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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 27/10/2025, n. 632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 632 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Sezione Civile
Il Tribunale di Siena nella seguente composizione:
Dott. Michele Moggi Presidente
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice rel.
Dott. Chiara Flavia Scarselli Giudice O.P.
nell'odierna camera di consiglio ha la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per Separazione consensuale e divorzio congiunto
(Cessazione effetti civili) iscritto al n. 1458/2025 R.G. promosso da
, rappresentato e difeso giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti dall'Avv. Caterina Suchan e dall'Avv. Monica Tanganelli ed elettivamente domiciliato presso lo studio della seconda in Via Borgaccio n. 50,
ON (SI)
PARTE RICORRENTE
e da
, rappresentata e difesa giusta CP_1 C.F._2 procura in atti dall'Avv. Andrea Mori Pometti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in via dei Rossi n. 44, Siena
PARTE RICORRENTE
1 CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Conclusioni: “➢ dichiarare la separazione personale dei coniugi CP_1
e Parte_1
➢ ordinare al Comune di Sovicille di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
➢dichiarare compensate le spese legali;
➢ OMOLOGARE le seguenti
CONDIZIONI DI SEPARAZIONE
1. I coniugi vivranno separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. I figli e il secondo minorenne fino al 31 luglio 2025 e Per_1 Per_2 quindi affidato in via condivisa ad entrambi i genitori fino a tale data, saranno collocati prevalentemente nella ex casa familiare sita in Sovicille (SI), Frazione
Rosia via Siena n. 7, ove manterranno la residenza anagrafica;
3. Il Sig. rimarrà a vivere nella ex casa familiare sita in Sovicille (SI), Pt_1
Frazione Rosia via Siena n. 7, di sua esclusiva proprietà, con tutti i beni mobili di arredo. La Sig.ra si traferirà quanto prima in una nuova residenza CP_1 in Sovicille, Località Tegoia, Via Molli.
4. I figli si recheranno presso la casa della madre ogni qualvolta lo riterranno necessario.
5. Entrambi i genitori si impegnano a sostenere direttamente i costi per i figli quando essi si trovano nelle rispettive abitazioni.
6. Le spese straordinarie relative ai figli saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50%, come da Protocollo del Tribunale di Siena a cui le parti fanno espresso riferimento. Le parti, altresì, concordano che saranno
a carico totale del padre le spese mediche e di istruzione. Il sig. si Pt_1 impegna ad acquistare alla figlia una autovettura e a sostenerne poi i Per_1
2 relativi costi di proprietà, manutenzione e utilizzo, fino a quando la figlia sarà indipendente economicamente.
7. I Sig. e sono proprietari al 50% di un'immobile sito in Pt_1 CP_1
LO (GR), Via Lago Maggiore, 10, Scala B, Interno 3, censito al Catasto
Fabbricati di detto Comune al foglio 28, particella 1238 subalterno 42,
Categoria A/2, con rendita di euro 639,12.
Stante la comproprietà dell'immobile, tutte le spese, anche relative alle utenze, saranno ripartite in misura del 50% ciascuno. Le parti stabiliscono che
l'uso della casa sarà regolato come segue:
- i mesi di maggio e giugno saranno a disposizione ed uso esclusivo del Sig.
mentre i mesi di luglio ed agosto saranno ad uso esclusivo della Sig.ra Pt_1
La prima di settembre ad una parte, mentre la seconda quindicina CP_1 all'altra parte alternandosi di anno in anno.
- Per i restanti mesi, l'uso della abitazione verrà regolato di anno in anno secondo le rispettive esigenze. Resta inteso che, se una delle parti nei mesi alla stessa assegnati non utilizzi la casa, l'altra parte non potrà sostituirsi.
8. I Sig.ri e sono proprietari al 50% di un terreno sito in Pt_1 CP_1
Sovicille, della superficie di 2.100 metri quadrati, censito al Catasto Terreni di detto Comune al foglio 94 particella 575, con reddito dominicale di euro 9,76
e agrario di euro 5,97.
In forza di clausola che costituisce condizione essenziale della separazione, entrambe le parti si impegnano a trasferire la nuda proprietà del terreno sopra descritto in testa ai figli e d a costituire sullo Persona_3 Persona_4 stesso diritto di usufrutto a favore di L'atto di donazione della Parte_1 nuda proprietà del terreno ai figli e la costituzione del diritto di usufrutto dovrà avvenire ai rogiti del Notaio scelto dal Sig. entro e non oltre 30 giorni Pt_1 dalla omologa della presente separazione e sarà a cura e spese dello stesso
Pt_1
3
9. Le parti dichiarano che prestano sin d'ora il consenso per il rilascio dei rispettivi passaporti e di quelli per il figlio validi per l'espatrio e per i documenti di identità validi per l'espatrio”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale, visti gli atti del presente procedimento, ritenuta la competenza in ragione di quanto disposto dall'art. 473 bis.11 c.p.c.; rilevato che entrambi i coniugi, in ottemperanza alle disposizioni vigenti, hanno presentato le conclusioni scritte sopra riportate nelle quali hanno dichiarato di rinunciare a comparire all'udienza, di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni indicate nel ricorso;
ritenuto che
anche dalle allegazioni processuali svolte hinc et inde da entrambi i coniugi, si evince che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ai sensi dell'art. 151 c.p.c., come da essi personalmente confermato con dichiarazione scritta;
considerato che
non emergono dagli atti elementi di riconciliazione, che importerebbero l'abbandono della domanda di separazione già proposta;
considerato che
difettano rilievi ostativi all'accoglimento della domanda di separazione personale da parte del Pubblico Ministero;
rilevato che le parti hanno formulato domande identiche e comuni inerenti ai loro rapporti economici e personali in costanza di separazione, ogni contraria o ulteriore istanza processuale e/o di merito rinunciata, né tale accordo contrasta con norme imperative;
rilevato, quanto al merito di tali condizioni, che dal matrimonio sono nati i figli
(30.12.2004) maggiorenne non indipendente economicamente e Per_1
(31.07.2007) divenuto maggiorenne nelle more del giudizio e non Per_2 economicamente autosufficiente e ritenuto che le condizioni inerenti agli stessi sono rispondenti al loro interesse morale e materiale;
rilevato ai fini delle consequenziali statuizioni officiose in tema di stato civile che la sentenza di separazione deve essere annotata nell'atto di matrimonio;
4 rilevato che i coniugi si unirono in matrimonio regolarmente trascritto nel registro del Comune di Sovicille per l'anno 2004 al n. 19, parte II, serie B;
osservato che le parti hanno contestualmente proposto anche la domanda di divorzio e che, pertanto, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice
Istruttore, ai fini della relativa pronuncia, come da separata ordinanza;
il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda comune delle parti, visti gli artt. 474 bis.51 e ss. c.p.c., 151 e 155 e ss. c.c., 69 lett. d) d.P.R.
396/2000;
P.Q.M.
Omologa la separazione personale dei coniugi nato il Parte_1
20/09/1971 a Siena (SI) e nata il [...] a [...], CP_1 che si sono uniti in matrimonio in data 10/07/2004, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Sovicille per l'anno 2004 al n. 19, parte
II, serie B alle condizioni in epigrafe;
dispone che il competente Ufficiale dello stato civile annoti la sentenza nell'atto di matrimonio;
dichiara integralmente compensate le spese di giudizio;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale dello stato civile del
Comune di Sovicille in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni di cui al d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso oggi in Siena, 20/10/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
(Dott.ssa Giulia Capannoli) (Dott. Michele Moggi)
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno
2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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