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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/09/2025, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 207/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Giudice delegato dott. Paola Cesaroni Vista la domanda depositata in data da Parte_1
con proposta di piano di
[...]
Visto il decreto di apertura emesso in data 5.6.2025; Letta la relazione depositata dai , ai sensi Parte_2 dell'art. 70, co. 6, CCII;
Dato atto che nel termine assegnato non sono pervenute osservazioni ma unicamente precisazioni del credito e che il ricorrente ha inteso tener conto delle suddette precisazioni, inserendole nel piano;
Esaminati gli atti, ha emesso la seguente SENTENZA Va premesso che per omologare il piano di ristrutturazione proposto dal debitore consumatore, ai sensi dell'art. 70 CCII, il Giudice deve verificare l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, risolvendo eventuali contestazioni insorte. Solo in presenza di contestazioni della convenienza da parte di alcuno dei creditori, l'omologa potrà essere concessa a condizione che il Giudice ritenga che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria. Nel caso in esame, in assenza di contestazioni sulla convenienza, si è tenuto conto delle precisazioni di credito medio tempore pervenute. Ciò premesso, in assenza di qualsiasi contestazione da parte dei creditori, è sufficiente richiamare quanto già osservato nel decreto pagina1 di 3 di apertura in merito alla ricorrenza delle condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 65, 67 e 69 CCII e all'assenza della condizione ostativa di cui all'art. 69, co. 1, ult. periodo, vale a dire che il debitore abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (come evidenziato anche nella relazione del Gestore dell'OCC, non vi sono elementi per affermare la grave colposità nell'assunzione delle obbligazioni/finanziamenti che hanno generato il sovraindebitamento e ancor meno la presenza di mala fede). Il piano di ristrutturazione proposto dal ricorrente risulta giuridicamente ammissibile e fattibile, prevedendo quanto segue:
- il pagamento integrale dei professionisti;
- il pagamento per il 100% dei creditori privilegiati;
- il pagamento per il 15% dei creditori chirografari;
il tutto da pagare in n.59 rate complessive, con scadenza ad Agosto 2030, dell'importo di € 400,00 mensili. In conclusione, ricorrono tutte le condizioni per omologare il piano di ristrutturazione presentato da Parte_1
e disporre la chiusura della
[...] iva affidata ai dell' Pt_2 Pt_2
. Visto l'art. 70 CCII OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da Parte_1
che la presente sentenza di omologa sia comunicata ai creditori e pubblicata entro 48 ore a norma dell'art. 70, co. 1, CCII mediante pubblicazione nell'apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia e che ne sia data comunicazione a tutti i creditori entro 30 giorni agli indirizzi p.e.c. comunicati a cura dell'OCC; avverte i creditori che la presente sentenza è impugnabile ai sensi dell'art. 51 CCII;
avverte il debitore che è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, attenendosi a quanto previsto dall'art. 71 per eventuali vendite e cessioni previste nel piano;
pagina2 di 3 avverte il Gestore dell'OCC che dovrà vigilare sull'esatto adempimento del piano;
risolvere eventuali difficoltà, sottoponendole al giudice se necessario e ponendo in essere ogni attività necessaria all'esecuzione del piano, ivi compresa l'apertura di un conto dedicato alla procedura sul quale far accreditare le somme previste dal piano e quelle già accantonate per effetto della sospensione del pignoramento sullo stipendio;
relazionare per iscritto al Giudice sullo stato di esecuzione ogni sei mesi a decorrere dalla data della presente sentenza. avverte che ai sensi dell'art. 72 CCII l'omologa potrà essere revocata d'ufficio o su istanza di un creditore, del p.m. o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, qualora sia stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultino commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
che si procederà allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora il piano diventi inattuabile e non sia possibile modificarlo. dichiara chiusa la procedura. Così deciso a Bari il 17/09/2025
Il Giudice dott.ssa Paola Cesaroni
pagina3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Giudice delegato dott. Paola Cesaroni Vista la domanda depositata in data da Parte_1
con proposta di piano di
[...]
Visto il decreto di apertura emesso in data 5.6.2025; Letta la relazione depositata dai , ai sensi Parte_2 dell'art. 70, co. 6, CCII;
Dato atto che nel termine assegnato non sono pervenute osservazioni ma unicamente precisazioni del credito e che il ricorrente ha inteso tener conto delle suddette precisazioni, inserendole nel piano;
Esaminati gli atti, ha emesso la seguente SENTENZA Va premesso che per omologare il piano di ristrutturazione proposto dal debitore consumatore, ai sensi dell'art. 70 CCII, il Giudice deve verificare l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, risolvendo eventuali contestazioni insorte. Solo in presenza di contestazioni della convenienza da parte di alcuno dei creditori, l'omologa potrà essere concessa a condizione che il Giudice ritenga che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria. Nel caso in esame, in assenza di contestazioni sulla convenienza, si è tenuto conto delle precisazioni di credito medio tempore pervenute. Ciò premesso, in assenza di qualsiasi contestazione da parte dei creditori, è sufficiente richiamare quanto già osservato nel decreto pagina1 di 3 di apertura in merito alla ricorrenza delle condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 65, 67 e 69 CCII e all'assenza della condizione ostativa di cui all'art. 69, co. 1, ult. periodo, vale a dire che il debitore abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (come evidenziato anche nella relazione del Gestore dell'OCC, non vi sono elementi per affermare la grave colposità nell'assunzione delle obbligazioni/finanziamenti che hanno generato il sovraindebitamento e ancor meno la presenza di mala fede). Il piano di ristrutturazione proposto dal ricorrente risulta giuridicamente ammissibile e fattibile, prevedendo quanto segue:
- il pagamento integrale dei professionisti;
- il pagamento per il 100% dei creditori privilegiati;
- il pagamento per il 15% dei creditori chirografari;
il tutto da pagare in n.59 rate complessive, con scadenza ad Agosto 2030, dell'importo di € 400,00 mensili. In conclusione, ricorrono tutte le condizioni per omologare il piano di ristrutturazione presentato da Parte_1
e disporre la chiusura della
[...] iva affidata ai dell' Pt_2 Pt_2
. Visto l'art. 70 CCII OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da Parte_1
che la presente sentenza di omologa sia comunicata ai creditori e pubblicata entro 48 ore a norma dell'art. 70, co. 1, CCII mediante pubblicazione nell'apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia e che ne sia data comunicazione a tutti i creditori entro 30 giorni agli indirizzi p.e.c. comunicati a cura dell'OCC; avverte i creditori che la presente sentenza è impugnabile ai sensi dell'art. 51 CCII;
avverte il debitore che è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, attenendosi a quanto previsto dall'art. 71 per eventuali vendite e cessioni previste nel piano;
pagina2 di 3 avverte il Gestore dell'OCC che dovrà vigilare sull'esatto adempimento del piano;
risolvere eventuali difficoltà, sottoponendole al giudice se necessario e ponendo in essere ogni attività necessaria all'esecuzione del piano, ivi compresa l'apertura di un conto dedicato alla procedura sul quale far accreditare le somme previste dal piano e quelle già accantonate per effetto della sospensione del pignoramento sullo stipendio;
relazionare per iscritto al Giudice sullo stato di esecuzione ogni sei mesi a decorrere dalla data della presente sentenza. avverte che ai sensi dell'art. 72 CCII l'omologa potrà essere revocata d'ufficio o su istanza di un creditore, del p.m. o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, qualora sia stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultino commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
che si procederà allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora il piano diventi inattuabile e non sia possibile modificarlo. dichiara chiusa la procedura. Così deciso a Bari il 17/09/2025
Il Giudice dott.ssa Paola Cesaroni
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