disposizioni ricevute, mansioni tecniche e/o amministrative. Profili esemplificativi: addetti ai servizi amministrativi e tecnici, terminalisti CED addetti all'inserimento dati, magazzinieri con tenuta dei libri di carico e scarico e con responsabilità delle merci e degli attrezzi. 2° Livello – par. 108: appartengono a questo livello gli impiegati che esplicano mansioni esecutive non richiedenti una particolare preparazione tecnica e/o amministrativa. Profili esemplificativi: addetti a mansioni di segreteria, stenografi, dattilografi- terminalisti, addetti alle spedizioni. 1° livello – par. 100: appartengono a questo livello gli impiegati che svolgono mansioni esecutive proprie della qualifica”. Nella previsione contrattuale recante la classificazione degli operai (art. 49 del CCNL 2006), invece, si stabilisce che “ai fini dell'applicazione del presente contratto gli operai vengono classificati nei seguenti livelli: 5° Livello/Specializzati Super/Parametro 123: per operai specializzati super si intendono quegli operai che, in possesso di specifici titoli professionali e delle patenti necessarie svolgono, con conoscenze tecnico-pratiche e competenza professionale acquisita anche con esperienza azienda, attività complesse e di rilevante specializzazione. Profili esemplificativi: responsabili di vivaio;
operatori di macchine complesse per il livellamento e il movimento-terra o di altre macchine a tecnologia elevata, manovratori di teleferiche e gru a cavo;
falegnami, carpentieri, idraulici ed elettricisti impiantisti;
autisti di autotreni ed autoarticolati. 4°
Livello/Operai specializzati/Parametro 116: per operai specializzati si intendono quegli operai che, in possesso o non di titoli rilasciati da scuole professionali, svolgono con conoscenze tecnico pratiche e capacità, lavori complessi che richiedono esperienza e professionalità. Profili esemplificativi: operatori di attrezzature meccaniche specifiche per il miglioramento e l'utilizzazione del patrimonio forestale e per le sistemazioni idraulicoforestali;
meccanici; innestatori, potatori;
reparatori ed irroratori di prodotti antiparassitari, diserbanti e fitopatologici;
vivaisti specializzati;
raccoglitori-selezionatori di semi forestali;
muratori specializzati;
addetti all'allevamento di bestiame e di selvaggina;
motoseghisti addetti al tagli di selezione;
addetti alla salvaguardia di patrimoni silvo-pastorali. 3° Livello/Operai qualificati super/Parametro 111: per operai qualificati super si intendono quegli operai in possesso delle
6 conoscenze e capacità professionali dell'operaio qualificato che, in possesso o non di titoli rilasciati da scuole professionali, siano in grado di svolgere mansioni polivalenti e tali da permettere loro di gestire singoli processi produttivi e/o di lavorazione. Profili esemplificativi: estrattori di sughero;
vivaisti qualificati con comprovata esperienza professionale;
conduttori di macchine per la prima lavorazione del legno (…); muratori, ferraioli e falegnami qualificati con comprovata esperienza professionale;
addetti alla costruzione di opere di sistemazione idraulico- forestale a tecnologie di bioingegneria;
allevatori e conduttori di animali da soma (…). 2°
Livello/Operai qualificati/Parametro 108: per operai qualificati si intendono quegli operai che, in possesso o non di titoli rilasciati da scuole professionali, svolgono, con un certo grado di conoscenze tecnico-pratiche e di capacità professionali, compiti esecutivi variabili. Profili esemplificativi: conduttori di macchine ed attrezzature agricole o forestali semplici e/o semoventi;
addetti alle utilizzazioni forestali (…); selezionatori, preparatori ed imballatori di piantine forestali;
addetti agli impianti di irrigazione nei vivai e aiuto-vivaisti; muratori, ferraioli e falegnami qualificati;
conduttori di veicoli a trazione animale;
addetti alla realizzazione di semenzai e piantonai;
addetti alla realizzazione di opere sussidiarie (…). 1° Livello/Operai comuni/Parametro 100: per operai comuni si intendono quegli operai che, non in possesso di particolari conoscenze o requisiti tecnico-operativi, svolgono lavori generici e semplici nonché tutte le altre attività che non possono essere ricomprese nei livelli superiori. Profili esemplificativi: addetti alla zappatura, vangature, spicconature per la preparazione del terreno, sarchiature, zappettature, modeste opere sussidiare, estirpazione delle vegetazioni infestanti, semina e messa a dimora delle piantine e lavori di manovalanza per semplici opere di presidio
(…), carico e scarico da automezzi, riceppatura, sramatura ed esbosco senza uso di mezzi meccanici”. Le declaratorie sopra trascritte dimostrano che le mansioni cui adibire il personale forestale, impiegato od operaio, a tempo determinato o meno, dipendono esclusivamente dal livello posseduto, e non certamente dalla temporaneità (o meno) del singolo contratto di lavoro.
Neppure la contrattazione regionale ha previsto la benché minima differenziazione tra personale a tempo determinato e non, limitandosi a introdurre il riconoscimento dell'indennità legata all'anzianità di inserimento per i soli operai a tempo indeterminato. Osserva il giudicante che non risulta essere stato specificamente contestato dall'Amministrazione resistente lo svolgimento da parte di ciascuno dei ricorrenti – tutti operai forestali a tempo determinato - delle mansioni dedotte in ricorso, né che dette mansioni vengano svolte anche da alcuni operai a tempo indeterminato. Risulta, quindi, provato che la prestazione richiesta ed esigibile dal personale forestale precario, come i ricorrenti, è assolutamente identica a quella prestata dai dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, con l'unica differenza che i primi non svolgono la prestazione come i secondi per tutti i giorni dell'anno, circostanza che, tuttavia, per giurisprudenza costante europea ed interna non costituisce di per sé ragione oggettiva che legittimerebbe da differenziazione. La Corte d'Appello di Catania, con sentenza prodotta in atti, che si condivide e richiama anche ex art. 118 disp att. c.p.c., si è recentemente espressa su una
7 questione assolutamente identica affermando a chiare lettere che “emerge quindi nitidamente che gli operai addetti al servizio antincendio, oltre a essere per certo adibiti ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'Amministrazione forestale, con pieno inserimento nella relativa organizzazione pubblicistica, svolgono mansioni che non sono qualitativamente diverse da quelle degli operai a tempo indeterminato addetti al mantenimento del patrimonio forestale e sono soggetti ad una disciplina unitaria, non solo legislativa, ma anche contrattual-collettiva, rappresentata, in virtù del combinato disposto di cui all'art. 45 ter e 49 l n. 16/1996, dal contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico – forestale, in quanto recepito dalla Regione (cfr. Cass. n. 31386/2019 da ultimo) e dalle stesse norme della contrattazione integrativa regionale” (Corte d'Appello di Catania, sezione lavoro, n. 150 del
27.2.2020, in atti). Osserva, a questo punto, la scrivente giudice che, nell'ambito sopra descritto, non possono, tuttavia, essere ritenuti lavoratori comparabili rispetto ai ricorrenti gli impiegati a tempo indeterminato, perché questi ultimi appartengono a una diversa categoria e disimpegnano diverse mansioni ed atteso che la contrattazione e la legge contemplano solo la figura degli operai a tempo determinato e non quella degli impiegati, mentre vanno certamente ritenuti lavoratori comparabili gli operai a tempo indeterminato. Venendo, quindi, ad esaminare il trattamento di anzianità previsto per questi ultimi, deve osservarsi che secondo l'art. 11 del CIRL 2001 (in atti), gli operai a tempo indeterminato beneficiano di una “indennità professionale da corrispondersi mensilmente, legata all'anzianità di inserimento nelle fasce O.T.I. pari a L.
7.500 per ogni anno maturato e sino ad un massimo di 16 anni (…)”. Tale indennità professionale è richiamata anche dall'art. 4 del CIRL 2017 (in atti), il cui ultimo comma dispone che “ai lavoratori L.T.I. spetta un'indennità professionale, pari a 4 euro mensili, per ogni anno di servizio maturato a seguito della permanenza nel contingente L.T.I. fino a un massimo di 16 anni”. Nessuna indennità professionale legata all'anzianità di servizio è prevista, invece, per gli operai a tempo determinato, la cui retribuzione è composta, invece, solamente dal minimo contrattuale nazionale conglobato, dal salario integrativo regionale e dal c.d. “terzo elemento”, nel quale non può considerarsi inglobata la predetta indennità professionale, essendo il terzo elemento “pari al corrispettivo degli istituti riconosciuti agli operai a tempo indeterminato (ferie, 13a mensilità,
14a mensilità, festività nazionali ed infrasettimanali (…), riduzione di orario di lavoro), da applicarsi sul minimo contrattuale nazionale conglobato e su quello integrativo”, laddove l'indennità professionale è legata all'anzianità di servizio. Il CCNL non menziona gli emolumenti connessi all'anzianità di servizio fra quelli inclusi nel terzo elemento, sicché, in difetto di specifica inclusione nelle voci ivi ricomprese, non è possibile ritenere che detta inclusione sia stata prevista. Il contratto integrativo, quindi, opera una disparità di trattamento vietata ai danni dei ricorrenti che – quali lavoratori a tempo determinato – non beneficiano di quanto previsto dalla contrattazione collettiva regionale a favore degli operai a tempo indeterminato, che, come detto, devono considerarsi lavoratori “comparabili” ai sensi della quarta clausola dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE, considerata l'ovvia
8 appartenenza alla medesima categoria legale, nonché per l'assenza di ragioni oggettive idonee a giustificare il trattamento differenziato.”), e, tra gli uffici giudiziari di secondo grado, dalla
Corte d'Appello di Catania (cfr. sentenza n. 150/2020): “Osserva il Collegio che la Corte di
Cassazione, già con riferimento all'ipotesi di realizzazione, da parte degli enti locali, di progetti di pubblica utilità avvalendosi, mediante la stipula di contratti di diritto privato, di lavoratori
LSU, ai sensi della legge regionale siciliana n. 85/1995 (essa pure caratterizzata da esigenze di politica sociale/occupazionale, come nel caso dei rapporti di lavoro instaurati nel settore cd. forestale secondo il sistema delineato dalla legge regionale siciliana n. 16/1996), ha affermato l'applicabilità della disciplina dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE, laddove in concreto il rapporto presenti le caratteristiche di un ordinario rapporto di lavoro subordinato, ai suddetti fini non essendo sufficiente la qualificazione formale del rapporto, come operata da parte del legislatore regionale, bensì rilevando che il lavoratore risulti effettivamente inserito nell'organizzazione pubblicistica e sia adibito ad un servizio rientrante nei fini istituzionali della
Amministrazione, in difetto di alcun programma specifico di inserimento, formazione o riqualificazione (cfr. Cass. n. 25673 del 2017). Come infatti ripetutamente affermato dalla Corte di Giustizia UE, la diversità di condizioni d'impiego dei lavoratori a termine rispetto a quelle riservate all'assunto a tempo indeterminato "comparabile", può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 55 tra le altre); mentre parte appellante ha invece per lo più fatto leva su circostanze che prescindono dalle caratteristiche intrinseche delle mansioni e delle funzioni esercitate, avendo insistito sulla stagionalità dei rapporti, nonché sulle modalità di reclutamento del personale e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare, ossia sulle ragioni oggettive che legittimano il ricorso al contratto a tempo determinato (e che rilevano ai sensi della clausola 5 dell'Accordo quadro), da non confondere, però, con le ragioni richiamate nella clausola
4, che attengono, invece, alle condizioni di lavoro che contraddistinguono i due tipi di rapporto in comparazione (cfr. Cass. n. 23869/2016 in tema di personale scolastico). Ciò premesso, fermo restando che - per come oggetto di doglianza - nessuna violazione del principio di discriminazione può ipotizzarsi tra gli odierni appellati e gli impiegati a tempo indeterminato addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria, trattandosi di categorie tra loro non comparabili, per diversità di qualifiche e mansioni/funzioni esercitate, viceversa, non trova idonea giustificazione la diversità di trattamento economico, in ragione dell'anzianità di inserimento nei relativi elenchi, tra gli operai a tempo determinato addetti al servizio antincendio, quali gli appellati, e gli operai a tempo indeterminato addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria utilizzati dalla stessa amministrazione forestale (cui l'art. 11 del contratto collettivo integrativo regionale del 27.4.2001 riserva l'indennità professionale legata all'anzianità di inserimento nelle fasce), non essendo riscontrabile - ma neppure prospettata -, come evidenziato dal tribunale, alcuna differenza
9 qualitativa ("ontologica") tra le prestazioni rese da entrambe le categorie in favore dell'amministrazione forestale regionale. Si evidenzi al riguardo, anzitutto, che entrambe le categorie di operai forestali risultano disciplinate dalla legge regionale siciliana n. 16 del 1996, titolo III (Delle prestazioni lavorative nel settore forestale e degli addetti alla difesa dei boschi dagli incendi), rispettivamente agli artt. 46 e 47 la prima (contingente operai a tempo indeterminato) e all'art. 56 la seconda (lavoratori impegnati nei servizi antincendio); detta ultima norma, in particolare, dispone che per le esigenze di difesa e conservazione del patrimonio boschivo e delle aree protette dagli incendi, l'Amministrazione forestale si avvale, in ciascun distretto, di contingenti di operai (distinti in addetti alle squadre di pronto intervento;
addetti alla guida delle autobotti e dei mezzi tecnici speciali per il trasporto delle squadre di pronto intervento;
addetti alle torrette di avvistamento ed alle sale operative) ai quali viene attribuita una garanzia di fascia occupazionale per centouno giornate lavorative ai fini previdenziali;
inoltre, al comma 2, prevede che “Gli operai addetti alle attività antincendio sono assunti con rapporto di lavoro a tempo determinato con avviamenti programmati, di norma, dal 15 maggio e dal 15 giugno di ciascun anno”. La successiva legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, di integrazione e modifica della legge n. 16/1996, ha tra l'altro istituito, con l'art. 45 ter, l'elenco speciale regionale dei lavoratori forestali, articolato su base provinciale. La legge regionale
28.1.2014 n. 5, ha poi inteso unificare alle dipendenze di un unico ramo dell'amministrazione regionale tutti i lavoratori già iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 45-ter della l. regionale n.
16 del 1996, sia quelli impiegati nel servizio di antincendio boschivo, che quelli addetti alla manutenzione del patrimonio forestale, introducendo un sistema di avviamento unico, al fine di
"migliorare l'efficienza del lavoro attraverso la riorganizzazione delle risorse umane del settore forestale", con l'accorpamento delle graduatorie distrettuali del personale impiegato nell'attività di prevenzione e lotta degli incendi boschivi e della vegetazione - transitato alle dipendenze del dipartimento regionale delle foreste - con gli elenchi speciali su base regionale dei lavoratori forestali addetti al mantenimento del patrimonio forestale (“il personale impiegato nel servizio di antincendio boschivo di cui all'elenco speciale dei lavoratori forestali di cui all'articolo 45–ter della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche e integrazioni e di cui all'articolo 44 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, è inserito in un'unica graduatoria distrettuale congiuntamente a tutti gli altri lavoratori forestali di cui all'articolo 45–ter della legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche e integrazioni, nei relativi contingenti di appartenenza e con i criteri previsti dall'articolo 49 della legge regionale n. 16/1996. Gli addetti al servizio antincendio boschivo sono individuati prioritariamente in coloro che svolgevano già detta funzione, previo accertamento dell'idoneità specifica nella mansione”). L'art. 47, comma 5, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, ha quindi soppresso la previsione del trasferimento al
(già Controparte_2 Controparte_5
della titolarità dei rapporti di lavoro con il personale impiegato nel servizio di
[...] antincendio boschivo, tuttavia al contempo mantenendo le graduatorie uniche distrettuali di
10 tutti i lavoratori forestali (cfr. C. Cost. ordinanza n. 73/2016). Da quanto sopra evidenziato emerge quindi chiaramente che gli operai addetti al servizio antincendio, oltre a essere per certo adibiti ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'Amministrazione forestale, con pieno inserimento nella relativa organizzazione pubblicistica, svolgono mansioni che non sono qualitativamente diverse da quelle degli operai a tempo indeterminato addetti al mantenimento del patrimonio forestale e sono soggetti ad una disciplina unitaria, non solo legislativa, ma anche contrattual-collettiva, rappresentata, in virtù del combinato disposto di cui all'art. 45 ter e 49 l.
n.16/1996, dal contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico - forestale, in quanto recepito dalla Regione (cfr. Cass. n. 31386/2019 da ultimo) e dalle stesse norme della contrattazione collettiva integrativa regionale. Orbene, l'art. 11 del contratto regionale di lavoro per gli operai addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale della regione
Sicilia del 27.4.2001 (integrativo del CCNL 16.7.1998) in atti, prevede, in favore degli operai a tempo indeterminato, alla lettera c), una “indennità professionale da corrispondersi mensilmente, legata all'anzianità di inserimento nelle fasce OTI pari a £.
7.500 per ogni anno maturato e sino ad un massimo di 16 anni”. Detta norma, nella parte in cui limita l'applicazione del beneficio in questione ai lavoratori assunti a tempo indeterminato, stabilisce un'evidente e non giustificata discriminazione ai danni degli operai assunti con contratto a termine;
e in virtù dell'efficacia diretta della clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 70/1999, ben può fondare la pretesa di lavoratori impegnati con rapporti a termine di beneficiare delle maggiorazioni retributive riconosciute ai corrispondenti lavoratori a tempo indeterminato. Va poi precisato che, ai fini del calcolo di tali incrementi di retribuzione legati all'anzianità, non può che tenersi conto degli stessi presupposti previsti per gli OTI dalla contrattazione regionale, la quale fa riferimento (non all'anzianità di servizio, ma) alla “anzianità di inserimento nelle fasce”, ossia agli anni di permanenza nella graduatoria di appartenenza. Sicché l'indennità mensile di € 3,87 va riconosciuta per ogni anno di permanenza nelle graduatorie, per un massimo di 16 anni. In mancanza di offerta di conteggi analitici, da parte dei ricorrenti odierni appellati, dai quali possa scorporarsi l'esatto ammontare dei crediti in questa sede riconosciuti, va pertanto disposta condanna nei termini di cui al dispositivo”).
Tale indirizzo questo Tribunale intende mantenere fermo, anche in relazione alla presente controversia, non essendo emersi profili di novità, tanto più che nel medesimo senso si è espressa la Corte di Appello di Palermo, sezione Lavoro, con la recentissima sentenza n° 70/2025.
Esattamente come nei precedenti citati, poi, il credito del lavoratore va riconosciuto nei limiti dell'eccepita prescrizione quinquennale, visto che non sussiste alcun dubbio circa il decorso del termine prescrizionale dalla maturazione del singolo credito retributivo
(il primo atto interruttivo, può dirsi subito, va individuato nella notifica del ricorso, avvenuta a mezzo pec in data 27/10/2023: cfr. pec depositata nel fascicolo processuale, nonché Cass., sez. lav., sentenza n. 10219 del 28 maggio 2020, secondo cui “nell'impiego
11 pubblico contrattualizzato, la domanda con la quale il dipendente assunto a tempo determinato, invocando il principio di non discriminazione nelle condizioni di impiego, rivendica il medesimo trattamento retributivo previsto per l'assunto a tempo indeterminato soggiace al termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 2948 nn. 4 e 5 c.c., il quale decorre, anche in caso di illegittimità del termine apposto ai contratti, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza, e per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto a partire da tale momento”).
La prescrizione, tuttavia, riguarda esclusivamente i crediti, ma non anche l'anzianità, che, essendo un fatto, è insuscettibile di prescrizione (istituto riguardante esclusivamente i diritti), con la conseguenza che nel quantificare i l credito maturato nell'ultimo quinquennio dovrà considerarsi l'anzianità precedentemente maturata (cfr. sul punto il più articolato ed esaustivo ragionamento svolto dai precedenti già richiamati).
Alla luce delle considerazioni che precedono, il credito maturato dal ricorrente nel periodo antecedente al 27/10/2018 (ovvero oltre cinque anni prima della data di notifica del ricorso) va dichiarato prescritto e, conseguentemente, l Controparte_1
va condannato al pagamento in favore del ricorrente dell'indennità
[...] prevista in favore degli operai a tempo indeterminato dall'art. 11, lettera c, del contratto integrativo regionale del 2001 e dall'art. 4 del contratto integrativo di cui all'allegato A della deliberazione n. 387 adottata dalla Giunta regionale della Regione Siciliana il 19 ottobre 2018, maturate dal 27/10/2018 alla data di deposito del ricorso (04/10/2023), calcolando le relative indennità mensili (corrispondenti ai mesi effettivamente lavorati) per ogni anno di permanenza nelle graduatorie fino ad un massimo di 16 anni
(conteggiando, ai fini di tale limite, anche le “annualità prescritte”: cfr. ancora Corte
d'Appello di Catania, secondo cui “ai fini del calcolo di tali incrementi di retribuzione legati all'anzianità, non può che tenersi conto degli stessi presupposti previsti per gli OTI dalla contrattazione regionale, la quale fa riferimento (non all'anzianità di servizio, ma) alla
“anzianità di inserimento nelle fasce”, ossia agli anni di permanenza nella graduatoria di appartenenza. Sicché l'indennità mensile di € 3,87 va riconosciuta per ogni anno di permanenza nelle graduatorie, per un massimo di 16 anni. In mancanza di offerta di conteggi analitici, da parte dei ricorrenti odierni appellati, dai quali possa scorporarsi l'esatto ammontare dei crediti in questa sede riconosciuti, va pertanto disposta condanna nei termini di cui al dispositivo”).
- rilevato che, invece, non può trovare accoglimento la domanda concernente i benefici retributivi legati agli scatti biennali di anzianità previsti dall'art. 41 del CCNL 2006.
Infatti, occorre evidenziare che, sotto questo profilo, non sussiste alcuna disparità di trattamento tra il ricorrente, lavoratore a tempo determinato, e gli omologhi lavoratori a tempo indeterminato, che, non possono che essere operai come lui. Il beneficio retributivo anelato è riconosciuto dalla contrattazione collettiva esclusivamente in
12 favore degli impiegati (e non anche degli operai), con la conseguenza che la disparità denunciata non è tra due categorie di lavoratori comparabili, ma tra due categorie del tutto diverse (cfr. Trib. Caltanissetta, sentenza n. 471/2020 del 7 dicembre 2020 nella parte in cui ha efficacemente affermato che “gli scatti di anzianità sono previsti solo in favore degli impiegati mentre nessuna previsione riguarda gli operai, siano essi a tempo determinato che indeterminato”).
- rilevato che parimenti infondata deve ritenersi la domanda relativa al risarcimento del danno cd “comunitario”;
- rilevato, in particolare (come già statuito da altra giurisprudenza di merito, che deve ritenersi richiamata anche si sensi dell'art. 118 disp att cpc), che la clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva UE n. 1999/70 persegue l'obiettivo di garantire il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato, stabilendo testualmente che “Per prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali a norma delle leggi, dei contratti collettivi e della prassi nazionali, e/o le parti sociali stesse, dovranno introdurre, in assenza di norme equivalenti per la prevenzione degli abusi e in un modo che tenga conto delle esigenze di settori e/o categorie specifici di lavoratori, una o più misure relative a: a) ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti;
b) la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi;
c) il numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti”.
La Corte di Giustizia, con la sentenza n. 22/2014, ha puntualizzato che “per quanto riguarda tale nozione di «ragioni obiettive» che figura nella clausola 5, punto 1, lettera a), dell'accordo quadro, la Corte ha già dichiarato che essa deve essere intesa nel senso che si riferisce a circostanze precise e concrete che contraddistinguono una determinata attività e, pertanto, tali da giustificare, in tale peculiare contesto, l'utilizzo di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato. Dette circostanze possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi i contratti in questione, dalle caratteristiche ad esse inerenti o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro” (p. 87) nonché che “l'esistenza di una «ragione obiettiva» ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), dell'accordo quadro esclude quindi, in linea di principio, l'esistenza di un abuso, a meno che un esame globale delle circostanze sottese al rinnovo dei contratti o dei rapporti di lavoro a tempo determinato di cui trattasi riveli che le prestazioni richieste del lavoratore non corrispondono ad una mera esigenza temporanea (sentenza Kücük, EU:C:2012:39, punto 51)”
(p. 103);
13 - rilevato che, nel caso di specie (come già affermato da altri tribunali sulla base di argomentazioni che si condividono e si richiamano ai sensi dell'art. 118 disp. att.
c.p.c. (cfr. Trib. Trapani, sent. n. 60/2020), la L.R. Siciliana n. 16/96 consente di affiancare al personale assunto a tempo indeterminato altra forza lavoro, in particolare nei periodi estivi in cui notoriamente vi è una maggiore mole di lavoro, in modo tale da garantire un adeguato svolgimento di tutte quelle attività volte alla salvaguardia della superficie boscata.
L'art. 56 della citata legge regionale prevede infatti la possibilità per il
[...]
e dell di avvalersi Controparte_2 Controparte_6
“per le esigenze di difesa e conservazione del patrimonio boschivo e delle aree protette dagli incendi” di contingenti di operai ai quali viene attribuita una garanzia di fascia occupazionale per centouno giornate lavorative ai fini previdenziali (comma 1). Tali operai, addetti alle attività antincendio, “sono assunti con rapporto di lavoro a tempo determinato con avviamenti programmati, di norma, dal 15 maggio e dal 15 giugno di ciascun anno” (comma 2) con possibilità “in relazione a specifiche esigenze tecniche ed all'andamento climatico” di variare “la data di avviamento al lavoro (…) fermo restando il rapporto di lavoro a tempo determinato di centouno giornate lavorative annue” (comma 3).
Le ragioni di politica sociale sottese a tali assunzioni, la stagionalità dell'attività lavorativa svolta dai lavoratori e le finalità di tutela dei valori occupazionali espresse nell'obbligo posto in capo al datore di lavoro pubblico di assicurare un numero minimo di giornate lavorative nel corso dell'anno a contingenti predeterminati di operai configurano ragioni oggettive idonee a derogare al sistema delle tutele del lavoro a termine e dei rimedi apprestati in caso di abusiva successione contrattuale, escludendo la invocata discriminazione.
Nel medesimo senso si è da ultimo pronunciata la Corte di Appello di Palermo con la sentenza n. 323/2025 (cfr.:“[…] E' noto che la L.R. n. 16/96 come modificata dalla L.R. n.
14/2006 rappresenta la cornice normativa in forza della quale la Regione esercita in modo sistematico e continuativo attività di prevenzione e lotta contro gli incendi dei boschi e della vegetazione” avvalendosi di contingenti di operai a tempo determinato ai quali viene attribuita una garanzia occupazionale di centouno o centocinquantuno giornate annue ai fini previdenziali (art. 46 comma 2°)
Ed invero, quantunque dell'attività prestata dagli OTD forestali non possa affermarsi l'asserita natura “eccezionale e provvisoria” legata a “singoli interventi d'urgenza”, tenuto conto che “gli operai addetti alle attività antincendio sono assunti con rapporto di lavoro a tempo determinato con avviamenti programmati, di norma, dal 15 maggio e dal 15 giugno di ciascun anno e sebbene tali “avviamenti programmati” rientrino in un'ampia attività di
14 pianificazione per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva per la difesa della vegetazione contro gli incendi (con apposito piano adottato ex art. 34 l.r.
16/1996 ), che presuppone attività di previsione e prevenzione del rischio di incendi boschivi tramite pianificazione territoriale urbanistica (art. 34-bis l.r. 16/1996); che deve pertanto ritenersi che l'esigenza di assumere lavoratori, come gli appellati , non scaturisca da “singoli interventi d'urgenza”, ma piuttosto da un'esigenza costante, reiterata e finanche programmata di tutela del patrimonio boschivo regionale, ciò nonostante non può aprioristicamente predicarsi l'incompatibilità ontologica tra le rilevate esigenze stabili e durature della P.A. e il connotato di stagionalità della prestazione destinata a soddisfarle.
Deve infatti ritenersi che le esigenze del patrimonio boschivo interessate dagli interventi dei lavoratori a termine ben possono coesistere e conciliarsi con una prestazione di carattere stagionale che peraltro è intrinseca alla ratio della garanza occupazionale che deve essere assicurata per legge soltanto in determinati periodi dell'anno.
Non a caso la finalità della direttiva eurounitaria appare quella di contrastare la reiterazione di contratti a termine per sopperire ad esigenze stabili e durature in ordine all'impiego di personale ma non preclude che l'esigenza produttiva implicante il reclutamento di lavoro a termine sia ciclica, seppure ricorrente, in quanto collegata alla variabilità delle condizioni climatiche, in ciò riposando il connotato della stagionalità dell'impiego. Deve pertanto concludersi che laddove il CCNL sopra menzionato include sia pure senza alcun carattere di tassatività (“a titolo esemplificativo e non esaustivo”) le attività di prevenzione degli incendi tra quelle avente carattere stagionale, ha esercitato una opzione aderente alle finalità della delega legislativa nonché coerente con la tipologia delle attività individuabili tra quelle concentrate per loro natura in un determinato periodo dell'anno solare.
Per le ragioni che precedono – assorbenti del motivo di gravame incidentale proposto dai lavoratori - deve allora pronunciarsi la riforma in parte qua della sentenza appellata con conseguente rigetto anche della domanda di risarcimento del danno correlato all'abusiva successione dei rapporti a termine”.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano a carico dell Controparte_1
, come in dispositivo, avuto riguardo ai valori minimi dello scaglione
[...]
di riferimento, attesa la serialità della causa, disponendone la distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione scritta del 06/10/2025
La Giudice
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