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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 26/08/2025, n. 776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 776 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE
R.G.N. 166/2025
Il Tribunale di Bolzano, in composizione collegiale in persona dei magistrati:
EA Pappalardo - Presidente
Julia Dorfmann - Giudice
Günter RA - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al ruolo generale n. 166/2025 introdotto ai sensi degli artt.
473bis.14. e 473bis.47. c.p.c. da:
nata il [...] a [...], codice fiscale: Parte_1
, con l'avv. DI DONATO MARCO, giusta delega dimessa in atti, C.F._1
- parte ricorrente -;
contro pagina 1 di 4 , nato il [...] a [...], Controparte_1
codice fiscale: , con l'avv. GIULIANO GIUSEPPE C.F._2
SALVATORE, giusta delega dimessa in atti,
- parte resistente -;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO;
- parte intervenuta -;
avente per oggetto: scioglimento del matrimonio:
Il Tribunale di Bolzano
rilevato
che questo procedimento è stato introdotto come divorzio contenzioso, ma il resistente,
sig. , “aderendo alle domande attoree e, previa mutazione Controparte_1
del rito da giudiziale in consensuale, intende associarsi alle conclusioni formulate da
controparte nel corso del procedimenti” (comparsa p. 1 s.), fatta eccezione per la condanna alle spese (cfr. le conclusioni nella comparsa p. 2), per cui le conclusioni di parte ricorrente sono diventate conclusioni congiunte e sono riportate nella parte dispositiva della presente sentenza;
che dagli atti è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b),
legge del 01.12.1970 n. 898, testo attualmente in vigore, poiché risulta che dalla loro pagina 2 di 4 separazione le parti vivono separate per il periodo previsto dalla legge e non hanno più
ripreso a convivere;
che risulta l'impossibilità della conciliazione, e in generale il mantenimento o la ripresa della comunione coniugale;
che alle condizioni di divorzio proposte non osta alcuna norma cogente;
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti;
che il procedimento è stato svolto regolarmente e che sussiste la competenza di questo
Tribunale (ai sensi dell'art. 473-bis.47, comma 1, in quanto la parte resistente risiede nel circondario del Tribunale);
che ai sensi dell'art. 92, comma 3, c.p.c. le spese di lite si intendono compensate qualora le parti si concilino;
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
dichiara
lo scioglimento del matrimonio contratto a Castel Volturno (CE) il 06/03/2002
da
, nata a [...] il [...]; Parte_1
e pagina 3 di 4 , nato a [...] il [...], Controparte_1
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Castel Volturno (CE), dove il matrimonio risulta nel registro degli atti di matrimonio al numero 7, parte I , serie /
dell'anno 2002, l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge;
prende atto
delle seguenti condizioni di divorzio formulate congiuntamente dalle parti:
“
1. Pronunciare lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto in data
06/03/2002 a Castel Volturno (CE) tra la Sig.ra e il Sig. Parte_1 [...]
, trascritto negli atti di matrimonio del Comune di Castel Volturno (CE) CP_1
e, per l'effetto, ordinare al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute
annotazioni ed incombenze”.
Compensa le spese processuali tra le parti.
Così deciso in Bolzano (BZ), in Camera di Consiglio, il 12/08/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Günter RA EA Pappalardo
(firma digitale) (firma digitale)
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE
R.G.N. 166/2025
Il Tribunale di Bolzano, in composizione collegiale in persona dei magistrati:
EA Pappalardo - Presidente
Julia Dorfmann - Giudice
Günter RA - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al ruolo generale n. 166/2025 introdotto ai sensi degli artt.
473bis.14. e 473bis.47. c.p.c. da:
nata il [...] a [...], codice fiscale: Parte_1
, con l'avv. DI DONATO MARCO, giusta delega dimessa in atti, C.F._1
- parte ricorrente -;
contro pagina 1 di 4 , nato il [...] a [...], Controparte_1
codice fiscale: , con l'avv. GIULIANO GIUSEPPE C.F._2
SALVATORE, giusta delega dimessa in atti,
- parte resistente -;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO;
- parte intervenuta -;
avente per oggetto: scioglimento del matrimonio:
Il Tribunale di Bolzano
rilevato
che questo procedimento è stato introdotto come divorzio contenzioso, ma il resistente,
sig. , “aderendo alle domande attoree e, previa mutazione Controparte_1
del rito da giudiziale in consensuale, intende associarsi alle conclusioni formulate da
controparte nel corso del procedimenti” (comparsa p. 1 s.), fatta eccezione per la condanna alle spese (cfr. le conclusioni nella comparsa p. 2), per cui le conclusioni di parte ricorrente sono diventate conclusioni congiunte e sono riportate nella parte dispositiva della presente sentenza;
che dagli atti è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b),
legge del 01.12.1970 n. 898, testo attualmente in vigore, poiché risulta che dalla loro pagina 2 di 4 separazione le parti vivono separate per il periodo previsto dalla legge e non hanno più
ripreso a convivere;
che risulta l'impossibilità della conciliazione, e in generale il mantenimento o la ripresa della comunione coniugale;
che alle condizioni di divorzio proposte non osta alcuna norma cogente;
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti;
che il procedimento è stato svolto regolarmente e che sussiste la competenza di questo
Tribunale (ai sensi dell'art. 473-bis.47, comma 1, in quanto la parte resistente risiede nel circondario del Tribunale);
che ai sensi dell'art. 92, comma 3, c.p.c. le spese di lite si intendono compensate qualora le parti si concilino;
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
dichiara
lo scioglimento del matrimonio contratto a Castel Volturno (CE) il 06/03/2002
da
, nata a [...] il [...]; Parte_1
e pagina 3 di 4 , nato a [...] il [...], Controparte_1
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Castel Volturno (CE), dove il matrimonio risulta nel registro degli atti di matrimonio al numero 7, parte I , serie /
dell'anno 2002, l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge;
prende atto
delle seguenti condizioni di divorzio formulate congiuntamente dalle parti:
“
1. Pronunciare lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto in data
06/03/2002 a Castel Volturno (CE) tra la Sig.ra e il Sig. Parte_1 [...]
, trascritto negli atti di matrimonio del Comune di Castel Volturno (CE) CP_1
e, per l'effetto, ordinare al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute
annotazioni ed incombenze”.
Compensa le spese processuali tra le parti.
Così deciso in Bolzano (BZ), in Camera di Consiglio, il 12/08/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Günter RA EA Pappalardo
(firma digitale) (firma digitale)
pagina 4 di 4