Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 13/03/2025, n. 1133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1133 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Luisa Maria Cutrona, a seguito dell'udienza del 13 marzo 2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7937/2024 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, C.F.: , nata a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
(CT) il 03.07.1945, ivi residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Anzalone per procura in atti;
- Ricorrente -
CONTRO
in Controparte_1 persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Schilirò giusta procura generale alle liti in Notar Persona_1 di Fiumicino ( Roma) del 22.03.2024 (rep n.. 37875 / 7313);
- Resistente -
Oggetto: Opposizione ATP
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10/08/2024 parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della indennità di accompagnamento, essendo lo stato di invalidità civile totale (100%) e la condizione di portatore di handicap in situazione di gravità
(art. 3 comma 3 della L. n. 104/1992) già stati riconosciuti in sede di accertamento da parte della Commissione medica.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio resisteva l' contestando il CP_1 contenuto del ricorso.
La causa veniva istruita con C.T.U. medico legale.
L'udienza del 13 marzo 2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte recanti le conclusioni delle parti, come in atti e, in esito alla stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, è adottata la presente sentenza.
______________
Il ricorso va accolto per quanto di ragione.
Orbene, nella specie, il c.t.u. ha concluso il suo giudizio ritenendo che le patologie da cui è affetta la ricorrente “esiti di trapianto di cornea bilaterale, da
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Quanto alla decorrenza, il CTU ha, precisato: “Ritengo che i benefici derivanti dall'indennità d'accompagnamento debbano decorrere da circa tre mesi prima della mia visita, non avendo tra gli atti documentazioni che mi possano consentire di retrodatare tale decorrenza, ovvero dal mese di settembre 2024.” (cfr Relazione di consulenza tecnica).
La ricorrente è altresì, già riconosciuta soggetto portatore di handicap in situazione di gravità (art. 3 co. 3 L. 104/92), come da accertamento in sede amministrativa.
La relazione di C.T.U., immune da vizi, va condivisa e richiamata, in particolare con riferimento alla diagnosi e alla decorrenza riconosciuta.
In ragione degli esiti del giudizio, le spese della fase di ATP vanno compensate, vista altresì la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 disp att. c.p.c. in atti.
Le spese di lite della presente fase vanno altresì compensate avuto riguardo alla decorrenza del requisito sanitario successiva alla data di presentazione della domanda amministrativa (come supra indicata).
Le spese della consulenza tecnica del giudizio di accertamento tecnico preventivo, come quelle di questa fase di opposizione, liquidate con separati decreti vanno poste definitivamente a carico dell' stante inoltre la dichiarazione resa ai sensi CP_1 dell'art. 152 disp att. c.p.c. in atti.
PQM
Definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.7937/2024 R.G.
Disattesa ogni altra domanda ed eccezione in accoglimento del ricorso, dichiara che è invalida nella misura del 100% - è, altresì Parte_1 bisognevole di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, dal settembre 2024; compensa tra le parti le spese di lite della fase di ATP e della presente fase;
pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica, espletata CP_1 nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e del presente giudizio, liquidate con separati decreti.
Catania, 13 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Luisa Maria Cutrona
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